AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE: ANNULLATO IL D.M. 272/2014
Il T.A.R. Lazio-Roma con sent. 20/11/2017, n. 11452 ha annullato il D.M. 13/11/2014, n. 272 recante le modalità per la redazione della “relazione di riferimento” da allegare all’istanza di Autorizzazione integrata ambientale. La nullità del provvedimento, di accertata natura regolamentare, è derivata dalla mancata osservanza della procedura di approvazione prevista dall’art. 17, L. 400/1988 secondo cui per i rego...
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http://www.legislazionetecnica.it/node/2529058
Tale decisione, riguardando un atto normativo, ha potenzialmente efficacia erga omnes (Cons. Stato, sez. VI, sent. 2 gennaio 2018, n. 21; Cons. Stato, sez. VI, sent. 12 novembre 2009, n. 7023; Cons. Stato, sez. VI, sent. 9 marzo 2011, n. 1469). Occorre tuttavia osservare che non sono ancora noti gli esiti dell’eventuale appello del Ministero dell’ambiente e che gli effetti di tale sentenza in ogni caso non riguardano provvedimenti adottati sulla base dell’atto annullato ma non tempestivamente impugnati (vedi Cons. Stato, sez. IV, sent. 4 maggio 2004, n. 2754). Se l’annullamento risultasse confermato si aprirebbe un vuoto normativo che, secondo una possibile interpretazione potrebbe essere colmato mediante l’applicazione delle disposizioni relative alla relazione di riferimento rinvenibile nella direttiva europea che il predetto decreto ministeriale concorreva ad attuare - direttiva europea 2010/75/UE - e nel D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 (art. 5, comma 1, lettera v-bis); art. 29-ter, lett. m); art. 29-sexies, comma 9-quinquies).
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