La
Regione «bacchettata» dai magistrati del Tar Lazio per i ritardi e
le mancate istruttorie
DOPO
ANNI
DI
LASSISMO
ANCHE
IL NUOVO
CALCOLO
EFFETTUATO
RIPORTA
ERRORI,
NATURALMENTE
AL
RIBASSO
NELLA
SENTENZA
SI
PREVEDE ANCHE
LA
POSSIBILITA’
DI
UNA AZIONE
RISARCITORIA
Le
tariffe da applicare per il
conferimento
dei rifiuti
presso
lo stabilimento di
trattamento
della Rida Ambiente,
così
come pensate dalla Regione
Lazio
dovranno essere riviste, al
rialzo,
in favore dell’azienda che
da
anni viene pagata meno di quello
che
dovrebbe. Lo ha messo nero
su
bianco il giudice Rita Trivarico,
estensore
della sentenza con cui la
Sezione
Prima Ter del Tar Lazio di
Roma
ha in parte accolto il ricorso
dell’azienda
proprio contro gli atti
della
Regione in materia di tariffe.
L’Amministrazione
- si legge nella
sentenza
- avrebbe escluso dal
computo
dei costi documentati sostenuti
da
R.I.D.A. Ambiente gli
oneri
concernenti le c.d. «perdite
di
processo», in tal modo violando
l’obbligo
di garantire la copertura
integrale
dei costi. Nel fare ciò, la
Regione
ha ritenuto che il costo
fosse
già stato riconosciuto nella
voce
dei «costi per materie prime,
costi
per servizi, godimento beni di
terzi
e personale», mentre, al contrario,
nella
propria istanza la Società
ricorrente
avrebbe indicato
chiaramente
lo scomputo dei costi
di
gestione del depuratore dalla
voce
relativa ai costi operativi generali.
Conseguentemente
la Commissione
potrebbe
non essersi avveduta
dello
scomputo dei costi di
depurazione
dalla voce generale,
nel
qual caso il provvedimento
sarebbe
viziato da difetto di istruttoria
e
da un manifesto travisamento
dei
fatti, tanto più grave se si
considera
che l’Amministrazione
aveva
chiesto chiarimenti sul punto,
forniti
dall’odierna ricorrente,
oppure
non avrebbe riconosciuto
tali
costi in quanto le attività di
depurazione
erano svolte all’inter -
no
dell'impianto di R.I.D.A. stessa,
il
che comunque sarebbe inconciliabile
con
il principio del pieno
recupero
dei costi che caratterizza
dette
tariffe». Per l’azienda la Regione
sarebbe
tra l’altro «colpevole
»
di non aver effettuato tutta una
serie
di istruttorie per accertare
quali
fossero effettivamente i costi
sostenuti
dalla Rida per il conferimento
in
discarica del residuo dei
rifiuti.
Costi che devono necessariamente
essere
inseriti nelle tariffe
applicate
ai comuni e alle società
provate
che conferiscono a Rida.
Sulla
vicenda, e sul piano penale,
si
è aperta una importante inchiesta
da
parte della Procura del Capoluogo
che
ipotizza l’esistenza di un
disegno
per favorire Manlio Cerroni
e
Bruno Landi, due «signori dei
rifiuti»
della Capitale. Su questo
piano
l’inchiesta procede per proprio
conto,
ma è in questa ottica
che
si potrebbe anche ipotizzare il
motivo
per cui in Regione dal 2009
non
si sia fatto quasi nulla per un
adeguamento
delle tariffe. Solo a
novembre
è stato deciso un aumento
della
tariffa provvisoria, ma anche
in
questo caso resterebbero
fuori
dal computo alcuni costi. C’è
poi,
sottolinea il ricorso, la questione
dei
«benefit ambientali» anch’essi
esclusi
dalla tariffa così
come
quanto speso dall’azienda
alle
ditte che poi materialmente
trasferiscono
la parte eccedente il
trattamento,
in discarica. Censurata
da
Rida anche la mancata imputazione
degli
oneri concernenti le
c.d.
«perdite di processo», per effetto
della
quale sarebbe stato violato
l’obbligo
di garantire la copertura
integrale
dei costi. La Regione
-
si legge nella sentenza - ha ritenuto
che
il costo fosse già stato riconosciuto
nella
voce dei «costi per
materie
prime, costi per servizi,
godimento
beni di terzi e personale
»,
dal momento che le attività di
depurazione
erano svolte all’inter -
no
dell’impianto di R.I.D.A. stessa.
Il
giudice anche su questa censura
scrive:
«Pur essendo i percolati
trattati
all’interno del
medesimo
impianto, ciò non comporta
che
tale attività non debba
considerata
ai fini della quantificazione
dei
costi che concorrono alla
determinazione
della tariffa, atteso
che
la situazione determinatasi è
quella
in cui, anziché essere corrisposto
un
prezzo ad un soggetto
esterno,
tale costo è sopportato
direttamente
dalla stessa Società».
L’accoglimento
in parte del ricorso
della
Rida e quindi l’obbligo per
la
Regione in fase di nuovo calcolo
delle
tariffe con le voci di costi
esclusi
fino ad oggi, porta però
anche
una ulteriore conseguenza:
il
provvedimento della Regione
con
cui si erano riviste le tariffe
avrebbe
dovuto riportare - lo stabiliva
la
precedente sentenza - anche
il
termine previsto dalla legge o dai
regolamenti
e quello effettivamente
impiegato.
Non è una cosa di
poco
conto, lo sottolinea anche
l’estensore,
in quanto è al contrario
fondamentale
per una successiva,
possibile,
azione risarcitoria. Infine,
nell’accogliere
il ricorso - in
parte
- il Tar ha anche condannato
la
regione a pagare le spese du
giudizio
per 3mila euro.
IL
QUOTIDIANO - Sabato 3 Gennaio 2015
Aprilia
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