Per chi vuole leggere la sentenza:
http://www.giustizia-amministrativa.it/webcds/DettaglioRicorso.asp?val=201004120.
Da parte mia non cambia nulla.
Sapevamo che dimostrare di aver ragione è difficile, come affermarlo e come difenderla.
Quando ci sono 2 verità oppure 2 versioni o semplicemente due modi diversi di vedere le cose, la parte sbagliata, paradossalmente, ha maggiori probabilità di vincere.
Io resisto.
Alcuni commenti:
dopo aver appreso della notizia della sentenza del Consiglio di Stato che respinge il ricorso del comune di Pontinia alla sentenza del Tar di Latina che annullava il
documento di variante urbanistica (RIR) e conseguente parere
(http://www.giustizia-amministrativa.it/webcds/DettaglioRicorso.asp?val=201004120
):
il riferimento del comma 4.1 è in palese contrasto con l'interpretazione data dal TAR che, motivandolo tecnicamente, esplicita l'assoggettabilità del progetto alla normativa Seveso per gli impianti a rischio di incidente rilevante. La sentenza attuale, invece, non ne spiega stranamente le motivazioni;
difatti (comma 4.2) proprio questo, che è l'elemento fondamentale viene definito “prescindendo”. Questo è il punto dell'intera questione dal quale non si può “prescindere”. Se così fosse stato dimostrato sarebbe caduto da solo l'intero procedimento. In altre parole la sentenza e il motivo del contendere doveva finire qui.
La sentenza non dice nulla, stranamente, sulla legittimità del parere negativo di incompatibilità emanato dal Sindaco di Pontinia. Perchè?
Anche questo era un argomento principale che viene addirittura ignorato.
riguardo poi alle censure sul documento tecnico RIR nulla viene detto di diverso, in aggiunta o diminuzione, rispetto alla sentenza del TAR e non ne vengono spiegati criteri e motivazioni.
Da un tribunale amministrativo suona molto strana la definizione “politica” e il riferimento ad un solo passaggio di un discorso tecnico articolato, peraltro mai smentito addirittura nemmeno dalla controparte, che non viene né citato, né esaminato nella sentenza.
Perchè?
Infine la liquidazione delle spese appare una innovazione punitiva alla consuetudine e non viene minimamente analizzata e spiegata.
Non cambia nulla, in merito alla legittimità della posizione del comune di Pontinia
contrario ad un progetto sempre definito incompatibile, con troppi punti oscuri, sopratutto in termini di sicurezza, nemmeno dalla controparte che mai ha scritto un solo rigo in merito ai rischi del gasdotto.
A questo punto è ovvio che il Comune di Pontinia dovrà adempiere alla normativa in materia di tutela della salute e sicurezza pubblica adottando un nuovo R.I.R. Secondo quanto indicato dal TAR di Latina.
altro commento
apprendendo il tenore della sentenza del Consiglio di Stato che ha confermato il pronunciato del TAR Lazio Sezione di Latina, che aveva a suo tempo statuito sull'annullamento del documento inerente la variante urbanistica sul rischio di incidente rilevante (denominato RIR) e del conseguente parere del Sindaco sull'insediamento nel proprio territorio della centrale turbogas della AceaElectrabel:
1) LA SENTENZA NON PORTA ALCUN CONTRIBUTO CHIARIFICATORE SULLA CONTROVERSA QUESTIONE, MA SI LIMITA A RIPETERE PEDISSEQUAMENTE QUANTO SVOLTO DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO,
2) LA PRONUNCIA NON DA' CONTO IN FORMA APPROPRIATA DELLE ECCEZIONI SOLLEVATE DAL COMUNE, IN PARTICOLARE SULLA CIRCOSTANZA CHE IL PARERE ESPRESSO DAL SINDACO E', ALLO STATO, SOLTANTO UNA RICHIESTA DI DOCUMENTAZIONE NON CONTENENTE ALCUNA PRESCRIZIONE OSTATIVA,
3) IN SINTESI LA SENTENZA APPARE VIZIATA PROPRIO DA QUELL'ECCESSO DI POTERE CHE LA STESSA ATTRIBUISCE AL COMUNE RICORRENTE,
A questo punto, considerato che la sentenza priva l'ente municipale di uno strumento generale di pianificazione necessario alla prevenzione dei rischi di incidenti rilevanti dovuti alla presenza sullo stesso territorio dello stabilimento SudGas, si ritiene, ancora una volta a prescindere dall'istanza della AceaElectrabel, ritiene dovuta una nuova procedura per la redazione e approvazione di un nuovo RIR.
venerdì 19 novembre 2010
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