In seguito alla mia proposta e richiesta nel programma elettorale della Lista per Tombolillo è stato inserito il capitolo in favore dei bambini. Domani sarà presentata la ricerca denominata ecosistema bambino 2008 che ogni anno, nel periodo della befana consegna carbone e cioccolatini alle città capoluogo.
Sarebbe il modo migliore per celebrare queste ricorrenze (Epifania ed Ecosistema Bambino) che l’amministrazione comunale di Pontinia annunciasse uno dei progetti, e conseguente richiesta di finanziamento, previsti dall’art. 4 della legge regionale sulle città amiche delle bambine e dei bambini promossa dai verdi.
Articolo 1 (Finalità)
La Regione riconosce le bambine ed i bambini, come soggetti, portatori di diritti propri e bisogni specifici di tipo fisico, psichico, relazionale, culturale, di partecipazione alla vita sociale e civile, anche in attuazione delle Leggi 28 agosto 1997 n.285 “ Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l’infanzia e l’adolescenza” e 27 maggio 1991 n 176 “ Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989”;
In particolare la Regione persegue il miglioramento della qualità della vita dei minori nei contesti urbani:
promuovendone il rispetto dei diritti e dei bisogni nelle politiche e negli interventi volti ad accrescere la sostenibilità dell’ambiente urbano e nelle scelte relative alla pianificazione e progettazione spaziale e temporale della città;
Promuovendo ed incentivando la realizzazione di progetti volti a favorirne l’autonomia , facilitarne la mobilità negli spazi esterni in condizioni di sicurezza , la conoscenza ed esplorazione della città e la capacità di fruirla in modo pieno e corretto;
Favorendone la partecipazione alla vita sociale , ed in particolare alla definizione delle politiche, degli interventi e dei progetti di cui alle lettere a) e b).
La Regione, per conseguire le finalità della presente legge, promuove la collaborazione con gli enti locali, con i provveditorati agli studi, con le associazioni di volontariato, con le cooperative sociali, con le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale in merito.
La Regione mantiene il raccordo con organismi e programmi nazionali ed internazionali per la creazione di una rete di “città amiche dell’infanzia”.
Articolo 2 (Azioni della Regione)
Per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, la Regione coordina con gli indirizzi della presente legge gli interventi previsti dalle leggi di settore che abbiano ricadute sulla condizione dei bambini e degli adolescenti, in particolare nei contesti urbani.
La regione realizza, inoltre, le seguenti azioni:
sostiene progetti finalizzati ad accrescere la fruizione dell’ambiente naturale ed urbano da parte dell’infanzia, anche migliorandone l’accessibilità spazio-temporale e la percezione;
promuove e sostiene il miglioramento della qualità ambientale delle città;
sostiene la progettazione e la realizzazione d’interventi innovativi e di riqualificazione di spazi, edifici, aree e percorsi urbani a favore dell’infanzia e dell’adolescenza, con particolare riguardo per quelli realizzati con il loro concorso;
sostiene gli strumenti adottati dai Comuni per la regolazione degli orari della città, volti a qualificare i tempi e gli spazi di vita dei bambini e degli adolescenti;
incentiva l’elaborazione e la diffusione di indicazioni tecniche ed operative e di una cultura della pianificazione e della progettazione urbana ispirata al rispetto ed all’ascolto delle esigenze dei bambini e degli adolescenti;
promuove attività di formazione e aggiornamento del personale degli Enti locali e degli addetti ai servizi di pubblica utilità per favorire la diffusione di pratiche coerenti con il rispetto dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza;
promuove la creazione di una banca dati dei progetti attivati in ambito regionale;
fornisce, su richiesta, assistenza tecnica agli enti locali ed ai soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 1;
promuove la partecipazione dei bambini e degli adolescenti alla vita sociale e civile delle comunità;
diffonde la conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, nonché sugli interventi previsti dalla presente legge.
Per realizzare le azioni di cui al comma 2, la Regione può stipulare apposite convenzioni
Articolo 4 (Progetti “ città amiche dei bambini e delle bambine”)
Per il perseguimento delle finalità della presente legge i Comuni predispongono progetti “ Città amiche delle bambine e dei bambini).
I progetti, di cui al comma 1, individuano le azioni e le iniziative da realizzare con particolare riferimento alle tipologie indicate al comma 2 dell’articolo 2 e individuano procedure semplificate ad accelerate di realizzazione.
Per promuovere la realizzazione dei progetti di cui al comma1, ed in particolare degli interventi indicati alle lettere a)b)c)d)e) del comma 2 dell’art.2, la Regione concede contributi ai comuni sulla base dei criteri e delle modalità da definire periodicamente della Giunta regionale . Tali contributi non possono superare il 70% della spesa considerata ammissibile;
La Giunta regionale individua annualmente almeno un progetto pilota, tra quelli presentati dai comuni, che si caratterizza per la particolare innovatività e trasversalità, al fine di sostenerne la realizzazione e promuoverne la conoscenza e la trasferibilità.
giovedì 3 gennaio 2008
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