dall'albo pretorio della provincia di Latina
D. Lgs. 152/2006, Parte IV Titolo V “Bonifica siti contaminati” artt. 244 e 245. Individuazione del responsabile della contaminazione e obblighi del proprietario non responsabile. Sito: LT008_D - Discarica La Cogna, Via Savuto- Comune di Aprilia (LT). Codice identificativo sito 12059A0155.
2022 26433 BON13 LaCogna Aprilia DD Ind sogg respEobbl Prop xALBO.pdf
DICHIARA che non sussistono situazioni di conflitto di interesse relativamente al procedimento amministrativo in oggetto indicato; DETERMINA di individuare il soggetto responsabile della contaminazione del sito LT008_D- Discarica La Cogna, Via SavutoComune di Aprilia (LT) nella persona del Sig. Bireno Sgherri nato a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX e residente in XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, così come individuato nella Sentenza del Tribunale di Latina, I Sezione Civile, n. 974/2009, quale utilizzatore del sito in qualità di affittuario dal 1971 al 1992 e già diffidato alla esecuzione degli interventi di bonifica con atto del Comune di Aprilia del 23 giugno 2003, prot. n. 26435 e prot. int. n. 605. ORDINA pertanto, ai sensi dell'art. 244, comma 2, del D.Lgs 152/2006, al Sig. Bireno Sgherri XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, a dare integralmente corso, nel termine di 30 giorni a decorrere dalla data di notifica del presente provvedimento, alle procedure di cui all’art. 242 del D.Lgs 152/2006, sulla base degli esiti della caratterizzazione di cui al “Rapporto di caratterizzazione ambientale per il Sito LT008_D Ex Cava in Loc. La Cogna, Comune di Aprilia (LT)” e successiva documentazione inviata dagli Enti competenti, nel pieno rispetto delle varie fasi dell’iter procedurale e utilizzando l’apposita modulistica reperibile in allegato alla DGR Lazio n.296 del 21/05/2019 (modificata con DGR Lazio n.780/2019). La predetta documentazione sarà resa disponibile dal Comune di Aprilia, in qualità di Autorità Procedente, presso gli Uffici del Settore Ambiente Piazza dei Bersiglieri,30 -Aprilia previo appuntamento da richiedere al seguente indirizzo pec: ambienteedecologia@pec.comune.aprilia.lt.it. CHIEDE 1. alla Società XXXXXXXXXXXXX, quale proprietario “non responsabile”, di verificare la necessità di adottare, oltre alle previste «misure di prevenzione», altre misure emergenziali finalizzate non tanto alla diminuzione del livello di inquinamento dell'area interessata (obiettivo questo che va perseguito attraverso l'attivazione delle opere di bonifica) quanto a scongiurare che la contaminazione in atto si espanda nel terreno o nella falda in attesa dell'esecuzione di interventi definitivi di bonifica del sito. 2. Al Comune di Aprilia di verificare se ricorrano i presupposti di straordinarietà e urgenza, nonché di effettivo e concreto pericolo per la salute e/o l'incolumità pubblica, che richiedano, in via del tutto eccezionale, delle ordinanze contingibili e urgenti che impongano, anche al proprietario “non responsabile” determinati obblighi di intervento al fine di fronteggiare situazioni di inquinamento DA’ ATTO Che: - ai sensi dell’art. 245 comma 2, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area deve attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242 e che è comunque riconosciuta al proprietario o ad altro soggetto interessato la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione degli interventi di bonifica necessari nell'ambito del sito in proprietà o disponibilità;
ai sensi dell’art. 244, comma 4, se il responsabile non sia individuabile o non provveda (e non provveda spontaneamente il proprietario del sito o altro soggetto interessato), gli interventi che risultassero necessari sono adottati dall'Amministrazione competente; - ai sensi dell’art. 250, qualora il soggetto responsabile della contaminazione non provveda agli adempimenti disposti dal presente provvedimento e non provvedano ne' il proprietario del sito ne' altri soggetti interessati, le procedure e gli interventi di cui all'articolo 242 sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e, ove questo non provveda, dalla Regione Lazio; - ai sensi dell’art. 253: 1. gli interventi di cui al presente titolo (titolo V) costituiscono onere reale sui siti contaminati qualora effettuati d'ufficio dall'autorità competente ai sensi degli articoli 250 e 252. L'onere reale viene iscritto nei registri immobiliari tenuti dagli uffici dell'Agenzia del territorio a seguito della approvazione del progetto di bonifica e deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica. 2. Le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1 sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile. 3. Il privilegio e la ripetizione delle spese possono essere esercitati, nei confronti del proprietario del sito incolpevole dell'inquinamento o del pericolo di inquinamento, solo a seguito di provvedimento motivato dell'autorità competente che giustifichi, tra l'altro, l'impossibilità di accertare l'identità del soggetto responsabile ovvero che giustifichi l'impossibilità di esercitare azioni di rivalsa nei confronti del medesimo soggetto ovvero la loro infruttuosità. 4. In ogni caso, il proprietario non responsabile dell'inquinamento può essere tenuto a rimborsare, sulla base di provvedimento motivato e con l'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, le spese degli interventi adottati dall'autorità competente soltanto nei limiti del valore di mercato del sito determinato a seguito dell'esecuzione degli interventi medesimi. Nel caso in cui il proprietario non responsabile dell'inquinamento abbia spontaneamente provveduto alla bonifica del sito inquinato, ha diritto di rivalersi nei confronti del responsabile dell'inquinamento per le spese sostenute e per l'eventuale maggior danno subito. 5. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributi pubblici entro il limite massimo del cinquanta per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. DISPONE d
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