Deliberazione Giunta Regionale - numero 610 del 10/11/2015
Modifica dell'art. 7, punto 7.1, del Documento tecnico allegato alla D.G.R. 239/2009, relativo alla polizza fidejussoria assicurativa, prevista ai sensi dei Decreti Legislativi n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005.
TESTO DEL PROVVEDIMENTO
- Testo dell'atto n.610 del 10/11/2015 (pdf 306,42KB)
Oggetto: Modifica dell’art. 7, punto 7.1, del Documento tecnico allegato alla D.G.R. 239/2009,
relativo alla polizza fidejussoria assicurativa, prevista ai sensi dei Decreti Legislativi n.
152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005.
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore alle Politiche del Territorio, Mobilità, Rifiuti
VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”.
VISTA la Legge Regionale del 20 novembre 2001, n. 25, “Norme in materia di
programmazione, bilancio e contabilità della Regione”.
VISTA la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6, e successive modificazioni,
“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni
relative alla dirigenza ed al personale regionale”.
VISTO il Regolamento Regionale 29 aprile 2013, n. 6, "Modifiche al Regolamento regionale
6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della
Giunta regionale) e successive modificazioni".
VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2014 n. 17, “Legge di stabilità regionale 2014”.
VISTA la Legge Regionale 30 Dicembre 2014, n. 18 “Bilancio di previsione finanziario della
Regione Lazio 2015 - 2017”.
VISTO il Decreto Legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE
relativa alle discariche dei rifiuti”.
VISTA la Direttiva 2008/98/Ce contenente misure volte a proteggere l’ambiente e la salute
umana prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione
dei rifiuti, riducendogli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone
l’efficacia.
VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e
successive modificazioni
VISTO il Decreto Ministeriale del 29 gennaio 2007 di emanazione di linee guida per
l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività
elencate nell’allegato I del D.Lgs. 59/05, ora allegato VIII alla parte seconda del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
VISTA la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 recante “Disciplina regionale della gestione
dei rifiuti” e successive modificazioni.
VISTO il Piano di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, approvato con deliberazione
Consiliare n.14 del 18 gennaio 2012. VISTO il Decreto Legislativo 04 marzo 2014, n. 46, “Attuazione della direttiva 2010/75/UE
relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento)” di modifica del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare l’art. 26, co. 1,
che ha sostituito l’Allegato VIII alla Parte Seconda del medesimo D.Lgs. 152/2006;
RICHIAMATO che sono tenuti a prestare le garanzie finanziarie i soggetti titolari delle
autorizzazioni all’esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti di cui
agli allegati B e C alla parte quarta del D.lgs. 152/2006, rilasciate ai sensi degli artt.
208, 209, 210 (ora abrogato) e 211 del medesimo D.lgs., nonché per i progetti di
bonifica, così come previsto dall’art. 242 del D.lgs. 152/2006 e che ricadono in tale
obbligo, anche le operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti effettuate ai sensi
degli artt. 214 e 215 e 216 del D.lgs. 152/2006 e quelle autorizzate ai sensi del D.lgs.
n. 59/2005;
PRESO ATTO che:
- la costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni verso lo
Stato ed altri enti pubblici è disciplinata dalla legge 10 giugno 1982, n. 348.
- l’art. 14 del D.lgs. 36/2003 prevede al comma 1 “La garanzia per l'attivazione e la
gestione operativa della discarica, comprese le procedure di chiusura, assicura
l'adempimento delle prescrizioni contenute nella autorizzazione e deve essere prestata per
una somma commisurata alla capacità autorizzata della discarica ed alla classificazione
della stessa ai sensi dell'articolo 4…..”; al comma 2. “La garanzia per la gestione successiva
alla chiusura della discarica assicura che le procedure di cui all'articolo 13 siano eseguite ed
è commisurata al costo complessivo della gestione post-operativa……..” ed al comma 3.
“Fermo restando che le garanzie di cui ai commi 1 e 2, nel loro complesso, devono essere
trattenute per tutto il tempo necessario alle operazioni di gestione operativa e di gestione
successiva alla chiusura della discarica e salvo che l'autorità competente non preveda un
termine maggiore qualora ritenga che sussistano rischi per l'ambiente”.
- L’art.29-sexies del D.lgs. 152/2006 al comma 9-septies recita “A garanzia degli obblighi
di cui alla lettera c del comma 9-quinquies, l'autorizzazione integrata ambientale prevede
adeguate garanzie finanziarie, da prestare entro 12 mesi dal rilascio in favore della regione o
della provincia autonoma territorialmente competente. Con uno o più decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti criteri che l'autorità
competente dovrà tenere in conto nel determinare l'importo di tali garanzie finanziarie.”
- L’art. 208 del D.lgs. 152/2006 prevede al comma 11 lettera g) “Le garanzie finanziarie
richieste, che devono essere prestate solo al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio
dell'impianto; le garanzie finanziarie per la gestione della discarica, anche per la fase
successiva alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a quanto disposto
dall'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”;
PRESO ATTO che con il D.lgs. 46/2014 sono state introdotte modifiche al D.lgs. 152/2006 con
particolare riguardo al Titolo III bis alla parte seconda, in materia di Autorizzazione
Integrata Ambientale in applicazione della Direttiva 2010/75/UE;
RICHIAMATO quindi che a seguito di tali modifiche il punto 5 dell’allegato VIII alla parte
seconda del D.lgs. 152/2006 estende l’obbligo di A.I.A. ad una impiantistica di
gestione rifiuti che precedentemente non necessitavano di tale tipologia di
autorizzazione;
RICHIAMATO che l’art. 29-octies prevede- al comma 3 che “Il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo
dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di
un'installazione;
b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o
dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione”.
- al comma 8 che: “Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento
(CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a sedici anni. Se la
registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui
all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni sedici
anni, a partire dal primo successivo riesame”.
- al comma 9 che: “Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio
dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI
EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la
certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo
29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire
dal primo successivo riesame”.
RICHIAMATO che il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota
prot. 20553 del 25/7/2014 ha inviato alle Regioni ed alle Province Autonome di
Trento e Bolzano lo “Schema di decreto interministeriale recante la determinazione
dei requisiti e delle capacità tecniche e finanziarie per l’esercizio delle attività di
preparazione per il riutilizzo e trattamento dei rifiuti, nonché dei criteri generali per
la determinazione delle garanzie finanziarie a favore delle Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano ai sensi ai sensi dell’art. 195, comma 2 lettera g) e
comma 4 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.
PRESO ATTO che il medesimo è tuttora in fase di perfezionamento;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17.04.2009 n. 239 “Modifiche ed integrazioni alla
D.G.R. n. 755/2008, concernente l’approvazione dei criteri generali per la prestazione
delle garanzie finanziarie conseguenti al rilascio delle autorizzazioni all’esercizio
delle operazioni di smaltimento e recupero rifiuti - ai sensi dei D.lgs. 152/2006 (art.
208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005”;
RICHIAMATO che il Documento tecnico allegato alla DGR 239/2009 prevede:
- all’art. 2: Relativamente alla fase di esercizio degli impianti di smaltimento/recupero dei
rifiuti o di gestione e/o post chiusura delle discariche, la garanzia finanziaria può essere
costituita con le sotto indicate modalità:
1. deposito cauzionale, mediante il versamento presso un istituto di credito di una somma
vincolata per il periodo prescritto, a favore della Regione Lazio nel caso di autorizzazioni
dalla stessa rilasciate; 2. polizza fidejussoria, stipulata mediante una delle modalità previste dall’art. 1 della L.
10.06.1982 n. 348, ovvero:
- a) mediante fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito;
- b) mediante polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione
opportunamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi e per gli effetti del Testo
Unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni, di cui al D.P.R. n. 449/1959 e s.m.i., che
abbiano realmente esercitato, nell’ultimo quinquennio, il ramo cauzioni o il ramo crediti.
- all’art. 7, punto 7.1: Per tutti gli impianti eccetto le discariche. La durata delle garanzie
finanziarie per l’attivazione e gestione operativa, comprese le operazioni di chiusura, deve
essere pari a quella dell’autorizzazione maggiorata di due anni; ciò per consentire i
necessari controlli e, qualora necessario, garantire la copertura dei rischi in attesa dell’atto
di rinnovo.
- all’art.7 punto 7.2: Per le discariche. La durata della garanzia finanziaria per
l’attivazione e la gestione operativa, comprese le operazioni di chiusura, deve essere pari a
quella dell’autorizzazione maggiorata di 2 anni. La garanzia finanziaria può essere
svincolata in data antecedente alla scadenza dell’autorizzazione decorsi almeno due anni
dalla data di comunicazione di cui all’art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 36/2003 e previa
acquisizione della garanzia finanziaria di post gestione. La durata della garanzia finanziaria
per le attività di post gestione deve essere pari a 30 anni dalla data di comunicazione di cui
al citato art. 12. La stessa, viste le attuali difficoltà evidenziate dal mercato, può essere
prestata secondo piani quinquennali rinnovabili. Nel caso di discariche classificate come
“discariche per rifiuti inerti”, la durata delle garanzie finanziarie di post gestione è fissata in
anni 5 dall’approvazione della chiusura della stessa o dei propri lotti.
PRESO ATTO che a seguito del rilascio delle AIA ai sensi del D.lgs. 46/2014 le aziende non
hanno potuto presentare la polizza fidejussoria assicurativa per la durata prevista
dall’autorizzazione maggiorata dei due anni, in quanto le compagnie assicurative
sono soggette a limitazioni decennali dei trattati riassicurativi;
RITENUTO, nelle more della emanazione del decreto in materia da parte del Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ed atteso che è necessario
acquisire le garanzie fidejussorie da parte delle aziende al fine di autorizzarne le
attività, è necessario prevedere diverse condizioni per la presentazione delle garanzie
medesime;
RITENUTO, per quanto sopra, di dover modificare l’art. 7, punto 7.1 del Documento tecnico
allegato alla D.G.R. 239/2009, relativo alla polizza fidejussoria assicurativa, prevista
ai sensi dei Decreti Legislativi n. 152/2006 (art. 208), n. 36/2003 (art. 14) e n.
59/2005, sostituendolo con il testo seguente:
Art. 7, punto 7.1: Per tutti gli impianti eccetto le discariche. La durata delle garanzie
finanziarie per l’attivazione e gestione operativa, comprese le operazioni di chiusura, deve
essere pari a quella dell’autorizzazione maggiorata di due anni; ciò per consentire i necessari
controlli e, qualora necessario, garantire la copertura dei rischi in attesa dell’atto di rinnovo.
La stessa può essere prestata secondo piani decennali maggiorati di due anni rinnovabili
previsti nell’Autorizzazione. In caso di inadempienza e ferma restando l'applicazione delle
sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattuordecies, si procederà ai sensi
dell’art. 29-decies comma 9.Per le considerazioni espresse in premessa, che integralmente si richiamano,
DELIBERA
- di modificare l’art. 7, punto 7.1, del Documento tecnico allegato alla D.G.R. 239/2009, relativo
alla polizza fidejussoria assicurativa, prevista ai sensi dei Decreti Legislativi n. 152/2006 (art.
208), n. 36/2003 (art. 14) e n. 59/2005, così come segue:
Art. 7, punto 7.1: Per tutti gli impianti eccetto le discariche. La durata delle garanzie
finanziarie per l’attivazione e gestione operativa, comprese le operazioni di chiusura, deve
essere pari a quella dell’autorizzazione maggiorata di due anni; ciò per consentire i necessari
controlli e, qualora necessario, garantire la copertura dei rischi in attesa dell’atto di rinnovo.
La stessa può essere prestata secondo piani decennali maggiorati di due anni rinnovabili
previsti nell’Autorizzazione. In caso di inadempienza e ferma restando l'applicazione delle
sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattuordecies, si procederà ai sensi
dell’art. 29-decies comma 9.
Il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
La presente deliberazione è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito web
della Regione, www.regione.lazio.it.
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