venerdì 23 marzo 2018

VIA LIBERA ALLA DISTRUZIONE DI BOSCHI E FORESTE

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Il Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2018 ha approvato, con l’emanazione di un apposito decreto legislativo, il t.u. delle leggi forestali, il quale, anziché tutelare le funzioni ambientali...
Paolo Maddalena
VIA LIBERA ALLA DISTRUZIONE DI BOSCHI E FORESTE
Il Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2018 ha approvato, con l’emanazione di un apposito decreto legislativo, i...
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VIA LIBERA ALLA DISTRUZIONE DI BOSCHI E FORESTE

Il Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2018 ha approvato, con l’emanazione di un apposito decreto legislativo, il t.u. delle leggi forestali, il quale, anziché tutelare le funzioni ambientali del bosco e la saldezza dei suoli, considera i boschi e le foreste soltanto dal punto di vista della produzione del legname, da ardere nelle numerose centralielettriche a biomassa. Il Consiglio dei Ministri non ha tenuto in nessun conto di essere espressione di una maggioranza parlamentare che non esiste più e che è stata clamorosamente smentita e respinta dalle ultime elezioni del 4 marzo u.s. e ha adottato un provvedimento (un decreto legislativo) che non aveva il potere di emettere, trattandosi di un atto legislativo dell’esecutivo di “straordinaria amministrazione”. Tale decreto, che arreca danni incalcolabili al Popolo italiano e giova soltanto alle multinazionali, italiane e estere, viola una intera legislazione europea a difesa delle foreste e viola i seguenti articoli della Costituzione: l’art. 77 Cost., poiché “il governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria” (e le Camere recentemente elette non si sono ancora riunite e, quindi, non hanno dato nessuna delega al governo, né si può pensare ad una proroga, non prevista in Costituzione, della delega conferita dalle precedenti Camere); l’art. 3 Cost., poiché è certamente “irragionevole” tutelare i boschi e le foreste soltanto dal punto di vista economico e non dal punto di vista della tutela ambientale e della saldezza dei suoli; l’art. 41 Cost., poiché l’iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale; l’art. 42 Cost., poiché il “bene giuridico utilità ambientale del bosco” appartiene al Popolo a titolo di sovranità, come “proprietà collettiva demaniale” (mentre ai privati, proprietari di boschi, spetta soltanto la proprietà del “bene economico” che il bosco esprime. Vedi sentenza della Corte costituzionale n. 105 del 2008); e infine l’art. 117 Cost., il quale tutela l’ambiente e l’ecosistema. Si tratta, come ognun vede di un atto contrario agli interessi nazionali, che dovrà essere portato all’esame della Corte costituzionale per il suo annullamento.

Paolo Maddalena

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