mercoledì 5 agosto 2015

dal Senato, via libera al decreto fallimenti con le norme per salvare Ilva e Fincantieri

Via libera al decreto fallimenti: come cambiano concordato e svalutazioni banche Il dl interviene, tra l'altro, sulla legge fallimentare del 1942 e sul funzionamento dell'amministrazione, ma tra le linee guida ci sono anche facilitazioni per l'accesso al credito da parte dell'impresa che abbia chiesto il concordato preventivo MILANO - Il Senato ha approvato la fiducia sul decreto legge sui fallimenti già approvato dalla Camera. Il provvedimento, che ha così ricevuto il via libera definitivo, contiene anche alcune delle norme originariamente contenute nel Dl Ilva-Fincantieri. Nella votazione si sono registrati 159 voti favorevoli e 104 contrari.


Il decreto legge interviene, tra l'altro, sulla legge fallimentare del 1942 e sul funzionamento dell'amministrazione, ma tra le linee guida ci sono anche facilitazioni per l'accesso al credito da parte dell'impresa che abbia chiesto il concordato preventivo, richieste di finanziamento con beneficio della prededuzione e livello minimo, fissato al 20%, dei debiti chirografari, per far sì che la proposta di concordato possa essere accolta. Viene inoltre stabilito che le banche che vantino crediti di modesta entità non possono opporsi ad accordi di ristrutturazione che vedano l'adesione delle banche creditrici maggiormente esposte. Il provvedimento modifica anche la disciplina fiscale delle svalutazioni e delle perdite su crediti di banche, enti e finanziari e imprese assicurative (consentendo in particolare la deducibilità in un unico esercizio, rispetto ai precedenti cinque anni).

Il decreto Legge ha inoltre accolto le misure sulla continuità aziendale originariamente varate con il dl Ilva-Fincantieri. In particolare, si stabilisce che il sequestro di beni dell'impresa non può impedirne l'attività, se è di interesse strategico nazionale. Una norma varata anche a seguito dello stop imposto dalla magistratura a un altoforno Ilva di Taranto.

La nuova disciplina sulle crisi societarie stabilisce, tra l'altro, che a fronte di un'offerta per l'acquisto compresa nel piano di concordato, si debba aprire sempre un procedimento competitivo e precisa che, nel caso di concordato con continuità aziendale, la proposta alternativa dei creditori non può essere ammessa se la proposta del debitore soddisfa almeno il 30% dei crediti chirografari. Quanto alla percentuale minima di soddisfacimento dei creditori, se non si tratta di concordato con continuità aziendale viene disposto che la proposta di concordato debba soddisfare almeno il 20% dei crediti chirografari e indicare le specifiche utilità ricavabili da ciascun creditore. Vengono infine esclusi i curatori che abbiano concorso in passato, in qualsiasi periodo, al dissesto dell'impresa fallita. http://www.repubblica.it/economia/2015/08/05/news/fallimenti_decreto_senato-120459163/?ref=HREC1-4

Nessun commento: