Ho inviato al sindaco del comune di Pontinia la proposta che segue di regolamento comunale in materia di efficienza e risparmio energetico.
Con tale proposta tutti i nuovi fabbricati dovrebbero prevedere pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria, impianti di produzione di energia elettrica con pannelli fotovoltaici, o solare termodinamico o mini eolico.
Potranno essere costruiti solo fabbricati con il giusto coefficiente di isolamento termico.
Inoltre è prevista per tutti gli edifici pubblici il cambio con l'autosufficienza per la produzione di energia per qualsiasi uso (produzione acqua calda, riscaldamento - condizionamento, energia elettrica).
Tutta l'illiminazione esterna deve passare al led.
Per coloro che costruiranno rispettando l'ambiente ci sarà il risparmio sulla Bucalossi (oneri di costruzione e urbanizzazione).
Giorgio Libralato
Variazioni ed integrazioni al vigente testo del Regolamento Edilizio
Comunale.
Norme per il risparmio energetico, l'utilizzazione di fonti
rinnovabili di energia e risparmio delle risorse idriche.
Premesso che con legge regionale 8 novembre 2004, n. 15, pubblicata sul B.U.R.L. 10 novembre 2004, n. 31, la Regione Lazio ha emanato disposizioni per favorire l’impiego di energia solare termica e per ridurre gli sprechi idrici negli edifici;
Che la medesima legge regionale, al fine di migliorare le condizioni ambientali di vita e di tutelare l’ambiente naturale, ha formulato le prescrizioni ed indicato le misure utili sia per incrementare l’impiego di energia solare termica che per diminuire gli sprechi delle risorse idriche;
Che la succitata legge regionale, all’art. 2, fa obbligo ai Comuni di prevedere nei propri regolamenti, in relazione alle proprie caratteristiche ed al proprio assetto urbanistico e territoriale e nel rispetto dei vincoli di natura storica, ambientale e paesistica, specifiche disposizioni per realizzare su edifici pubblici e privati, sia di nuova costruzione che soggetti a ristrutturazione, interventi finalizzati alla:
a) installazione ed impiego di pannelli solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria;
b) realizzazione di sistemi di recupero delle acque piovane e delle acque grigie e riutilizzo delle stesse per gli scarichi del water;
c) utilizzo di cassette d’acqua con scarichi differenziati;
d) installazione di rubinetterie dotate di miscelatore aria e acqua;
e) impiego di pavimentazioni drenanti nelle sistemazioni esterne dei lotti edificabili nel caso di copertura superiore al cinquanta per cento della superficie esterna del lotto stesso;
Che la stessa legge regionale stabilisce che i Comuni, al fine di favorire la costruzione di edifici a basso consumo energetico, prevedano che nel calcolo delle volumetrie degli edifici non vengano computati, se superiori a trenta centimetri, gli spessori delle pareti e dei solai, nonché le serre solari e le torri del vento;
Che il Decreto Legislativo n. 192 del 19 agosto 2005 “Attuazione della Direttiva 2000/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia” stabilisce all’art. 1, Finalità, “… i criteri, le condizioni e le modalità per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici al fine di favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, contribuire a conseguire gli obiettivi nazionali di limitazione delle emissioni di gas a effetto serra posti dal Protocollo di Kyoto, promuovere la competitività dei comparti più avanzati attraverso lo sviluppo
tecnologico”;
Il citato Decreto disciplina in particolare:
a) … omissis
b) l’applicazione di requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici;
…
Che la Convenzione di Kyoto e la relativa delibera CIPE n. 137/98 del 19 novembre 1998 “Linee guida per le politiche e le misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas di serra”, fissa l’obiettivo di riduzione delle emissioni climalteranti del 6,5% tra il 2008 e il 2012, rispetto al bilancio delle emissioni del 1990;
Che tale obiettivo risulta, in base a consolidati studi scientifici, raggiungibile qualora si introducano preventivamente delle tecnologie opportune volte alla riduzione del fabbisogno energetico annuo dei fabbricati;
Che a tal fine l’Amministrazione Comunale ritiene opportuno intervenire sia sul patrimonio edilizio esistente che su quello di nuova realizzazione;
Che l’Amministrazione Comunale, che intende perseguire il principio dello sviluppo sostenibile in urbanistica ed edilizia, promuovendo i principi di architettura ed edilizia ecologica nella costruzione e nella ristrutturazione di edifici pubblici e privati, nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali, culturali e sociali della Città, desidera dare immediata attuazione a quanto previsto dalla citata legge regionale n. 15/2004, prefigurando, nei limiti consentiti dalla legislazione vigente, anche incentivi di
natura urbanistico-edilizia per:
−favorire la realizzazione degli interventi di miglioramento ambientale e per l’utilizzo di energie alternative con particolare riguardo all’energia solare;
−favorire l’utilizzo ottimale di materiale, componenti e sistemi per raggiungere adeguati livelli di isolamento termico e di inerzia termica dell’involucro dell’edificio;
−assicurare la permeabilità profonda dei suoli adiacenti alle costruzioni;
Che si ritiene necessario adottare una specifica regolamentazione della materia, sia per gli edifici pubblici che per quelli privati di nuova edificazione od oggetto di interventi di complessiva
ristrutturazione, che integri e modifichi il vigente Regolamento Edilizio Comunale;
Visto il vigente Regolamento Edilizio Comunale;
Visto il vigente P.R.G.;
Vista la legge regionale 8 novembre 2004, n. 15;
IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA
di integrare il vigente Regolamento Edilizio Comunale con i seguenti articoli:
Articolo….. bis – Risparmio energetico e fonti rinnovabili di energia.
Negli edifici pubblici e privati di nuova costruzione deve essere assicurato fino al 2010 la copertura di 15% del fabbisogno energetico dell’edificio con l’utilizzo di sistemi di contenimento (sistemi passivi) ed un altro 15% del fabbisogno energetico del medesimo edificio mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, fermo restando che il 50% del fabbisogno di energia primaria per acqua calda sanitaria deve essere assicurato mediante l’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, con acqua calda sanitaria.
Dal 2011 negli edifici pubblici e privati di nuova costruzione dovrà essere assicurata la copertura del 30% del fabbisogno energetico complessivo dell’edificio con fonti di energia rinnovabile, con acqua calda sanitaria.
Per gli interventi privati che siano inseriti nei Programmi di recupero urbano, nei Programmi Integrati, nei Progetti Urbani e negli Accordi di Programma o che siano oggetto di permessi di costruire in deroga, il limite minimo del 30% del fabbisogno energetico complessivo dell’edificio è aumentato fino al 50%. Tale limite vale anche per tutti gli interventi per la realizzazione di edifici pubblici o di uso pubblico, fermo restando il limite del 50% per il fabbisogno di energia primaria per acqua calda sanitaria.
Per tale finalità dovranno essere realizzate, con soluzioni organicamente inserite nell’estetica dell’edificio, integrate al progetto edilizio ed integrate secondo la migliore esposizione solare, coperture tecnologiche a captazione energetica, finalizzate alla conservazione e solarizzazione, che accolgano ed integrino collettori solari per la produzione di acqua calda sanitaria e moduli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica destinata all’illuminazione delle parti comuni.
Gli impianti devono essere adagiati in adiacenza alla copertura inclinata (modo retrofit) o meglio integrati in essa (modo strutturale). I serbatoi di accumulo degli impianti solari termici devono essere preferibilmente posizionati all’interno degli edifici.
Nel caso di coperture piane i pannelli potranno essere installati con inclinazione ritenuta ottimale, purché non visibili dal piano stradale sottostante ed evitando l’ombreggiamento tra di essi se disposti su più file.
Per la realizzazione dei collegamenti dei collettori solari e dei moduli fotovoltaici al volume tecnico di cui all’art. ….. deve essere predisposto un cavedio di sezione opportuna per poter alloggiare una conduttura di mandata e una di ritorno all’impianto solare termico, due canaline (corrugati) per alloggiare i collegamenti elettrici all’impianto fotovoltaico e il collegamento alla rete di terra.
Per il collegamento dell’impianto solare alle singole utenze devono essere predisposti opportuni cavedi o vani che possano contenere la linea di mandata dell’acqua calda sanitaria e un collegamento elettrico.
Una specifica relazione giurata da tecnico abilitato, dovrà essere parte integrante della documentazione richiesta per il rilascio del titolo abilitativo e dovrà certificare che il sistema adottato sia per il tetto captante che per gli impianti ad esso collegati siano idonei a soddisfare il fabbisogno minimo per il risparmio energetico di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente art. …...
In sede di rilascio del certificato di agibilità degli edifici dovrà essere prodotta apposita perizia giurata che certifichi la sussistenza degli impianti e la loro idoneità ad assicurare il fabbisogno di cui sopra. La destinazione del volume tecnico collocato sul tetto captante o nel sottotetto verrà verificata in sede di agibilità mediante sopralluogo degli uffici tecnici municipali oppure mediante la medesima perizia giurata di cui al comma precedente.
Le prescrizioni di cui al primo comma vigono anche nel caso di complessiva ristrutturazione di edifici esistenti.
Per gli edifici pubblici di proprietà comunale dovrà essere prevista la produzione di tutta l’acqua calda sanitaria entro il 2015 e comunque la ristrutturazione degli stessi edifici pubblici dovrà prevedere la sostituzione completa della produzione di acqua calda sanitaria.
Art. ……. Ter – Risparmio energetico e definizione del volume imponibile.
Al fine di favorire gli interventi per il risparmio energetico e per l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energie, dal calcolo del cosiddetto “volume imponibile”, così come definitivo dalle N.T.A. del vigente P.R.G. sono esclusi:
− la quota parte dello spessore dei muri esterni di tamponamento superiore ai 30 cm. E fino ad un massimo di 50 cm.;
− la quota parte dello spessore dei solai superiore a 20 cm. e fino ad un massimo di 45 cm.;
− il vano collocato sul tetto captante o nel sottotetto, in quanto considerato volume tecnico perché destinato ad accogliere gli impianti, i serbatoi e le masse d’accumulo per l’acqua calda ed il calore prodotto dai collettori solari ed in quanto inferiori all’altezza massima netta interna di cm. 240.
In tale volume devono essere ospitati i componenti del circuito primario dell’impianto solare termico ed i dispositivi di condizionamento della potenza dell’impianto fotovoltaico e di connessione alla rete (quadro elettrico e dispositivi di interfaccia con la rete).
Obbligo della riduzione del consumo di energia per il riscaldamento tramite l’isolamento termico dell’involucro edilizio < 70 kW/mq anno, nessun fabbricato può essere costruito con fabbisogni maggiori.
Per gli edifici pubblici in caso di ristrutturazione dovrà essere prevista la sostituzione della produzione di calore – condizionamento con energia naturale e rinnovabile.
Per gli edifici di proprietà comunale dovrà essere prevista la sostituzione di tutti gli impianti di riscaldamento-condizionamento con fonti energetiche naturali e rinnovabili entro il 2020.
Art……quater - Produzione di energia elettrica – illuminazione esterna
Ciascun nuovo fabbricato, nuova unità immobiliare, ampliamento, demolizione e ricostruzione dovrà garantire la produzione di energia elettrica con energia naturale e rinnovabile, fotovoltaica o solare termo dinamico, mini eolico, della misura non inferiore a 1 kW per ogni unità immobiliare, fino a mq 100 di superficie lorda coperta, di 2 kW oltre i 100 mq, di 5kW per i fabbricati industriali, commerciali e di servizio, oltre a quelli sopra previsti, per ogni porzione di 500 mq di superficie coperta.
Gli impianti di illuminazione esterna dovranno essere a basso impatto con led.
Tutti gli impianti di illuminazione pubblica dovranno essere sostituiti entro il 31/12/2010 con tecnologia a led e prodotta da impianti fotovoltaici.
Art. …… quinquies – Sistemi di accumulo, riutilizzazione delle acque meteoriche e di risparmio idrico.
In caso di superficie di verde condominiale o di pertinenza superiore a 30 mq., all’interno del lotto edificabile o nell’edificio, localizzato negli ambienti interrati sfruttando spazi non diversamente utilizzabili, dovrà essere realizzato un sistema di accumulo e recupero delle acque piovane per l’irrigazione, la pulizia delle parti comuni e gli scarichi dei water.
La realizzazione della vasca per l’accumulo dell’acqua deve consentire il recupero di almeno il 70% delle acque meteoriche.
L’impianto idrico così formato non potrà essere collegato alla normale rete idrica e le sue bocchette dovranno essere dotate di dicitura “acqua non potabile”, secondo la normativa vigente.
E’ fatto obbligo di installare nei servizi igienici cassette d’acqua per i water con scarichi differenziati dotate di un dispositivo comandabile manualmente che consenta la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua. E’ inoltre fatto obbligo di installare rubinetterie dotate di miscelatore aria ed acqua.
Art. ……. Sexies – Pavimentazioni, aree verdi, superfici ed aree libere del lotto.
I materiali di finitura ed allestimento delle superfici esterne e delle aree di pertinenza degli edifici dovranno essere idonei ad assicurare, indipendentemente dalle esigenze che sono destinate a soddisfare, la permeabilità del terreno, anche mediante materiali e pavimentazioni drenanti, per una superficie non inferiore al 50% della superficie libera del lotto stesso.
Art….. septies – tecnologie e metodi di calcolo
Fino al 31/12/2009 le tecnologie e i metodi di calcolo da proporre saranno, oltre a quanto sopra, in base alla normativa in materia di impianti tecnologici nazionale e regionale. Entro tale data sarà pubblicata la specifica tecnica comunale.
Art….. octies – Oneri di urbanizzazione
Considerato che l’attuazione di quanto sopra produce un risparmio in senso generale per la collettività, il miglioramento della qualità della vita e in particolare la riduzione delle spese delle opere di urbanizzazione diminuendo le reti di trasporto pubblico, la manutenzione, tutte le attività edilizie soggette al pagamento degli oneri di urbanizzazione avranno un’agevolazione del 10% sugli oneri urbanizzazione primaria e secondaria. Tale agevolazione aumenta al 15% se i nuovi fabbricati garantiranno la copertura totale del fabbisogno energetico. In fase di prima attuazione per i permessi a costruire rilasciati entro il 31/12/2009 l’agevolazione passerà dal 15 al 25%.
Art. …… nonies – Fase transitoria.
Le prescrizioni previste per le nuove costruzioni degli articoli …. bis, ter, quater e quinquies entreranno in vigore 180 giorni dopo la data di approvazione della presente deliberazione, per i progetti che saranno presentati entro il 30 giugno 2009, fatto salvo quanto già previsto dai disciplinari tecnici allegati alle convenzioni in corso di stipula.
I progetti presentati dal 1 luglio 2009 dovranno dimostrare la conformità di quanto sopra.
Sono esclusi dalle prescrizioni contenute nel presente provvedimento i permessi di costruire rilasciati alla data di entrata in vigore della presente deliberazione.
domenica 7 giugno 2009
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3 commenti:
ma ti pagano per fare il lavoro degli assessori consiglieri e tecnici comunali? lo fai gratis? non ci credo dimmi che vieni retribuito! continua a portare l'acqua a questa maggioranza di fannulloni vedrai che loro affogheranno e tu morirai di sete!
Mi dispice dirti queste cose sei una brava persona ma ingenua.
ahoooo lo sai che me lo sò chiesto pure io? non sono affari miei ma il moderatore deve lavorà pure di notte per tappare le falle di questa amministrazione?
ma quali falle sono crateri.... le loro menti son vulcaniche per le idee e soluzioni....
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