martedì 11 settembre 2012

Pontinia sentenza Trasco, Minturno acqualatina bolletta esagerata, riapre la Sep

Dal quotidiano on line de La Provincia
A Pontinia sindaco e amministratori condannati ingiustamente da una sentenza politica in merito al caso Trasco ricorreranno contro la sentenza alla corte europea
http://ww7.virtualnewspaper.it/quotidiano/books/120911latina/index.html#/24/
Riapre la Sep
A Minturno ennesimo ricorso contro l'ennesima bolletta esagerata di acqualatina
http://ww7.virtualnewspaper.it/quotidiano/books/120911latina/index.html#/34/

Latina Oggi 10 settembre 2012
PONTINIA, RESTA IN PIEDI IL RISARCIMENTO DI OLTRE UN MILIONE DI EURO
Sentenza Trasco,
respinti i ricorsi
La Cassazione mette fine alla querelle legale

LA Corte di Cassazione
(presidente Luccioli, Relatore
Ceccherini) ha respinto
i ricorsi presentati dal sindaco
Eligio Tombolillo e
altri sette consiglieri e amministratori
della società
Trasco avverso la sentenza
della Corte dei Conti numero
402 del 21 settembre
2011 che condannava gli
stessi a risarcire il Comune
di Pontinia della somma
complessiva di 1.341.791
euro. Secondo l'accusa, i
convenuti avevano avevano
procurato un danno all’ente
municipale
poi sottoposto
a dissesto,
con la costituzione
prima e
la cattiva gestione
dopo
della società
Trasco srl che
non avrebbe
avuto la funzione
di rendere
più efficienti
ed econ
o m i c i i
servizi pubblici
dell'ente
locale, bensì
di perseguire
scopi di tipo
occupazionale estranei alle
regole di economicità e
buona amministrazione.
La scelta antieconomica,
sottolinea inoltre la sentenza,
di costituire una società
mista in luogo di altre soluzioni
aveva comportato
violazioni di norme comunitarie
sull'evidenza pubblica
e delle regole di contabilità.
La sentenza della
Suprema Corte motiva il
mancato accoglimento dei
ricorsi con la motivazione
che la Corte dei Conti si era
pronunciata sul merito dell'azione
di responsabilità
intentata dal procuratore
contabile contro gli amministratori
e i revisori dei
conti e contro gli stessi amministratori
della società
per lo svolgimento di servizi
pubblici del comune. Ciò
aveva fatto dopo essersi posto
il quesito della sussistenza
della sua giurisdizione
nei confronti della pubblica
amministrazione ed
avervi dato risposta affermativa
fondandola sull'int
e r p r e t azione
data
del contenuto
della
domanda
di risarcim
e n t o .
M e n t r e
nel giudizio
davanti
alla Cort
e d e i
Conti, le parti appellate, o
non si sono costituite, o
costituendosi non hanno
sollevato la questione di
giurisdizione limitandosi a
proporre delle mere eccezioni
che per la loro stessa
natura, non potevano portare
ad una riforma della sentenza
impugnata.
Antonella Subiaco

Nessun commento: