venerdì 15 marzo 2013
Pontinia statuto comunale commissioni consiliari
Art. 27 - COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI
1. Compito delle Commissioni Consiliari è l’esame preparatorio degli atti deliberativi
del Consiglio. Sono nominate all’inizio di ogni mandato.
2. Le Commissioni Consiliari sono composte da 5 (cinque) membri, 3 (tre) di
maggioranza e 2 (due) di minoranza.
3. Le sedute delle Commissioni consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal
Regolamento.
4. Qualora un Consigliere Comunale abbia deciso di abbandonare il gruppo di
appartenenza viene considerato dimissionario dalla/e Commissione consiliare di
appartenenza, e si provvederà alla sua sostituzione immediata, dando
comunicazione al Capogruppo consiliare della lista elettorale ove il Consigliere si
è presentato, anche da indipendente.
5. Nell’esercizio delle loro competenze e funzioni, la Giunta Comunale, gli Uffici
comunali, le Aziende e le Istituzioni del Comune, sono tenute a fornire
informazioni, documenti e copie di atti idonei all’uopo.
6. Alle sedute intervengono, ove richiesti e senza diritto di voto, i componenti della
Giunta Comunale, il Revisore dei Conti, tecnici e consulenti incaricati. http://www.comuniecitta.it/risorse/statuti/pontinia.pdf
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento