OGGETTO: Approvazione del documento tecnico “Criteri generali riguardanti la
prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle
autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero
dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, dell’art. 14 del
D.Lgs. n. 36/2003 e del D.Lgs. n. 59/2005”. Revoca D.G.R. n. 4100/99.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA del Presidente della Regione Lazio;
VISTO lo Statuto della Regione Lazio;
VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
VISTA la l.r. 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. “Disciplina del sistema organizzativo della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta
Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e s.m.i;
VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;
VISTA la l.r. 9 luglio 1998, n. 27 concernente la disciplina regionale della gestione dei
rifiuti;
VISTO il D.Lgs. del 13 gennaio 2003 n. 36 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE
relativa alle discariche di rifiuti”;
VISTA la l.r. 6 agosto 1999, n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e
locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e s.m.i.;
VISTO il D.Lgs. del 18 febbraio 2005 n. 59 “Attuazione integrale della direttiva
96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento”;
VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale n. 112 del 10 luglio 2002, concernente
l’approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti del Lazio;
VISTA la D.G.R. n. 4100 del 21 luglio 1999 “Determinazione delle garanzie finanziarie
ai fini dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei
rifiuti”;
VISTA la D.G.R. n. 630 del 16 luglio 2004 “Determinazione della quota di tariffa di
accesso in discarica destinata all’assolvimento degli obblighi connessi al periodo di post
gestione così come previsti dal D.Lgs. n. 36 del 13 gennaio 2003 di attuazione della
direttiva 1999/31/CE”, integrata e modificata con D.G.R. n. 221/2005;
VISTA la D.G.R. n. 516 del 18 luglio 2008 con la quale sono stati recepiti i Decreti
Commissariali n. 15 dell’11.03.2005, n. 39 del 30.06.2005, 49 del 7.06.2007, 67 del
2.07.2007, integrata con D.G.R. n. 671/2008;
PREMESSO che le anzidette deliberazioni richiamano, in tutto o in parte, modalità e
procedure finalizzate al rilascio delle garanzie finanziarie necessarie per la messa in
esercizio di impianti di gestione di rifiuti e di discariche;
PRESO ATTO che tale proliferazione di atti non consente una visione organica della
materia e che, pertanto, si rende necessario riassumere in un unico atto le modalità e le
procedure per la determinazione delle garanzie finanziarie ai fini dell’autorizzazione
all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti, tenendo anche conto
dell’evoluzione impiantistica;
PRESO ATTO, infine, che, ad eccezione delle garanzie finanziarie per le attività di
post gestione delle discariche che accettano rifiuti urbani e di quelle che accettano rifiuti
inerti, gli importi garantiti fanno ancora riferimento a quanto riportato nella richiamata
DGR n. 4100/1999 che, tra l’altro, esprime ancora valori in lire;
CONSIDERATO opportuno rideterminare i valori garantiti per adeguarli
all’evoluzione del costo della vita e per renderli congrui all’evoluzione normativa
sopravvenuta, con particolare riferimento alla normativa tecnica delle discariche, che
accanto alla garanzia di gestione prevede la prestazione di garanzie di post gestione per
un periodo di almeno trenta anni;
PRESO ATTO, inoltre, dell’impossibilità da parte di banche ed assicurazioni, di
rilasciare garanzie finanziarie per le attività di post gestione delle discariche per periodi
di trenta anni, come già evidenziato nella citata DGR n. 221 del 5 febbraio 2005 ;
RITENUTO di dover rivedere in modo organico la materia, apportando le modifiche
necessarie a garantire una maggiore copertura dei rischi conseguenti la gestione dei
rifiuti da parte di terzi e, pertanto, una maggiore tutela dell’ambiente;
RITENUTO conseguentemente di dover procedere alla revoca della D.G.R. n. 4100 del
21 luglio 1999;
VISTO il documento tecnico “Criteri generali riguardanti la prestazione delle garanzie
finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di
smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, dell’art.
14 del D.Lgs. n. 36/2003 e del D.Lgs. n. 59/2005”, allegato parte integrante e
sostanziale della presente deliberazione;
ATTESO che il presente provvedimento non è soggetto alla procedura di concertazione
con le Parti sociali;
all’unanimità
DELIBERA
1. di revocare la D.G.R. n. 4100 del 21 luglio 1999;
2. di approvare l’allegato documento tecnico “Criteri generali riguardanti la
prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni
all’esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi
dell’art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, dell’art. 14 del D.Lgs. n. 36/2003 e del
D.Lgs. n. 59/2005”, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di stabilire, a partire dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, che
la Regione Lazio e gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni ai sensi della
parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’allegato I, punto 5, del D.Lgs n.
59/2005, provvederanno a richiedere garanzie finanziarie negli importi e
secondo le modalità e procedure richiamate nel documento di cui al punto 1;
4. di disporre che, in attesa di indicazioni da parte dei Ministeri competenti, le
garanzie finanziarie di post gestione delle discariche potranno essere prestate per
periodi di cinque anni rinnovabili fino alla copertura dell’intero periodo previsto
dalla legge. Ogni garanzia così prestata potrà essere trattenuta per un periodo di
ulteriori due anni dopo la scadenza e potrà essere svincolata solo dopo
l’acquisizione della successiva;
5. di fissare, limitatamente alle discariche classificate come “discariche per rifiuti
inerti” che ricevono presso la propria discarica o presso i propri lotti funzionali
già operativi solamente i rifiuti richiamati nell’art. 5, tabella 1, del D.M. del 3
agosto 2005, la durata delle garanzie finanziarie di post gestione in anni 5
dall’approvazione della chiusura della stessa o dei singoli lotti;
6. di stabilire che gli impianti che abbiano già presentato garanzie finanziarie nel
rispetto di quanto riportato nella deliberazione di Giunta Regionale n. 4100/1999
provvedano ad adeguarsi alle disposizioni della presente deliberazione entro 180
giorni dalla pubblicazione della stessa sul B.U.R.L. e, in ogni caso,
precedentemente a tale termine, all’atto del rinnovo dell’autorizzazione in
essere, ovvero in qualunque caso sia necessario adeguare l’autorizzazione in
essere su istanza di parte;
7. di fissare l’importo da garantire per il progetto di bonifica, così come previsto
dall’art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006, a garanzia della corretta esecuzione ed il
completamento degli interventi nel modo seguente:
- garanzia a favore della Regione Lazio per rifiuti pericolosi, pari al 35% del
costo stimato dell’intervento;
- garanzia a favore della Regione Lazio per rifiuti non pericolosi, pari al 30% del
costo stimato dell’intervento.
La copertura assicurativa dovrà avere una durata pari al tempo di esecuzione e
completamento degli interventi del progetto di bonifica e sarà trattenuta per il
tempo necessario al conseguimento della certificazione di avvenuta bonifica da
parte della Provincia.
La presente Deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
Documento http://www.regione.lazio.it/binary/rl_rifiuti/tbl_contenuti/DGR_755_2008.pdf
SCHEMA DI CONDIZIONI CONTRATTUALI PER LA COSTITUZIONE DI
POLIZZA FIDEJUSSORIA O FIDEJUSSIONE BANCARIA A GARANZIA
DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA POST-GESTIONE DELLE
DISCARICHE AI SENSI DEL D.LGS. N. 36/2003.
http://www.regione.lazio.it/binary/rl_rifiuti/tbl_contenuti/ALLEGATO_C_DGR755_08.pdf
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