In pochi lo sanno ma da marzo di quest’anno, in caso di maxi conguagli pluriennali sulla bolletta della luce, i consumatori hanno diritto a pagare solo gli ultimi 24 mesi. La prescrizione a due anni è stata prevista dalla legge di Bilancio 2018 (prima era a cinque) e rappresenta un bel passo in avanti per evitare di ritrovarsi a pagare somme stratosferiche tutte insieme. Somme a cui spesso ci si arriva proprio a causa dei ritardi del distributore: ritardate letture, blocco di...
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La prescrizione a due anni è stata prevista dalla legge di Bilancio 2018, prima era a cinque. Ma la maggior parte dei consumatori non è al corrente di questo nuovo diritto e delle modalità per esercitarlo
In pochi lo sanno ma da marzo di quest’anno, in caso di maxi conguagli pluriennali sulla bolletta della luce, i consumatori hanno diritto a pagare solo gli ultimi 24 mesi. La prescrizione a due anni è stata prevista dalla legge di Bilancio 2018 (prima era a cinque) e rappresenta un bel passo in avanti per evitare di ritrovarsi a pagare somme stratosferiche tutte insieme. Somme a cui spesso ci si arriva proprio a causa dei ritardi del distributore: ritardate letture, blocco di fatturazioni, contatori rotti, rettifiche del dato di misura precedentemente fornito dal distributore e via dicendo.
Il problema è che la gran parte dei consumatori non è al corrente di questo nuovo diritto e delle modalità per esercitarlo. E, giocando su questo, capita che gli operatori continuino a richiedere conguagli che datano a periodi superiori al biennio. Così l’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (Arera) ha inviato una nota ai venditori di energia elettrica in cui impone di informare il consumatore, insieme all’emissione della bolletta, del fatto che non si possono richiedere conguagli per consumi stimati che risalgono a più di due anni indietro. La comunicazione da parte dell’operatore deve avvenire almeno 10 giorni in anticiporispetto alla scadenza dei termini di pagamento. Il venditore deve tra l’altro fornire indicazioni sulle modalità tracciabili per adempiere all’obbligo: ad esempio posta, e-mail, fax, moduli web.
Dalla prossima bolletta le famiglie si troveranno quindi in bolletta questo messaggio (in carattere bold): “A partire dal 1 marzo 2018, qualora Ella riceva una fattura contenente importi per consumi riferiti a periodi trascorsi da almeno due anni, può contestarli e non pagarli, in applicazione della Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205/17). Il Suo venditore ha l’obbligo, contestualmente a tale fattura e comunque almeno 10 giorni prima della scadenza del pagamento, di informarLa per agevolarLa nell’esercizio di questa facoltà. Per ulteriori informazioni chiami il numero verde dello Sportello dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 800 166 654“.
Un passo in avanti verso una maggiore trasparenza e una corretta informazione alle famiglie, per lo meno per quel che riguarda la luce. Tuttavia contestare un’eventuale bolletta oltre i due anni non è immediato. La prescrizione non è automatica e le responsabilità del mancato pagamento non sono chiare. Come spiega l’associazione dei consumatori Codici, qualora il consumatore si veda addebitare in bolletta un conguaglio ultrabiennale, deve comunque seguire una procedura per contestare la fattura. Innanzitutto bisogna inviare un reclamo scritto al proprio operatore attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno. La risposta dovrà arrivare entro 50 giorni. Se si supera questo termine si andrà in conciliazione online. A questo punto o il problema si risolve attraverso la conciliazione online, quindi attraverso la risoluzione stragiudiziale presso l’Autorità dell’energia, passaggio obbligatorio prima di adire le vie giudiziarie, oppure se non si raggiunge l’accordo o non si è soddisfatti di quello raggiunto, si andrà davanti al Giudice di Pace, che però ha un costo e tempi ben più lunghi.
L’obiettivo è quindi quello di introdurre, entro fine anno, novità per aumentare ancora la trasparenza e facilitare l’uscita da eventuali contenziosi, come evidenziare in bolletta gli importi che possono già considerarsi prescritti e definire se la colpa della mancata lettura è dell’operatore o del cliente. Entro il 2020 poi tutto questo sarà applicato, almeno nelle intenzioni, alle bollette del gas e dell’acqua.
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