giovedì 3 aprile 2014

pubblicato in Gazzetta il decreto che modifica l'Autorizzazione integrata ambientale: il D. Leg.vo 46/2014 che ha recepito la Direttiva 2010/75/UEu

Pubblicato in Gazzetta il Decreto di recepimento della Direttiva 2010/75/UE, che modifica in diverse parti il Codice ambientale. Tutte le modifiche al Codice, i nuovi valori limite di emissione, in alcuni casi più restrittivi di quelli comunitari e loro applicazione agli impianti nuovi o esistenti. Il regime transitorio e le nuove definizioni in base alle quali definire quali sono gli impianti "esistenti".
A cura di:
Alfonso Mancini
È stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 27/L alla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27/03/2014, il D. Leg.vo 04/03/2014, n. 46, che ha recepito nell’ordinamento italiano la Direttiva 2010/75/UErelativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento). Detta Direttiva aveva rivisto e rifuso in un unico testo sette direttive riguardanti le emissioni industriali:
  • Direttiva 2008/01/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento;
  • Direttiva 2001/80/CE sulla limitazione alle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione;
  • Direttiva 2000/76/CE sull’incenerimento dei rifiuti e Direttiva 1999/13/CE sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili;
  • Direttive 78/176/CEE, 82/833/CEE e 92/112/CEE relative all’industria del biossido di titanio.

Le modifiche al Codice ambientale
Il nuovo D. Leg.vo 46/2014 ricomprende all’interno del Codice ambientale di cui al D. Leg.vo 152/2006 le novità previste dalla Direttiva 2010/75/UE, adeguando quindi alle modifiche le norme di recepimento delle suelencate direttive, tutte già ricomprese all’interno del Codice. Segue elenco dettagliato delle parti del Codice ambientale impattate dalla nuova norma. Il testo coordinato del D. Leg.vo 152/2006 sarà a breve disponibile per gli Abbonati nella sezione “Banca Dati Normativa”.
Integrazioni/Modifiche
  • Articoli 5, 6, 7, 8, 10, 20 comma 1;
  • Articoli da 29-bis a 29-quattuordecies;
  • Articoli 30, 33, 35, 133, 137, 196, 208, 209, 256, 279;
  • Nuovo Titolo III-bis della Parte IV (articoli da 237-bis a 237-duovicies) con i relativi nuovi Allegati 1, 2 e 3 a detto nuovo Titolo;
  • Articoli 261-bis, 263, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 275;
  • Nuova Parte V-bis (articolo 298-bis) con il relativo nuovo Allegato I;
  • Allegati VIII, IX, X e XI alla Parte II;
  • Nuovo Allegato XII-bis alla Parte II;
  • Allegato L al Titolo I della Parte IV;
  • Allegati II e III alla Parte V (le modifiche ai punti 2.1 e 2.3 della I parte dell'Allegato III alla Parte V decorrono dal 01/06/2015).
Abrogazioni
  • Articolo 29-sexies, comma 2;
  • Articolo 35, comma 2-quinquies;
  • Articolo 34, comma 4;
  • Articolo 54, comma 1, lettera a);
  • Articolo 273, comma 15, lettere l) ed m), e comma 16;
  • Articolo 275, commi 9 e 16.

Nuovi valori limite di emissione
Nel dettaglio, l’articolo 28, relativo alla modifica degli Allegati alla Parte V del Codice, individua, per le emissioni in atmosfera dei grandi impianti di combustione nuovi, una serie di valori limite che, in diversi casi, sono più rigorosi di quelli indicati nella Direttiva 2010/75/UE, relativamente in particolare alle emissioni di ossidi di zolfo, ossidi di azoto e polveri. Detti valori limite di emissione più severi di quelli comunitari si applicano agli impianti esistenti limitatamente alle sedi che utilizzano biomasse.
Regime transitorio
I commi 2 e 3 dell’art. 29 del D. Leg.vo 46/2014 dispongono che:
2. I gestori delle installazioni esistenti che non svolgono attività già ricomprese all’Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, presentano istanza per il primo rilascio della autorizzazione integrata ambientale, ovvero istanza di adeguamento ai requisiti del Titolo III -bis della Parte Seconda, nel caso in cui l’esercizio debba essere autorizzato con altro provvedimento, entro il 7 settembre 2014.
3. L’autorità competente conclude i procedimenti avviati in esito alle istanze di cui al comma 2, entro il 7 luglio 2015. Nelle more della conclusione dell’istruttoria delle istanze di cui al comma 2, e comunque non oltre il 7 luglio 2015, gli impianti possono continuare l’esercizio in base alle autorizzazioni previgenti.

Cosa debba intendersi per “installazioni esistenti
Occorre ai fini di quanto sopra esposto segnalare le nuove definizioni contenute nelle lettere i-quater) ed i-quinquies) dell’art. 5 del Codice ambientale:
i -quater ) ‘installazione’: unità tecnica permanente, in cui sono svolte una o più attività elencate all’allegato VIII alla Parte Seconda e qualsiasi altra attività accessoria, che sia tecnicamente connessa con le attività svolte nel luogo suddetto e possa influire sulle emissioni e sull’inquinamento. È considerata accessoria l’attività tecnicamente connessa anche quando condotta da diverso gestore;
i -quinquies ) ‘installazione esistente’: ai fini dell’applicazione del Titolo III-bis alla Parte Seconda una installazione che, al 6 gennaio 2013, ha ottenuto tutte le autorizzazioni ambientali necessarie all’esercizio o il provvedimento positivo di compatibilità ambientale o per la quale, a tale data, sono state presentate richieste complete per tutte le autorizzazioni ambientali necessarie per il suo esercizio, a condizione che essa entri in funzione entro il 6 gennaio 2014. Le installazioni esistenti si qualificano come ‘non già soggette ad AIA’ se in esse non si svolgono attività già ricomprese nelle categorie di cui all’Allegato VIII alla Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128.http://www.legislazionetecnica.it/1195309/prd/news-normativa/autorizzazione-integrata-ambientale-il-d-legvo-46-2014-che-ha-recepito-la

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