E' scaduta la VIA (valutazione di impatto ambientale) del progetto incompatibile e contestato della centrale a turbogas ubicato nell'area industriale di Mazzocchio nel comune di Pontinia?
Per effetto del comma 6 art 26 del Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", i progetti sottoposti a valutazione di impatto ambientale devono essere realizzati entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento stesso, salvo proroga concessa su istanza del proponente dall’Autorità che ha emanato il provvedimento.
Inoltre una sentenza del Tar Lombardia – la n.859 del 14/08/2008 – di cui alleghiamo copia, rafforza un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza secondo cui la norma trova applicazione anche ai pronunciamenti rilasciati prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 152/06, come modificato dal citato D. Lgs. 4/08.
Difatti il decreto di approvazione della VIA è stato emesso il 5 dicembre 2005 dai ministri all'ambiente Matteoli (AN) e dal ministro Buttiglione (Udc).
Aumentano i motivi del contendere?
osservazioni e note critiche sulla VIA della centrale a turbogas. Come richiesto dalla commissione di revisione della VIA-VAS, decreto del 5/12/2005, della centrale a turbogas progettata a Mazzocchio – Pontinia sono state prodotte le note critiche e le osservazioni dal comune di Pontinia con 18 pagine di richiamo a leggi, direttive,
circolari, procedimenti, sentenze, studi, notizie, protocolli, normative, piani attuativi urbanistici ed energetici, dati scientifici e ben 12 allegati.
Il decreto di valutazione di impatto ambientale (VIA) è stato interamente riletto e riesaminato con il risultato di aver rilevato una lunga serie di imprecisioni, errori, notizie non vere, da chi è stato definito “poco informato”.
Si passa dagli errori macroscopici (il parco nazionale del Circeo non è a 15 km ma a 8 da Mazzocchio, così come l’aeroporto di Latina Scalo non è a 15 ma a 25), già noti al dichiarare inesistenti piani regionali oppure al dichiarare la compatibilità con le norme che invece spesso non è dimostrata.
Questo studio frutto del lavoro del tavolo tecnico e del contributo di professionisti (geologo dottor Alessandro Carlomagno, gli avvocati Carlo Bassoli e Luciano Falcone, l’ingegner Moschetti, i funzionari dell’ufficio tecnico del comune di Pontinia, grazie anche ai suggerimenti e al contributo fondamentale del Presidente del Parco del Circeo Gaetano Benedetto, degli avvocati De Angelis e Donnarumma, solo per citare alcuni) con l’apporto di cittadini (la rete e il sottoscritto) ha fornito al sindaco dottor Eligio Tombolillo quellinsieme di motivazioni per contrastare il progetto su mandato del consiglio comunale.
Queste motivazioni comprendono
a) riferimento ai siti SIC – ZPS: Foresta Demaniale del Circeo SIC codice IT6040014; Intero territorio del Parco Nazionale del Circeo (compresa quindi la Foresta Demaniale del Circeo) ZPS codice IT6040015 ZPS parco Nazionale del Circeo; Laghi Gricilli SIC codice IT6040003; Bosco Polverino SIC codice IT604004; Canali in disuso della bonifica pontina SIC codice IT6040008; Parco naturale dei Monti Aurunci ZPS codice IT6040043.
b) vincoli urbanistici e ambientali, con gli errori riferiti a: piano stralcio per l’assetto idrogeologico (PAI) adottato dall’autorità dei bacini Regionali del Lazio con delibera comitato istituzionale n. 7/2002; piano territoriale paesistico regionale (PTP) del Lazio; piano regolatore territoriale (PRT) di Mazzocchio.
c) vincoli soprintendenza, con gli errori sui siti SIC e ZPS a cui si aggiunge il fiume Ufente.
d) problemi geologici e geotecnica, già evidenziati per la mancata consistenza del terreno per le fondazioni;
e) percorso elettrodotto di circa 10 km, oltre al problema delle fondazioni la richiesta di interramento per ridurre le esposizioni;
f) percorso gasdotto, di cui non sono noti accorgimenti tecnici per evitare incidenti anche rilevanti;
g) situazione sanitaria del comprensorio, con l’alta percentuale di tumori e malattie dell’apparato respiratorio che sarebbe aggravata dalle emissioni della nuova centrale.
h) contemporaneità del progetto della centrale a biomasse.
i) Protocollo finale della conferenza di Kyoto, con la richiesta della riduzione delle emissioni che invece sarebbero aumentate, con il riferimento della recente sentenza della Corte Ue il Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione), 8/9/2009 n. T-303/05. Sospesa l'erogazione da parte della R. Lazio di aiuti pubblici all'AceaElectrabel fino a quando l'Italia non avrà fornito la prova che l'aiuto dichiarato illegittimo ed incompatibile con una precedente decisione non sia stato restituito dall'Aceaspa;
j) Programmazione regionale e provinciale in materia di energia, il progetto è addirittura non conforme al piano regionale del 2001 preesistente al progetto;
k) Risorse idriche (cambio di progetto, approvvigionamento idrico superato), con la nota specifica della provincia di Latina che dichiara l’insufficienza del progetto.
l) Autorizzazione ai fini antincendio e i noti vincoli del RIR.
m) Il procedimento della VIA che non è conforme alla sentenza del TAR
della Sicilia Catania Sez. I-24 novembre 2008 n. 2241 in merito alla nozione di “comuni interessati”.
lunedì 6 dicembre 2010
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