Secondo la Banca d'Italia (vedere pec del 3.7.2015) il Consorzio di Garanzia Collettivo dei fidi Prodige SCPA non è mai stato abilitato all'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico ai sensi della vigente normativa in materia (D.M. n. 29/2009 e provvedimento della Banca d'Italia del 14 maggio 2009) e quindi all'emissione dell'atto di fideiussione qui segnalato. Pertanto la centrale a biogas Agri Power Plus non è mai stata in possesso di una polizza fideiussoria. Quindi, in base alla nota del Comune di Latina settore urbanistica prot. 51967 del 30/04/2010 inviata a Agri Power Plus Società Agricola srl e p.c. Alla Provincia di Latina avente per oggetto: autorizzazione unica n. 80967 del 04/12/2009 rilasciata dalla Provincia di Latina … per la costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentata a biogas... richiesta adempimenti prescritti con la suddetta autorizzazione propedeutici all'inizio dei lavori, non poteva essere dato l'inizio dei lavori. In conseguenza di quanto sopra: le opere realizzate non sono conformi alla normativa urbanistica; devono essere adottati i provvedimenti previsti dal DPR 380/01 e s.m.i. Titolo IV vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia. Comune di Latina settore urbanistica prot. 51967 del 30/04/2010 inviata a Agri Power Plus Società Agricola srl e p.c. Alla Provincia di Latina avente per oggetto: autorizzazione unica n. 80967 del 04/12/2009 rilasciata dalla Provincia di Latina … per la costruzione di un impianto per la produzione di energia elettrica alimentata a biogas... richiesta adempimenti prescritti con la suddetta autorizzazione propedeutici all'inizio dei lavori Facendo seguito alla ns precedente nota prot. n. 6381 del 19/01/2010 ed in riscontro alle vostre note del 20 e 22 aprile … si evidenzia la necessità di fornire la documentazione già richiesta, che la polizza fideiussoria da presentare a garanzia nei confronti del comune di Latina... si ribadisce che sino alla avvenuta integrale trasmissione della documentazione, con riscontro positivo da parte del Servizio Scrivente, i lavori non potranno essere iniziati. In caso contrario saranno adottati i provvedimenti previsti dal DPR 380/01 e s.m.i. Titolo IV vigilanza sull'attività urbanistica ed edilizia. IVASS scrive il 17 luglio 2015 pec alla Provincia di Latina avente per oggetto: “vostra richiesta di informazioni del 29 maggio 2015 relativa alla Agri Power Plus soc agr srl” specifica che “non trova applicazione l'art. 115 del codice delle assicurazioni... il fondo di garanzia”. 3 luglio 2015 pec inviata da sif@pec.bancaditaliait indirizzata ufficio.protocollo@pec.provincia.latina.it il messaggio “richiesta informazioni – CONSORZIO DI GARANZIA COLLETTIVO DEI FIDI PRODIGE SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI” “si fa riferimento alla nota pec del 16 giugno 2015 con la quale sono state richieste informazioni in merito al Consorzio di Garanzia Collettivo dei fidi Prodige SCPA. In proposito si fa presente che il consorzio in oggetto è stato iscritto nel 2006 nell'elenco generale ex art. 106 T.U.B. … ed è stato successivamente cancellato dal predetto elenco il 17/6/2010 a seguito della presentazione di domanda di iscrizione nella sezione dell'elenco generale riservata ai confidi che svolgono la sola attività di garanzia collettiva dei fidi ai sensi dell'art. 155, co.4 del T.U.B.; tale istanza di iscrizione non è stata accolta in quanto la società non è risultata in possesso dei relativi requisiti. Il Consorzio Prodige ScpA, cancellato in data 21/5/2015 anche dal registro delle imprese a seguito di fallimento, non è mai stato abilitato all'attività di rilascio di garanzie nei confronti del pubblico ai sensi della vigente normativa in materia (D.M. n. 29/2009 e provvedimento della Banca d'Italia del 14 maggio 2009) e quindi all'emissione dell'atto di fideiussione qui segnalato. Si rappresenta, inoltre, che l'attuale quadro normativo riserva l'attività di rilascio di garanzie in favore dello Stato o di Altri Enti pubblici solo ai soggetti sottoposti ad un regime di vigilanza prudenziale (banche, imprese di assicurazione e, in casi specifici previsti dalla legge, intermediari iscritti nell'elenco sapeciale ex art. 107 T.U.B.). Nel novero dei soggetti abilitati a prestare fideiussioni agli Enti del settore pubblico non rientrano, pertanto, gli intermediari dell'elenco generale ex art. 106 T.U.B. e i confidi “minori” censiti nella sezione dell'elenco medesimo prevista dall'art. 155, co. 4 T.U.B. Si soggiunge infine che la normativa di settore non prevede alcun fondo di garanzia a tutela delle obbligazioni assunte dagli intermediari della specie nei confronti della clientela.
venerdì 2 dicembre 2016
La Banca d'Italia certifica che la polizza della centrale a biogas di Borgo Bainsizza non è mai stata rilasciata da società autorizzata allo scopo
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento