Sabato 03 Dicembre 2011| Il Messaggero Edizione: LATINA |Pagina 43
di GIORGIO NARDINOCCHI
Il Tribunale di Latina stabilisce la vessatorietà di alcune clausole del regolamento del servizio idrico di Acqualatina. La sentenza, emessa dal giudice Mario Tanferna, dà ragione a Cittadinanzattiva, l’associazione di difesa del cittadino, che aveva chiamato in giudizio la società di viale Nervi. Il giudice, però, riconosce la vessatorietà di alcune delle clausole, ma non di tutte perché nel frattempo Acqualatina ha modificato alcune di quelle oggetto di causa. Modifiche che però non hanno soddisfatto per intero Cittadinanzattiva.
La vicenda inizia nel 2006 con una diffida presentata da Giuseppe Scaramuzza, segretario regionale di Cittadinanzattiva. La diffida riguardava undici clausole del contratto di fornitura. Acqualatina non diede seguito alla diffida e così l’associazione si rivolse al giudice del reclamo. Dopo qualche mese il giudice Lollo diede ragione ai cittadini che promossero il ricorso, ma riconobbe solo la vessatorietà di nove clausole su undici. Il procedimento quindi è andato avanti in sede civile. I tempi si sono allungati incredibilmente. Fino a che finalmente si è arrivati alla sentenza attuale. Cosa dice il giudice Tanferna? Intanto le clausole ritenute vessatorie sono diventate sei. Tre sono state cancellate. E quali sono rimaste? Eccole. Clausola numero 10: «Determina un significativo squilibrio tra gestore e utente dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto negando a quest’ultimo la possibilità di somministrazioni plurime e concedendo al primo di allacciare a derivazioni esistenti più clienti». Clausola 14: il giudice rileva «l’incongruità della penale di importo oggettivamente eccessivo che viene posta a carico dell’utente che non comunichi il subentro nell’utenza». Clausola 16 che «prevede, in caso di mancato pagamento di due fatture, la sospensione delle somministrazioni e l’addebito al cliente delle spese di sospensione e riattivazione, nonché di una penale prescindendo anche in questo caso dai motivi del mancato pagamento». Clausola 17: «prevede in favore del gestore una clausola risolutiva espressa escludendo il diritto del cliente di opporre l’eccezione di inadempimento». Clausole 27 e 28: «determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio degli obblighi e diritti derivanti dal contratto». La sentenza del giudice in conclusione conferma in parte l’ordinanza del giudice Lollo e «inibisce Acqualatina all’utilizzo delle clausole ritenute vessatorie». Dispone il pagamento delle spese e «stabilisce la somma di 600 euro per ogni inadempimento da parte di Acqualatina». Soddisfatta Cittadinanzattiva. «I cittadini-utenti – ha dichiarato ieri Giuseppe Scaramuzza – avevano ragione e non subiranno più vessazioni. In questi anni abbiamo sempre denunciato queste cose e il giudice con grande senso di responsabilità ha deciso come addebiti impropri, penali incongrue e ingiuste».
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