martedì 8 maggio 2012

Pontinia, piano casa regione Lazio delibera oneri di urbanizzazione

Piano Casa della Regione Lazio. LR 21/2009 e s.m. Interventi di ampliamento degli edifici e interventi con cambio di destinazione d'uso da non residenziale a residenziale. Determinazioni. Delibera 99 del 3 maggio di Giunta comune di Pontinia Premesso: che la Legge Regionale del 11-08-2009 n. 21 e s.m. (Misure straordinarie per il settore edilizio – ed interventi per l’edilizia residenziale sociale) prevede all’art. 3, per gli interventi di ampliamento degli edifici che ove sia non possibile l’adeguamento o la realizzazione delle opere di urbanizzazione, come individuate dagli artt. 3 e 5 del DM LL.PP. 03-04-1968, che gli stessi siano subordinati al pagamento di un contributo straordinario pari al 50% degli oneri concessori dovuti ai sensi dell’art. 16 del DPR 06-06-2001 n. 380; - che la medesima L.R. n. 21/09 e s.m. prevede all’art. 3 ter, per gli interventi di cui al comma 1 del medesimo articolo, ove gli stessi interventi riguardino un edificio con una superficie utile inferiore a 500 mq o riguardino un immobile edificato in un Comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti o un immobile ricompreso all’interno di un Piano di Recupero approvato ai sensi della LR 28/1980, la possibile non applicazione della riserva di una quota della superficie complessiva oggetto di intervento alla locazione con canone calmierato per l’edilizia sociale; Considerato, con riferimento all’art. 3 ter della citata L.R. 21/2009 e s. m., che la non realizzazione di alloggi a canone calmierato è subordinata al pagamento da parte degli interessati di un importo pari al 20% del corrispondente valore catastale determinato ai fini dell’imponibile ICI o alla realizzazione di opere pubbliche di interesse dell’Amministrazione comunale di pari importo; Ritenuto di doversi esprimere al riguardo, indicando quale fra le alternative riportate al capoverso precedente sia quella ritenuta più utile e preferibile da parte dell’Amministrazione comunale; Richiamata la Deliberazione di Consiglio comunale n. 67/2011 con la quale sono stati, fra l’altro, fissati gli ambiti di applicazione nel territorio comunale della L.R. 21/2009 e s.m. Richiamata altresì la circolare esplicativa sulla L.R. 21/2009 e s. m. emessa dalla Regione Lazio e d approvata con DGRL n. 20/2012; Visto il D.Lvo n. 267/2000 DELIBERA 1-DI STABILIRE, in applicazione di quanto previsto al comma 7 dell’art. 3 della L.R. 21/2009 e s.m., che qualora non si provveda all’adeguamento o alla realizzazione di opere di urbanizzazione, in relazione al maggior carico urbanistico connesso ad interventi di ampliamento degli edifici effettuati ai sensi del sopra richiamato art. 3 L.R. 21/2009 e s. m., è possibile procedere alla attuazione di detti interventi a condizione che l’interessato/i provveda la pagamento di un contributo straordinario pari al 50 % degli oneri concessori dovuto ai sensi dell’art. 16 del DPR 380/2001. A questo riguardo il riferimento per la definizione del contributo del 50% dovuto è l’importo integralmente dovuto a titolo di contributo di costruzione, comprensivo della quota relativa al costo di costruzione e di quella per oneri di urbanizzazione. Il contributo straordinario del 50% , inoltre, deve essere corrisposto per intero, senza le eventuali decurtazioni, relative alla riduzione della quota per gli oneri di urbanizzazione, fissate per gli interventi di ampliamento relativi alla prima casa; DI STABILIRE, in applicazione di quanto previsto al comma 7 dell’art. 3 ter della L.2- R. 21/2009 e s.m. (interventi su edifici di superficie utile inferiore a mq 500 o su immobile edificato in un comune con popolazione inferiore a 15.000 abitanti o su immobile ricompresso all’interno di un Piano di recupero approvato ai sensi della LR 28/1980), che qualora non si provveda a riservare una quota della superficie complessiva oggetto di trasformazione (cambio di destinazione d’uso da non residenziale a residenziale) alla locazione con canone calmierato per l’edilizia sociale, è possibile procedere alla attuazione di detti interventi a condizione che l’interessato/i provveda ad efefttuare, prima della ultimazione dei lavori e comunque entro tre anni dalla data di efficacia del titolo per la realizzazione dell’intervento, al pagamento di un importo pari al 20% del corrispondente valore catastale determinato ai fini dell’imponibile ICI. Il pagamento del suddetto importo, se non effettuato contestualmente alla presentazione e/o al rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione dell’intervento, deve essere garantito mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa, per l’intero importo dovuto, rilasciata da primario Istituto Bancario o Assicurativo, azionabile a semplice richiesta della Amministrazione Comunale, non svincolabile senza il preventivo consenso scritto della Amministrazione e con la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Inoltre l’interessato/i dovrà produrre apposito Atto d’Obbligo, registrato e trascritto, a favore del Comune di Pontinia, con il quale si impegna al versamento dell’importo sopra specificato, Atto d’Obbligo nel quale dovrà essere indicati gli estremi della Polizza fideiussoria sopra specificata. Immediatamente esecutiva

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