domenica 7 dicembre 2014

il problema delle emissioni odorigene moleste provenienti dagli impianti di trattamento dei rifiuti

tratto da Il problema delle emissioni diffuse.

Premesso che le prescrizioni amministrative, stante la peculiare natura dell’attività di gestione di una discarica ed il suo potenziale impatto peggiorativo sulla qualità dell’ambiente circostante, non esauriscono il novero delle regole comportamentali dovute dal gestore di una discarica, esse certamente costituiscono il più importante parametro per garantire la tutela dei diritti fondamentali della persona – tra cui quello alla salute, garantito dall’art. 32 Cost. – oltre che dei diritti patrimoniali che potrebbero essere pregiudicati dalla gestione di una discarica.
Da qui discende l’attenzione per i dettagli che caratterizza, come visto sopra, tutto il sistema di autorizzazioni di questi impianti e, in particolar modo, le prescrizioni relative alla gestione dei gas prodotti dalle discariche.
E’ già la direttiva 31/1999/CE a mettere in cima alle sue priorità la graduale riduzione dei flussi di rifiuti urbani biodegradabili conferiti in discarica per ridurre le emissioni di metano unita a prescrizioni tecniche per la cattura e il trattamento dei gas prodotti nelle discariche.
E’ proprio tra queste disposizioni, perfettamente in linea con la direttiva europea, però, che si individua inaspettatamente  una grave criticità (mancanza) della normativa italiana, con riferimento al problema delle emissioni diffuse di gas serra prodotto dalle discariche.
Il riferimento è all’espressione generica di cui al punto 5.4 dell’allegato II, il quale prescrive che “il Piano deve definire livelli di guardia relativamente alla presenza del gas di discarica all’esterno della discarica, anche nel suolo e nel sottosuolo, nonché contenere un piano d’intervento da realizzare ed attivare in caso di superamento degli stessi”.
A tale manifestazione d’intenti, infatti, non segue alcuna indicazione da parte del legislatore circa i limiti per le emissioni diffuse, e in particolare per le emissioni diffuse di CH4.
Il totale affidamento del problema (di non poco conto, visti gli effetti sull’ambiente del CH4) alla autonomia di scelta del privato e alla approvazione dell’amministrazione autorizzatrice, ha di fatto portato ad una totale “deregulation” del fenomeno con assenza di qualsiasi parametro-soglia di riferimento per le emissioni diffuse di CH4 in sede di autorizzazione alla gestione dell’impianto.
Sul punto va chiarito che, ai sensi dell’art. 268, comma 1, lett. d) T.U.A. si intendono emissioni diffuse, tutte quelle emissioni di effluenti gassosi non convogliate attraverso uno o più appositi punti36.
Inoltre, è bene precisare che il controllo della qualità dell’aria (riguardante le emissioni diffuse) è un tipo di monitoraggio differente dalla valutazione delle emissioni convogliate (per le quali la direttiva IPPC dà un valore soglia37) e sicuramente non può essere considerato alternativo.
Dando uno sguardo alla giurisprudenza che si è occupata del problema si scopre invece che si è scelta spesso la strada alternativa della contestazione dell'art. 674 c.p.- Getto pericoloso di cose secondo il quale “Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino 206 euro”.
Proprio in tal senso si è, di recente, pronunciata la Corte di cassazione38  secondo cui “non esistendo una normativa statale che prevede disposizioni specifiche e valori limite in materia di odori, con conseguente individuazione del criterio della "stretta tollerabilità" quale parametro di legalità dell'emissione, il reato di cui all'art. 674 c. p. è configurabile addirittura anche nel caso di "molestie olfattive" promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera. L'evento del reato, infatti, consiste nella molestia, che ,nel caso sia provocata dalle emissioni di gas, fumi o vapori, prescinde dal superamento di eventuali limiti previsti dalla legge, essendo sufficiente il superamento del limite della normale tollerabilità ex art. 844 c.c. e nel caso di emissioni idonee a creare molestie alle persone rappresentate da odori, se manca la possibilità di accertare obiettivamente, con adeguati strumenti, l'intensità delle emissioni, il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni stesse ben può basarsi sulle dichiarazioni di testi, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti”.

http://www.ambientediritto.it/home/dottrina/la-normativa-sulle-discariche-e-il-problema-delle-emissioni-diffuse

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