lunedì 28 novembre 2016

discarica di Borgo Montello biogas Indeco determinazione G6859 del 30.8.2016 Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione G12734 del 9/9/2014 e s.m.i., relativo al complesso impiantistico di discarica sito in Via Monfalcone, 23/a – 04010 Loc. Borgo Montello – Latina - Modifica non sostanziale per ottimizzazione e potenziamento delle attività di recupero del biogas del bacino S8.

http://www.regione.lazio.it/binary/rl_main/tbl_documenti/RIF_DD_G06857_15_06_2016.pdf
OGGETTO: IND.ECO. S.r.l. – Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione G12734 del 9/9/2014 e s.m.i., relativo al complesso impiantistico di discarica sito in Via Monfalcone, 23/a – 04010 Loc. Borgo Montello – Latina - Modifica non sostanziale per ottimizzazione e potenziamento delle attività di recupero del biogas del bacino S8. IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GOVERNO DEL CICLO DEI RIFIUTI Su proposta del Dirigente dell’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti VISTO lo Statuto della Regione Lazio; VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”; VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.; VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 7 giugno 2016 n. 309 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Governo del ciclo dei rifiuti all’Architetto Demetrio Carini; VISTA la Determinazione n. G10924 del 29 luglio 2014 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all’Ing. Flaminia Tosini; VISTA la direttiva 1999/31/CE del Consiglio 26 aprile 1999, relativa alle discariche dei rifiuti e, in particolare, l'allegato II; VISTA la decisione 2003/33/CE del Consiglio 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'art. 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE; VISTO il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti; VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un aria più pulita in Europa; VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”, VISTO il regolamento 1357/2014/UE 18 dicembre 2014 della Commissione europea che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle caratteristiche di pericolo dei rifiuti; VISTA la decisione della Commissione 2014/955/UE 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; VISTO il D.M. 24 aprile 2008 “Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A.”; VISTO il D.lgs. 13 gennaio 2003, n.36, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”; VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D.lgs. 372/99”; VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”; VISTO il D.lgs. 13 Agosto 2010, n 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un aria più pulita in Europa; VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”; VISTO il Piano per il risanamento della qualità dell’aria della Regione Lazio di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 05 marzo 2010, n. 164; VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano di gestione dei rifiuti del Lazio; VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale; VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale; VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 16 maggio 2006, n. 288 “Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)”; VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 9 dicembre 2014, n. 865 “Riordino delle tariffe per il rilascio degli atti nell'ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale; VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; VISTO il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”, che ha modificato, tra l’altro, il Titolo III – bis, della Parte II, del D. lgs. 152/2006 relativo all’autorizzazione integrata ambientale; PRESO ATTO che la IND.ECO. Srl (di seguito Società) ha presentato con nota prot. 89 del 20/5/2016 istanza di modifica non sostanziale della Autorizzazione Integrata Ambientale vigente ai fini della ottimizzazione e potenziamento delle attività di recupero del biogas del bacino S8; PRESO ATTO che la Società ha trasmesso la seguente documentazione: 1) Relazione tecnica descrittiva 2) Planimetria generale stato di fatto con cartografia e localizzazione intervento 3) Planimetria generale stato di progetto 4) Scheda A, allegati A10, A11, A12, A22, A23, A25 5) Scheda B, allegati B18, B20, B23, B24, B26 6) Scheda C, allegati C6, C9, C12 7) Scheda D, Allegati D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, D14 8) Documento di valutazione di impatto atmosferico 9) Scheda E – Piano di monitoraggio e controllo (limitatamente alle schede modificate) 10) Sintesi non tecnica PRESO ATTO che la Società con nota PEC del 01/6/2016 ha trasmesso l’attestazione del pagamento degli oneri istruttori previsti dalla D.G.R. 865/2014; RICHIAMATO che la medesima Società gestisce l’impianto in virtù della AIA di cui alla Determinazione n. G12734 del 09/9/2014; PRESO ATTO che, dalla documentazione allegata all’istanza, la modifica non sostanziale intende razionalizzare la localizzazione ed implementare l’operatività dei punti di emissione dell’impianto di recupero energetico, senza modificare il processo di recupero e combustione del biogas in essere ma aggiornandolo con le migliori tecnologie e senza aumentare il numero dei punti di emissione complessivamente attivabili e già previsti nel P.M. e C. di cui alla A.I.A. rinnovata con la già citata Determinazione G12734 del 9/9/2014; RICHIAMATO CHE:  attualmente i punti di emissioni autorizzati relativi al sistema di recupero energetico del biogas sono i punti denominati E3, E4, E5, E6, indicati anche nella tabella 5-6 del PMeC approvato;  Nel medesimo PMeC approvato sono previsti due ulteriori punti di emissione, riguardanti due impianti che però non fanno parte della presente richiesta, essendo inseriti nell’iter procedurale previsto per l’ampliamento del bacino S8;  nella A.I.A. di cui alla Determinazione G12734, al punto prescrittivo n. 39, viene indicato che: il gestore dovrà garantire la massima efficienza di captazione e conseguente utilizzo energetico del biogas; a tal fine il sistema di estrazione dovrà essere tenuto sempre sotto controllo al fine di consentire la sostituzione dei sistemi di captazione deformati in modo irreparabile”;  nell’Allegato 1, Sezione 2.5 del D.lgs. 36/2003 relativamente al recupero energetico del Biogas si afferma che “il gas deve essere di norma utilizzato per la produzione di energia, anche a seguito di un eventuale trattamento, senza che questo pregiudichi le condizioni di sicurezza per la salute dell'uomo e per l'ambiente. Nel caso di impraticabilità del recupero energetico la termodistruzione del gas di discarica deve avvenire in idonea camera di combustione a temperatura T>850°, concentrazione di ossigeno maggiore o uguale a 3% in volume e tempo di ritenzione maggiore o uguale a 0,3”;  attualmente, l’impianto di recupero energetico della Società è costituito dall’unità produttiva n. 1 posta presso l’area tecnologica disposta a nord dei bacini in Gestione Post Operativa denominati S5 ed S6 cui corrisponde il punto E5 ove è installato un generatore. Modello 3516 Cat da circa 0,998 MWe alimentato dal Biogas derivante dai bacini in Gestione Post Operativa denominati S4, S5 ed S6 e dalla unità produttiva n. 2 disposta a nord del bacino S8 cui corrisponde il punto E5 ove è installato un generatore Modello 312 Jenbacher da circa 0,6 MWe alimentato dal Biogas derivante dai bacini S7 in Gestione Post Operativa ed S8 in Gestione Operativa;  la Società richiede di attivare due punti di emissione al fine di installare ulteriori due gruppi elettrogeneratori per la produzione di energia a valle del recupero del biogas generatosi nel bacino denominato S8 e residualmente nel bacino S7;  i due gruppi elettrogeneratori, per ragioni di ottimizzazione del percorso di convogliamento del biogas e di funzionalità impiantistica, verranno localizzati presso la nuova area tecnologica di trattamento termico del biogas già di pertinenza dei bacini S8 ed S7; ATTESO inoltre che:  la modifica che si intende eseguire sull’unità produttiva n° 2 posta a nord di S8, l’elettrogeneratore 312 Jenbacher da circa 0,6 MWe già in funzione come E6 non verrà spostato dal suo stallo attuale ma verrà ridenominato E17. La potenza elettrica nominale di tale elettrogeneratore di circa 0,6 MWe pari a circa 670 KVA, è minore di quella di 808,75 KVA inserita nella scheda A.I.A. B.3.1 autorizzata con Determinazione del rinnovo A.I.A. 2014 n° G12734 per il punto di emissione E4 ora non utilizzato;  il punto di emissione E4 non sarà più in funzione in modalità alternata, ma continua, cesserà quindi l’alternanza funzionale con l’elettrogeneratore relativo al punto di emissione denominato E5;  l’elettrogeneratore 320 Jenbacher da circa 1,0 MWe che avrebbe dovuto sostituire il citato elettrogeneratore al punto di emissione E6 invece andrà ad affiancarlo prendendo la denominazione E6. Tale punto di emissione già utilizzato dall’elettrogeneratore Jenbacher 312 verrà però assegnato al 320 dato che la potenza elettrica nominale di circa 1,0 MWe pari a circa 1.200 KVA, quindi paragonabile a quella di 1.281,25 KVA inserita nella scheda A.I.A. B.3.1 di cui alla Determinazione G12734 del 09.9.2014 per il punto E6;  sarà installato un ulteriore elettrogeneratore con una potenza tra 0,9 ed 1,0 MWe di irrobustimento dell’unità produttiva n° 2, al fine di poter sopperire al reale fabbisogno di elettrogenerazione, vista la ingente produzione del biogas relativa al bacino S8 in fase di piena metanogenesi stabile. Tale punto di emissione (E18) precorrerà i tempi di attivazione del punto denominato E9, riportato nel P.M.e C. dell’A.I.A. corrente, ma facente parte del progetto di ampliamento di S8 in via di valutazione in altro procedimento. Come per il punto di emissione E9, per il quale si prevedeva di utilizzare una potenza elettrica nominale di 1.042,5 KVA, la potenza elettrica installata sarà attorno ai 1.042,5 KVA. PRESO ATTO che:  le emissioni saranno più contenute rispetto a quelle previste grazie al sistema di trattamento dei fumi in uscita costituito da un termo reattore a post-combustione;  l’utilizzo di elettrogeneratori con potenze inferiori o simili a quelle previste per quanto attiene ai punti di emissione esaminati, ridurrà quantitativamente le emissioni che risulteranno nettamente inferiori alle previsioni anche grazie all’impiego di tecniche molto efficaci di trattamento dei fumi come quella che si avvale di un processo di postcombustione . RICHIAMATO che i punti di emissione delle attività per il recupero energetico da combustione del biogas, dopo l’approvazione della modifica non sostanziale, saranno: Punto Descrizione Unità produttiva n° 1 (invariata) E5 Modello 3516 Cat da circa 0,998 MWe. Punto posto a nord di S5 (biogas proveniente dai bacini in GPO denominati S4, S5, S6); Unità produttiva n°2 (variata) E3 Punto coincidente con E6, modello 320 Jenbacher da circa 1,0 MWe prenderà il posto dell’esistente 312 Jenbacher (biogas dai bacini di discarica denominati S8 ed S7); E17 Corrispondente a E4 - spostato a nord di S8 e ridenominato (biogas dai bacini di discarica denominati S8 ed S7) – 312 Jenbacher da circa 0,6 MWe, non opererà più in alternativa ad E5 ma contemporaneamente ad esso. E18 Nuovo motore ad elettrogenerazione con una potenza tra 0,9 ed 1,0 MWe, andrà a potenziare l’unità produttiva n. 2 ed utilizzerà sia il biogas proveniente dal bacino di discarica denominato S8 in fase metanogenica stabile ad elevato apporto produttivo che, residualmente, quello prodotto dal bacino denominato S7. RICHIAMATO che l’Area VIA di questa Regione con nota prot. n. 421637 del 02/10/2012 nell’ambito del procedimento di rinnovo dell’AIA relativo all’impianto in oggetto, aveva chiarito che tutte le precedenti valutazioni e provvedimenti potevano essere confermate qualora: - non siano previste modifiche o estensioni nei termini di cui agli Allegati III e IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., rispettivamente lettera ag) e punto 8 lettera t); - si tratti di mero rinnovo di AIA dei medesimi progetti già sottoposti alle procedure di VIA; - non siano previste modifiche o estensioni in termini di processi impiantistici, occupazione di nuove aree o aumenti di quantitativi di rifiuti da gestire RICHIAMATO che ai sensi degli allegati III e IV alla parte seconda del D.lgs.152/06 deve essere sottoposta a: - Valutazione di Impatto Ambientale (punto ag dell’allegato III) “ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato”; - Verifica di assoggettabilità a VIA (punto 8.t dell’allegato IV) “modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato III o all'allegato IV già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato III). PRESO ATTO che sempre nella documentazione, si afferma che “l’impatto generato e il contributo dei nuovi punti di emissione previsti, non comporta significativi peggioramenti della qualità dell’aria e in nessun caso si riscontrano superamenti dei valori limiti di legge”; ATTESO che sempre nella medesima documentazione, si afferma che a) “la proposta in oggetto non è assoggettabile né a VIA né alla verifica di assoggettabilità a VIA in quanto la modifica richiesta comporta un aumento del flusso di massa per ogni contaminante monitorato (CO, NO2, SO2, Polveri totali) inferiore al 50% rispetto a quello attuale” come meglio specificato nella Relazione tecnico descrittiva, b) “la media complessiva dell’aumento del flusso di massa è pari al 15,5 %, non comporta ripercussioni negative sull'ambiente, come è possibile verificare dallo studio di impatto atmosferico allegato; c) l’impatto ambientale è ridotto anche grazie all’utilizzo di macchinari a più basso impatto ambientale”; PRESO ATTO quindi che le modifiche previste non rientrano nelle fattispecie di cui all’art. 5 comma 1-bis del D.lgs. 152/2006 che definisce modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto, la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa; CONSIDERATO infine che la modifica richiesta non rientra tra le seguenti categorie: - le modifiche soggette a valutazione di Impatto Ambientale di attività I.P.P.C.; - la modifica la cui “verifica” si concluda con un assoggettamento alla V.I.A.; - le modifiche che comportano l’avvio, nel complesso produttivo, di nuove attività I.P.P.C.; - le modifiche peggiorative che comportano l’emissione di nuove tipologie di sostanze pericolose (Tabelle A1 e A2 dell’Allegato I alla parte V del D.lgs. 152/06 e Tabella 5 dell’Allegato 5 alla parte III del medesimo D.lgs.); - le modifiche che comportano, per ogni singola matrice ambientale, un aumento delle emissioni autorizzate derivanti da attività I.P.P.C. superiore al 50°%: in particolare, per gli scarichi idrici e le emissioni in atmosfera, il parametro di riferimento è il flusso di massa complessivo; - una modifica la quale, secondo opportuna valutazione dell’Autorità Competente, comporta impatti su matrici ambientali non prese in considerazione nell’istruttoria precedente o effettuati in ambiti territoriali oggetto di regolamentazione specifica più restrittiva; RITENUTO, pertanto, di assentire alla richiesta di modifica non sostanziale per ottimizzazione e potenziamento delle attività di recupero del biogas del bacino S8, come meglio rappresentato nella tavola denominata Planimetria generale stato di progetto datata maggio 2016, parte integrante del presente atto PRESO ATTO che alla Sezione Provinciale di Latina di Arpa Lazio ed alla Provincia di Latina viene altresì trasmessa tutta la documentazione tecnica inviata da Indeco Srl, per le successive attività di competenza. DETERMINA Per quanto in premessa che integralmente si richiama: A. di approvare la proposta di modifica non sostanziale della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione n. G12734 del 09/09/2014, ai sensi dell'art. 29-nonies del Titolo III bis del D.lgs. 152/2006 per ottimizzazione e potenziamento delle attività di recupero del biogas del bacino S8 nel complesso impiantistico di discarica sito in Via Monfalcone, 23/a – 04010 Loc. Borgo Montello (Latina) gestito dalla IND.ECO. Srl in virtù, come meglio rappresentato nella tavola denominata Planimetria generale stato di progetto, parte integrante del presente atto. B. di disporre che il presente atto integri, nella parte in cui risulti difforme, quanto previsto dalla Determinazione G12734 del 09/09/2014 e pertanto, dovrà essere conservato ed esibito dietro semplice richiesta degli organi di controllo, unitamente allo stesso; C. di stabilire che, fatto salvo quanto disposto con il presente atto, resta fermo quanto stabilito dalla Determinazione G12734 del 09/09/2014; Alla Sezione Provinciale di Latina di Arpa Lazio ed alla Provincia di Latina viene altresì trasmessa tutta la documentazione tecnica inviata da Ind.eco. Srl, per le successive attività di competenza. Il presente provvedimento sarà notificato alla Ind.Eco. Srl e trasmesso alla Provincia di Latina, al Comune di Latina, all’Arpa Lazio Sez. Provinciale di Latina, alla ASL di Latina e pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito www.regione.lazio.it/rl_rifiuti della Regione Lazio. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 del D. lgs. n. 104/2010), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi (120) giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971). Allegato: Planimetria generale stato di progetto datata maggio 2016 Il Direttore Arch. Demetrio Carini

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