domenica 14 settembre 2008

VIA e valutazione strategica contro l'elettrodotto della turbogas?

Servono la valutazione di impatto ambientale e la valutazione di incidenza per i progetti dell’elettrodotto e il metanodotto, opere connesse a servizio della turbogas di Pontinia?
Sembra proprio di sì andando a leggere la lettera z) del comma 7 dell’allegato B al decreto del presidente della repubblica del 12 aprile 1996 (valutazione di impatto ambientale per le opere all’interno delle aree naturali protette), e l’art. 6 del DPR 12 marzo 2003 n.120 (direttiva Habitat).
Difatti la zona attraversata dalle reti del progetto interessano il sito “Laghi Gricilli” codice “IT6040003” tipo “G” di Natura 2000 Formulario standard zone di protezione speciale (ZPS) per zone proponibili per una identificazione come siti di importanza comunitaria (SIC) per zone speciali di conservazione (ZSC). (consultare http://www2.minambiente.it/sito/settori_azione/scn/rete_natura2000/elenco_cartografie/sic/documenti/IT6040003.pdf.).
Essendo invece la procedura di esproprio e di pubblica utilità in atto per le opere connesse (elettrodotto e metanodotto) a servizio della turbogas di Pontinia priva di entrambe le valutazioni (impatto ambientale e strategica) può essere annullata?
La risposta ai Legali incaricati di ricorsi ed osservazione sia dai privati, sia dalle associazioni di categoria, dai comitati di cittadini, dal comune di Pontinia, ma anche dagli altri enti locali (consorzio di Bonifica, amministrazione provinciale, Regione Lazio) qualora intendano presentare osservazioni e/o opposizioni al progetto.
Qualora il percorso dell’elettrodotto dovesse superare i 10 km (i dati ufficiali sono al “circa 9 km”) con tensione di 380 kV (quindi superiore ai 100) avrebbe dovuto comunque essere dotato di VIA anche al di fuori di aree naturali protette, in base al decreto del PCM del 3/9/1999.
Un’altra speranza che il progetto debba essere rivisto, la procedura in atto fermata con la possibilità di nuovi elementi per una valutazione negativa?
Pontinia 14 settembre 2008 Ecologia e territorio Giorgio Libralato

In allegato alcuni riferimenti legislativi citati
http://www.ambientediritto.it/Legislazione/V.I.A/2002/Dpcm%203%20sett%201999.htm
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999


Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale.
Articolo 2
1. Nell'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 1996 - Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'art. 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale, sono aggiunte le seguenti lettere:

u) Elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.

http://www.bosettiegatti.it/info/norme/statali/1996_1204dpr.htm
Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dall'art. 40 comma 1, della legge n. 146/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale.(G.U. 7 settembre 1996, n. 210)
Art. 1. Ambito di applicazione
4. Sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale i progetti di cui all'allegato B che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.
ALLEGATO B
ELENCO DELLE TIPOLOGIE PROGETTUALI DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 4(così come modificate ed integrate dal D.P.C.M. 3 settembre 1999 e dal D.P.C.M. 1 settembre 2000)
7. Progetti di infrastrutture
z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 KV e con tracciato di lunghezza superiore a 3 Km.

http://www2.minambiente.it/sito/settori_azione/scn/rete_natura2000/natura_2000/valutazione_incidenza.asp

La Valutazione di Incidenza(art. 6 direttiva "Habitat")

La valutazione d'incidenza è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su un sito o proposto sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.
Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della direttiva "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale.
La valutazione di incidenza, se correttamente realizzata ed interpretata, costituisce lo strumento per garantire, dal punto di vista procedurale e sostanziale, il raggiungimento di un rapporto equilibrato tra la conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie e l'uso sostenibile del territorio.
E' bene sottolineare che la valutazione d'incidenza si applica sia agli interventi che ricadono all'interno delle aree Natura 2000 (o in siti proposti per diventarlo), sia a quelli che pur sviluppandosi all'esterno, possono comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.
La valutazione d'incidenza rappresenta uno strumento di prevenzione che analizza gli effetti di interventi che, seppur localizzati, vanno collocati in un contesto ecologico dinamico. Ciò in considerazione delle correlazioni esistenti tra i vari siti e del contributo che portano alla coerenza complessiva e alla funzionalità della rete Natura 2000, sia a livello nazionale che comunitario. Pertanto, la valutazione d'incidenza si qualifica come strumento di salvaguardia, che si cala nel particolare contesto di ciascun sito, ma che lo inquadra nella funzionalità dell'intera rete.
Per l'interpretazione dei termini e dei concetti di seguito utilizzati in relazione alla valutazione di incidenza, si fa riferimento a quanto precisato dalla Direzione Generale (DG) Ambiente della Commissione Europea nel documento tecnico "La gestione dei siti della rete Natura 2000 - Guida all'interpretazione dell'art. 6 della direttiva Habitat".
La valutazione di incidenza nella normativa italianaAutorità competentiIndirizzi per la valutazione di incidenza dei piani
La procedura della valutazione di incidenzaFASE 1: verifica (screening)FASE 2: valutazione "appropriata"FASE 3: analisi di soluzioni alternativeFASE 4: definizione di misure di compensazioneLa procedura della valutazione di incidenza: schema riassuntivo
Alcune definizioni
Valutazione di incidenza, VIA e VAS
Procedura di infrazione

La valutazione di incidenzanella normativa italiana

In ambito nazionale, la valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003 n.120 , (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) che ha sostituito l'art.5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat". Il DPR 357/97 è stato, infatti, oggetto di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea che ha portato alla sua modifica ed integrazione da parte del DPR 120/2003.
In base all'art. 6 del nuovo DPR 120/2003, comma 1, nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione. Si tratta di un principio di carattere generale tendente ad evitare che vengano approvati strumenti di gestione territoriale in conflitto con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.
Il comma 2 dello stesso art. 6 stabilisce che, vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti.
Sono altresì da sottoporre a valutazione di incidenza (comma 3), tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.
L'articolo 5 del DPR 357/97, limitava l'applicazione della procedura di valutazione di incidenza a determinati progetti tassativamente elencati, non recependo quanto prescritto dall'art.6, paragrafo 3 della direttiva "Habitat".
Ai fini della valutazione di incidenza, i proponenti di piani e interventi non finalizzati unicamente alla conservazione di specie e habitat di un sito Natura 2000, presentano uno "studio" (ex relazione) volto ad individuare e valutare i principali effetti che il piano o l'intervento può avere sul sito interessato.
Lo studio per la valutazione di incidenza deve essere redatto secondo gli indirizzi dell'allegato G al DPR 357/97.Tale allegato, che non è stato modificato dal nuovo decreto, prevede che lo studio per la valutazione di incidenza debba contenere:
una descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia riferimento, in particolare, alla tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla complementarietà con altri piani e/o progetti, all'uso delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all'inquinamento e al disturbo ambientale, al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate;
un'analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento, che tenga in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche.
Nell'analisi delle interferenze, occorre prendere in considerazione la qualità, la capacità di rigenerazione delle risorse naturali e la capacità di carico dell'ambiente.Il dettaglio minimo di riferimento è quello del progetto CORINE Land Cover, che presenta una copertura del suolo in scala 1:100.000, fermo restando che la scala da adottare dovrà essere connessa con la dimensione del Sito, la tipologia di habitat e la eventuale popolazione da conservare.
Per i progetti già assoggettati alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), la valutazione d'incidenza viene ricompresa nella procedura di VIA (DPR 120/2003, art. 6, comma 4). Di conseguenza, lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente dovrà contenere anche gli elementi sulla compatibilità fra progetto e finalità conservative del sito in base agli indirizzi dell'allegato G.
Per i piani o gli interventi che interessano siti Natura 2000 interamente o parzialmente ricadenti all'interno di un'area protetta nazionale, la valutazione di incidenza si effettua sentito l'ente gestore dell'area (DPR 120/2003, art. 6, comma 7).
Qualora, a seguito della valutazione di incidenza, un piano o un progetto risulti avere conseguenze negative sull'integrità di un sito (valutazione di incidenza negativa), si deve procedere a valutare le possibili alternative. In mancanza di soluzioni alternative, il piano o l'intervento può essere realizzato solo per motivi di rilevante interesse pubblico e con l'adozione di opportune misure compensative dandone comunicazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (DPR 120/2003, art. 6, comma 9).
Se nel sito interessato ricadono habitat naturali e specie prioritari, l'intervento può essere realizzato solo per esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica, o per esigenze di primaria importanza per l'ambiente, oppure, previo parere della Commissione Europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (DPR 120/2003, art. 6, comma 10). In tutti gli altri casi (motivi interesse privato o pubblico non rilevante), si esclude l'approvazione.
Autorità competenti
L'applicazione in campo regionale
Indirizzi per la valutazione di incidenza dei piani
La Valutazione di Incidenza (Art. 6 - Direttiva Habitat)

4 commenti:

Anonimo ha detto...

Quando è stata fissata l'assembla pubblica con Marrazzo???
PC

giorgio libralato ha detto...

Campoli credo abbia indicato il 18. Mi pare però che fino a venerdi non fosse arrivata la richiesta a Marrazzo. Entro martedi anche Fontana dovrebbe far avere notizie in merito.

Anonimo ha detto...

SE per realizzare una turbogas ci sono tutti questi problemi, vincoli e pericoli, ma allora alla conferenza dei servizi perchè in un'attimo hanno votato si?
Forse le persone presenti non erano a conoscenza?
Liberi e Forti

giorgio libralato ha detto...

il mondo è pieno di professori e scienziati di persone che credono di sapere basta avere la pancia piena. In quanti conoscono le leggi indicate? In tutte le riunioni due persone hanno avuto il coraggio di dire ciò che sanno. Gli altri fanno citazioni in latino, italiano, inglese e in dialetto. Ognuno mostra ciò che è.