sabato 13 giugno 2015

centrali a biomasse e biogas Zone non idonee alla installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili

1.4. Zone non idonee alla installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili Il comma 10 dell’articolo 12 del D.Lgs. n.387/2003 e s.m.i. prevede che le Regioni, in attuazione delle Linee Guida sul procedimento autorizzativo unico, possano individuare aree non idonee alla installazione di specifiche tipologie di impianti. Il punto 17 delle “Linee Guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili” emanate con il DM del 10 settembre 2010, tratta le modalità di individuazione delle zone non idonee da parte delle Regioni e rimanda all’allegato 3 del DM per una ulteriore specificazione di criteri di individuazione delle stesse. La prima parte del punto 17 prescrive che l’individuazione delle zone non idonee deve essere specifica per determinate tipologie di impianti e che, per tali zone, devono essere individuati gli obiettivi di tutela ambientale o paesaggistico-territoriale, che motivano l’incompatibilità con l’insediamento di tali tipologie di impianti. Il punto 17.2 delle “Linee Guida” stabilisce inoltre la necessità di un raccordo e di una esplicita compatibilità tra gli strumenti regionali di tutela ambientale e paesaggistica, le eventuali aree non idonee connesse, e gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili definiti dalle programmazioni energetiche regionali in funzione del “Burden Sharing” regionale degli obiettivi nazionali al 2020. L’elenco delle 11 tipologie di aree caratterizzate da fragilità paesaggistico-territoriale indicate dal punto f dell’allegato 3, del DM 10 settembre 2010, viene riportato nella Tabella 12. Tabella 12. Tipologie di aree non idonee previste dal DM 10 settembre 2010 “Linee Guida”. Elenco aree 1 Aree legate a obiettivi di tutela ambientale; 2 i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'Unesco, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte seconda del D.Lgs. n.42/2004, nonché gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 136 dello stesso decreto legislativo; 3 zone all'interno di coni visuali la cui immagine è storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorietà internazionale di attrattività turistica; 4 zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso; 5 le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale, locale) istituite ai sensi della legge 394/1991 ed inserite nell'Elenco ufficiale delle Aree naturali protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/1991 ed equivalenti a livello regionale; 6 le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar; 7 le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92143/Cee (Siti di importanza comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/Cee (Zone di protezione speciale); 8 le Important Bird Areas (IBA); 9 le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette); istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta; aree di connessione e continuità ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui è accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle convezioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/Cee e 92/43/Cee), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione; 10 le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità (produzioni biologiche, produzioni Dop, Igp, Stg, Doc, Docg, produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalità di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 387/2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacità d'uso del suolo; 11 le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di assetto idrogeologico (Pai) adottati dalle competenti Autorità di bacino ai sensi del Dl 180/1998 e s.m.i.; 12 zone individuate ai sensi dell'articolo 142 del D.Lgs. n.42/2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti.
pag. 38 http://www.gse.it/it/Dati%20e%20Bilanci/GSE_Documenti/Studi/Regolazione%20regionale%20FER-E%20al%2031dic2103.pdf

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