domenica 31 dicembre 2017

Osservazioni e proposte di modifica alla proposta di legge regionale ambiente del Lazio n. 402 del 26 ottobre 2017 testo integrato

Osservazioni e proposte di modifica alla proposta di legge n. 402 del 26 ottobre 2017
Comitato dei cittadini di via Monfalcone (Borgo Bainsizza – Montello / Latina)
Con colore rosse le modifiche o integrazioni
Con colore azzurro le soppressioni

SERVIZIO GIURIDICO, ISTITUZIONALE Area Lavori Aula: supporto tecnico-amministrativo
Atti Consiliari Consiglio Regionale del Lazio X LEGISLATURA
PROPOSTA DI LEGGE
N. 402 del 26 ottobre 2017
DI INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE N. 689 DEL 24 OTTOBRE 2017
_____
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE”
ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: VI, IV, I e VIII
ALTRI PARERI RICHIESTI: CAL e CREL
OGGETTO: Proposta di legge regionale concernente: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE
LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA dell’Assessore ai Rapporti con il Consiglio, Ambiente e Rifiuti;
VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTO lo Statuto regionale;
VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6: “Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale
regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Regolamento Regionale 6 Settembre 2002, n.1 e ss.mm.ii.i: “Regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
VISTA la Legge Regionale 6 Agosto 1999, n.14, recante “Organizzazione delle funzioni
a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento
amministrativo”;
VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17 in particolare le norme concernenti
la valutazione economica, la certificazione e la commercializzazione del capitale
naturale;
VISTA la Legge Regionale 28 Ottobre 2002, n. 39 recante “Norme in materia di gestione
delle risorse forestali”;
VISTA la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, recante “Norme in materia di aree
naturali protette regionali”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 335 del 16/06/2016 recante
Ricognizione delle funzioni amministrative e delle attribuzioni in materia ambientale, di competenza rispettivamente della Regione Lazio e degli Enti di Area Vasta, a seguito del riordino intervenuto in attuazione della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell’art.7, comma 8 della Legge Regionale 31 dicembre 2015, n.17 “Legge di stabilità regionale 2016”.
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. n. 536 del 15 settembre 2016, recante
Aggiornamento dell’Allegato 4 della D.G.R. n. 217 del 18 maggio 2012 “Nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3, dei commi 1 e 2 dell'art. 4 e dei commi 2 e 5 dell'art. 8, del D.lgs. 155/2010”.
VISTA la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 recante “Disciplina regionale della
gestione dei rifiuti”
CONSIDERATO necessario, alla luce del principio di buona amministrazione, , prevedere un
pacchetto di norme finalizzate alla semplificazione amministrativa e all’innovazione in materia ambientale, atte a migliorare il livello di efficacia ed efficienza, nonché, così come previsto all’articolo 97 della Costituzione, a migliorare i livelli di economicità nell’azione della Regione in materia di
ambiente e sostenibilità;
VISTA l’allegata proposta di legge concernente: “Disposizioni in materia di ambiente”
che consta di n. 16 articoli e di una relazione che formano parte integrante della presente deliberazione, redatta previo coordinamento formale dell’ufficio legislativo, nota prot. 537584 del 24/10/2017, ai sensi dell’articolo 65, comma 5 bis, del r.r. 1/2002;
VISTA la DEC 22 novembre 2016, n. 47 con la quale la Giunta Regionale ha approvato
la proposta di Deliberazione Consiliare concernente: Approvazione del Piano della Riserva Naturale del Laurentino Acqua Acetosa - Roma di cui all'art. 26 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 Norme in materia di aree naturali protette regionali e ss.mm.ii.;
VISTA la DEC 10 ottobre 2017, n. 37 con la quale la Giunta Regionale ha approvato la
proposta di deliberazione consiliare concernente: Approvazione del Piano del Parco Naturale Appia Antica - Roma di cui all'art. 26 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 Norme in materia di aree naturali protette regionali e ss.mm.ii.;
RITENUTO auspicabile che le sopracitate proposte di Deliberazione Consiliare siano
esaminate congiuntamente alla allegata proposta di legge, nell’ambito di una
manovra complessiva finalizzata a tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale regionale;
D E L I B E R A
per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente,:
di adottare e sottoporre all’esame del Consiglio Regionale l’allegata proposta di legge regionale
concernente: “Disposizioni in materia di ambiente” che consta di n. 16 articoli e di una relazione, che
formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE
CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E TUTELA DELLAMBIENTE
Art. 1 (Disposizioni in materia di efficientamento e risparmio energetico)
Art. 2 (Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, concernenti la valutazione economica, la certificazione e la commercializzazione del capitale naturale)
Art. 3 (Modifiche in materia di risorse forestali)
Art. 4 (Contributi per l’incremento delle riserve idriche)
Art. 5 (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, recante norme in materia di aree naturali
protette regionali)
Art. 6 (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ambientale)
Art. 7 (Disposizione relativa alle funzioni amministrative e alle attribuzioni in materia ambientale di
competenza degli enti di area vasta)
Art. 8 (Misure di contrasto all’inquinamento atmosferico)
CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI E DI BONIFICHE
Art. 9 (Strategia Regionale Rifiuti Zero)
Art. 10 (Forum per l’economia circolare)
Art. 11 (Inserimento del Capo II bis nella legge regionale 9 luglio 1998, n. 27, recante disposizioni
concernenti le Autorità di governo degli ambiti ottimali)
Art. 12 (Commissario unico straordinario. Disposizioni transitorie e finali relative al Capo II bis della l.r. 27/1998)
Art. 13 (Modifiche alla l.r. 27/1998 e successive modifiche)
Art. 14 (Disposizioni relative all’autorizzazione unica per nuovi impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti)
CAPO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 15 (Disposizioni transitorie)
Art. 16 (Entrata in vigore)
CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E TUTELA DELLAMBIENTE

Art. 1 (Disposizioni in materia di efficientamento e risparmio energetico)
  1. Al fine di favorire l’efficientamento energetico, l’uso di fonti energetiche rinnovabili degli edifici, nonché migliorare la salute e la qualità dell’aria negli ambienti di vita e di lavoro, il presente articolo detta disposizioni concernenti il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici, l’uso razionale dell’energia, il sistema informativo degli attestati di prestazione energetica, il Catasto regionale degli impianti termici, il controllo e la manutenzione degli impianti aeraulici, la realizzazione di impianti di produzione energetica superiore ai 20 kw di energia elettrica, della produzione di calore da biomasse e di biometano.
2. Alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e
locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 51, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) per i comuni con
popolazione inferiore o pari a 40.000 abitanti:
1) il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l’uso
razionale dell’energia in coerenza con quanto previsto dall’articolo 31 della l. n. 10/1991;
2) gli accertamenti e le ispezioni di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in
materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti
termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione
dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c),
del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);
3) il controllo sull’istallazione di contatori di fornitura, di sotto-contatori, di sistemi di
termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali, di cui all’articolo 9, comma
5, lettere a), b) c) e d) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e
2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).”;
b) all’articolo 52, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente: “e) per i comuni con
popolazione superiore a 40.000 abitanti:
1) il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici e l’uso
razionale dell’energia in coerenza con quanto previsto dall’articolo 31 della l. n. 10/1991;
2) gli accertamenti e le ispezioni di cui all’articolo 9 del d.P.R. n. 74/2013;
3) il controllo sull’istallazione di contatori di fornitura, di sotto-contatori, di sistemi di
termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali, di cui all’articolo 9, comma
5, lettere a), b) c) e d) del d.lgs. n. 102/2014.”.
3. L’accertamento documentale degli attestati di prestazione energetica degli edifici, nonché le
valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e
i risultati espressi, sono eseguiti mediante il sistema informativo degli attestati di prestazione
energetica della Regione Lazio di cui al d.m. 26 giugno 2015, di seguito denominato SIAPE Lazio.
4. Le ispezioni delle opere o degli edifici, dirette a verificare la completezza e la veridicità degli
attestati di prestazione energetica sono effettuate dall’Agenzia Regionale per la Protezione
Ambientale del Lazio (ARPA), su un campione pari ad almeno il 2 per cento degli attestati presentati
e assicurando comunque il controllo di almeno il 10 per cento degli attestati concernenti gli edifici di
nuova costruzione di cui all’articolo 8, comma 6, della legge regionale 18 luglio 2017, n. 7
(Disposizioni per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio).
5. Il campione di cui al comma 4 è individuato dalla Direzione regionale competente in materia
di energia, tramite il sistema informativo SIAPE, selezionando prioritariamente le classi energetiche
più efficienti.
6. Nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia, la Regione, anche
avvalendosi di enti pubblici e privati accreditati, organizza appositi corsi di formazione per il
personale addetto alla manutenzione e al controllo degli impianti aeraulici ed in particolare:
a) gli impianti di condizionamento e di climatizzazione, volti al conseguimento della qualità
dell’aria sotto il profilo della quantità, qualità, velocità della stessa e delle caratteristiche
termo-igrometriche richieste;
b) gli impianti di termoventilazione, volti al conseguimento della qualità dell’aria sotto il
profilo della quantità, qualità e velocità della stessa e delle caratteristiche termiche
richieste, escluso il controllo igrometrico;
c) gli impianti di ventilazione, volti al conseguimento della qualità dell’aria sotto il profilo
della quantità.
7. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 6, la Giunta regionale, entro
sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti approvati ai
sensi dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, nel rispetto delle disposizioni statali vigenti
in materia, disciplina:
a) le modalità di conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici, nel
rispetto della normativa vigente;
b) i termini e le modalità per l’invio alle autorità competenti, da parte degli operatori, dei
rapporti attestanti l’avvenuta manutenzione e il controllo degli impianti termici degli edifici;
c) l’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 15 del d.lgs. n. 192/2005,
16 del d.lgs. n. 102/2014, 34 della l. n. 10/1991 e 288 del d.lgs. 152/2006;
d) i requisiti degli organismi e dei soggetti cui le autorità competenti possono affidare le attività
di ispezione di cui agli articoli 51, comma 1, lettera d) e 52, comma 1, lettera e), della l.r.
14/1999, come modificati dalla presente legge;
e) le modalità di istituzione e gestione del Catasto regionale degli impianti termici di cui
all’articolo 10, comma 4, lettere a) e b) del DPR n. 74/2013;
f) la definizione dei limiti minimo e massimo del contributo di cui all’articolo 10, comma 3,
lettera c), del d.P.R. n. 74/2013;
g) la disciplina del sistema di accertamento della correttezza e qualità dei servizi di
certificazione di cui all’articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto del Presidente della
Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di
accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli
organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell’articolo 4,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192), secondo le modalità di
cui all’articolo 5 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26 giugno 2015
(Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee
guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici);
h) il funzionamento del SIAPE Lazio;
i) l’istituzione del tavolo tecnico regionale composto dai rappresentanti della Regione, della
città metropolitana di Roma capitale, delle province e dei comuni con popolazione superiore
ai 40.000 abitanti ai fini dell’uniforme applicazione delle disposizioni di cui al presente
articolo. La partecipazione al tavolo è a titolo gratuito;
j) l’istituzione del comitato di indirizzo impianti termici composto dai rappresentanti di
Regione, Anci Lazio, UPI Lazio, camere di commercio e delle organizzazioni e associazioni
di categoria ai fini del coordinamento tra gli interessi delle categorie ivi rappresentate e di
promozione e indirizzo di protocolli di intesa e campagne informative. La partecipazione al
comitato di indirizzo è a titolo gratuito;
k) con riferimento agli impianti aeraulici, in conformità alle linee guida adottate in materia dalla
Conferenza Stato-Regioni e Province autonome:
1) la frequenza e le modalità di effettuazione dei controlli;
2) le procedure di sanificazione;
3) le modalità di effettuazione e registrazione degli interventi di manutenzione, ordinaria
e straordinaria;
4) le modalità di svolgimento dei corsi di formazione.
8. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 10, comma 3, lettera c), del d.P.R. 74/2013 e
dall’articolo 4, comma 2, lettera e), del d.P.R. 75/2013, all’attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
9. I proventi derivanti dalle previsioni di cui all’articolo 4, comma 2, lettera e), del d.P.R.
75/2013, sono versati all’entrata del bilancio della Regione nella tipologia 200 “Proventi derivanti
dall’attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”, del titolo 3 “Entrate
extratributarie”, e sono iscritti, per quel che concerne la spesa, nel “Fondo per l’efficientamento
energetico”, istituito nel programma 01 “Fonti energetiche” della missione 17 “Energia e
diversificazione delle fonti energetiche”, destinato al finanziamento:
a) del sistema informativo di cui al comma 7, lettera h);
b) di interventi per l’efficientamento energetico e l’uso di fonti energetiche rinnovabili degli
edifici;
c) dell’attuazione e del monitoraggio del Piano Energetico Regionale (PER Lazio);
d) delle ispezioni di cui al comma 4 effettuate da ARPA, per un importo non superiore ad
euro 250.000,00 per ciascuna annualità.
10. Una quota dei proventi di cui al comma 7, lettera f), riscossi dalle autorità competenti agli
accertamenti e alle ispezioni sugli impianti termici, pari ad euro 100.000,00, è riversata annualmente
alla Regione al fine di assicurare l’istituzione e la gestione del Catasto di cui di cui all’articolo 10,
comma 4, lettere a) e b) del DPR n. 74/2013. Gli importi di cui al primo periodo sono versati
all’entrata del bilancio della Regione nella tipologia 200 “Proventi derivanti dall’attività di controllo
e repressione delle irregolarità e degli illeciti”, del titolo 3 “Entrate extratributarie”, e sono iscritti,
per quel che concerne la spesa, nel “Fondo per la gestione del Catasto regionale degli impianti
termici”, istituito nel programma 01 “Fonti energetiche” della missione 17 “Energia e diversificazione
delle fonti energetiche”.
11. Il comma 7 dell’articolo 8 della l.r. 7/2017 è abrogato.

Art. 2 (Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, concernenti la valutazione economica, la certificazione e la commercializzazione del capitale naturale)
1. Dopo il comma 100 della l.r. 17/2016 è inserito il seguente:
100-bis. L’organismo regionale elabora linee guida per la valutazione economica del capitale
naturale e dei servizi ecosistemici e propone l’adozione di procedure per la relativa commercializzazione mediante una apposita piattaforma regionale di regolamentazione e
monitoraggio degli scambi. Il capitale naturale non può essere oggetto di trasformazione e modifica, sfruttamento se non ne vengono garantite la tutela e la valorizzazione”.

Art. 3 (Modifiche in materia di risorse forestali)
1. Alla l.r. 39/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
Art.4 (Definizione di bosco e delle aree assimilate)
1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227
(Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della L. 5 marzo 2001,
n. 57), ai fini della presente legge si considerano bosco:
a) i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine
naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, edificata dalle specie riportate negli Allegati alla
presente legge;
b) i castagneti, ivi compresi quelli da frutto, di origine naturale o artificiale, anche quando sono in
attualità di coltura;
c) la macchia mediterranea;
d) le sugherete come definite e disciplinate dalla legge 18 luglio 1956, n. 759 (Coltivazione, difesa e
sfruttamento della sughera) e successive modifiche;
e) il paesaggio agrario e pastorale non più in attualità di coltura da oltre quindici anni, il cui recupero
economico non sia attuabile a causa delle condizioni agronomiche generali. Nei casi di abbandono
colturale per un periodo pari o inferiore a quindici anni, le suddette aree conservano la loro attualità
di coltura ed il loro recupero per fini agro-silvo-pastorali, secondo le procedure vigenti e previo parere
della struttura regionale competente in materia forestale, non configura trasformazione ad altra forma
d’uso.
f) i filari e le fasce alberate che, alternativamente:
1) assolvono funzioni di frangivento in comprensori di bonifica o di schermatura igienico-sanitaria
nelle pertinenze di insediamenti produttivi o servizi;
2) sono situati nelle pertinenze idrauliche;
3) hanno un valore storico riconosciuto.
g) i vivai forestali interni ai boschi.
2. Le formazioni vegetali di cui al comma 1 ed i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione
non inferiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non
inferiore al 20 per cento della superficie boscata, con misurazione effettuata dalla base esterna dei
fusti.
3. I confini amministrativi, i confini di proprietà o catastali, le classificazioni urbanistiche e catastali,
i corsi d’acqua nonché le infrastrutture di larghezza inferiore a 20 metri non influiscono sulla
determinazione dell’estensione e delle dimensioni minime delle superfici definite bosco ai sensi del
comma 2.
4. Sono assimilati al bosco:
a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio,
qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del
paesaggio e dell'ambiente in generale;
b) le aree forestali temporaneamente di copertura arborea e arbustiva a causa di utilizzazioni forestali,
avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;
c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che interrompono la
continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati.
5. Non rientrano nella definizione di bosco:
a) i giardini e le aree verdi, sia pubblici che privati;
b) le alberature stradali e la vegetazione arborea realizzata nell’ambito di piani e programmi
urbanistici;
c) i filari e le fasce alberate, diversi da quelli di cui al comma 1, lettera f);
d) gli impianti di frutticoltura e d’arboricoltura da legno, ivi comprese le formazioni forestali di
origine artificiale, realizzate su terreni agricoli a seguito dell’adesione a misure agro ambientali,
promosse nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale dell’Unione europea, una volta scaduti i
relativi vincoli;
e) i terrazzamenti agrari;
f) i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale o
artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi, fatto salvo quanto stabilito al comma 1 lett. e).
6. Agli effetti di cui al comma 1 i termini bosco, foresta e selva sono equiparati.
7. Il regolamento forestale di cui all’articolo 36 specifica le modalità di determinazione
dell’estensione dei boschi, individua e disciplina gli interventi inerenti all’esercizio dell’attività agrosilvo-
pastorale e definisce le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati.”;
b) dopo l’articolo 67 è inserito il seguente:
Art. 67-bis (Ricostituzione dei soprassuoli percorsi da incendio)
1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 10 della l. 353/2000, ai fini della ricostituzione dei soprassuoli delle zone boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco censiti nel catasto incendi di cui al comma 2 del medesimo articolo, i proprietari, gli affittuari, i locatari o i soggetti che esercitano un diritto reale di godimento sui suddetti soprassuoli possono procedere all’esecuzione di interventi a carattere selvicolturale o di ingegneria naturalistica. Nei primi 24 mesi dall’evento calamitoso, gli interventi di cui al precedente periodo che non prevedono l’impiego di risorse finanziarie pubbliche
possono essere realizzati senza l’autorizzazione ovvero la comunicazione di cui all’articolo 45.” Si conferma il mancato riutilizzo utilizzo dal punto di vista edilizio ed edificabile per 10 anni dal rogo. I comuni possono procedere al vincolo di inedificabilità anche con segnalazione scritta da parte di cittadini, comitati e associazioni che dimostrano il rogo sia sul terreno che sul fronte stradale di competenza;
c) al comma 1 dell’articolo 80, dopo la lettera b) è inserita la seguente: “b-bis) recuperare
le zone boscate e i pascoli percorsi dal fuoco, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1, della l. 353/2000;”.
d) l’art 87 è abrogato.
2. All’articolo 10 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24, concernente la protezione delle aree
boscate, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole “al comma 3” sono sostituite dalle seguenti “dall’articolo 4 della l.r. 39/2002”;
b) il comma 3 è abrogato;
c) al comma 5, le parole “, così come individuato nel comma 3” sono soppresse e sono
aggiunte in fine le seguenti parole: “A tal fine, il comune può richiedere il supporto tecnico
della struttura regionale competente in materia di foreste”.

Art. 4 (Contributi per l’incremento delle riserve idriche)
1. Al fine di favorire l’incremento delle riserve idriche disponibili per l’utilizzo a fini zootecnici e di
protezione civile, la Regione concede contributi per la realizzazione di apposite vasche di accumulo,
destinate all’abbeveraggio d’emergenza del bestiame e allo spegnimento degli incendi.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e le modalità per la concessione
dei contributi di cui al comma 1.
3 Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si provvede mediante l’istituzione,
nell’ambito del programma 01 “Sistema di protezione civile” della missione 09 “Soccorso civile”, di
un’apposita voce di spesa denominata: “Contributi per la realizzazione di apposite vasche di
accumulo, destinate all’abbeveraggio d’emergenza del bestiame e allo spegnimento degli incendi”,
alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 400.000,00 per l’anno 2018 ed euro 400.000,00 per l’anno
2019, si provvede mediante la corrispondente riduzione, a valere sulle medesime annualità, delle
risorse di cui al fondo speciale in conto capitale, disponibili a legislazione vigente nel programma 03
Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti” del bilancio regionale 2017-2019.
4. la regione Lazio favorisce le colture con minore consumo di acqua limitando l’emungimento da parte delle colture con minore consumo che saranno comunque sottoposte ad una specifica tassazione. Inoltre analoga tassazione maggiorata viene imposta sull’emungimento delle acque per produzione energetica (turbogas, biomasse, biogas, biometano) per tutti gli impianti con produzione energetica pari a 20kw. Le autorizzazioni all’emungimento diverse da quelle domestiche saranno soggette all’approvazione dell’autorità di bacino regionale.
5. per la particolare condizione dei giardini naturali di Ninfa, tutte le autorizzazioni al prelievo, emungimento dell’acqua in essere autorizzate scadono il 31 dicembre 2019. Per il loro rinnovo sarà necessario il parere dell’autorità regionale di bacino.

Art. 5 (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, recante norme in materia di aree naturali protette regionali)
1. Alla l.r. 29/1997 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 6:
1) al comma 2, dopo la parola “fossiliferi” sono inserite le seguenti: “, successioni
ecologiche e/o ricolonizzazioni di specie e interazioni tra uomo ed elementi naturali”;
2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5 bis. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 4 e 6 del D.P.R. 357/1997, la gestione dei siti di cui al comma 5 può essere affidata agli enti di gestione delle aree naturali protette di interesse regionale individuati con deliberazione della Giunta regionale.”;
b) all’articolo 26:
1) (errato al comma 4), (corretto al comma 4 bis) le parole da “congiunto” sino alla fine del comma sono sostituite dalle
seguenti: “della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette, sentito il Comitato regionale per il territorio di cui all’articolo 16 della l.r. 38/1999, apporta eventuali modifiche ed integrazioni, pronunciandosi contestualmente sulle osservazioni pervenute, e ne propone al Consiglio regionale l’approvazione. Il Consiglio regionale si esprime sulla proposta di piano entro i successivi novanta giorni, decorsi i quali il piano si intende approvato e la Giunta regionale provvede
alla relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.”;
2) alla lettera a) del comma 1, dopo la parola “protetta” sono inserite le seguenti: “, sentiti gli enti locali interessati e nei limiti delle finalità previste dalla legge regionale istitutiva della stessa”;
3) dopo il comma 1 è inserito il seguente: “01-bis. Il piano di cui al presente articolo
può prevedere una perimetrazione diversa da quella di cui all’articolo 9, comma 3, lettera b).”;
c) dopo il comma 2 dell’articolo 38 è inserito il seguente: “3-bis. Qualora la violazione di
cui al comma 1 sia commessa all’interno dei siti e delle zone di cui all’articolo 6, comma
5, all’irrogazione delle sanzioni ai sensi del comma 3 provvede l’ente competente alla gestione.”;
d) all’articolo 44:
1) al comma 1 bis, primo periodo, dopo le parole: “a), b)”, sono aggiunte le seguenti:
d)” e al secondo periodo le parole: “d),” sono soppresse;
2) al comma 6, le parole: “d),” sono soppresse;
3) dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7 bis. La gestione dell’area protetta di cui
al comma 1, lettera d), è affidata all’ente regionale di diritto pubblico “Riserva
naturale Regionale Nazzano, Tevere - Farfa”.».

Art. 6 (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ambientale)
1. Alla l.r. 29/1997, dopo il capo III, è inserito il seguente:
Capo III-bis Servizio volontario di vigilanza ambientale
Art. 36-bis (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ambientale)
1. La Regione promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o in forma associata, alla
salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale laziale favorendone
l’integrazione, ferme restando le funzioni e i compiti in materia di vigilanza ambientale definiti dalla
legislazione statale, come operatori del servizio volontario di vigilanza ambientale, di seguito
denominato servizio volontario.
2. Ai fini di cui al comma 1, il servizio volontario può essere svolto, previo conseguimento
dell’idoneità ai sensi dell’articolo 36-quater, da:
a) cittadini singoli;
b) cittadini aderenti alle associazioni di volontariato ambientale iscritte al registro di cui
all’articolo 3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (Disciplina dell’attività di volontariato nella Regione Lazio), nonché alle associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale);
c) guardie venatorie volontarie di cui all’articolo 43 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 17
(Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio);
d) guardie zoofile volontarie di cui all’articolo 22 della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 34
(Tutela degli animali di affezione e prevenzione del randagismo);
e) guardie giurate ittiche di cui all’articolo 42 della legge regionale 7 dicembre 1990, n. 87
(Norme per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle
acque interne del Lazio).
3. Possono avvalersi del servizio volontario la Regione, gli enti gestori delle are naturali protette
regionali e nazionali nonché gli enti locali, sulla base di un apposito programma di attività e secondo
le modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 36-quater, comma 2.
4. Ai fini di cui al comma 3, i soggetti di cui al medesimo comma provvedono, a propria cura e
spese, all’organizzazione delle attività di cui all’articolo 36-ter, comma 1, alla dotazione delle
necessarie attrezzature nonché alla copertura assicurativa per infortuni, responsabilità civile verso
terzi e assistenza legale connessa con l’attività di servizio volontario.
5. I soggetti di cui al comma 3 possono regolare tra loro, mediante protocolli operativi, lo
svolgimento sinergico e coordinato del servizio volontario.
Art. 36-ter (Compiti degli operatori del servizio volontario)
1. Gli operatori del servizio volontario contribuiscono alla corretta applicazione delle
disposizioni in materia di protezione dell'ambiente terrestre, marino e lacustre, della flora e della
fauna, contenute nella presente legge e nelle altre leggi dell’ordinamento regionale che attengono alle
predette materie. In particolare gli operatori del servizio volontario svolgono compiti di:
a) prevenzione delle violazioni di cui alla presente legge con particolare riferimento ai parchi, alle
riserve, ai monumenti naturali, ai siti di importanza comunitaria nonché ai territori sottoposti a
vincolo paesaggistico;
b) vigilanza, mediante l’accertamento delle violazioni degli illeciti amministrativi di cui alla
presente legge, dei regolamenti e dei piani delle aree naturali protette, nonché mediante la
segnalazione dei casi di degrado ambientale e delle relative cause alle autorità competenti;
c) educazione, attraverso la partecipazione a programmi di sensibilizzazione e informazione
ambientale nelle scuole e la promozione dell’informazione sulle normative in materia
ambientale;
d) valorizzazione, mediante la partecipazione alle attività di recupero e promozione del patrimonio
e della cultura ambientale organizzate dalle istituzioni competenti.
2. Gli operatori del servizio volontario:
a) esercitano i compiti di cui al comma 1 negli ambiti territoriali definiti dagli enti di cui
all’articolo 36-bis, comma 3;
b) sono pubblici ufficiali nell’espletamento delle funzioni di cui al comma 1;
c) sono dotate di tesserino di riconoscimento e di distintivo conformi al modello indicato dal
regolamento di cui all’articolo 36-quater.
3. L’espletamento del servizio di vigilanza non dà luogo a costituzione di rapporto di pubblico
impiego o comunque di lavoro subordinato od autonomo essendo prestato a titolo gratuito ai sensi
del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma
2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).
4. Agli operatori di vigilanza è vietata la caccia, la pesca e la raccolta dei prodotti del sottobosco
nel proprio ambito di competenza territoriale, limitatamente alle giornate in cui espletano il loro
servizio.
Art. 36-quater (Funzioni della Regione)
1. La Regione, al fine di assicurare l'esercizio omogeneo del servizio di vigilanza e lo
svolgimento dei compiti di cui all’articolo 36-ter:
a) organizza corsi per il conseguimento dell’idoneità allo svolgimento del servizio volontario
nonché corsi di aggiornamento, a frequenza obbligatoria, qualora intervengano modifiche
sostanziali alle normative vigenti in materia ambientale;
b) indice e svolge le sessioni di esame per il conseguimento dell’idoneità allo svolgimento del
servizio volontario, nominando la relativa commissione d'esame;
c) provvede all’istituzione e alla tenuta dell’elenco degli operatori del servizio volontario,
secondo le modalità indicate dal regolamento regionale di cui al comma 2;
d) sospende e revoca gli operatori del servizio volontario nelle ipotesi individuate dal
regolamento di cui al comma 2;
2. La Giunta regionale, con regolamento regionale adottato ai sensi dell’articolo 47, comma 2,
lettera b), dello Statuto, definisce in particolare:
a) le linee guida per la formulazione dei programmi di attività degli operatori del servizio
volontario;
b) le modalità di organizzazione del servizio volontario, nel rispetto delle disposizioni statali
vigenti in materia di aree naturali protette e del terzo settore;
c) i requisiti per l’ammissione agli esami per il conseguimento dell’idoneità allo svolgimento del
servizio volontario;
d) le materie oggetto dei corsi di idoneità e aggiornamento e degli esami di cui al comma 1,
lettere a) e b);
e) i criteri per la composizione della commissione d’esame per l’acquisizione dell’idoneità allo
svolgimento del servizio volontario;
f) gli obblighi di comportamento degli operatori del servizio volontario;
g) le ipotesi di incompatibilità con lo svolgimento del servizio volontario;
h) le modalità di istituzione e tenuta dell’elenco degli operatori del servizio volontario;
i) le ipotesi di sospensione e revoca degli operatori del servizio volontario;
j) il modello del tesserino di riconoscimento e del distintivo degli operatori del servizio
volontario;
k) i criteri per la costituzione del tavolo di coordinamento di cui al comma 3.
3. Per assicurare l'uniformità nell'espletamento delle funzioni di operatore del servizio volontario
e il raccordo operativo nel territorio regionale è istituito un tavolo di coordinamento tecnico
presieduto dal dirigente della struttura regionale competente, al quale partecipano rappresentanti dei
soggetti di cui all’articolo 36-bis, comma 2, e degli operatori del servizio volontario.”.
4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente capo si provvede mediante l’istituzione,
nell’ambito del programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione”
della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, di un apposito fondo
denominato: “Fondo per il servizio volontario di vigilanza ambientale”, alla cui autorizzazione di
spesa pari ad euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2018 e 2019, si provvede mediante la
corrispondente riduzione, a valere sulle medesime annualità, delle risorse di cui all’articolo 3, comma
135, lettera b), della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2017),
disponibili a legislazione vigente nel programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli
Comuni” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente” del bilancio
regionale 2017-2019.
5. Il secondo, il terzo e il quarto comma dell’articolo 7 della legge regionale 19 settembre 1974,
n. 61 (Norme per la protezione della flora erbacea ed arbustiva spontanea) sono sostituiti dal seguente:
Provvedono altresì all’osservanza della legge gli operatori del servizio volontario di vigilanza
ambientale di cui al capo III-bis della l.r. 29/1997”.
6. Al primo comma dell’articolo 8 della legge regionale 30 marzo 1987, n. 29 (Disciplina della
circolazione fuori strada dei veicoli a motore), le parole: “gli ispettorati ecologici onorari nominati in
base alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 61” sono sostituite dalle seguenti: “gli operatori del
servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al capo III-bis della l.r. 29/1997”.
7. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 21 novembre 1988, n. 75 (Norme per
l’incremento ed il potenziamento dell’apicoltura laziale), le parole: “gli ispettori ecologici onorari
nominati a norma della L.R. 19 settembre 1974, n. 61.” sono sostituite dalle seguenti: “gli operatori
del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al capo III-bis della l.r. 29/1997”.
8. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 2 dicembre 1988, n. 81 (Disciplina e
regolamentazione dell'attività dei tassidermisti ed imbalsamatori), le parole: “gli ispettorati ecologici
onorari nominati in base alla L.R. 19 settembre 1974, n. 61” sono sostituite dalle seguenti: “gli
operatori del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al capo III-bis della l.r. 29/1997”.
9. Gli ispettori ecologici onorari di cui all’articolo 7 della l.r. 61/1974 decadono alla data di entrata
in vigore del regolamento di cui all’articolo 36-quater, comma 2, della l.r. 29/1997, come introdotto
dalla presente legge, e comunque trascorsi sei mesi dall’entrata in vigore dalla presente legge. Il
regolamento di cui all’articolo 36-quater, comma 2, della l.r. 29/1997, come introdotto dalla presente
legge, può prevedere specifiche modalità per l’iscrizione dei soggetti di cui al primo periodo
all’elenco degli operatori del servizio volontario, fermo restando il possesso dei requisiti previsti dal
citato regolamento.

Art. 7 (Disposizione relativa alle funzioni amministrative e alle attribuzioni in materia ambientale di competenza degli enti di area vasta)
1. Ai sensi dell’articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e
successive modifiche, la Regione provvede, con il consenso degli interessati, all'assegnazione
temporanea di personale regionale agli enti di area vasta al fine di supportare gli stessi, sulla
base di appositi protocolli di intesa, nello svolgimento delle funzioni amministrative e delle
attribuzioni in materia ambientale individuate dalla deliberazione della Giunta regionale 16
giugno 2016, n. 335.

Art. 8 (Misure di contrasto all’inquinamento atmosferico)
  1. Ai fini della prevenzione, contenimento e riduzione dell’inquinamento atmosferico, non possono essere approvati centrali a biomasse, biometano, turbogas, biogas a condizione che siano rispettati il parere e le prescrizioni dell’Arpa Lazio dell’8/9/2016 per la centrale a biogas di Amaseno: L’installazione di un nuovo impianto di combustione si ritiene percorribile a condizione che, a seguito della sua messa a regime, la qualità dell’aria di un territorio possa trarne beneficio, situazione realizzabile nel caso in cui, per esempio, si andasse a sostituire:
  1. Un combustibile più inquinante in un impianto esistente;
  2. Un impianto già esistente meno efficiente dal punto di vista energetico;
  3. Piccole caldaie per uso domestico
1.bis non possono essere approvati nuovi impianti a biomasse, biogas, biometano, turbogas per le province per le quali non risultino soddisfatti gli adempimenti di cui alle norme di attuazione
del Piano regionale del Lazio di risanamento della qualità dell’aria DGR_164_05_03_2010_Allegato, di cui all’articolo 10 e in particolare: (art. 10): "predisporre un programma annuale di attività, concordato con ARPA Lazio, finalizzato a pianificare il controllo delle emissioni da impianti industriali soggetti ad autorizzazione. Il numero dei controlli deve essere significativo rispetto al numero di punti di emissione presenti nei singoli territori provinciali." e anche "d. mantenere aggiornato l’inventario delle emissioni realizzato a livello territoriale rispettando i protocolli relativi ai tracciati rekord, alla raccolta ed alle modalità di inserimento dei dati che verranno forniti dalle strutture regionali competenti in materia di sistema informativo ambientale (SIRA);
  1. Ter non possono essere approvati nuovi impianti a biomasse, biogas, biometano, turbogas per i comuni dove non risultano soddisfatti gli adempimenti di cui alle norme di attuazione
del Piano regionale del Lazio di risanamento della qualità dell’aria DGR_164_05_03_2010_Allegato, di cui all’articolo 9.
  1. Quater oltre a quanto previsto dai commi 1, 1bis, 1 ter, non possono essere approvati, nei comuni di cui alla classe 1 ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 15
settembre 2016, n. 536, nuovi impianti a biomasse, biogas, biometano, turbogas.
  1. Quinquies tutti gli impianti di produzione energetica superiore a 20 kw, a biomasse, biogas, biometano, turbogas, nei comuni di cui alla classe 1 ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 15settembre 2016, n. 536, qualunque sia la loro approvazione e scadenza, sono sottoposti a valutazioni VAS e VIA entro il 31 dicembre 2018. Tali valutazioni non possono essere per il singolo impianto, ma devono valutare anche gli effetti combinati con altri impianti e cause di inquinamento nello stesso comune. In difetto della quale l’autorizzazione è da intendersi decaduta.
  1. Sexies tutti gli impianti di produzione energetica superiore a 20 kw, a biomasse, biogas, biometano, turbogas, nei comuni che non hanno adempiuto all’articolo 9 delle norme di attuazione del Piano regionale del Lazio di risanamento della qualità dell’aria DGR_164_05_03_2010_Allegato, , qualunque sia la loro approvazione e scadenza, sono sottoposti a valutazioni VAS e VIA entro il 31 dicembre 2019. Tali valutazioni non possono essere per il singolo impianto, ma devono valutare anche gli effetti combinati con altri impianti e cause di inquinamento nello stesso comune. In difetto della quale l’autorizzazione è da intendersi decaduta.
  1. Septies tutti gli impianti di produzione energetica superiore a 20 kw, a biomasse, biogas, biometano, turbogas, nelle province che non hanno adempiuto all’articolo 10 delle norme di attuazione del Piano regionale del Lazio di risanamento della qualità dell’aria DGR_164_05_03_2010_Allegato, qualunque sia la loro approvazione e scadenza, sono sottoposti a valutazioni VAS e VIA entro il 31 dicembre 2019. Tali valutazioni non possono essere per il singolo impianto, ma devono valutare anche gli effetti combinati con altri impianti e cause di inquinamento nello stesso comune. In difetto della quale l’autorizzazione è da intendersi decaduta.
  1. Opties la Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, con propria deliberazione individua, in riferimento ai comuni appartenenti alla classe 2 ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 15 settembre 2016, n. 536, criteri per la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da combustione di biomasse, biogas, biometano, turbogas, la cui realizzazione comporta un incremento delle emissioni di polveri sottili e un conseguente superamento dei valori limite degli inquinanti relativi alla predetta classe. Tali progetti saranno comunque soggetti a valutazione VIA e VAS valutando anche gli effetti combinati con altri impianti e cause di inquinamento nello stesso comune.
2. Nella deliberazione di cui al comma 1 opties la Giunta regionale individua, in particolare, i criteri
per la valutazione della sostenibilità territoriale degli impianti previsti al medesimo comma e
per una loro eventuale localizzazione alternativa nonché misure di riduzione delle emissioni
inquinanti esistenti volte a garantire un saldo emissivo complessivo della zona interessata pari
a zero, a condizione che siano rispettati il parere e le prescrizioni dell’Arpa Lazio dell’8/9/2016 per la centrale a biogas di Amaseno, richiamati all’articolo 1.
3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione per gli impianti di cui al comma 1 opties, il soggetto
interessato presenta una relazione nella quale sono descritte le conseguenze in termini di
emissioni inquinanti e le misure di mitigazione o compensazione che intende apportare in
conformità al comma 2, a condizione che siano rispettati il parere e le prescrizioni dell’Arpa Lazio dell’8/9/2016 per la centrale a biogas di Amaseno, richiamati all’articolo 1.
Comma 4 soppresso. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai procedimenti amministrativi di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi agli impianti di cui al comma 1 da realizzare nei comuni di cui al medesimo comma.
5. In coerenza con le finalità di cui al comma 1, al fine di consentire in modo uniforme sul territorio regionale la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno, in armonia con quanto stabilito dal d.lgs. 152/2006 e nel rispetto dell’articolo 17 della l.r. 14/1999, la Giunta regionale, con proprie deliberazioni, adotta linee guida di settore concernenti:
a) gli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del Titolo III bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 che, in ragione delle caratteristiche delle lavorazioni, possono determinare emissioni olfattive;
b) le attività soggette a Valutazione di Impatto Ambientale o Verifica di assoggettabilità da
cui derivano o possono derivare emissioni odorigene.
C) tutti gli impianti che trattano rifiuti, centrali a biogas, biomasse, biometano, turbogas non possono emanare emissioni odorigene moleste all’esterno del perimetro dell’insediamento. All’interno degli impianti che trattano rifiuti, centrali energetiche a biogas, biomasse, biometano, turbogas devono prevedere impianti di controllo e valutazione delle emissioni odorigene con misurazioni in continuo e con i dati da trasmettere, telematicamente, ogni settimana agli enti che hanno partecipato alla conferenza dei servizi e che sono incaricate dei controlli.
6. tutti i progetti di produzione energetica, superiori alla capacità di 20 kw, devono essere pubblici e consentire la partecipazione all’approvazione, mediante informazione on line, di cittadini, comitati e associazioni che possono partecipare alle conferenze dei servizi e le cui osservazioni prescrizioni faranno parte delle eventuali autorizzazioni o pareri.

CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI E DI BONIFICHE

Art. 9 (Strategia Regionale Rifiuti Zero)
1. Nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché al fine di assicurare la revisione
del ciclo di produzione-consumo entro i limiti di compatibilità e sostenibilità ambientale in un’ottica
di sviluppo del modello dell’economia circolare, la Regione definisce una “Strategia Regionale Rifiuti Zero, emissioni e combustioni zero”, quale riferimento programmatico per l’aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del d.lgs. 152/2006. La “Strategia Regionale Rifiuti Zero” realizza, attraverso il coinvolgimento delle comunità locali e del sistema produttivo, una serie di azioni integrate, volte a:
a) massimizzare la riduzione della quantità di rifiuti prodotti, il riuso dei beni, il recupero di materiali ed il riciclaggio, anche attraverso la costituzione di filiere per la selezione e il recupero dei rifiuti;
b) ottimizzare la raccolta differenziata dei rifiuti al fine di massimizzare il riciclo di materia;
c) sostiene il recupero energetico dei rifiuti non valorizzabili come materia;
d) proteggere l’ambiente e la salute prevenendo e riducendo gli impatti negativi legati alla
produzione e alla gestione dei rifiuti;
e) favorire l’accesso all'informazione e la partecipazione dei cittadini in materia di ambiente e di
ciclo di trattamento dei rifiuti;
f) realizzare un programma di promozione industriale, di innovazioni tecnologiche o di processo
finalizzate al riutilizzo, al riciclo, al recupero e alla riprogettazione dei prodotti, anche attraverso il loro disassemblaggio.
g) i rifiuti non vanno bruciati ne utilizzati per produzione energetica. Dovranno quindi essere migliorati la qualità della raccolta differenziata, anche con impegno economico in favore di amministrazioni e cittadini, anche con riduzione della tassa, la percentuali di invio negli inceneritori o termovalorizzatori dovrà essere ridotta alla percentuale inferiore al 10%.
h) tutti gli impianti di trattamento e rifiuti per TMB o TBM dovranno aumentare il recupero dei rifiuti al 75%.
2. In applicazione dei principi di precauzione, sostenibilità, efficienza ed economicità, di cui all’articolo 178 d.lgs. 152/2006, la Regione sostiene i progetti di investimento, i nuovi impianti, la
riconversione di impianti esistenti, con esclusione delle discariche con volumi esauriti, le innovazioni tecnologiche, le innovazioni di processi e le azioni immateriali, destinati:
a) al riuso, al riciclaggio, al recupero di materia, al compostaggio aerobico e alla digestione
anaerobica, compresi i centri per il riuso e i centri di raccolta, gli impianti che recuperano, ai
fini del riciclaggio, parte del rifiuto residuale nonché gli scarti delle frazioni differenziate;
b) al potenziamento della raccolta differenziata, con preferenza per il sistema di raccolta domiciliare;
c) alla trasformazione delle aree produttive in Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA);
d) alla minimizzazione della quantità di rifiuti inviati a smaltimento o a recupero diverso dal
riciclaggio;
e) ad introdurre innovazioni dei processi industriali che comportino la riduzione dei rifiuti e/o la
crescita dei materiali riciclabili;
f) a incentivare l’utilizzo, come materia prima principale, dei materiali derivanti dal ciclo dei
rifiuti urbani e industriali.
g) la regione Lazio per tutti i comuni con raccolta differenziata inferiore al 50%, secondo i dati Ispra, chiede delibera di consiglio comunale con il piano industriale di intervento, programma temporale e impegno di spesa, per arrivare, entro 6 mesi dall’approvazione della presente legge, a raggiungere il 50%. In difetto di tale piano e del raggiungimento, entro 12 mesi dall’approvazione della presente legge, saranno commissariati.
h) la regione Lazio per tutti i comuni con raccolta differenziata inferiore al 65%, secondo i dati Ispra, chiede delibera di consiglio comunale con il piano di intervento, programma temporale e impegno di spesa, per arrivare, entro 12 mesi dall’approvazione della presente legge, a raggiungere il 65%. In difetto di tale piano e del raggiungimento, entro 24 mesi dall’approvazione della presente legge, saranno commissariati.
i) tutti i comuni che non rispettano la qualità della raccolta differenziata che non presentano un idoneo il piano industriale di intervento, programma temporale e impegno di spesa, per arrivare, entro 6 mesi dall’approvazione della presente legge, a raggiungere la qualità della raccolta differenziata. In difetto di tale piano e del raggiungimento, entro 12 mesi dall’approvazione della presente legge, saranno commissariati.
3. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione aggiorna il
piano regionale di gestione dei rifiuti, anche al fine di adeguare le relative previsioni agli obiettivi
della “Strategia regionale rifiuti zero” ed ai seguenti obiettivi:
a) Adeguamento degli impianti di trattamento meccanico biologico (TMB) e trattamento
biologico meccanico (TBM), autorizzati nella Regione Lazio al trattamento dei rifiuti urbani
residui, attraverso innovazioni tecniche del processo industriale che consentano, per ciascun
impianto, la riduzione degli scarti di lavorazione destinati all’interramento entro il limite massimo
del dieci per cento del totale di rifiuti ivi conferiti;
b) Avviamento al processo di trattamento con le metodologie e le migliori tecniche disponibili
dell’autocompostaggio e del compostaggio di prossimità di una quota pari ad almeno il dieci per
cento dei rifiuti organici generati nella Regione Lazio;
c) Miglioramento delle performance ambientali degli impianti industriali di compostaggio al fine
di assicurare il massimo recupero, dalle componenti organiche, di compost verde destinabile ad
impieghi nelle attività di rinaturalizzazione e coltivazione agricola.
4. All’interno delle aree industriali individuate dagli strumenti urbanistici, le imprese in esse
ricomprese possono costituire, anche in forma consortile, centri di raccolta unici nei quali far
confluire rifiuti urbani, o assimilabili agli urbani, destinati al riciclo nel rispetto della normativa
statale e regionale vigente.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del
programma 03 “Rifiuti” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente”, di due appositi fondi denominati “Fondo per gli interventi in materia di strategia
regionale rifiuti zero – parte corrente” e “Fondo per gli interventi in materia di strategia regionale
rifiuti zero – conto capitale”, alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 200.000,00, a valere su
ciascuna annualità 2018 e 2019, per gli interventi di parte corrente e ad euro 1.000.000,00 per l’anno
2018 ed euro 4.000.000,00 per l’anno 2019 per gli interventi in conto capitale, si provvede mediante
la corrispondente riduzione, a valere sulle medesime annualità, rispettivamente, delle risorse di cui
all’articolo 3, comma 135, lettera b), della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di stabilità
regionale 2017), disponibili a legislazione vigente nel programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio
montano piccoli Comuni” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente” del bilancio regionale 2017-2019 e delle risorse di cui al fondo speciale in conto
capitale, disponibili a legislazione vigente nel programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi
e accantonamenti” del bilancio regionale 2017-2019.
6. Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo possono concorrere, altresì, le
risorse iscritte nell’ambito dei programmi operativi della programmazione 2014-2020, finanziati dai
Fondi strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di intervento in essi previste.

Art. 10 (Forum per l’economia circolare)
1. Per la realizzazione della “Strategia Regionale Rifiuti Zero” di cui all’articolo 9, presso
l’Assessorato regionale competente in materia di rifiuti è istituito il Forum permanente per l’economia
circolare, di seguito denominato Forum, cui partecipano rappresentanti degli enti locali, delle
associazioni e dei comitati ambientalisti, nonché delle organizzazioni economiche di rappresentanza
delle imprese aventi sede legale nella Regione.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di costituzione,
partecipazione e funzionamento del Forum. L'istituzione del Forum non comporta oneri aggiuntivi a
carico del bilancio regionale e la partecipazione allo stesso è a titolo gratuito. Le funzioni di segretario
del Forum sono svolte da un funzionario della struttura regionale competente in materia di rifiuti.
3. In attuazione del comma 1, lettera e) dell’articolo 9, la Regione promuove, attraverso il Forum
di cui al comma 1, le attività di informazione ed educazione sull’economia circolare aventi ad oggetto,
in particolare, le misure dirette alla riduzione della quantità di rifiuti prodotti, al riuso dei beni, al
recupero di materiali ed al riciclaggio.
4. Il Forum organizza annualmente la Conferenza Istituzionale della Regione Lazio per la
verifica dell’efficacia delle azioni previste dalla “Strategia Regionale Rifiuti Zero” e per
l’individuazione di soluzioni innovative da inserire nei Piani e nei Programmi regionali.
5. All’attuazione dei commi 3 e 4 si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio regionale.

Art. 11 (Inserimento del Capo II bis nella legge regionale 9 luglio 1998, n. 27, recante disposizioni concernenti le Autorità di governo degli ambiti ottimali)
1. Dopo il Capo II della l.r.27/1998 è inserito il seguente:
Capo II bis Autorità di governo degli ambiti ottimali
Art. 20 bis (Individuazione degli enti di governo degli ambiti ottimali)
1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 1 bis, del d.l. 138/2011, convertito,
con modificazioni, dalla l. 148/2011, la Regione individua, quali enti di governo degli ambiti ottimali
individuati dal piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 7, le Autorità di governo degli
ambiti ottimali, di seguito denominate Autorità.
Art. 20 ter (Istituzione delle Autorità di governo d’ambito)
1. Per ogni ambito territoriale ottimale individuato dal piano regionale di gestione dei rifiuti di
cui all’articolo 7 è istituita un’Autorità cui aderiscono, obbligatoriamente, l’ente d’area vasta e tutti i
comuni ricompresi nell’ambito corrispondente. L’Autorità esercita le proprie funzioni per l’intero
ambito territoriale ottimale e ha sede presso il comune capoluogo.
2. Le Autorità hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono dotate di autonomia
organizzativa, amministrativa, contabile e tecnica.
3. Le Autorità informano la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità. Le
deliberazioni sono validamente assunte negli organi della stessa senza necessità di deliberazioni,
preventive o successive, da parte degli organi degli enti locali nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 1 bis, del d.l. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. 148/2011.
4. Le Autorità per l’espletamento delle proprie funzioni e attività sono dotate di un’apposita
struttura tecnico-operativa, alle dipendenze di un Direttore generale di cui all’articolo 20 decies. Le
Autorità possono inoltre avvalersi degli uffici e dei servizi della Regione e degli enti locali, previa stipula di apposita convenzione o secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
5. Il regolamento di organizzazione interno delle Autorità definisce le modalità e le condizioni
per la copertura della dotazione organica delle stesse.
Art. 20 quater (Compiti dell’Autorità)
1. Le Autorità provvedono all’attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo
7 e svolgono, altresì, i seguenti compiti:
a) disciplinano i flussi di rifiuti urbani indifferenziati da avviare a trattamento e successivo smaltimento nonché i flussi di rifiuti urbani differenziati compostabili da avviare a recupero, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità, di trasparenza e di prossimità, con l’obbligo del raggiungimento del 65% della raccolta differenziata. Nel caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo del 65% l’autorità d’ambito decade.
b) determinano e controllano i livelli generali del servizio e gli standard di qualità, con l’informazione e il coinvolgimento dei cittadini, comitati e associazioni
c) approvano il contratto di servizio sulla base dello schema tipo adottato dalla Regione ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, lettera h bis); con l’informazione e il coinvolgimento dei cittadini, comitati e associazioni
d) individuano le modalità di scelta della forma di gestione del servizio dei rifiuti nel rispetto delle
disposizioni statali ed europee vigenti, con esclusione dell’incenerimento dei rifiuti, con l’obbligo del raggiungimento del 65% della raccolta differenziata. Nel caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo del 65% l’autorità d’ambito decade.
e) determinano la tariffa per la gestione dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni vigenti, con riduzione della tariffa per cittadini e amministrazioni che raggiungono la percentuale di differenziata del 65% e della qualità della raccolta differenziata.
f) approvano la Carta del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, con l’informazione e il coinvolgimento dei cittadini, comitati e associazioni
g) collaborano con le autorità o organismi statali di settore;
h) predispongono i meccanismi di soluzione alternativa delle controversie tra imprese e utenti nel
rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia,
dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modifiche;
i) predispongono la relazione di cui all’articolo 3bis, comma 1 bis, del d.l. 138/2011, convertito
con modificazioni, dalla l. 148/2011;
j) espletano la procedura di evidenza pubblica in caso di esternalizzazione del servizio di gestione
dei rifiuti, anche avvalendosi della centrale acquisti regionale di cui all’articolo 3, comma 4, della
l.r. 12/2016. con l’informazione e il coinvolgimento dei cittadini, comitati e associazioni
2. Le Autorità sono finanziate attraverso i proventi derivanti dai contributi degli enti aderenti, da
determinarsi con delibera del Comitato d’Ambito. Il contributo a carico di ciascun ente aderente è
determinato in rapporto alla popolazione residente secondo l’ultimo Censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni effettuato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), favorendo i comuni che raggiungono standard elevati della qualità e della quantità della raccolta differenziata.
3. Le Autorità possono stipulare tra loro accordi finalizzati al miglioramento dell’efficacia ed
efficienza del servizio, nonché all’ottimizzazione gestionale delle dotazioni impiantistiche ed alle
previsioni del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 7.
Art. 20 quinquies (Organi dell’Autorità)
1. Sono organi dell’Autorità:
a) il Presidente dell’Autorità;
b) il Comitato d’ambito;
c) l’Assemblea locale;
d) il Collegio dei revisori dei conti.
2. Gli organi durano in carica cinque anni eccetto il Collegio dei revisori che dura in carica tre anni, decadono nel caso non siano garantiti gli standard qualitativi e quantitativi della raccolta differenziata. Possono essere sfiduciati dall’assemblea dei sindaci.
3. Le Autorità sono dotate di uno Statuto approvato con deliberazione della Giunta regionale, sentita
la commissione consiliare competente. Lo Statuto disciplina, in particolare, il funzionamento degli
organi sulla base delle competenze attribuite dalla presente legge, i criteri e le modalità di elezione dei
rappresentanti ai sensi degli articoli 20 sexies, comma 1, e 20 septies, comma 3, nonché le cause di
decadenza dalle cariche.
Art. 20 sexies (Presidente dell’Autorità)
1. Il Presidente dell’Autorità, di seguito denominato Presidente, ha la rappresentanza legale
dell’Autorità ed è eletto dall’Assemblea locale tra i propri componenti in sede di elezione del Comitato
d’ambito, secondo le modalità previste dallo Statuto di cui all’articolo 20 quinquies, comma 3. Al
Presidente spetta il rimborso delle spese di trasferta debitamente documentate, ai sensi della normativa
vigente.
2. Il Presidente convoca e presiede il Comitato d’ambito e cura i rapporti con gli enti ricadenti nel
rispettivo ambito territoriale ottimale.
3. Il Presidente adotta, in caso di urgenza ed indifferibilità, i provvedimenti di competenza del
Comitato d’ambito, salvo ratifica da parte di quest’ultimo, entro il termine di dieci giorni dalla loro
adozione.
Art. 20 septies (Comitato d’ambito)
1. Il Comitato d’ambito, di seguito denominato Comitato, è l’organo collegiale dell’Autorità ed è
composto da cinque rappresentanti, compreso il Presidente, eletti dall’Assemblea locale tra i propri
componenti.
2. Ai componenti del Comitato spetta il rimborso delle spese di trasferta debitamente documentate,
ai sensi della normativa vigente solo con il raggiungimento del 65% della raccolta differenziata.
3. I criteri e le modalità di elezione dei rappresentanti di cui al comma 1 sono definiti dallo Statuto
dell’Autorità di cui all’articolo 20 quinquies, comma 3, nel rispetto della rappresentatività demografica
e territoriale.
4. Il Comitato svolge le funzioni di cui all'articolo 20 quater, commi 1 e 2, ad eccezione di quella
prevista alla lettera j) del medesimo articolo spettante al Direttore generale e, in particolare, provvede
altresì a:
a) eleggere il vice Presidente dell’Autorità;
b) definire l’organizzazione di ciascun servizio, nonché la scelta delle relative forme di
affidamento nel rispetto delle vigenti disposizioni statali ed europee di settore;
c) approvare e aggiornare il Piano d’ambito comprensivo della ricognizione delle infrastrutture,
del programma degli interventi, del modello gestionale e organizzativo e del piano economicofinanziario;
d) svolgere l’attività di monitoraggio e di controllo sull’erogazione dei servizi, la verifica circa la
realizzazione degli investimenti previsti dal piano finanziario, nonché il raggiungimento degli
standard economici, qualitativi e tariffari fissati nel contratto di servizio e il rispetto dei diritti
dell'utenza;
e) adottare il regolamento di organizzazione interno dell’Autorità ai sensi dell’articolo 20 ter,
comma 5;
f) approvare la dotazione organica dell’Autorità, all’esito dell’istruttoria svolta dal Direttore
generale;
g) approvare la relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano d'ambito;
h) approvare il bilancio dell’Autorità ed il conto consuntivo;
i) adottare il regolamento interno dei lavori del Comitato;
j) adottare il regolamento di contabilità dell’Autorità;
k) predisporre le revisioni allo Statuto di cui all’articolo 20 quinquies, comma 3, da sottoporre alla
Giunta regionale ai fini dell’approvazione;
l) nominare i componenti del Collegio dei revisori dei conti, secondo le modalità previste
dall’articolo 20 nonies, comma 3;
m) deliberare l’assunzione del Direttore generale di cui all’articolo 20 decies.
5. Al Comitato compete l’adozione di ogni decisione non riservata ad altri organi dell’Autorità e
che non rientri nelle attribuzioni della dirigenza nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche) e successive modifiche.
6. Qualora non diversamente stabilito dallo Statuto di cui all’articolo 20 quinquies, comma 3, il
Comitato delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le sedute
possono svolgersi per via telematica con le modalità stabilite da regolamento interno di cui alla lettera
h) del comma 4. La pubblicità delle sedute è garantita mediante la trasmissione per via telematica delle
riprese audio e video delle sedute, disciplinata dal medesimo regolamento. Le deliberazioni sono
validamente assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e, in caso di parità tra voti
favorevoli e voti contrari, prevale il voto del Presidente. Lo Statuto di cui all’articolo 20 quinquies,
comma 3, può prevedere, in casi determinati, che le deliberazioni siano assunte a maggioranza
qualificata.
7. Alle sedute del Comitato possono partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto,
l’Assessore competente in materia di rifiuti e il direttore regionale competente in materia di rifiuti. Alle sedute possono assistere i cittadini.
8. Al Comitato compete l'adozione di ogni decisione non riservata ad altri organi dell’Autorità.
9. La convocazione delle sedute del Comitato e i relativi ordini del giorno sono pubblicati nel sito
istituzionale dell'Autorità.
10. I provvedimenti assunti nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 4, sono pubblicati nel sito
istituzionale dell'Autorità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modifiche.
Art. 20 octies (Assemblea locale)
1. L’Assemblea locale, di seguito denominata Assemblea, è composta dal Sindaco metropolitano o
dal Presidente della Provincia e da tutti i sindaci dei comuni, o loro delegati, ricompresi nell’ambito
territoriale corrispondente. I membri dell’Assemblea eleggono al loro interno, secondo le modalità
stabilite dallo Statuto di cui all’articolo 20 quinquies, comma 3, un presidente con funzioni di direzione
e coordinamento dei lavori della stessa.
2. L’Assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco metropolitano o dal Presidente della
Provincia.
3. L’Assemblea delibera validamente con la presenza e il voto favorevole di almeno la metà dei
rappresentanti dei comuni facenti parte dell’ambito territoriale, che rappresentino complessivamente
almeno la metà della popolazione residente nel medesimo ambito. Le sedute possono svolgersi per via
telematica con le modalità stabilite dallo Statuto di cui all’articolo 20 quinquies, comma 3.
4. Alle sedute dell’Assemblea sono invitati a partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di
voto, l’assessore regionale competente in materia di rifiuti, in caso di sua assenza, il direttore regionale
competente in materia di rifiuti o suo delegato.
5. Ai componenti dell’Assemblea non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l’esercizio
delle funzioni svolte. Agli stessi è dovuto il rimborso delle spese di trasferta ai sensi della normativa
vigente.
6. L’Assemblea elegge tra i propri componenti, secondo le modalità stabilite dallo Statuto di cui
all’articolo 20 quinquies, comma 3, il Presidente dell’Autorità e i rappresentanti del Comitato e si
esprime in sede consultiva su ogni argomento proposto dal Comitato o su iniziativa del Sindaco
metropolitano o del presidente della provincia o di un terzo dei sindaci dei comuni ricadenti nell’ambito territoriale.
Art. 20 nonies
(Collegio dei revisori dei conti)
1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti e due supplenti, scelti tra gli
iscritti al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche.
2. Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni e i compiti individuati dalle disposizioni di
cui all’articolo 1 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7 concernente le funzioni e i compiti degli
organi di controllo degli enti pubblici dipendenti.
3. La nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti è effettuata dal Comitato entro i
trenta giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di revisione.
4. Il provvedimento di nomina fissa il compenso spettante ai componenti del Collegio dei revisori
dei conti, individuato tenendo conto di quanto previsto dall’articolo 241, del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche, facendo riferimento, per quanto riguarda la classe demografica, al comune dell’ambito territoriale unico ottimale con il maggior numero di abitanti.
5. Con le modalità di cui al comma 3 sono nominati i componenti del Collegio dei revisori dei conti
supplenti. L’incarico di componente supplente è a titolo gratuito. Il componente supplente subentra
nell’esercizio delle funzioni in caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un componente del Collegio
dei revisori dei conti e da tale momento viene corrisposto il relativo compenso.
6. Il Collegio dei revisori dei conti resta in carica per un triennio e il relativo incarico può essere
rinnovato una sola volta. I membri del Collegio eleggono tra essi il Presidente.
7. Il Collegio dei revisori dei conti presenta annualmente alla Giunta regionale, alle commissioni
consiliari competenti in materia di ambiente e di bilancio ed al presidente dell’Autorità d’ambito una
relazione sull’andamento amministrativo e finanziario dell’ente. Il Collegio dei revisori dei conti, inoltre, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’ente, riferisce immediatamente alla Giunta regionale ed è tenuto a fornire, su istanza della medesima, ogni informazione o notizia che abbia facoltà di ottenere ai sensi delle disposizioni vigenti.
Art. 20 decies
(Direttore generale)
1. L’Autorità ha un Direttore generale scelto mediante selezione pubblica. Il rapporto di lavoro del
Direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato la cui durata non può essere inferiore a
tre anni né eccedere il termine di cinque anni. L’incarico ha carattere di esclusività e per i dipendenti
pubblici è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il contratto disciplina
la revoca dell’incarico nonché la risoluzione anticipata del rapporto di lavoro anche con riferimento a
cause imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore generale. Alla nomina del Direttore generale
si applicano le cause di inconferibilità ed incompatibilità definite dal decreto legislativo 8 aprile 2013,
n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modifiche nonché le ulteriori disposizioni vigenti in
materia.
2. Il Direttore generale ha la responsabilità della gestione tecnica, amministrativa e contabile e in
particolare:
a) predispone gli schemi di bilancio preventivi e consuntivi dell’Autorità da sottoporre
all’approvazione del Comitato e ne cura l’inoltro alla Giunta regionale, entro dieci giorni
dall’approvazione dei bilanci e delle relative deliberazioni assunte dal Comitato;
b) predispone il Piano d’ambito da sottoporre all’approvazione del Comitato ed adotta la
determina di presa d’atto dello stesso ai sensi dell’articolo 20 undecies, comma 2;
c) predispone il contratto di servizio da sottoporre all’approvazione del Comitato;
d) formula proposte ed esprime pareri al Comitato;
e) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate, salvo quelli assegnati ai dirigenti;
f) adotta gli atti generali e di organizzazione e gestione del personale, attribuisce gli incarichi
dirigenziali previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica, definisce gli obiettivi che i
dirigenti devono perseguire attribuendo le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
g) predispone la dotazione organica da sottoporre all’approvazione del Comitato;
h) dirige coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, ne controlla l’attività, anche con
potere sostitutivo in caso di inerzia;
i) risponde agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
j) espleta le procedure per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti per segmenti o per
l’intero ciclo sottoscrivendo i relativi contratti, in coerenza con gli indirizzi generali definiti dal
Comitato;
k) gestisce i contratti, controlla l’attività dei soggetti gestori del servizio e provvede
all’applicazione delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di inadempimento;
l) predispone la relazione annuale sull’attività svolta dall’Autorità e la trasmette, entro il 30
dicembre di ciascun anno, al Presidente della Regione e al Presidente del Consiglio regionale;
m) predispone la relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano d'ambito da sottoporre
all’approvazione del Comitato.
Art. 20 undecies
(Piano d’ambito dei rifiuti)
1. Il Piano d’ambito dei rifiuti, di seguito denominato Piano, costituisce lo strumento per il governo
delle attività di gestione necessarie per lo svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti e
prevede il programma degli interventi, il modello gestionale ed organizzativo ed il piano economico
finanziario.
2. Il Piano è approvato dal Comitato su proposta del Direttore generale, entro sessanta giorni dalla
costituzione degli organi di governo dell’Autorità. Il Piano è trasmesso alla Giunta regionale la quale,
entro trenta giorni dal ricevimento può formulare osservazioni circa la conformità con il Piano generale
dei rifiuti. Se entro il termine predetto la Giunta regionale non formula osservazioni, il Piano diventa
esecutivo con determina di presa d’atto del Direttore generale. Il Piano è pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità.
3. Le previsioni contenute nel Piano sono vincolanti per i Comuni nonché per i concessionari o
affidatari dei servizi pubblici o per i soggetti privati. I Comuni, in particolare, nell’ambito delle rispettive competenze conformano i propri atti ed ordinamenti ai contenuti del Piano.
4. Il Piano ha la medesima durata prevista dal piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo
7 e prevede:
a) le modalità organizzative e gestionali del servizio dei rifiuti, con l’obbligo del raggiungimento del 65% per ogni singolo comune;
b) i programmi d’investimento per gli adeguamenti ed ammodernamenti tecnologici
dell’impiantistica esistente o di nuova realizzazione;
c) le modalità organizzative per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti, di
preparazione per il riutilizzo e di raccolta differenziata e di effettivo riciclo, al fine di conseguire
gli obiettivi previsti dalla programmazione regionale nel territorio;
d) i corrispettivi dei servizi riferiti ai diversi segmenti della gestione integrata dei rifiuti;
e) gli studi di fattibilità degli impianti previsti per soddisfare i fabbisogni di trattamento e
smaltimento alla luce di quanto previsto dal piano regionale di gestione dei rifiuti.
5. Il Piano è articolato in sezioni e prevede:
a) la ricognizione delle infrastrutture, compresi gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali di
proprietà degli enti locali e dei privati;
b) la ricognizione delle risorse umane e dei soggetti impegnati nella gestione dei rifiuti nei territori
di competenza;
c) la programmazione degli interventi in coerenza con le previsioni del Piano regionale di gestione
dei rifiuti;
d) il modello gestionale ed organizzativo;
e) il piano economico finanziario, comprensivo di tariffa del servizio articolata per ciascun comune,
tra cui la percentuale di raccolta differenziata;
f) il piano di impatto occupazionale.
Art. 20 duodecies
(Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti)
1. Presso l’Assessorato regionale competente in materia di rifiuti è istituito, senza oneri aggiuntivi,
l’Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti, di seguito denominato Osservatorio, che provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati relativi all’attività di gestione dei rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non. Per lo svolgimento delle sue funzioni l’Osservatorio si avvale dell’ARPA Lazio.
2. La composizione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio sono determinate dalla Giunta
regionale, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3. L’Osservatorio:
a) approfondisce l’elaborazione dei dati statistici e conoscitivi in materia di raccolta, gestione,
trasformazione e utilizzo dei rifiuti mediante la costituzione e la gestione di una banca dati;
b) verifica lo stato di attuazione degli obiettivi di raccolta differenziata e delle realizzazioni
impiantistiche previste dalla legislazione vigente e dal Piano regionale di gestione dei rifiuti;
c) provvede a monitorare l’andamento della produzione dei rifiuti speciali pericolosi e non
pericolosi, le connesse modalità di recupero e/o smaltimento, nonché il raggiungimento degli
obiettivi previsti dalla vigente pianificazione regionale;
d) promuove iniziative volte a garantire l'effettiva conoscenza delle caratteristiche quali-quantitative
dei rifiuti prodotti sul territorio regionale;
e) realizza il censimento dei soggetti gestori dei servizi e dei relativi dati dimensionali, tecnici e
finanziari di esercizio;
f) effettua analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia di organizzazione, gestione,
controllo e programmazione dei servizi e dei correlati livelli di qualità dell'erogazione e degli
impianti;
g) provvede ad analizzare e comparare le tariffe applicate dai soggetti gestori del servizio;
h) raccoglie i dati relativi a fenomeni e forme di penetrazione della criminalità organizzata nella
gestione dei rifiuti accertati dalle competenti autorità;
i) segnala ai soggetti cui spetta la vigilanza l'eventuale violazione in materia di diritti dei lavoratori
o in tema di lavoro nero.
4. L’Osservatorio presenta annualmente alla Giunta regionale e al Consiglio regionale la relazione
sull’attività svolta.
5. L’Osservatorio pubblica annualmente i dati di cui al comma 3 sui siti istituzionali delle Autorità e
della Regione.”.

Art. 12 (Commissario unico straordinario.
Disposizioni transitorie e finali relative al Capo II bis della l.r. 27/1998)
1. Ai fini della costituzione delle Autorità di governo degli ambiti ottimali, di seguito denominate
Autorità, di cui al Capo II-bis della l.r. 27/1998, come introdotto dalla presente legge, e dell’attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo, il Presidente della Regione nomina un Commissario unico
straordinario, di seguito denominato Commissario, scelto tra dirigenti e funzionari regionali, nonché di
enti strumentali della Regione, che opera, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale,
secondo gli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale e svolge, in particolare, i seguenti compiti:
a) verifica della corretta attuazione delle disposizioni statali e regionali in materia di organizzazione
degli Ambiti territoriali ottimali;
b) elabora gli schemi di Statuto delle Autorità e di regolamento interno dei rispettivi Comitati d’ambito,
da proporre all’approvazione della Giunta regionale secondo le modalità di cui al comma 4;
c) elabora lo schema tipo di deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 5.
2. Il Commissario dura in carica fino alla data di costituzione delle Autorità e comunque non oltre
un anno dalla data di nomina.
3. Il Commissario, per lo svolgimento dei compiti assegnati e per far fronte alle necessità
organizzative, può avvalersi di uffici e servizi degli enti locali, previa stipula di apposita convenzione o
secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
4. In fase di prima applicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 20 septies, comma 4,
lettere i) e k), della l.r. 27/1998, come introdotto dalla presente legge, la Giunta regionale, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con propria deliberazione, sentita la
commissione consiliare competente, lo Statuto delle Autorità e il regolamento interno dei rispettivi
Comitati d’ambito. Il commissario non può approvare impianti e/o far riaprire impianti.
5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
adotta con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare competente, lo schema tipo della
deliberazione del Consiglio comunale necessaria ai fini dell’adesione al rispettivo ambito regionale
individuato dal vigente piano regionale di gestione di cui all’articolo 7 della l.r. 27/1998.
6. Entro sessanta giorni dall’adozione della deliberazione di cui al comma 5, i comuni adottano, nel
rispetto dello schema tipo individuato ai sensi del medesimo comma, la deliberazione del Consiglio
comunale di adesione al rispettivo ambito regionale. La deliberazione di cui al primo periodo è
comunicata alla Regione con nota a firma del Sindaco entro il termine di venti giorni dalla data di
pubblicazione sul BURL della deliberazione regionale di cui al comma 5.
7. Nel rispetto dell’articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modifiche, decorso il termine di cui al comma 5, il
Commissario diffida l’ente locale ad adempiere entro il termine di trenta giorni, decorsi inutilmente i
quali predispone gli atti necessari ai fini dell’esercizio da parte del Presidente della Regione dei poteri
sostitutivi di cui al citato articolo mediante la nomina di un commissario ad acta addebitando le relative
spese a carico dell’ente inadempiente.
8. Entro trenta giorni dalla data di completamento delle procedure di adesione di cui ai commi 6 e
7, il Presidente della Regione convoca l’Assemblea locale interessata, ai fini dell’elezione del Presidente dell’Autorità e del Comitato d’ambito. Se l’Assemblea locale non provvede alla elezione del Presidente dell’Autorità e del Consiglio di Ambito entro i successivi centoventi giorni, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 della l.r. 27/1998 come modificato dalla presente legge.
9. Il Presidente dell’Autorità, sino all’insediamento del Direttore generale di cui all’articolo 20
decies della l.r. 27/1998 come introdotto dalla presente legge, si avvale di personale regionale, previa
stipula di apposita convenzione o secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
10. Entro centoventi giorni dalla data di insediamento degli organi dell’Autorità si provvede alla
nomina del Direttore generale, individuato a seguito di selezione pubblica.
11. Le gestioni pubbliche dei rifiuti urbani non pericolosi esistenti alla data di entrata in vigore
della presente legge continuano fino alla completa organizzazione dell’Ambito territoriale ottimale, nelle more del riallineamento delle scadenze delle gestioni in essere.
12. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito indire nuove procedure di
affidamento dei servizi a condizione che siano conformi a quanto disposto dal Capo II-bis della l.r.
27/1998 come introdotto dalla presente legge e che prevedano la cessazione espressa ed automatica
dell’affidamento a seguito dell’individuazione del nuovo gestore del servizio integrato da parte
dell’Autorità. In attesa della scadenza dei rapporti in corso, l’Autorità, ove abbia optato per
l’esternalizzazione del servizio di gestione dei rifiuti, procede all’affidamento del servizio nel rispetto
delle disposizioni statali ed europee vigenti in materia e prevede che le gestioni relative alle porzioni di
territorio coperte da contratti in essere siano acquisite alle ulteriori scadenze. Nella fase transitoria di
coesistenza di più soggetti affidatari l’Autorità disciplina le opportune differenziazioni tariffarie.
13. All’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 e al presente articolo si provvede senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.

Art. 13 (Modifiche alla l.r. 27/1998 e successive modifiche)
1. Alla l.r. 27/1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
Art. 1 (Finalità)
1. La presente legge disciplina la gestione dei rifiuti nella Regione in coerenza con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche e definisce, altresì, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modifiche nonché della legislazione regionale di riorganizzazione delle funzioni amministrative degli enti locali, le funzioni amministrative di competenza regionale, metropolitana, provinciale e comunale.”;
b) all’articolo 2, comma 1, le parole “dall’articolo 7 del d.lgs. 22/1997” sono sostituite dalle
seguenti: “dall’articolo 184 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche”;
c) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
Art. 3 (Principi)
1. Al fine di assicurare la sostenibilità ambientale e il perseguimento degli obiettivi di economia circolare come indicati dalla normativa europea e statale, la Regione, la Città metropolitana di Roma capitale, le province e i comuni, nell’esercizio delle funzioni di cui alla presente legge, sono tenute a dare attuazione ai seguenti principi:
a) assicurare la tutela igienico-sanitaria del territorio regionale;
b) prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti;
c) sviluppare la raccolta differenziata, il riuso, il riciclo e il recupero dei rifiuti nella protezione dell’economia circolare, con l’obbligo per ogni comune di arrivare al 65% della raccolta differenziata, aumentandone la qualità dei prodotti recuperati;
d) adottare ogni miglior tecnica disponibile per il trattamento, la valorizzazione e lo smaltimento dei rifiuti residui;
e) garantire la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale delle aree inquinate dai rifiuti, anche attraverso la promozione di nuove tecnologie e di azioni complementari quali le attività di fitorisanamento e fitodepurazione, preferibilmente integrate all’interno di nuove filiere produttive sostenibili.”;
f) garantire la messa in sicurezza, la bonifica, ed il ripristino ambientale delle aree inquinate dai rifiuti.
d) all’articolo 4:
1) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ai sensi dell’articolo
199 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche”;
2) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) la verifica di conformità con il
piano regionale di gestione di cui all’articolo 7 delle deliberazioni metropolitana o
provinciali di cui all’articolo 11 e dei piani d’ambito di cui all’articolo 20 undecies;”;
3) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
c-bis) l’adozione dei piani relativi agli interventi di bonifica e ripristino ambientale per le aree
caratterizzate da inquinamento diffuso, ai sensi dell’articolo 239, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006;”;
4) alla lettera h) del comma 1, le parole “dall’articolo 5, comma 6 del d.lgs. 22/1997” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo 7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e successive modifiche”;
5) dopo la lettera h) del comma 1 è inserita la seguente: “h bis) la predisposizione dello
schema tipo del contratto di servizio di cui all’articolo 20 quater, comma 1, lettera c);”;
6) al comma 2, le parole: “legge regionale 1 luglio 1996, n. 25” sono sostituite dalle
seguenti: “legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo
della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale
regionale) e successive modifiche”;
e) all’articolo 5:
1) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “a) l’individuazione delle zone
idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 197, comma 1, lettera d), del d.lgs. 152/2006;”;
2) la lettera b) del comma 1 è abrogata;
3) al comma 3, le parole: “, nonché dei piani provinciali” sono soppresse;
f) all’articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera a) del comma 1 le parole “articolo 21 del d.lgs. 22/1997” sono sostituite dalle seguenti:” articolo 198 del d.lgs. 152/2006” e le parole: “dei piani provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “del piano d’ambito di cui all’articolo 20 undecies”;
2) alla lettera d) del comma 1 le parole “articolo 50 del d.lgs. 22/1997” sono sostituite
dalle seguenti: “articolo 255 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche “;
3) il comma 3 è abrogato;
g) dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:
Art. 6-bis (Garante regionale del servizio di gestione integrata dei rifiuti)
1. Al fine di promuovere una gestione del servizio dei rifiuti secondo criteri di efficienza, efficacia,
economicità e trasparenza, nonché livelli adeguati ed omogenei di qualità dello stesso e di garantire i
diritti e gli interessi degli utenti, è istituito, presso l’Assessorato regionale competente in materia di
rifiuti, il Garante regionale del servizio di gestione integrata dei rifiuti, di seguito denominato Garante.
2. Il Garante svolge, in piena autonomia ed indipendenza di giudizio, in particolare, le seguenti funzioni:
a) formula proposte ed iniziative a tutela e garanzia degli interessi e dei diritti degli utenti;
b) effettua attività di analisi e valutazione sulla gestione economica del servizio e sulle politiche
tariffarie applicate;
c) monitora la qualità del servizio;
d) si attiva presso i soggetti interessati, anche su segnalazione delle associazioni degli utenti, nel
caso di accertate omissioni o inadempienze relative alla gestione del servizio che possono
compromettere la regolare erogazione dello stesso;
e) esprime valutazioni in ordine a problematiche e criticità del servizio, anche su richiesta degli enti
locali, del soggetto gestore, delle associazioni di tutela degli utenti e dei consumatori;
f) promuove l’informazione la diffusione dei diritti e interessi degli utenti in merito alla gestione del
servizio.
3. Il Garante è nominato dal Presidente della Regione tra persone che dispongono di particolare
competenza ed esperienza nel settore della gestione dei rifiuti, dura in carica cinque anni e non può
essere riconfermato.
4. La carica di Garante è incompatibile con lo svolgimento di attività che possano presentare un conflitto d’interessi con le attribuzioni proprie della medesima carica e, in ogni caso, con attività di lavoro subordinato a tempo pieno.
5. Qualora il Garante sia scelto tra i dipendenti della pubblica amministrazione è collocato in aspettativa senza assegni e ha diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell’anzianità di servizio.
6. Al Garante è attribuita un’indennità pari al 50 per cento dell’indennità di carica mensile lorda spettante al consigliere regionale.
7. Ogni anno il Garante elabora e trasmette alla Giunta regionale e alla commissione consiliare
competente una relazione sull’attività svolta da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul
sito istituzionale della Regione e del Consiglio regionale.
8. Per lo svolgimento della propria attività il Garante si avvale di una apposita segreteria composta da
personale regionale, costituita ai sensi della normativa regionale vigente in materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale.
9. Il Garante opera in stretto raccordo con le strutture regionali competenti in materia di gestione dei
rifiuti, con il Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti (CRCU) di cui alla legge regionale 25
maggio 2016, n. 6 e con l’Osservatorio regionale sulla gestione dei rifiuti di cui all’articolo 20 duodecies.
10. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Garante può richiedere alle strutture regionali e ai
soggetti gestori informazioni e documenti.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo pari ad euro 55.000,00 a decorrere dall’anno 2018, si
provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 03 “Rifiuti” della missione 09 “Sviluppo
sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, di un’apposita voce di spesa denominata: “Spese per
il garante regionale del servizio di gestione integrata dei rifiuti”, alla cui copertura finanziaria si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse del fondo di riserva per le spese obbligatorie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito del bilancio regionale 2017-2019, di cui al programma 01 "Fondo di riserva” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”. L'Assessore competente in materia di rifiuti, di concerto con l'Assessore competente in materia di bilancio, anche avvalendosi del sistema gestionale del bilancio regionale, provvede al monitoraggio degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo. Nel caso in cui si prevedano scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, l'Assessore competente in materia di rifiuti, sentito l'Assessore competente in materia di bilancio, riferisce con apposita relazione da trasmettere al Consiglio regionale in merito alle cause che potrebbero determinare gli scostamenti medesimi.
h) la rubrica del capo II è sostituita dalla seguente: “Programmazione regionale in materia di
gestione dei rifiuti”;
i) all’articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la lettera a) del comma 3 è sostituita dalla seguente: “a) la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali ai sensi dell’articolo 199, comma 3, lettera f), del d.lgs. 152/2006 e dell’articolo 3-bis, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modifiche;”;
2) alla lettera e) del comma 3 le parole: “articolo 18 comma 2 lettera) del d.lgs. 22/1997”
sono sostituite dalle seguenti: “articolo 195 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche”;
3) al comma 4, le parole da: “sentito” sino alla fine del comma sono soppresse;
l) all’articolo 9, comma 1:
1) alla lettera b), le parole “nei piani provinciali” sono sostituite dalle seguenti: “nelle
deliberazioni di cui all’articolo 11”;
2) alla lettera c), le parole: “legge regionale 4 settembre 1997, n. 28” sono sostituite dalle
seguenti: “legge regionale 10 settembre 1998, n. 42 (Disciplina del tributo speciale per
il deposito in discarica dei rifiuti solidi) e successive modifiche”;
m) all’articolo 10, comma 1, le parole da: “, previo parere” sino a “l.r. 74/1991,” sono
soppresse;
n) l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
Art. 11 (Individuazione delle zone idonee e non idonee)
1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del piano regionale di gestione dei rifiuti la città metropolitana di Roma capitale e le province provvedono, con deliberazione dell’organo competente, sentita la competente Autorità di governo d’ambito di cui all’articolo 20-ter, all’individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché delle zone non idonee
alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, sulla base delle previsioni del piano territoriale metropolitano o provinciale, qualora vigente, e delle previsioni del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 7, comma 3, lettere b), c), f) e g).
2. La deliberazione di individuazione di cui al comma 1 è trasmessa alla Regione entro trenta giorni dalla data di adozione ai fini della verifica di conformità da parte della Giunta regionale nei successivi centoventi giorni, sentita la commissione consiliare competente. Nel caso di inutile decorso del termine di centoventi giorni la deliberazione di cui al comma 1 si intende verificata positivamente. Qualora la
deliberazione di cui al comma 1 contenga elementi di difformità rispetto al piano regionale di gestione dei rifiuti, la Giunta regionale la rinvia alla città metropolitana di Roma capitale o alla provincia unitamente alle proprie osservazioni, fissando il termine entro il quale la città metropolitana di Roma capitale o la provincia devono provvedere all’adeguamento della deliberazione alle stesse osservazioni. Decorso inutilmente tale termine, la Regione attiva il potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 13.”;
o) l’articolo 12 è abrogato;
p) l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
Art 13 (Poteri sostitutivi della Regione)
1. La Regione esercita i poteri sostitutivi, nei confronti degli enti locali e delle Autorità
di cui al capo II-bis, nei casi e secondo le modalità di cui all’articolo 19 della legge
regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale
per la realizzazione del decentramento amministrativo).
2. All’Autorità di cui al Capo II-bis si applicano le disposizioni di cui all’articolo 34
della legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 concernente disposizioni per i commissari di
nomina regionale.”;
q) all’articolo 18, comma 1, le parole: “dai piani provinciali” sono sostituite dalle seguenti:
dalle deliberazioni di cui all’articolo 11”;
r) all’articolo 20 comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:
1) le parole “articolo 31, comma 2, del d.lgs. 22/1997” sono sostituite dalle seguenti:
articolo 214, comma 2 del d.lgs. 152/2006”;
2) le parole “disciplinato dal Titolo I, Capo V del d.lgs. 22/1997” sono soppresse;
3) le parole “articolo 31, commi 1,2 e 3 del d.lgs. 22/1997” sono sostituite dalle seguenti:
articoli 214, 215 e 216 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche”;
s) all’articolo 23 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 2, dopo le parole “corsi d'acqua e i litorali” sono inserite le seguenti: “, anche
in ambito di Contratti di Fiume come individuati dall’articolo 3, comma 95 della
l.r.17/2016”;
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2 bis. Al fine di implementare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa dei comuni in ordine all’adempimento delle competenze in ambito di bonifica dei siti inquinati, la Direzione regionale competente, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, organizza corsi di formazione a cadenza annuale in materia di bonifica dei siti inquinati rivolti al personale comunale.”;
t) all’articolo 39, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
2 bis. I contributi di cui al comma 1 sono concessi altresì con riferimento ai progetti di bonifica
che prevedano alternativamente:
a) azioni di fitorisanamento e fitodepurazione, da integrarsi alle azioni di rimozione e confinamento delle sorgenti di contaminazione, quali tecniche naturali a basso impatto ambientale che consentono una riduzione dei livelli di inquinante, anche al fine di incentivare la creazione di nuove filiere produttive;
b) con riferimento alle sole attività di bonifica, in via prioritaria e a parità di criticità ambientale, anche azioni integrate di realizzazione di impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile, predisposte anche in partenariato con soggetti privati e gestori della rete elettrica nazionale e volte al riutilizzo produttivo sostenibile delle aree dismesse. Per fonti rinnovabili si intendono gli impianti eolici, fotovoltaici e solare termico.
2-ter. I progetti di cui alla lettera b) del comma 2-bis sono esaminati congiuntamente dalle
strutture regionali competenti in materia di infrastrutture energetiche e di bonifica dei siti
inquinati.”.
2. Alla l.r. 27/1998:
a) ovunque ricorrano le parole: “le province” sono premesse le seguenti: “la città metropolitana di
Roma capitale e”;
b) ovunque ricorrano la parola: “province” sono premesse le seguenti: “città metropolitana di
Roma capitale e”;
c) ovunque ricorrano le parole: “la provincia” sono premesse le seguenti: “la città metropolitana
di Roma capitale e”;
d) ovunque ricorrano le parole: “delle province” sono premesse le seguenti: “della città
metropolitana di Roma capitale e”;
e) ovunque ricorrano le parole: “dalle province” sono premesse le seguenti: “dalla città
metropolitana di Roma capitale e”;
f) ovunque ricorrano le parole: “alle province” sono premesse le seguenti: “alla città metropolitana
di Roma capitale e”;
g) ovunque ricorra la parola: “provinciale” è premessa la seguente: “metropolitana e”;
h) ovunque ricorra la parola: “provinciali” è premessa la seguente: “metropolitano e”.
3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 2-bis, lettera a), della l.r.
27/1998, come introdotte dalla presente legge, la Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, provvede, con propria deliberazione, all’aggiornamento delle linee guida di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), della l.r. 27/1998.

Art. 14 (Disposizioni relative all’autorizzazione unica
per nuovi impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti)
1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale vigente, nell’ambito delle procedure
relative all’autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di nuovi impianti di cui all’articolo 208
del decreto legislativo 3 marzo 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche, il
titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di
società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio:
a) non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo o in
qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
b) non devono aver riportato, salvi gli effetti della riabilitazione e della sospensione della pena,
sentenza di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile
oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale, per i reati di cui all’articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture) e successive modifiche;
c) devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e
assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del paese di
residenza;
d) non devono aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato
in cui sono stabiliti;
e) non devono essere sottoposti alle misure di prevenzione di cui all'articolo 6 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché
nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche.
2. Alla domanda per l’autorizzazione prevista al comma 1, nel caso di società o consorzio, è allegata,
oltre a quanto richiesto ai sensi dell’articolo 208, comma 1, del d.lgs. 152/2006, una relazione relativa
all’assetto societario contenente, in particolare, i nominativi dei proprietari e degli amministratori
nonché l’eventuale presenza di altre società attraverso la detenzione di quote azionarie o altre forme di
partecipazione.

CAPO III DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 15 (Disposizioni transitorie)
1. Relativamente ai piani delle aree naturali protette già proposti al Consiglio regionale per la
relativa approvazione, continua ad applicarsi il procedimento di cui all’articolo 26, comma 4, della l.r.
29/1997, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della presente legge.

art. 16 (Entrata in vigore)
Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione
sul Bollettino ufficiale della Regione (BURL)

RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE: “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
AMBIENTE”
Alla luce del principio di buona amministrazione, si è reso necessario prevedere un pacchetto di
norme finalizzate alla semplificazione amministrativa e all’innovazione in materia ambientale, atte a migliorare il livello di efficacia ed efficienza, nonché, così come previsto all’articolo 97 della Costituzione, a migliorare i livelli di economicità nell’azione della Regione in materia di ambiente e sostenibilità. E’ stata così redatta la proposta di Legge in oggetto che tratta di alcuni temi di grande rilievo in materia di ambiente e sostenibilità:
Disposizioni in materia di efficientamento e risparmio energetico
Le norme di cui alla presente proposta di Legge nascono con lo scopo di favorire l’efficientamento
energetico, l’uso di fonti energetiche rinnovabili degli edifici, nonché migliorare la salute e la qualità dell’aria negli ambienti di vita e di lavoro innovando rispetto alle disposizioni della Legge Regionale
6 Agosto 1999, n.14, recante “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la
realizzazione del decentramento amministrativo”.
Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, concernenti la valutazione economica,
la certificazione e la commercializzazione del capitale naturale
Con la legge 17 del 2016 venne introdotta la figura dell’Organismo regionale per il capitale naturale.
Con tale articolo si prevede che tale Organismo elabori apposite linee guida per la valutazione del
capitale naturale e dei servizi ecosistemici, prevedendone anche la commercializzazione attraverso
una apposita piattaforma.
Il Capitale Naturale, può essere definito come l’insieme dei beni e servizi naturali che apportano
benefici all’uomo e all’economia, ed è rappresentato dal patrimonio naturale - di enti e privati -
presente sul suolo e sottosuolo regionale.
La Piattaforma regionale per la valorizzazione del Capitale Naturale e dei Servizi Ecosistemici andrà
a costituire un luogo dove verranno resi disponibili - dai produttori o gestori di foreste - prodotti che
possono essere acquistati da beneficiari o fruitori quali imprese, cittadini o altri enti.
Modifiche in materia di risorse forestali
La presente proposta di modifica della legge regionale n. 39/2002, concernente le norme in materia
di gestione delle risorse forestali, ha la finalità di eliminare vulnus e antinomie con il quadro
normativo, che hanno comportato dubbi interpretativi, nonchè colmare lacune nelle procedure
autorizzative e consentire così una fattiva semplificazione delle procedure stesse e dei tempi
procedimentali.
Contributi per l’incremento delle riserve idriche
Si prevede che al fine di favorire l’incremento delle riserve idriche disponibili per l’utilizzo a fini
zootecnici e di protezione civile, la Regione conceda contributi per la realizzazione di apposite vasche
di accumulo, destinate all’abbeveraggio d’emergenza del bestiame e allo spegnimento degli incendi.
Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, recante norme in materia di aree naturali
protette regionali
Vengono previste una serie di modifiche alla l.r. 29 del 1997:
si modifica l’articolo 6 (Monumenti naturali e siti di importanza comunitaria) nella parte che
prevede la definizione di monumento naturale.
Inoltre, sempre all’articolo 6, viene aggiunto un comma finale che prevede l’affidamento della
gestione di Siti della Rete Natura 2000 agli Enti di Gestione delle Aree Naturali Protette.
In tema di procedimento di approvazione dei piani di assetto, all’articolo 26 (Piano dell’area
naturale protetta) si introduce un’ importante novità: se il consiglio regionale non si esprime sulla
proposta di piano entro novanta giorni dalla data in cui la proposta gli viene trasmessa, il Piano si
intende approvato.
Sempre in riferimento all’articolo 26, inoltre, viene specificato che il Piano di assetto prevede la perimetrazione definitiva dell’area naturale, sentiti gli enti locali interessati e nei limiti delle
finalità previste dalla legge istitutiva all’articolo 38 (sanzioni), viene introdotto un ulteriore comma ove si specifica che si applicano le sanzioni previste dallo stesso articolo anche qualora le violazioni siano commesse all’interno dei siti della Rete natura 2000.
all’articolo 44 (aree naturali protette istituite) vengono previste una serie di modifiche finalizzate
al passaggio della gestione della riserva naturale Monte Soratte, attualmente gestita dalla Città
metropolitana di Roma capitale, alla Riserva naturale regionale Nazzano Tevere Farfa.
Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ambientale
L’inserimento di un apposito Capo all’interno della l.r. 29 del 1997 contenente le norme per il Servizio
Volontario di Vigilanza Ambientale, è motivato dalla necessità di apportare chiarezza ed inserire in
un quadro di riferimento normativo certo, una consolidata espressione del volontariato, estremamente
funzionale ed efficace al raggiungimento degli obiettivi della L.R. 29/97.
Nell’ambito del sistema del volontariato viene quindi prevista l’istituzione del servizio di vigilanza
ambientale al fine di promuove la partecipazione dei cittadini alla salvaguardia e valorizzazione del
patrimonio naturalistico (art 36 bis).
Disposizione relativa alle funzioni amministrative e alle attribuzioni in materia ambientale di
competenza degli enti di area vasta
Con DGR 335 del 2016 venne effettuata la ricognizione delle funzioni amministrative e delle
attribuzioni in materia ambientale, di competenza rispettivamente della Regione Lazio e degli Enti di
Area Vasta.
Con questa proposta legislativa si richiama tale delibera a fini chiarificatori e soprattutto si prevede
la possibilità di realizzare protocolli di intesa per l’ assegnazione temporanea di personale regionale agli enti di area vasta al fine di supportare gli stessi nello svolgimento delle funzioni amministrative e delle attribuzioni in materia ambientale.
Misure di contrasto all’inquinamento atmosferico
Al fine di contrastare l’inquinamento atmosferico si prevede che:
la Giunta con propria deliberazione individui, in riferimento ai comuni appartenenti alla classe 1 ai
sensi della deliberazione della Giunta regionale del 15 settembre 2016, n. 536, criteri per la
localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da combustione di biomasse la
cui realizzazione comporta un incremento delle emissioni di polveri sottili e un conseguente
superamento dei valori limite degli inquinanti relativi alla predetta classe.
la Giunta regionale, con proprie deliberazioni, adotta linee guida di settore concernenti impianti
soggetti a VIA, VAS, AIA che determinino emissioni olfattive
Strategia Regionale Rifiuti Zero e Forum per l’economia circolare
Attraverso questo articolo si prevede che la Regione definisca una "Strategia Regionale Rifiuti Zero",
quale riferimento programmatico per l’aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti, al fine di
introdurre e sviluppare il principio di economia circolare all’interno del ciclo integrato di rifiuti,
prevedendo altresì il finanziamento di progetti innovativi finalizzati ad esempio al riuso, al
riciclaggio, al recupero di materia, al compostaggio aerobico e alla digestione anaerobica e alla
riconversione dagli attuali sistemi verso la raccolta differenziata.
Viene inoltre prevista l’istituzione presso l’Assessorato regionale competente in materia di rifiuti del Forum permanente per l'economia circolare, cui partecipano rappresentanti degli enti locali, delle associazioni e dei comitati ambientalisti, nonché delle organizzazioni economiche di rappresentanza delle imprese aventi sede legale nella Regione.
Inserimento del Capo II bis nella legge regionale 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale
della gestione dei rifiuti”.
Al fine di dare attuazione alla normativa nazionale, ( che, all’articolo 3 bis, comma 1 bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 prevede che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a
rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della
forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento
della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o
bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati dalle Regione), si prevede l’aggiunta di un
capo 2 bis alla l.r. 27 del 1998 ai fini dell’istituzione, per ogni ambito territoriale ottimale
individuato dal piano regionale dei rifiuti, dell’Autorità di governo d’ambito a cui aderiscono,
obbligatoriamente, l’ente d’area vasta e tutti i comuni ricompresi nell’ambito corrispondente. Le Autorità esercitano le proprie funzioni per l’intero ambito territoriale ottimale e hanno sede presso il comune capoluogo.
Ogni Autorità provvede all’attuazione del piano regionale dei rifiuti e svolge una serie di compiti, in particolare disciplina i flussi di rifiuti urbani indifferenziati da avviare a trattamento e successivo
smaltimento nonché i flussi di rifiuti urbani differenziati compostabili da avviare a recupero,
determina e controlla i livelli generali del servizio e gli standard di qualità. approva il contratto di
servizio sulla base dello schema tipo adottato dalla Regione, individua le modalità di scelta della
forma di gestione del servizio dei rifiuti, determina la tariffa per la gestione dei rifiuti nel rispetto
delle disposizioni vigenti, approva la Carta del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani
Sono previsti alcuni organi dell’Autorità:
a) il Presidente dell’Autorità
b) il Comitato d’ambito;
c) l’Assemblea locale;
d) il Collegio dei revisori dei conti,
L’Autorità ha, inoltre, un Direttore generale scelto mediante selezione pubblica.
Presso l’assessorato competente è inoltre istituito, senza oneri aggiuntivi, l’Osservatorio regionale
sulla gestione dei rifiuti,.Strumento indispensabile ai fini operativi risulta essere il Piano d’ambito dei
rifiuti, che costituisce lo strumento per il governo delle attività di gestione necessarie per lo
svolgimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti e prevede il programma degli interventi, il
modello gestionale ed organizzativo ed il piano economico finanziarioIl Piano è approvato dal
Comitato su proposta del Direttore generale.
Ai fini della costituzione delle Autorità di governo degli ambiti ottimali con decreto del Presidente
della Giunta regionale è nominato, senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Commissario unico straordinario.
Al fine di aggiornare e di integrare all’interno del sistema della l.r. 27 del 1998 le innovazioni di cui
si è detto, vengono previste una serie di modifiche puntuali alla l.r. 27 del 1998.
Una importantissima novità è poi costituita dall’istituzione, presso l’Assessorato regionale
competente in materia di rifiuti, del Garante regionale del servizio di gestione integrata dei rifiuti,
Il Garante è nominato dal Presidente della Regione tra persone che dispongono di particolare
competenza ed esperienza nel settore della gestione dei rifiuti, dura in carica cinque anni e non può
essere riconfermato.
Modifiche alla l.r. 27 del 1998 vengono altresì introdotte in materia di BONIFICHE attraverso
l’introduzione, nel novero dei principi della legge, del principio della promozione di nuove tecnologie e di azioni complementari quali le attività di fitorisanamento e fitodepurazione, preferibilmente integrate all’interno di nuove filiere produttive sostenibili. L’applicazione delle stesse nel mondo agricolo ha anche una valenza sociale, rendendo l’imprenditore agricolo un soggetto che contribuisce e partecipa in via diretta alle azioni di ripristino ambientale di una data area.
All’articolo 23 della l.r. 27/98 si prevede poi che la Regione promuova ed incentivi, attraverso le
province, le attività di volontariato volte alla pulizia di aree lungo i corsi d’acqua e i litorali, anche in ambito di contratti di fiume di lago e di costa.
L’ASSESSORE AI RAPPORTI CON IL CONSIGLIO, AMBIENTE e RIFIUTI
(Mauro Buschini)





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