Legge 25 maggio 1970, n. 352.
Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del
popolo
Art. 51
Le disposizioni penali, contenute nel Titolo VII del testo unico delle leggi per la
elezione della Camera dei deputati, si applicano anche con riferimento alle disposizioni
della presente legge.
Le sanzioni previste dagli articoli 96, 97 e 98 del suddetto testo unico si applicano
anche quando i fatti negli articoli stessi contemplati riguardino le firme per richiesta di
referendum o per proposte di leggi, o voti o astensioni di voto relativamente ai
referendum disciplinati nei Titoli I, II e III della presente legge.
Le sanzioni previste dall'articolo 103 del suddetto testo unico si applicano anche
quando i fatti previsti nell'articolo medesimo riguardino espressioni di voto relative
all'oggetto del referendum (20).
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(20) La competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma del presente articolo è stata
attribuita al giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, D.Lgs. 28 agosto 2000, n.
274, con la decorrenza indicata nell'art. 65 dello stesso decreto. Per la misura delle sanzioni
vedi l'art. 52 del suddetto D.Lgs. n. 274 del 2000.
Testo Unico delle Leggi Elettorali
Norme per l'elezione della Camera dei deputati
D.P.R. 30 marzo 1957, n 361 e successive modifiche
(con le modifiche introdotte dalla Legge 21 dicembre 2005, n. 270)
Art. 98
1. Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000.
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