sabato 10 febbraio 2018

AIA sintesi determinazione G01217 del 12.2.2015 società ECOAMBIENTE S.r.l. - Rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale, rilasciata con Decreto Commissariale n. 35/2007 e s.m.i., e approvazione variante non sostanziale, ai sensi dell'art. 29-nonies del Titolo III bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativa al complesso impiantistico per il trattamento, recupero e valorizzazione dei rifiuti non pericolosi e impianto di discarica per rifiuti non pericolosi sito in Via Monfalcone, 23/b – 04010 Loc. Borgo Montello (Latina).

DETERMINA 1. di rinnovare l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata alla ECOAMBIENTE s.r.l., con sede operativa e legale in Via Monfalcone n. 23/B – 04010 Loc. Borgo Montello - Latina., e per essa il proprio legale rappresentante pro tempore, con Decreto Commissariale n. 35 del 06/04/2007 e s.m.i. così come riportato nell’allegato tecnico; 2. di subordinare gli interventi previsti al rispetto della normativa urbanistica comunale vigente, ivi comprese le norme di salvaguardia, a tal fine, la società dovrà presentare prima dell’inizio di attività incidenti su tali aspetti, la documentazione atta a valutarne la conformità; 3. di subordinare l’esercizio dell’attività al proseguo degli interventi di bonifica; 4. nulla osta, ai sensi dell’art. 29-nonies del Titolo III bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e art. 15, comma 14, della L.R. n. 27/98, a che la ECOAMBIENTE s.r.l., Codice Fiscale n. 00682660550 e P.IVA 01899930596, con sede legale in Corso della Repubblica, 283 – 04100 Latina e impianto in Via Monfalcone n°23/B – 04010 Loc. Borgo Montello (LT), proceda alla realizzazione dell’intervento di sopraelevazione dell’impianto di discarica, sito nel Comune di Latina Località Borgo Montello, già autorizzato con Determinazione n. B0605 del 25/02/2009 di modifica del Decreto commissariale n. 34 del 6 aprile 2007 e s.m.i., relativamente al bacino denominato “Lotto B” secondo il progetto presentato, come aggiornato (revisione novembre 2014) con la documentazione allegata alla nota prot. n. 338 del 21/11/2014, acquisita al prot. n. 649893 del 24/11/2014 e, comunque, limitatamente ad un tonnellaggio in ingresso aggiuntivo alla volumetria già assentita con la Determinazione n. B0605 del 25/02/2009 non superiore a 25.000 tonnellate; 5. nulla osta, ai sensi dell’art. 29-nonies del Titolo III bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell’art.15, comma 14, della L.R. n. 27/98, a che la ECOAMBIENTE s.r.l. prosegua nell’abbancamento dei rifiuti nel bacino denominato “Lotto B”, come sopra modificato, per un tonnellaggio di rifiuti in ingresso massimo non superiore a 25.000 tonnellate; 6. di subordinare la messa in esercizio dell'impianto TMB, dell’impianto di compostaggio e dell’impianto di trattamento del percolato al collaudo tecnico e funzionale delle opere autorizzate con la Determinazione n. B3693 del 13/08/2009 di cui al presente rinnovo, nonché all'acquisizione delle previste garanzie secondo le modalità richiamate nella D.G.R. 239 del 17/04/2009; 7. di stabilire che il presente atto è valido ed efficace dalla data di rilascio dello stesso e termina i suoi effetti vista la certificazione UNI EN ISO 14001:2004 della società, in 6 (sei anni), in conformità alla normativa vigente all’atto dell’istanza (art. 29-octies comma 3 del D.Lgs. 152/2006); 8. di dare atto che il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 29-quater comma 11 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sostituisce le seguenti autorizzazioni: - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari, di cui alla parte V del D. L.vo152/06; - Autorizzazione agli scarichi ai sensi degli artt. 100 e ss, parte III, del D. L.vo152/06; - Autorizzazione all’esercizio ai sensi degli artt. 208 e ss, parte IV, del D. L.vo152/06; 9. di prescrivere al gestore dell’impianto di osservare le condizioni tutte richiamate nell’Allegato tecnico e nei Piani di monitoraggio e controllo dell’intero complesso impiantistico, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 10. di stabilire, come indicato nella Conferenza di Servizi decisoria del 03/10/2013, che la società ECOAMBIENTE s.r.l. dovrà acquisire la proprietà dei terreni attualmente in disponibilità, una volta concluse le procedure attivate dalla curatela del fallimento Ecomont s.r.l., anche sostenendo a proprio carico i costi di un eventuale esproprio del terreno per pubblica utilità, così come peraltro stabilito anche dalla stessa Legge Regionale n.27/1998; 11. di subordinare l’efficacia del presente atto alla presentazione entro e non oltre 30 giorni dalla data di notifica del presente atto, dell’aggiornamento delle garanzie finanziarie già prestate, secondo le modalità richiamate nella stessa D.G.R. 239/2009 e s.m.i. Il calcolo della garanzia finanziaria va effettuato esclusivamente sul rifiuto non pericoloso e non sul rifiuto solido urbano e/o assimilabile all’urbano (RSU o RSAU) per le volumetrie residue (comprensive della sopraelevazione assentita) e per i rifiuti urbani abbancati provenienti da trattamento, ovvero per i rifiuti non appartenenti alla famiglia di codici CER 20. Per i rifiuti già abbancati la società dovrà fornire, entro 7 giorni dalla data di notifica del presente atto, il dettaglio dei rifiuti conferiti nell’invaso divisi per codice CER e per anno, al fine di compiutamente calcolare la garanzia finanziaria di gestione operativa ai sensi della D.G.R. n.239/2009 e s.m.i., dividendo percentualmente le volumetrie già abbancate secondo la tipologia di rifiuto abbancato. La garanzia finanziaria deve essere prodotta ad effettiva copertura dell’intera somma calcolata, evitando il rischio che, con un eventuale frazionamento dell’importo su più compagnie, il lotto di discarica non risulti assicurato per la sua interezza. Alla garanzia così calcolata per la discarica in esercizio andranno aggiunte le seguenti garanzie finanziarie: € 40.000,00 per il deposito (D15) nei serbatoi di percolato relativi all’invaso in esercizio; € 170.000,00 per le attività di stoccaggio e riciclo/recupero (R3) relative all’impianto per la produzione di compost di qualità da presentare prima della messa in esercizio dell’impianto; € 1.900.000,00 per le attività di stoccaggio, trattamento e recupero relative all’impianto TMB da presentare prima della messa in esercizio dell’impianto; L’importo delle garanzie finanziarie non potrà essere ridotto a seguito di certificazione, vista l’abrogazione dell’art. 210 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ad opera dell’art. 39, comma 3 del D.Lgs. 205/2010. Nelle polizze di fidejussione si dovrà fare esplicito riferimento al presente atto e alla D.G.R. n.239/2009. La durata è pari alla durata dell’autorizzazione maggiorata di due anni. 12. di stabilire che la società dovrà rispettare quanto riportato nel “Piano di monitoraggio e controllo delle acque sotterranee per la messa in sicurezza operativa dell’area di Borgo Montello” relativo agli invasi S0-S1- S2-S3, gestiti e/o post-gestiti dalla società ECOAMBIENTE s.r.l. e nel “Piano di Monitoraggio e Controllo delle acque sotterranee”, relativamente all’invaso in gestione operativa relativo al rinnovo dell’esercizio, nella disponibilità di ECOAMBIENTE s.r.l., allegati al presente provvedimento. Il costo dell’attività di bonifica non avrà incidenza sulla tariffa di conferimento all’impianto. Il mancato rispetto dei suddetti Piani di Monitoraggio e Controllo costituirà oggetto di diffida ai sensi del comma 13 dell’art.208 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 13. di stabilire che eventuali modifiche sostanziali della presente autorizzazione dovranno essere valutate anche in considerazione del piano di bonifica in atto sul sito, con particolare riferimento agli esiti dello stesso;

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