Un danno ulteriore che, com’è facilmente ricavabile, incorpora altresì una cospicua componente di beffa.
Specie se si pensi che, per orientamento consolidato della Cassazione, perché il giudice possa emettere l’ordine di demolizione (o mantenere quello emesso dal giudice del grado precedente) occorre indefettibilmente la sentenza di condanna dell’imputato. Il che significa che in caso di dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, anche se il giudice accerti che quest’ultimo è stato effettivamente commesso dall’imputato, l’ordine di demolizione non può esser dato (o, se emesso, deve esser revocato).
Un rigoroso giudice di Cassazione, qualche tempo fa, descrisse icasticamente il fenomeno dei 150.00 (centocinquantamila!)processi penali che, in questo paese, si estinguono, ogni anno, prematuramente, per intervenuta prescrizione del reato come una“mattanza giudiziaria”.
Per quanto accennato finora, quanto e come quella “mattanza” incida sul concreto stato di salute del territorio è facilmente intuibile.
V’è di più. Appena un anno fa, il Tribunale di Asti, con una innovativa pronuncia dichiaratamente ispirata ai principi di diritto elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha qualificato l’ordine di demolizione di opere abusive su citato, per le quali vi sia stata sentenza di condanna, come un’ulteriore pena, a tutti gli effetti, a carico del condannato.
Le conseguenze pratiche che derivano da questa posizione del giudice piemontese sono sintetizzate dalla successiva decisione che egli ha fatto discendere sulla specifica questione che gli era sottoposta: essendo trascorsi più di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna senza che la pena principale, detentiva, e l’ordine di demolizione fossero stati eseguiti, il giudicante, applicando una norma del codice penale che prevede l’estinzione delle pene per decorso del tempo, ha dichiarato estintasia la prima che il secondo.
Come che la si pensi, in diritto, sulla sentenza in questione, è difficile immaginare che da questo tipo di orientamento la tutela del territorio possa ricavare effetti particolarmente benefici.
A maggio scorso, è stata approvata la legge che finalmente attribuisce alla tutela penale dell’ambiente natura e strumenti appena seri, affiancando alle vecchie e, per quanto illustrato, desolanti contravvenzioni i nuovi delitti contro l’ambiente.
Forse si dovrebbe iniziare a pensare a qualcosa del genere anche per fronteggiare quella piaga cronica di questo paese che è lo stupro sistematico del suo territorio per via edilizia http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/11/07/abusivismo-edilizio-e-gli-strumenti-penali-che-non-lo-contrastano/2197828/