Osservazioni
e proposte di modifica alla proposta di legge n. 402 del 26 ottobre
2017
Comitato
dei cittadini di via Monfalcone (Borgo Bainsizza – Montello /
Latina)
Con
colore rosse le modifiche o integrazioni
Con
colore azzurro le soppressioni
SERVIZIO
GIURIDICO, ISTITUZIONALE Area Lavori Aula: supporto
tecnico-amministrativo
Atti
Consiliari Consiglio Regionale del Lazio X
LEGISLATURA
PROPOSTA
DI LEGGE
N.
402 del 26 ottobre 2017
DI
INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE
DELIBERAZIONE
N. 689 DEL 24 OTTOBRE 2017
_____
“DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI AMBIENTE”
ASSEGNATA
ALLE COMMISSIONI: VI, IV, I e VIII
ALTRI
PARERI RICHIESTI: CAL e CREL
OGGETTO:
Proposta di legge regionale concernente: “DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI AMBIENTE”
LA
GIUNTA REGIONALE
SU
PROPOSTA dell’Assessore ai Rapporti con il Consiglio, Ambiente e
Rifiuti;
VISTA
la Costituzione della Repubblica Italiana;
VISTO
lo Statuto regionale;
VISTA
la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6: “Disciplina
del sistema organizzativo
della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al
personale
regionale”
e
successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO
il Regolamento Regionale 6 Settembre 2002, n.1 e ss.mm.ii.i:
“Regolamento
di
organizzazione
degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”;
VISTA
la Legge Regionale 6 Agosto 1999, n.14, recante “Organizzazione
delle funzioni
a
livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento
amministrativo”;
VISTA
la Legge Regionale 31 dicembre 2016, n. 17 in particolare le norme
concernenti
la
valutazione economica, la certificazione e la commercializzazione del
capitale
naturale;
VISTA
la Legge Regionale 28 Ottobre 2002, n. 39 recante “Norme in materia
di gestione
delle
risorse forestali”;
VISTA
la legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, recante “Norme in materia
di aree
naturali
protette regionali”;
VISTA
la Deliberazione di Giunta Regionale n. 335 del 16/06/2016 recante
”Ricognizione
delle funzioni amministrative e delle attribuzioni in materia
ambientale, di competenza rispettivamente della Regione Lazio e degli
Enti di Area Vasta, a seguito del riordino intervenuto in attuazione
della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e dell’art.7, comma 8 della Legge
Regionale 31 dicembre 2015, n.17 “Legge di stabilità regionale
2016”.
VISTA
la Deliberazione di Giunta Regionale n. n. 536 del 15 settembre 2016,
recante
“Aggiornamento
dell’Allegato 4 della D.G.R. n. 217 del 18 maggio 2012 “Nuova
zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone e
agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria
ambiente in attuazione dell'art. 3, dei commi 1 e 2 dell'art. 4 e dei
commi 2 e 5 dell'art. 8, del D.lgs. 155/2010”.
VISTA
la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 recante “Disciplina
regionale della
gestione
dei rifiuti”
CONSIDERATO
necessario, alla luce del principio di buona amministrazione, ,
prevedere un
pacchetto
di norme finalizzate alla semplificazione amministrativa e
all’innovazione in materia ambientale, atte a migliorare il livello
di efficacia ed efficienza, nonché, così come previsto all’articolo
97 della Costituzione, a migliorare i livelli di economicità
nell’azione della Regione in materia di
ambiente
e sostenibilità;
VISTA
l’allegata proposta di legge concernente: ““Disposizioni
in materia di ambiente”
che
consta di n. 16 articoli e di una relazione che formano parte
integrante della presente deliberazione, redatta previo coordinamento
formale dell’ufficio legislativo, nota prot. 537584 del 24/10/2017,
ai sensi dell’articolo 65, comma 5 bis, del r.r. 1/2002;
VISTA
la DEC 22 novembre 2016, n. 47 con la quale la Giunta Regionale ha
approvato
la
proposta di Deliberazione Consiliare concernente: Approvazione del
Piano della Riserva Naturale del Laurentino Acqua Acetosa - Roma di
cui all'art. 26 della Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 Norme in
materia di aree naturali protette regionali e ss.mm.ii.;
VISTA
la DEC 10 ottobre 2017, n. 37 con la quale la Giunta Regionale ha
approvato la
proposta
di deliberazione consiliare concernente: Approvazione del Piano del
Parco Naturale Appia Antica - Roma di cui all'art. 26 della Legge
Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 Norme in materia di aree naturali
protette regionali e ss.mm.ii.;
RITENUTO
auspicabile che le sopracitate proposte di Deliberazione Consiliare
siano
esaminate
congiuntamente alla allegata proposta di legge, nell’ambito di una
manovra
complessiva finalizzata a tutelare e valorizzare il patrimonio
ambientale regionale;
D
E L I B E R A
per
le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano
integralmente,:
di
adottare e sottoporre all’esame del Consiglio Regionale l’allegata
proposta di legge regionale
concernente:
“Disposizioni in materia di ambiente” che consta di n. 16
articoli e di una relazione, che
formano
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
PROPOSTA
DI LEGGE REGIONALE
“DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI AMBIENTE”
CAPO
I
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E TUTELA DELL’AMBIENTE
Art.
1 (Disposizioni in materia di efficientamento e risparmio energetico)
Art.
2 (Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17,
concernenti la valutazione economica, la certificazione e la
commercializzazione del capitale naturale)
Art.
3 (Modifiche in materia di risorse forestali)
Art.
4 (Contributi per l’incremento delle riserve idriche)
Art.
5 (Modifiche alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, recante
norme in materia di aree naturali
protette
regionali)
Art.
6 (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ambientale)
Art.
7 (Disposizione relativa alle funzioni amministrative e alle
attribuzioni in materia ambientale di
competenza
degli enti di area vasta)
Art.
8 (Misure di contrasto all’inquinamento atmosferico)
CAPO
II
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI RIFIUTI E DI BONIFICHE
Art.
9 (Strategia Regionale Rifiuti Zero)
Art.
10 (Forum per l’economia circolare)
Art.
11 (Inserimento del Capo II bis nella legge regionale 9 luglio 1998,
n. 27, recante disposizioni
concernenti
le Autorità di governo degli ambiti ottimali)
Art.
12 (Commissario unico straordinario. Disposizioni transitorie e
finali relative al Capo II bis della l.r. 27/1998)
Art.
13 (Modifiche alla l.r. 27/1998 e successive modifiche)
Art.
14 (Disposizioni relative all’autorizzazione unica per nuovi
impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti)
CAPO
III
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
Art.
15 (Disposizioni transitorie)
Art.
16 (Entrata in vigore)
CAPO
I
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E TUTELA DELL’AMBIENTE
Art.
1 (Disposizioni
in materia di efficientamento e risparmio energetico)
- Al fine di favorire l’efficientamento energetico, l’uso di fonti energetiche rinnovabili degli edifici, nonché migliorare la salute e la qualità dell’aria negli ambienti di vita e di lavoro, il presente articolo detta disposizioni concernenti il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici, l’uso razionale dell’energia, il sistema informativo degli attestati di prestazione energetica, il Catasto regionale degli impianti termici, il controllo e la manutenzione degli impianti aeraulici, la realizzazione di impianti di produzione energetica superiore ai 20 kw di energia elettrica, della produzione di calore da biomasse e di biometano.
2.
Alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle
funzioni a livello regionale e
locale
per la realizzazione del decentramento amministrativo) sono apportate
le seguenti modifiche:
a)
all’articolo 51, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla
seguente: “d) per i comuni con
popolazione
inferiore o pari a 40.000 abitanti:
1)
il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti
termici e l’uso
razionale
dell’energia in coerenza con quanto previsto dall’articolo 31
della l. n. 10/1991;
2)
gli accertamenti e le ispezioni di cui all’articolo 9 del decreto
del Presidente della
Repubblica
16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri
generali in
materia
di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli
impianti
termici
per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la
preparazione
dell'acqua
calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1,
lettere a) e c),
del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192);
3)
il controllo sull’istallazione di contatori di fornitura, di
sotto-contatori, di sistemi di
termoregolazione
e contabilizzazione del calore individuali, di cui all’articolo 9,
comma
5,
lettere a), b) c) e d) del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
(Attuazione della
direttiva
2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive
2009/125/CE e
2010/30/UE
e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE).”;
b)
all’articolo 52, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla
seguente: “e) per i comuni con
popolazione
superiore a 40.000 abitanti:
1)
il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti
termici e l’uso
razionale
dell’energia in coerenza con quanto previsto dall’articolo 31
della l. n. 10/1991;
2)
gli accertamenti e le ispezioni di cui all’articolo 9 del d.P.R. n.
74/2013;
3)
il controllo sull’istallazione di contatori di fornitura, di
sotto-contatori, di sistemi di
termoregolazione
e contabilizzazione del calore individuali, di cui all’articolo 9,
comma
5,
lettere a), b) c) e d) del d.lgs. n. 102/2014.”.
3.
L’accertamento documentale degli attestati di prestazione
energetica degli edifici, nonché le
valutazioni
di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la
metodologia di calcolo e
i
risultati espressi, sono eseguiti mediante il sistema informativo
degli attestati di prestazione
energetica
della Regione Lazio di cui al d.m. 26 giugno 2015, di seguito
denominato SIAPE Lazio.
4.
Le ispezioni delle opere o degli edifici, dirette a verificare la
completezza e la veridicità degli
attestati
di prestazione energetica sono effettuate dall’Agenzia Regionale
per la Protezione
Ambientale
del Lazio (ARPA), su un campione pari ad almeno il 2 per cento degli
attestati presentati
e
assicurando comunque il controllo di almeno il 10 per cento degli
attestati concernenti gli edifici di
nuova
costruzione di cui all’articolo 8, comma 6, della legge regionale
18 luglio 2017, n. 7
(Disposizioni
per la rigenerazione urbana e per il recupero edilizio).
5.
Il campione di cui al comma 4 è individuato dalla Direzione
regionale competente in materia
di
energia, tramite il sistema informativo SIAPE, selezionando
prioritariamente le classi energetiche
più
efficienti.
6.
Nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia,
la Regione, anche
avvalendosi
di enti pubblici e privati accreditati, organizza appositi corsi di
formazione per il
personale
addetto alla manutenzione e al controllo degli impianti aeraulici ed
in particolare:
a)
gli impianti di condizionamento e di climatizzazione, volti al
conseguimento della qualità
dell’aria
sotto il profilo della quantità, qualità, velocità della stessa e
delle caratteristiche
termo-igrometriche
richieste;
b)
gli impianti di termoventilazione, volti al conseguimento della
qualità dell’aria sotto il
profilo
della quantità, qualità e velocità della stessa e delle
caratteristiche termiche
richieste,
escluso il controllo igrometrico;
c)
gli impianti di ventilazione, volti al conseguimento della qualità
dell’aria sotto il profilo
della
quantità.
7.
Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a
6, la Giunta regionale, entro
sessanta
giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con uno o più
regolamenti approvati ai
sensi
dell’articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, nel rispetto
delle disposizioni statali vigenti
in
materia, disciplina:
a)
le modalità di conduzione, manutenzione, controllo e ispezione degli
impianti termici, nel
rispetto
della normativa vigente;
b)
i termini e le modalità per l’invio alle autorità competenti, da
parte degli operatori, dei
rapporti
attestanti l’avvenuta manutenzione e il controllo degli impianti
termici degli edifici;
c)
l’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli
articoli 15 del d.lgs. n. 192/2005,
16
del d.lgs. n. 102/2014, 34 della l. n. 10/1991 e 288 del d.lgs.
152/2006;
d)
i requisiti degli organismi e dei soggetti cui le autorità
competenti possono affidare le attività
di
ispezione di cui agli articoli 51, comma 1, lettera d) e 52, comma 1,
lettera e), della l.r.
14/1999,
come modificati dalla presente legge;
e)
le modalità di istituzione e gestione del Catasto regionale degli
impianti termici di cui
all’articolo
10, comma 4, lettere a) e b) del DPR n. 74/2013;
f)
la definizione dei limiti minimo e massimo del contributo di cui
all’articolo 10, comma 3,
lettera
c), del d.P.R. n. 74/2013;
g)
la disciplina del sistema di accertamento della correttezza e qualità
dei servizi di
certificazione
di cui all’articolo 4, comma 2, lettera e), del decreto del
Presidente della
Repubblica
16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di
accreditamento
per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e
degli
organismi
a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma
dell’articolo 4,
comma
1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192),
secondo le modalità di
cui
all’articolo 5 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 26
giugno 2015
(Adeguamento
del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 -
Linee
guida
nazionali per la certificazione energetica degli edifici);
h)
il funzionamento del SIAPE Lazio;
i)
l’istituzione del tavolo tecnico regionale composto dai
rappresentanti della Regione, della
città
metropolitana di Roma capitale, delle province e dei comuni con
popolazione superiore
ai
40.000 abitanti ai fini dell’uniforme applicazione delle
disposizioni di cui al presente
articolo.
La partecipazione al tavolo è a titolo gratuito;
j)
l’istituzione del comitato di indirizzo impianti termici composto
dai rappresentanti di
Regione,
Anci Lazio, UPI Lazio, camere di commercio e delle organizzazioni e
associazioni
di
categoria ai fini del coordinamento tra gli interessi delle categorie
ivi rappresentate e di
promozione
e indirizzo di protocolli di intesa e campagne informative. La
partecipazione al
comitato
di indirizzo è a titolo gratuito;
k)
con riferimento agli impianti aeraulici, in conformità alle linee
guida adottate in materia dalla
Conferenza
Stato-Regioni e Province autonome:
1)
la frequenza e le modalità di effettuazione dei controlli;
2)
le procedure di sanificazione;
3)
le modalità di effettuazione e registrazione degli interventi di
manutenzione, ordinaria
e
straordinaria;
4)
le modalità di svolgimento dei corsi di formazione.
8.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 10, comma 3, lettera
c), del d.P.R. 74/2013 e
dall’articolo
4, comma 2, lettera e), del d.P.R. 75/2013, all’attuazione delle
disposizioni di cui al
presente
articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza regionale.
9.
I proventi derivanti dalle previsioni di cui all’articolo 4, comma
2, lettera e), del d.P.R.
75/2013,
sono versati all’entrata del bilancio della Regione nella tipologia
200 “Proventi derivanti
dall’attività
di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”,
del titolo 3 “Entrate
extratributarie”,
e sono iscritti, per quel che concerne la spesa, nel “Fondo per
l’efficientamento
energetico”,
istituito nel programma 01 “Fonti energetiche” della missione 17
“Energia e
diversificazione
delle fonti energetiche”, destinato al finanziamento:
a)
del sistema informativo di cui al comma 7, lettera h);
b)
di interventi per l’efficientamento energetico e l’uso di fonti
energetiche rinnovabili degli
edifici;
c)
dell’attuazione e del monitoraggio del Piano Energetico Regionale
(PER Lazio);
d)
delle ispezioni di cui al comma 4 effettuate da ARPA, per un importo
non superiore ad
euro
250.000,00 per ciascuna annualità.
10.
Una quota dei proventi di cui al comma 7, lettera f), riscossi dalle
autorità competenti agli
accertamenti
e alle ispezioni sugli impianti termici, pari ad euro 100.000,00,
è
riversata annualmente
alla
Regione al fine di assicurare l’istituzione e la gestione del
Catasto di cui di cui all’articolo 10,
comma
4, lettere a) e b) del DPR n. 74/2013. Gli importi di cui al primo
periodo sono versati
all’entrata
del bilancio della Regione nella tipologia 200 “Proventi derivanti
dall’attività di controllo
e
repressione delle irregolarità e degli illeciti”, del titolo 3
“Entrate extratributarie”, e sono iscritti,
per
quel che concerne la spesa, nel “Fondo per la gestione del Catasto
regionale degli impianti
termici”,
istituito nel programma 01 “Fonti energetiche” della missione 17
“Energia e diversificazione
delle
fonti energetiche”.
11.
Il comma 7 dell’articolo 8 della l.r. 7/2017 è abrogato.
Art.
2 (Modifiche
alla legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, concernenti la
valutazione economica, la certificazione e la commercializzazione del
capitale naturale)
1.
Dopo il comma 100 della l.r. 17/2016 è inserito il seguente:
“100-bis.
L’organismo regionale elabora linee guida per la valutazione
economica del capitale
naturale
e dei servizi ecosistemici e propone l’adozione di procedure per la
relativa commercializzazione mediante una apposita piattaforma
regionale di regolamentazione e
monitoraggio
degli scambi. Il
capitale naturale non può essere oggetto di trasformazione e
modifica, sfruttamento se non ne vengono garantite la tutela e la
valorizzazione”.
Art.
3 (Modifiche
in materia di risorse forestali)
1.
Alla l.r. 39/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l’articolo 4 è sostituito dal seguente:
“Art.4
(Definizione
di bosco e delle aree assimilate)
1.
Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 2 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 227
(Orientamento
e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7
della L. 5 marzo 2001,
n.
57), ai fini della presente legge si considerano bosco:
a)
i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a
quella arbustiva di origine
naturale
o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, edificata dalle
specie riportate negli Allegati alla
presente
legge;
b)
i castagneti, ivi compresi quelli da frutto, di origine naturale o
artificiale, anche quando sono in
attualità
di coltura;
c)
la macchia mediterranea;
d)
le sugherete come definite e disciplinate dalla legge 18 luglio 1956,
n. 759 (Coltivazione, difesa e
sfruttamento
della sughera) e successive modifiche;
e)
il paesaggio agrario e pastorale non più in attualità di coltura da
oltre quindici anni, il cui recupero
economico
non sia attuabile a causa delle condizioni agronomiche generali. Nei
casi di abbandono
colturale
per un periodo pari o inferiore a quindici anni, le suddette aree
conservano la loro attualità
di
coltura ed il loro recupero per fini agro-silvo-pastorali, secondo le
procedure vigenti e previo parere
della
struttura regionale competente in materia forestale, non configura
trasformazione ad altra forma
d’uso.
f)
i filari e le fasce alberate che, alternativamente:
1)
assolvono funzioni di frangivento in comprensori di bonifica o di
schermatura igienico-sanitaria
nelle
pertinenze di insediamenti produttivi o servizi;
2)
sono situati nelle pertinenze idrauliche;
3)
hanno un valore storico riconosciuto.
g)
i vivai forestali interni ai boschi.
2.
Le formazioni vegetali di cui al comma 1 ed i terreni su cui essi
sorgono devono avere estensione
non
inferiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media non inferiore a 20
metri e copertura non
inferiore
al 20 per cento della superficie boscata, con misurazione effettuata
dalla base esterna dei
fusti.
3.
I confini amministrativi, i confini di proprietà o catastali, le
classificazioni urbanistiche e catastali,
i
corsi d’acqua nonché le infrastrutture di larghezza inferiore a 20
metri non influiscono sulla
determinazione
dell’estensione e delle dimensioni minime delle superfici definite
bosco ai sensi del
comma
2.
4.
Sono assimilati al bosco:
a)
i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di
difesa idrogeologica del territorio,
qualità
dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della
biodiversità, protezione del
paesaggio
e dell'ambiente in generale;
b)
le aree forestali temporaneamente di copertura arborea e arbustiva a
causa di utilizzazioni forestali,
avversità
biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi;
c)
le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000
metri quadrati che interrompono la
continuità
del bosco non identificabili come pascoli, prati e pascoli arborati.
5.
Non rientrano nella definizione di bosco:
a)
i giardini e le aree verdi, sia pubblici che privati;
b)
le alberature stradali e la vegetazione arborea realizzata
nell’ambito di piani e programmi
urbanistici;
c)
i filari e le fasce alberate, diversi da quelli di cui al comma 1,
lettera f);
d)
gli impianti di frutticoltura e d’arboricoltura da legno, ivi
comprese le formazioni forestali di
origine
artificiale, realizzate su terreni agricoli a seguito dell’adesione
a misure agro ambientali,
promosse
nell’ambito delle politiche di sviluppo rurale dell’Unione
europea, una volta scaduti i
relativi
vincoli;
e)
i terrazzamenti agrari;
f)
i paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da
processi di forestazione, naturale o
artificiale,
oggetto di recupero a fini produttivi, fatto salvo quanto stabilito
al comma 1 lett. e).
6.
Agli effetti di cui al comma 1 i termini bosco, foresta e selva sono
equiparati.
7.
Il regolamento forestale di cui all’articolo 36 specifica le
modalità di determinazione
dell’estensione
dei boschi, individua e disciplina gli interventi inerenti
all’esercizio dell’attività agrosilvo-
pastorale
e definisce le specifiche tecniche per la trasmissione dei dati.”;
b)
dopo l’articolo 67 è inserito il seguente:
“Art.
67-bis (Ricostituzione
dei soprassuoli percorsi da incendio)
1.
Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 10 della l. 353/2000,
ai fini della ricostituzione dei soprassuoli delle zone boscate e dei
pascoli percorsi dal fuoco censiti nel catasto incendi di cui al
comma 2 del medesimo articolo, i proprietari, gli affittuari, i
locatari o i soggetti che esercitano un diritto reale di godimento
sui suddetti soprassuoli possono procedere all’esecuzione di
interventi a carattere selvicolturale o di ingegneria naturalistica.
Nei primi 24 mesi dall’evento calamitoso, gli interventi di cui al
precedente periodo che non prevedono l’impiego di risorse
finanziarie pubbliche
possono
essere realizzati senza l’autorizzazione ovvero la comunicazione di
cui all’articolo 45.” Si
conferma il mancato riutilizzo utilizzo dal punto di vista edilizio
ed edificabile per 10 anni dal rogo. I comuni possono procedere al
vincolo di inedificabilità anche con segnalazione scritta da parte
di cittadini, comitati e associazioni che dimostrano il rogo sia sul
terreno che sul fronte stradale di competenza;
c)
al comma 1 dell’articolo 80, dopo la lettera b) è inserita la
seguente: “b-bis) recuperare
le
zone boscate e i pascoli percorsi dal fuoco, nel rispetto delle
disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1, della l. 353/2000;”.
d)
l’art 87 è abrogato.
2.
All’articolo 10 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24,
concernente la protezione delle aree
boscate,
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole “al comma 3” sono sostituite dalle seguenti
“dall’articolo 4 della l.r. 39/2002”;
b)
il comma 3 è abrogato;
c)
al comma 5, le parole “, così come individuato nel comma 3” sono
soppresse e sono
aggiunte
in fine le seguenti parole: “A tal fine, il comune può richiedere
il supporto tecnico
della
struttura regionale competente in materia di foreste”.
Art.
4 (Contributi
per l’incremento delle riserve idriche)
1.
Al fine di favorire l’incremento delle riserve idriche disponibili
per l’utilizzo a fini zootecnici e di
protezione
civile, la Regione concede contributi per la realizzazione di
apposite vasche di accumulo,
destinate
all’abbeveraggio d’emergenza del bestiame e allo spegnimento
degli incendi.
2.
La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce i criteri e
le modalità per la concessione
dei
contributi di cui al comma 1.
3
Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si
provvede mediante l’istituzione,
nell’ambito
del programma 01 “Sistema di protezione civile” della missione 09
“Soccorso civile”, di
un’apposita
voce di spesa denominata: “Contributi per la realizzazione di
apposite vasche di
accumulo,
destinate all’abbeveraggio d’emergenza del bestiame e allo
spegnimento degli incendi”,
alla
cui autorizzazione di spesa pari ad euro 400.000,00 per l’anno 2018
ed euro 400.000,00 per l’anno
2019,
si provvede mediante la corrispondente riduzione, a valere sulle
medesime annualità, delle
risorse
di cui al fondo speciale in conto capitale, disponibili a
legislazione vigente nel programma 03
“Altri
fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti” del bilancio
regionale 2017-2019.
4.
la regione Lazio favorisce le colture con minore consumo di acqua
limitando l’emungimento da parte delle colture con minore consumo
che saranno comunque sottoposte ad una specifica tassazione. Inoltre
analoga tassazione maggiorata viene imposta sull’emungimento delle
acque per produzione energetica (turbogas, biomasse, biogas,
biometano) per tutti gli impianti con produzione energetica pari a
20kw. Le autorizzazioni all’emungimento diverse da quelle
domestiche saranno soggette all’approvazione dell’autorità di
bacino regionale.
5.
per la particolare condizione dei giardini naturali di Ninfa, tutte
le autorizzazioni al prelievo, emungimento dell’acqua in essere
autorizzate scadono il 31 dicembre 2019. Per il loro rinnovo sarà
necessario il parere dell’autorità regionale di bacino.
Art.
5 (Modifiche
alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, recante norme in materia
di aree naturali protette regionali)
1.
Alla l.r. 29/1997 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all’articolo 6:
1)
al comma 2, dopo la parola “fossiliferi” sono inserite le
seguenti: “, successioni
ecologiche
e/o ricolonizzazioni di specie e interazioni tra uomo ed elementi
naturali”;
2)
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: “5 bis. Fermo restando
quanto previsto dagli articoli 4 e 6 del D.P.R. 357/1997, la gestione
dei siti di cui al comma 5 può essere affidata agli enti di gestione
delle aree naturali protette di interesse regionale individuati con
deliberazione della Giunta regionale.”;
b)
all’articolo 26:
1)
(errato al
comma 4),
(corretto
al comma 4 bis) le
parole da “congiunto” sino alla fine del comma sono sostituite
dalle
seguenti:
“della struttura regionale competente in materia di aree naturali
protette, sentito il Comitato regionale per il territorio di cui
all’articolo 16 della l.r. 38/1999, apporta eventuali modifiche ed
integrazioni, pronunciandosi contestualmente sulle osservazioni
pervenute, e ne propone al Consiglio regionale l’approvazione. Il
Consiglio regionale si esprime sulla proposta di piano entro i
successivi novanta giorni, decorsi i quali il piano si intende
approvato e la Giunta regionale provvede
alla
relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.”;
2)
alla lettera a) del comma 1, dopo la parola “protetta” sono
inserite le seguenti: “, sentiti gli enti locali interessati e nei
limiti delle finalità previste dalla legge regionale istitutiva
della stessa”;
3)
dopo il comma 1 è inserito il seguente: “01-bis. Il piano di cui
al presente articolo
può
prevedere una perimetrazione diversa da quella di cui all’articolo
9, comma 3, lettera b).”;
c)
dopo il comma 2 dell’articolo 38 è inserito il seguente: “3-bis.
Qualora la violazione di
cui
al comma 1 sia commessa all’interno dei siti e delle zone di cui
all’articolo 6, comma
5,
all’irrogazione delle sanzioni ai sensi del comma 3 provvede l’ente
competente alla gestione.”;
d)
all’articolo 44:
1)
al comma 1 bis, primo periodo, dopo le parole: “a), b)”, sono
aggiunte le seguenti:
“d)”
e al secondo periodo le parole: “d),” sono soppresse;
2)
al comma 6, le parole: “d),” sono soppresse;
3)
dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7 bis. La gestione
dell’area protetta di cui
al
comma 1, lettera d), è affidata all’ente regionale di diritto
pubblico “Riserva
naturale
Regionale Nazzano, Tevere - Farfa”.».
Art.
6 (Istituzione
del Servizio volontario di vigilanza ambientale)
1.
Alla l.r. 29/1997, dopo il capo III, è inserito il seguente:
“Capo
III-bis Servizio volontario di vigilanza ambientale
Art.
36-bis (Istituzione del Servizio volontario di vigilanza ambientale)
1.
La Regione promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o in
forma associata, alla
salvaguardia
e valorizzazione del patrimonio naturalistico ambientale laziale
favorendone
l’integrazione,
ferme restando le funzioni e i compiti in materia di vigilanza
ambientale definiti dalla
legislazione
statale, come operatori del servizio volontario di vigilanza
ambientale, di seguito
denominato
servizio volontario.
2.
Ai fini di cui al comma 1, il servizio volontario può essere svolto,
previo conseguimento
dell’idoneità
ai sensi dell’articolo 36-quater, da:
a)
cittadini singoli;
b)
cittadini aderenti alle associazioni di volontariato ambientale
iscritte al registro di cui
all’articolo
3 della legge regionale 28 giugno 1993, n. 29 (Disciplina
dell’attività di volontariato nella Regione Lazio), nonché alle
associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 13 della 8 luglio
1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in
materia di danno ambientale);
c)
guardie venatorie volontarie di cui all’articolo 43 della legge
regionale 2 maggio 1995, n. 17
(Norme
per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata
dell’esercizio venatorio);
d)
guardie zoofile volontarie di cui all’articolo 22 della legge
regionale 21 ottobre 1997, n. 34
(Tutela
degli animali di affezione e prevenzione del randagismo);
e)
guardie giurate ittiche di cui all’articolo 42 della legge
regionale 7 dicembre 1990, n. 87
(Norme
per la tutela del patrimonio ittico e per la disciplina
dell'esercizio della pesca nelle
acque
interne del Lazio).
3.
Possono avvalersi del servizio volontario la Regione, gli enti
gestori delle are naturali protette
regionali
e nazionali nonché gli enti locali, sulla base di un apposito
programma di attività e secondo
le
modalità previste dal regolamento di cui all’articolo 36-quater,
comma 2.
4.
Ai fini di cui al comma 3, i soggetti di cui al medesimo comma
provvedono, a propria cura e
spese,
all’organizzazione delle attività di cui all’articolo 36-ter,
comma 1, alla dotazione delle
necessarie
attrezzature nonché alla copertura assicurativa per infortuni,
responsabilità civile verso
terzi
e assistenza legale connessa con l’attività di servizio
volontario.
5.
I soggetti di cui al comma 3 possono regolare tra loro, mediante
protocolli operativi, lo
svolgimento
sinergico e coordinato del servizio volontario.
Art.
36-ter (Compiti degli operatori del servizio volontario)
1.
Gli operatori del servizio volontario contribuiscono alla corretta
applicazione delle
disposizioni
in materia di protezione dell'ambiente terrestre, marino e lacustre,
della flora e della
fauna,
contenute nella presente legge e nelle altre leggi dell’ordinamento
regionale che attengono alle
predette
materie. In particolare gli operatori del servizio volontario
svolgono compiti di:
a)
prevenzione delle violazioni di cui alla presente legge con
particolare riferimento ai parchi, alle
riserve,
ai monumenti naturali, ai siti di importanza comunitaria nonché ai
territori sottoposti a
vincolo
paesaggistico;
b)
vigilanza, mediante l’accertamento delle violazioni degli illeciti
amministrativi di cui alla
presente
legge, dei regolamenti e dei piani delle aree naturali protette,
nonché mediante la
segnalazione
dei casi di degrado ambientale e delle relative cause alle autorità
competenti;
c)
educazione, attraverso la partecipazione a programmi di
sensibilizzazione e informazione
ambientale
nelle scuole e la promozione dell’informazione sulle normative in
materia
ambientale;
d)
valorizzazione, mediante la partecipazione alle attività di recupero
e promozione del patrimonio
e
della cultura ambientale organizzate dalle istituzioni competenti.
2.
Gli operatori del servizio volontario:
a)
esercitano i compiti di cui al comma 1 negli ambiti territoriali
definiti dagli enti di cui
all’articolo
36-bis, comma 3;
b)
sono pubblici ufficiali nell’espletamento delle funzioni di cui al
comma 1;
c)
sono dotate di tesserino di riconoscimento e di distintivo conformi
al modello indicato dal
regolamento
di cui all’articolo 36-quater.
3.
L’espletamento del servizio di vigilanza non dà luogo a
costituzione di rapporto di pubblico
impiego
o comunque di lavoro subordinato od autonomo essendo prestato a
titolo gratuito ai sensi
del
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore,
a norma dell'articolo 1, comma
2,
lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).
4.
Agli operatori di vigilanza è vietata la caccia, la pesca e la
raccolta dei prodotti del sottobosco
nel
proprio ambito di competenza territoriale, limitatamente alle
giornate in cui espletano il loro
servizio.
Art.
36-quater (Funzioni della Regione)
1.
La Regione, al fine di assicurare l'esercizio omogeneo del servizio
di vigilanza e lo
svolgimento
dei compiti di cui all’articolo 36-ter:
a)
organizza corsi per il conseguimento dell’idoneità allo
svolgimento del servizio volontario
nonché
corsi di aggiornamento, a frequenza obbligatoria, qualora
intervengano modifiche
sostanziali
alle normative vigenti in materia ambientale;
b)
indice e svolge le sessioni di esame per il conseguimento
dell’idoneità allo svolgimento del
servizio
volontario, nominando la relativa commissione d'esame;
c)
provvede all’istituzione e alla tenuta dell’elenco degli
operatori del servizio volontario,
secondo
le modalità indicate dal regolamento regionale di cui al comma 2;
d)
sospende e revoca gli operatori del servizio volontario nelle ipotesi
individuate dal
regolamento
di cui al comma 2;
2.
La Giunta regionale, con regolamento regionale adottato ai sensi
dell’articolo 47, comma 2,
lettera
b), dello Statuto, definisce in particolare:
a)
le linee guida per la formulazione dei programmi di attività degli
operatori del servizio
volontario;
b)
le modalità di organizzazione del servizio volontario, nel rispetto
delle disposizioni statali
vigenti
in materia di aree naturali protette e del terzo settore;
c)
i requisiti per l’ammissione agli esami per il conseguimento
dell’idoneità allo svolgimento del
servizio
volontario;
d)
le materie oggetto dei corsi di idoneità e aggiornamento e degli
esami di cui al comma 1,
lettere
a) e b);
e)
i criteri per la composizione della commissione d’esame per
l’acquisizione dell’idoneità allo
svolgimento
del servizio volontario;
f)
gli obblighi di comportamento degli operatori del servizio
volontario;
g)
le ipotesi di incompatibilità con lo svolgimento del servizio
volontario;
h)
le modalità di istituzione e tenuta dell’elenco degli operatori
del servizio volontario;
i)
le ipotesi di sospensione e revoca degli operatori del servizio
volontario;
j)
il modello del tesserino di riconoscimento e del distintivo degli
operatori del servizio
volontario;
k)
i criteri per la costituzione del tavolo di coordinamento di cui al
comma 3.
3.
Per assicurare l'uniformità nell'espletamento delle funzioni di
operatore del servizio volontario
e
il raccordo operativo nel territorio regionale è istituito un tavolo
di coordinamento tecnico
presieduto
dal dirigente della struttura regionale competente, al quale
partecipano rappresentanti dei
soggetti
di cui all’articolo 36-bis, comma 2, e degli operatori del servizio
volontario.”.
4.
Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente capo si provvede
mediante l’istituzione,
nell’ambito
del programma 05 “Aree protette, parchi naturali, protezione
naturalistica e forestazione”
della
missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente”, di un apposito fondo
denominato:
“Fondo per il servizio volontario di vigilanza ambientale”, alla
cui autorizzazione di
spesa
pari ad euro 100.000,00 per ciascuna annualità 2018 e 2019, si
provvede mediante la
corrispondente
riduzione, a valere sulle medesime annualità, delle risorse di cui
all’articolo 3, comma
135,
lettera b), della legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17 (Legge di
stabilità regionale 2017),
disponibili
a legislazione vigente nel programma 07 “Sviluppo sostenibile
territorio montano piccoli
Comuni”
della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e
dell'ambiente” del bilancio
regionale
2017-2019.
5.
Il secondo, il terzo e il quarto comma dell’articolo 7 della legge
regionale 19 settembre 1974,
n.
61 (Norme per la protezione della flora erbacea ed arbustiva
spontanea) sono sostituiti dal seguente:
“Provvedono
altresì all’osservanza della legge gli operatori del servizio
volontario di vigilanza
ambientale
di cui al capo III-bis della l.r. 29/1997”.
6.
Al primo comma dell’articolo 8 della legge regionale 30 marzo 1987,
n. 29 (Disciplina della
circolazione
fuori strada dei veicoli a motore), le parole: “gli ispettorati
ecologici onorari nominati in
base
alla legge regionale 19 settembre 1974, n. 61” sono sostituite
dalle seguenti: “gli operatori del
servizio
volontario di vigilanza ambientale di cui al capo III-bis della l.r.
29/1997”.
7.
Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 21 novembre 1988,
n. 75 (Norme per
l’incremento
ed il potenziamento dell’apicoltura laziale), le parole: “gli
ispettori ecologici onorari
nominati
a norma della L.R. 19 settembre 1974, n. 61.” sono sostituite dalle
seguenti: “gli operatori
del
servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al capo III-bis
della l.r. 29/1997”.
8.
Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 2 dicembre 1988,
n. 81 (Disciplina e
regolamentazione
dell'attività dei tassidermisti ed imbalsamatori), le parole: “gli
ispettorati ecologici
onorari
nominati in base alla L.R. 19 settembre 1974, n. 61” sono
sostituite dalle seguenti: “gli
operatori
del servizio volontario di vigilanza ambientale di cui al capo
III-bis della l.r. 29/1997”.
9.
Gli ispettori ecologici onorari di cui all’articolo 7 della l.r.
61/1974 decadono alla data di entrata
in
vigore del regolamento di cui all’articolo 36-quater, comma 2,
della l.r. 29/1997, come introdotto
dalla
presente legge, e comunque trascorsi sei mesi dall’entrata in
vigore dalla presente legge. Il
regolamento
di cui all’articolo 36-quater, comma 2, della l.r. 29/1997, come
introdotto dalla presente
legge,
può prevedere specifiche modalità per l’iscrizione dei soggetti
di cui al primo periodo
all’elenco
degli operatori del servizio volontario, fermo restando il possesso
dei requisiti previsti dal
citato
regolamento.
Art.
7 (Disposizione
relativa alle funzioni amministrative e alle attribuzioni in materia
ambientale di competenza degli enti di area vasta)
1.
Ai sensi dell’articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 (Norme
generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche) e
successive
modifiche, la Regione provvede, con il consenso degli interessati,
all'assegnazione
temporanea
di personale regionale agli enti di area vasta al fine di supportare
gli stessi, sulla
base
di appositi protocolli di intesa, nello svolgimento delle funzioni
amministrative e delle
attribuzioni
in materia ambientale individuate dalla deliberazione della Giunta
regionale 16
giugno
2016, n. 335.
Art.
8 (Misure
di contrasto all’inquinamento atmosferico)
- Ai fini della prevenzione, contenimento e riduzione dell’inquinamento atmosferico, non possono essere approvati centrali a biomasse, biometano, turbogas, biogas a condizione che siano rispettati il parere e le prescrizioni dell’Arpa Lazio dell’8/9/2016 per la centrale a biogas di Amaseno: L’installazione di un nuovo impianto di combustione si ritiene percorribile a condizione che, a seguito della sua messa a regime, la qualità dell’aria di un territorio possa trarne beneficio, situazione realizzabile nel caso in cui, per esempio, si andasse a sostituire:
- Un combustibile più inquinante in un impianto esistente;
- Un impianto già esistente meno efficiente dal punto di vista energetico;
- Piccole caldaie per uso domestico
1.bis
non possono essere approvati nuovi impianti a biomasse, biogas,
biometano, turbogas per le province per le quali non risultino
soddisfatti gli adempimenti di cui alle norme di attuazione
del
Piano regionale del Lazio di risanamento della qualità dell’aria
DGR_164_05_03_2010_Allegato, di cui all’articolo 10 e in
particolare: (art.
10): "predisporre
un programma annuale di attività, concordato con ARPA Lazio,
finalizzato a pianificare il controllo delle emissioni da impianti
industriali soggetti ad autorizzazione. Il numero dei controlli deve
essere significativo rispetto al numero di punti di emissione
presenti nei singoli territori provinciali." e anche "d.
mantenere aggiornato l’inventario delle emissioni realizzato a
livello territoriale rispettando i protocolli relativi ai tracciati
rekord, alla raccolta ed alle modalità di inserimento dei dati che
verranno forniti dalle strutture regionali competenti in materia di
sistema informativo ambientale (SIRA);
- Ter non possono essere approvati nuovi impianti a biomasse, biogas, biometano, turbogas per i comuni dove non risultano soddisfatti gli adempimenti di cui alle norme di attuazione
del
Piano regionale del Lazio di risanamento della qualità dell’aria
DGR_164_05_03_2010_Allegato, di cui all’articolo 9.
- Quater oltre a quanto previsto dai commi 1, 1bis, 1 ter, non possono essere approvati, nei comuni di cui alla classe 1 ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 15
settembre
2016, n. 536, nuovi impianti a biomasse, biogas, biometano,
turbogas.
- Quinquies tutti gli impianti di produzione energetica superiore a 20 kw, a biomasse, biogas, biometano, turbogas, nei comuni di cui alla classe 1 ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 15settembre 2016, n. 536, qualunque sia la loro approvazione e scadenza, sono sottoposti a valutazioni VAS e VIA entro il 31 dicembre 2018. Tali valutazioni non possono essere per il singolo impianto, ma devono valutare anche gli effetti combinati con altri impianti e cause di inquinamento nello stesso comune. In difetto della quale l’autorizzazione è da intendersi decaduta.
- Sexies tutti gli impianti di produzione energetica superiore a 20 kw, a biomasse, biogas, biometano, turbogas, nei comuni che non hanno adempiuto all’articolo 9 delle norme di attuazione del Piano regionale del Lazio di risanamento della qualità dell’aria DGR_164_05_03_2010_Allegato, , qualunque sia la loro approvazione e scadenza, sono sottoposti a valutazioni VAS e VIA entro il 31 dicembre 2019. Tali valutazioni non possono essere per il singolo impianto, ma devono valutare anche gli effetti combinati con altri impianti e cause di inquinamento nello stesso comune. In difetto della quale l’autorizzazione è da intendersi decaduta.
- Septies tutti gli impianti di produzione energetica superiore a 20 kw, a biomasse, biogas, biometano, turbogas, nelle province che non hanno adempiuto all’articolo 10 delle norme di attuazione del Piano regionale del Lazio di risanamento della qualità dell’aria DGR_164_05_03_2010_Allegato, qualunque sia la loro approvazione e scadenza, sono sottoposti a valutazioni VAS e VIA entro il 31 dicembre 2019. Tali valutazioni non possono essere per il singolo impianto, ma devono valutare anche gli effetti combinati con altri impianti e cause di inquinamento nello stesso comune. In difetto della quale l’autorizzazione è da intendersi decaduta.
- Opties la Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, con propria deliberazione individua, in riferimento ai comuni appartenenti alla classe 2 ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 15 settembre 2016, n. 536, criteri per la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da combustione di biomasse, biogas, biometano, turbogas, la cui realizzazione comporta un incremento delle emissioni di polveri sottili e un conseguente superamento dei valori limite degli inquinanti relativi alla predetta classe. Tali progetti saranno comunque soggetti a valutazione VIA e VAS valutando anche gli effetti combinati con altri impianti e cause di inquinamento nello stesso comune.
2.
Nella deliberazione di cui al comma 1 opties
la
Giunta regionale individua, in particolare, i criteri
per
la valutazione della sostenibilità territoriale degli impianti
previsti al medesimo comma e
per
una loro eventuale localizzazione alternativa nonché misure di
riduzione delle emissioni
inquinanti
esistenti volte a garantire un saldo emissivo complessivo della zona
interessata pari
a
zero, a
condizione che siano rispettati il parere e le prescrizioni dell’Arpa
Lazio dell’8/9/2016 per la centrale a biogas di Amaseno, richiamati
all’articolo 1.
3.
Ai fini del rilascio dell’autorizzazione per gli impianti di cui al
comma 1 opties,
il soggetto
interessato
presenta una relazione nella quale sono descritte le conseguenze in
termini di
emissioni
inquinanti e le misure di mitigazione o compensazione che intende
apportare in
conformità
al comma 2,
a condizione che siano rispettati il parere e le prescrizioni
dell’Arpa Lazio dell’8/9/2016 per la centrale a biogas di
Amaseno, richiamati all’articolo 1.
Comma
4 soppresso. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si
applicano ai procedimenti amministrativi di autorizzazione in corso
alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi agli
impianti di cui al comma 1 da realizzare nei comuni di cui al
medesimo comma.
5.
In coerenza con le finalità di cui al comma 1, al fine di consentire
in modo uniforme sul territorio regionale la caratterizzazione e il
contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività
ad impatto odorigeno, in armonia con quanto stabilito dal d.lgs.
152/2006 e nel rispetto dell’articolo 17 della l.r. 14/1999, la
Giunta regionale, con proprie deliberazioni, adotta linee guida di
settore concernenti:
a)
gli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi
del Titolo III bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 che, in
ragione delle caratteristiche delle lavorazioni, possono determinare
emissioni olfattive;
b)
le attività soggette a Valutazione di Impatto Ambientale o Verifica
di assoggettabilità da
cui
derivano o possono derivare emissioni odorigene.
C)
tutti gli impianti che trattano rifiuti, centrali a biogas, biomasse,
biometano, turbogas non possono emanare emissioni odorigene moleste
all’esterno del perimetro dell’insediamento. All’interno degli
impianti che trattano rifiuti, centrali energetiche a biogas,
biomasse, biometano, turbogas devono prevedere impianti di controllo
e valutazione delle emissioni odorigene con misurazioni in continuo e
con i dati da trasmettere, telematicamente, ogni settimana agli enti
che hanno partecipato alla conferenza dei servizi e che sono
incaricate dei controlli.
6.
tutti i progetti di produzione energetica, superiori alla capacità
di 20 kw, devono essere pubblici e consentire la partecipazione
all’approvazione, mediante informazione on line, di cittadini,
comitati e associazioni che possono partecipare alle conferenze dei
servizi e le cui osservazioni prescrizioni faranno parte delle
eventuali autorizzazioni o pareri.
CAPO
II
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI RIFIUTI E DI BONIFICHE
Art.
9 (Strategia
Regionale Rifiuti Zero)
1.
Nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di
cui all’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, nonché al fine di assicurare la
revisione
del
ciclo di produzione-consumo entro i limiti di compatibilità e
sostenibilità ambientale in un’ottica
di
sviluppo del modello dell’economia circolare, la Regione definisce
una “Strategia Regionale Rifiuti Zero,
emissioni e combustioni zero”,
quale riferimento programmatico per l’aggiornamento del piano di
gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del d.lgs. 152/2006. La
“Strategia Regionale Rifiuti Zero” realizza, attraverso il
coinvolgimento delle comunità locali e del sistema produttivo, una
serie di azioni integrate, volte a:
a)
massimizzare la riduzione della quantità di rifiuti prodotti, il
riuso dei beni, il recupero di materiali ed il riciclaggio, anche
attraverso la costituzione di filiere per la selezione e il recupero
dei rifiuti;
b)
ottimizzare la raccolta differenziata dei rifiuti al fine di
massimizzare il riciclo di materia;
c)
sostiene il recupero energetico dei rifiuti non valorizzabili come
materia;
d)
proteggere l’ambiente e la salute prevenendo e riducendo gli
impatti negativi legati alla
produzione
e alla gestione dei rifiuti;
e)
favorire l’accesso all'informazione e la partecipazione dei
cittadini in materia di ambiente e di
ciclo
di trattamento dei rifiuti;
f)
realizzare un programma di promozione industriale, di innovazioni
tecnologiche o di processo
finalizzate
al riutilizzo, al riciclo, al recupero e alla riprogettazione dei
prodotti, anche attraverso il loro disassemblaggio.
g)
i rifiuti non vanno bruciati ne utilizzati per produzione energetica.
Dovranno quindi essere migliorati la qualità della raccolta
differenziata, anche con impegno economico in favore di
amministrazioni e cittadini, anche con riduzione della tassa, la
percentuali di invio negli inceneritori o termovalorizzatori dovrà
essere ridotta alla percentuale inferiore al 10%.
h)
tutti gli impianti di trattamento e rifiuti per TMB o TBM dovranno
aumentare il recupero dei rifiuti al 75%.
2.
In applicazione dei principi di precauzione, sostenibilità,
efficienza ed economicità, di cui all’articolo 178 d.lgs.
152/2006, la Regione sostiene i progetti di investimento, i nuovi
impianti, la
riconversione
di impianti esistenti, con
esclusione delle discariche con volumi esauriti,
le innovazioni tecnologiche, le innovazioni di processi e le azioni
immateriali, destinati:
a)
al riuso, al riciclaggio, al recupero di materia, al compostaggio
aerobico e alla digestione
anaerobica,
compresi i centri per il riuso e i centri di raccolta, gli impianti
che recuperano, ai
fini
del riciclaggio, parte del rifiuto residuale nonché gli scarti delle
frazioni differenziate;
b)
al potenziamento della raccolta differenziata, con preferenza per il
sistema di raccolta domiciliare;
c)
alla trasformazione delle aree produttive in Aree Produttive
Ecologicamente Attrezzate (APEA);
d)
alla minimizzazione della quantità di rifiuti inviati a smaltimento
o a recupero diverso dal
riciclaggio;
e)
ad introdurre innovazioni dei processi industriali che comportino la
riduzione dei rifiuti e/o la
crescita
dei materiali riciclabili;
f)
a incentivare l’utilizzo, come materia prima principale, dei
materiali derivanti dal ciclo dei
rifiuti
urbani e industriali.
g)
la regione Lazio per tutti i comuni con raccolta differenziata
inferiore al 50%, secondo i dati Ispra, chiede delibera di consiglio
comunale con il piano industriale di intervento, programma temporale
e impegno di spesa, per arrivare, entro 6 mesi dall’approvazione
della presente legge, a raggiungere il 50%. In difetto di tale piano
e del raggiungimento, entro 12 mesi dall’approvazione della
presente legge, saranno commissariati.
h)
la regione Lazio per tutti i comuni con raccolta differenziata
inferiore al 65%, secondo i dati Ispra, chiede delibera di consiglio
comunale con il piano di intervento, programma temporale e impegno di
spesa, per arrivare, entro 12 mesi dall’approvazione della presente
legge, a raggiungere il 65%. In difetto di tale piano e del
raggiungimento, entro 24 mesi dall’approvazione della presente
legge, saranno commissariati.
i)
tutti i comuni che non rispettano la qualità della raccolta
differenziata che non presentano un idoneo il piano industriale di
intervento, programma temporale e impegno di spesa, per arrivare,
entro 6 mesi dall’approvazione della presente legge, a raggiungere
la qualità della raccolta differenziata. In difetto di tale piano e
del raggiungimento, entro 12 mesi dall’approvazione della presente
legge, saranno commissariati.
3.
Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente
legge, la Regione aggiorna il
piano
regionale di gestione dei rifiuti, anche al fine di adeguare le
relative previsioni agli obiettivi
della
“Strategia regionale rifiuti zero” ed ai seguenti obiettivi:
a)
Adeguamento degli impianti di trattamento meccanico biologico (TMB) e
trattamento
biologico
meccanico (TBM), autorizzati nella Regione Lazio al trattamento dei
rifiuti urbani
residui,
attraverso innovazioni tecniche del processo industriale che
consentano, per ciascun
impianto,
la riduzione degli scarti di lavorazione destinati all’interramento
entro il limite massimo
del
dieci per cento del totale di rifiuti ivi conferiti;
b)
Avviamento al processo di trattamento con le metodologie e le
migliori tecniche disponibili
dell’autocompostaggio
e del compostaggio di prossimità di una quota pari ad almeno il
dieci per
cento
dei rifiuti organici generati nella Regione Lazio;
c)
Miglioramento delle performance ambientali degli impianti industriali
di compostaggio al fine
di
assicurare il massimo recupero, dalle componenti organiche, di
compost verde destinabile ad
impieghi
nelle attività di rinaturalizzazione e coltivazione agricola.
4.
All’interno delle aree industriali individuate dagli strumenti
urbanistici, le imprese in esse
ricomprese
possono costituire, anche in forma consortile, centri di raccolta
unici nei quali far
confluire
rifiuti urbani, o assimilabili agli urbani, destinati al riciclo nel
rispetto della normativa
statale
e regionale vigente.
5.
Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante
l’istituzione, nell’ambito del
programma
03 “Rifiuti” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e
dell'ambiente”,
di due appositi fondi denominati “Fondo per gli interventi in
materia di strategia
regionale
rifiuti zero – parte corrente” e “Fondo per gli interventi in
materia di strategia regionale
rifiuti
zero – conto capitale”, alla cui autorizzazione di spesa pari ad
euro 200.000,00, a valere su
ciascuna
annualità 2018 e 2019, per gli interventi di parte corrente e ad
euro 1.000.000,00 per l’anno
2018
ed euro 4.000.000,00 per l’anno 2019 per gli interventi in conto
capitale, si provvede mediante
la
corrispondente riduzione, a valere sulle medesime annualità,
rispettivamente, delle risorse di cui
all’articolo
3, comma 135, lettera b), della legge regionale 31 dicembre 2016, n.
17 (Legge di stabilità
regionale
2017), disponibili a legislazione vigente nel programma 07 “Sviluppo
sostenibile territorio
montano
piccoli Comuni” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e
dell'ambiente”
del bilancio regionale 2017-2019 e delle risorse di cui al fondo
speciale in conto
capitale,
disponibili a legislazione vigente nel programma 03 “Altri fondi”
della missione 20 “Fondi
e
accantonamenti” del bilancio regionale 2017-2019.
6.
Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo possono
concorrere, altresì, le
risorse
iscritte nell’ambito dei programmi operativi della programmazione
2014-2020, finanziati dai
Fondi
strutturali europei, previa verifica della coerenza con le linee di
intervento in essi previste.
Art.
10 (Forum
per l’economia circolare)
1.
Per la realizzazione della “Strategia Regionale Rifiuti Zero” di
cui all’articolo 9, presso
l’Assessorato
regionale competente in materia di rifiuti è istituito il Forum
permanente per l’economia
circolare,
di seguito denominato Forum, cui partecipano rappresentanti degli
enti locali, delle
associazioni
e dei comitati ambientalisti, nonché delle organizzazioni economiche
di rappresentanza
delle
imprese aventi sede legale nella Regione.
2.
Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità
di costituzione,
partecipazione
e funzionamento del Forum. L'istituzione del Forum non comporta oneri
aggiuntivi a
carico
del bilancio regionale e la partecipazione allo stesso è a titolo
gratuito. Le funzioni di segretario
del
Forum sono svolte da un funzionario della struttura regionale
competente in materia di rifiuti.
3.
In attuazione del comma 1, lettera e) dell’articolo 9, la Regione
promuove, attraverso il Forum
di
cui al comma 1, le attività di informazione ed educazione
sull’economia circolare aventi ad oggetto,
in
particolare, le misure dirette alla riduzione della quantità di
rifiuti prodotti, al riuso dei beni, al
recupero
di materiali ed al riciclaggio.
4.
Il Forum organizza annualmente la Conferenza Istituzionale della
Regione Lazio per la
verifica
dell’efficacia delle azioni previste dalla “Strategia Regionale
Rifiuti Zero” e per
l’individuazione
di soluzioni innovative da inserire nei Piani e nei Programmi
regionali.
5.
All’attuazione dei commi 3 e 4 si provvede nell’ambito delle
risorse umane, strumentali e
finanziarie
disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri a carico del
bilancio
regionale.
Art.
11 (Inserimento
del Capo II bis nella legge regionale 9 luglio 1998, n. 27, recante
disposizioni concernenti le Autorità di governo degli ambiti
ottimali)
1.
Dopo il Capo II della l.r.27/1998 è inserito il seguente:
“Capo
II bis Autorità di governo degli ambiti ottimali
Art.
20 bis (Individuazione
degli enti di governo degli ambiti ottimali)
1.
Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 1 bis,
del d.l. 138/2011, convertito,
con
modificazioni, dalla l. 148/2011, la Regione individua, quali enti di
governo degli ambiti ottimali
individuati
dal piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 7,
le Autorità di governo degli
ambiti
ottimali, di seguito denominate Autorità.
Art.
20 ter (Istituzione
delle Autorità di governo d’ambito)
1.
Per ogni ambito territoriale ottimale individuato dal piano regionale
di gestione dei rifiuti di
cui
all’articolo 7 è istituita un’Autorità cui aderiscono,
obbligatoriamente, l’ente d’area vasta e tutti i
comuni
ricompresi nell’ambito corrispondente. L’Autorità esercita le
proprie funzioni per l’intero
ambito
territoriale ottimale e ha sede presso il comune capoluogo.
2.
Le Autorità hanno personalità giuridica di diritto pubblico e sono
dotate di autonomia
organizzativa,
amministrativa, contabile e tecnica.
3.
Le Autorità informano la propria attività a criteri di efficacia,
efficienza ed economicità. Le
deliberazioni
sono validamente assunte negli organi della stessa senza necessità
di deliberazioni,
preventive
o successive, da parte degli organi degli enti locali nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 3 bis, comma 1 bis, del d.l.
138/2011, convertito, con modificazioni, dalla l. 148/2011.
4.
Le Autorità per l’espletamento delle proprie funzioni e attività
sono dotate di un’apposita
struttura
tecnico-operativa, alle dipendenze di un Direttore generale di cui
all’articolo 20 decies. Le
Autorità
possono inoltre avvalersi degli uffici e dei servizi della Regione e
degli enti locali, previa stipula di apposita convenzione o secondo
le modalità stabilite dalla normativa vigente.
5.
Il regolamento di organizzazione interno delle Autorità definisce le
modalità e le condizioni
per
la copertura della dotazione organica delle stesse.
Art.
20 quater (Compiti
dell’Autorità)
1.
Le Autorità provvedono all’attuazione del piano regionale di
gestione dei rifiuti di cui all’articolo
7
e svolgono, altresì, i seguenti compiti:
a)
disciplinano i flussi di rifiuti urbani indifferenziati da avviare a
trattamento e successivo smaltimento nonché i flussi di rifiuti
urbani differenziati compostabili da avviare a recupero, secondo
criteri di efficienza, di efficacia, di economicità, di trasparenza
e di prossimità, con
l’obbligo del raggiungimento del 65% della raccolta differenziata.
Nel caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo del 65%
l’autorità d’ambito decade.
b)
determinano e controllano i livelli generali del servizio e gli
standard di qualità, con
l’informazione e il coinvolgimento dei cittadini, comitati e
associazioni
c)
approvano il contratto di servizio sulla base dello schema tipo
adottato dalla Regione ai sensi
dell’articolo
4, comma 1, lettera h bis); con
l’informazione e il coinvolgimento dei cittadini, comitati e
associazioni
d)
individuano le modalità di scelta della forma di gestione del
servizio dei rifiuti nel rispetto delle
disposizioni
statali ed europee vigenti, con
esclusione dell’incenerimento dei rifiuti,
con
l’obbligo del raggiungimento del 65% della raccolta differenziata.
Nel caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo del 65%
l’autorità d’ambito decade.
e)
determinano la tariffa per la gestione dei rifiuti nel rispetto delle
disposizioni vigenti, con
riduzione della tariffa per cittadini e amministrazioni che
raggiungono la percentuale di differenziata del 65% e della qualità
della raccolta differenziata.
f)
approvano la Carta del servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani, con
l’informazione e il coinvolgimento dei cittadini, comitati e
associazioni
g)
collaborano con le autorità o organismi statali di settore;
h)
predispongono i meccanismi di soluzione alternativa delle
controversie tra imprese e utenti nel
rispetto
di quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
(Attuazione delle direttive
2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli
appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia,
dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della
disciplina vigente in materia di
contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive
modifiche;
i)
predispongono la relazione di cui all’articolo 3bis, comma 1 bis,
del d.l. 138/2011, convertito
con
modificazioni, dalla l. 148/2011;
j)
espletano la procedura di evidenza pubblica in caso di
esternalizzazione del servizio di gestione
dei
rifiuti, anche avvalendosi della centrale acquisti regionale di cui
all’articolo 3, comma 4, della
l.r.
12/2016. con
l’informazione e il coinvolgimento dei cittadini, comitati e
associazioni
2.
Le Autorità sono finanziate attraverso i proventi derivanti dai
contributi degli enti aderenti, da
determinarsi
con delibera del Comitato d’Ambito. Il contributo a carico di
ciascun ente aderente è
determinato
in rapporto alla popolazione residente secondo l’ultimo Censimento
permanente della
popolazione
e delle abitazioni effettuato dall'Istituto nazionale di statistica
(ISTAT), favorendo
i comuni che raggiungono standard elevati della qualità e della
quantità della raccolta differenziata.
3.
Le Autorità possono stipulare tra loro accordi finalizzati al
miglioramento dell’efficacia ed
efficienza
del servizio, nonché all’ottimizzazione gestionale delle dotazioni
impiantistiche ed alle
previsioni
del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 7.
Art.
20 quinquies (Organi
dell’Autorità)
1.
Sono organi dell’Autorità:
a)
il Presidente dell’Autorità;
b)
il Comitato d’ambito;
c)
l’Assemblea locale;
d)
il Collegio dei revisori dei conti.
2.
Gli organi durano in carica cinque anni eccetto il Collegio dei
revisori che dura in carica tre anni, decadono
nel caso non siano garantiti gli standard qualitativi e quantitativi
della raccolta differenziata.
Possono
essere sfiduciati dall’assemblea dei sindaci.
3.
Le Autorità sono dotate di uno Statuto approvato con deliberazione
della Giunta regionale, sentita
la
commissione consiliare competente. Lo Statuto disciplina, in
particolare, il funzionamento degli
organi
sulla base delle competenze attribuite dalla presente legge, i
criteri e le modalità di elezione dei
rappresentanti
ai sensi degli articoli 20 sexies, comma 1, e 20 septies, comma 3,
nonché le cause di
decadenza
dalle cariche.
Art.
20 sexies (Presidente
dell’Autorità)
1.
Il Presidente dell’Autorità, di seguito denominato Presidente, ha
la rappresentanza legale
dell’Autorità
ed è eletto dall’Assemblea locale tra i propri componenti in sede
di elezione del Comitato
d’ambito,
secondo le modalità previste dallo Statuto di cui all’articolo 20
quinquies, comma 3. Al
Presidente
spetta il rimborso delle spese di trasferta debitamente documentate,
ai sensi della normativa
vigente.
2.
Il Presidente convoca e presiede il Comitato d’ambito e cura i
rapporti con gli enti ricadenti nel
rispettivo
ambito territoriale ottimale.
3.
Il Presidente adotta, in caso di urgenza ed indifferibilità, i
provvedimenti di competenza del
Comitato
d’ambito, salvo ratifica da parte di quest’ultimo, entro il
termine di dieci giorni dalla loro
adozione.
Art.
20 septies (Comitato
d’ambito)
1.
Il Comitato d’ambito, di seguito denominato Comitato, è l’organo
collegiale dell’Autorità ed è
composto
da cinque rappresentanti, compreso il Presidente, eletti
dall’Assemblea locale tra i propri
componenti.
2.
Ai componenti del Comitato spetta il rimborso delle spese di
trasferta debitamente documentate,
ai
sensi della normativa vigente solo
con il raggiungimento del 65% della raccolta differenziata.
3.
I criteri e le modalità di elezione dei rappresentanti di cui al
comma 1 sono definiti dallo Statuto
dell’Autorità
di cui all’articolo 20 quinquies, comma 3, nel rispetto della
rappresentatività demografica
e
territoriale.
4.
Il Comitato svolge le funzioni di cui all'articolo 20 quater, commi 1
e 2, ad eccezione di quella
prevista
alla lettera j) del medesimo articolo spettante al Direttore generale
e, in particolare, provvede
altresì
a:
a)
eleggere il vice Presidente dell’Autorità;
b)
definire l’organizzazione di ciascun servizio, nonché la scelta
delle relative forme di
affidamento
nel rispetto delle vigenti disposizioni statali ed europee di
settore;
c)
approvare e aggiornare il Piano d’ambito comprensivo della
ricognizione delle infrastrutture,
del
programma degli interventi, del modello gestionale e organizzativo e
del piano economicofinanziario;
d)
svolgere l’attività di monitoraggio e di controllo sull’erogazione
dei servizi, la verifica circa la
realizzazione
degli investimenti previsti dal piano finanziario, nonché il
raggiungimento degli
standard
economici, qualitativi e tariffari fissati nel contratto di servizio
e il rispetto dei diritti
dell'utenza;
e)
adottare il regolamento di organizzazione interno dell’Autorità ai
sensi dell’articolo 20 ter,
comma
5;
f)
approvare la dotazione organica dell’Autorità, all’esito
dell’istruttoria svolta dal Direttore
generale;
g)
approvare la relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano
d'ambito;
h)
approvare il bilancio dell’Autorità ed il conto consuntivo;
i)
adottare il regolamento interno dei lavori del Comitato;
j)
adottare il regolamento di contabilità dell’Autorità;
k)
predisporre le revisioni allo Statuto di cui all’articolo 20
quinquies, comma 3, da sottoporre alla
Giunta
regionale ai fini dell’approvazione;
l)
nominare i componenti del Collegio dei revisori dei conti, secondo le
modalità previste
dall’articolo
20 nonies, comma 3;
m)
deliberare l’assunzione del Direttore generale di cui all’articolo
20 decies.
5.
Al Comitato compete l’adozione di ogni decisione non riservata ad
altri organi dell’Autorità e
che
non rientri nelle attribuzioni della dirigenza nel rispetto dei
principi di cui al decreto legislativo 30
marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni
pubbliche)
e successive modifiche.
6.
Qualora non diversamente stabilito dallo Statuto di cui all’articolo
20 quinquies, comma 3, il
Comitato
delibera validamente con la presenza della maggioranza dei componenti
in carica. Le sedute
possono
svolgersi per via telematica con le modalità stabilite da
regolamento interno di cui alla lettera
h)
del comma 4. La pubblicità delle sedute è garantita mediante la
trasmissione per via telematica delle
riprese
audio e video delle sedute, disciplinata dal medesimo regolamento. Le
deliberazioni sono
validamente
assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e, in
caso di parità tra voti
favorevoli
e voti contrari, prevale il voto del Presidente. Lo Statuto di cui
all’articolo 20 quinquies,
comma
3, può prevedere, in casi determinati, che le deliberazioni siano
assunte a maggioranza
qualificata.
7.
Alle sedute del Comitato possono partecipare, con funzioni consultive
e senza diritto di voto,
l’Assessore
competente in materia di rifiuti e il direttore regionale competente
in materia di rifiuti. Alle
sedute possono assistere i cittadini.
8.
Al Comitato compete l'adozione di ogni decisione non riservata ad
altri organi dell’Autorità.
9.
La convocazione delle sedute del Comitato e i relativi ordini del
giorno sono pubblicati nel sito
istituzionale
dell'Autorità.
10.
I provvedimenti assunti nell'esercizio delle funzioni di cui al comma
4, sono pubblicati nel sito
istituzionale
dell'Autorità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
(Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni) e successive modifiche.
Art.
20 octies (Assemblea
locale)
1.
L’Assemblea locale, di seguito denominata Assemblea, è composta
dal Sindaco metropolitano o
dal
Presidente della Provincia e da tutti i sindaci dei comuni, o loro
delegati, ricompresi nell’ambito
territoriale
corrispondente. I membri dell’Assemblea eleggono al loro interno,
secondo le modalità
stabilite
dallo Statuto di cui all’articolo 20 quinquies, comma 3, un
presidente con funzioni di direzione
e
coordinamento dei lavori della stessa.
2.
L’Assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco metropolitano o
dal Presidente della
Provincia.
3.
L’Assemblea delibera validamente con la presenza e il voto
favorevole di almeno la metà dei
rappresentanti
dei comuni facenti parte dell’ambito territoriale, che
rappresentino complessivamente
almeno
la metà della popolazione residente nel medesimo ambito. Le sedute
possono svolgersi per via
telematica
con le modalità stabilite dallo Statuto di cui all’articolo 20
quinquies, comma 3.
4.
Alle sedute dell’Assemblea sono invitati a partecipare, con
funzioni consultive e senza diritto di
voto,
l’assessore regionale competente in materia di rifiuti, in caso di
sua assenza, il direttore regionale
competente
in materia di rifiuti o suo delegato.
5.
Ai componenti dell’Assemblea non è dovuto alcun compenso, gettone
o indennità per l’esercizio
delle
funzioni svolte. Agli stessi è dovuto il rimborso delle spese di
trasferta ai sensi della normativa
vigente.
6.
L’Assemblea elegge tra i propri componenti, secondo le modalità
stabilite dallo Statuto di cui
all’articolo
20 quinquies, comma 3, il Presidente dell’Autorità e i
rappresentanti del Comitato e si
esprime
in sede consultiva su ogni argomento proposto dal Comitato o su
iniziativa del Sindaco
metropolitano
o del presidente della provincia o di un terzo dei sindaci dei comuni
ricadenti nell’ambito territoriale.
Art.
20 nonies
(Collegio
dei revisori dei conti)
1.
Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre componenti e
due supplenti, scelti tra gli
iscritti
al registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa
alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che
modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la
direttiva 84/253/CEE) e successive modifiche.
2.
Il Collegio dei revisori dei conti esercita le funzioni e i compiti
individuati dalle disposizioni di
cui
all’articolo 1 della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7
concernente le funzioni e i compiti degli
organi
di controllo degli enti pubblici dipendenti.
3.
La nomina dei componenti del Collegio dei revisori dei conti è
effettuata dal Comitato entro i
trenta
giorni antecedenti la scadenza del precedente organo di revisione.
4.
Il provvedimento di nomina fissa il compenso spettante ai componenti
del Collegio dei revisori
dei
conti, individuato tenendo conto di quanto previsto dall’articolo
241, del d.lgs. 267/2000 e successive modifiche, facendo riferimento,
per quanto riguarda la classe demografica, al comune dell’ambito
territoriale unico ottimale con il maggior numero di abitanti.
5.
Con le modalità di cui al comma 3 sono nominati i componenti del
Collegio dei revisori dei conti
supplenti.
L’incarico di componente supplente è a titolo gratuito. Il
componente supplente subentra
nell’esercizio
delle funzioni in caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un
componente del Collegio
dei
revisori dei conti e da tale momento viene corrisposto il relativo
compenso.
6.
Il Collegio dei revisori dei conti resta in carica per un triennio e
il relativo incarico può essere
rinnovato
una sola volta. I membri del Collegio eleggono tra essi il
Presidente.
7.
Il Collegio dei revisori dei conti presenta annualmente alla Giunta
regionale, alle commissioni
consiliari
competenti in materia di ambiente e di bilancio ed al presidente
dell’Autorità d’ambito una
relazione
sull’andamento amministrativo e finanziario dell’ente. Il
Collegio dei revisori dei conti, inoltre, qualora riscontri gravi
irregolarità nella gestione dell’ente, riferisce immediatamente
alla Giunta regionale ed è tenuto a fornire, su istanza della
medesima, ogni informazione o notizia che abbia facoltà di ottenere
ai sensi delle disposizioni vigenti.
Art.
20 decies
(Direttore
generale)
1.
L’Autorità ha un Direttore generale scelto mediante selezione
pubblica. Il rapporto di lavoro del
Direttore
generale è disciplinato con contratto di diritto privato la cui
durata non può essere inferiore a
tre
anni né eccedere il termine di cinque anni. L’incarico ha
carattere di esclusività e per i dipendenti
pubblici
è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori
ruolo. Il contratto disciplina
la
revoca dell’incarico nonché la risoluzione anticipata del rapporto
di lavoro anche con riferimento a
cause
imputabili alla responsabilità dello stesso Direttore generale. Alla
nomina del Direttore generale
si
applicano le cause di inconferibilità ed incompatibilità definite
dal decreto legislativo 8 aprile 2013,
n.
39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di
incarichi presso le pubbliche
amministrazioni
e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell'articolo 1, commi 49 e 50,
della
legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modifiche nonché le
ulteriori disposizioni vigenti in
materia.
2.
Il Direttore generale ha la responsabilità della gestione tecnica,
amministrativa e contabile e in
particolare:
a)
predispone gli schemi di bilancio preventivi e consuntivi
dell’Autorità da sottoporre
all’approvazione
del Comitato e ne cura l’inoltro alla Giunta regionale, entro dieci
giorni
dall’approvazione
dei bilanci e delle relative deliberazioni assunte dal Comitato;
b)
predispone il Piano d’ambito da sottoporre all’approvazione del
Comitato ed adotta la
determina
di presa d’atto dello stesso ai sensi dell’articolo 20 undecies,
comma 2;
c)
predispone il contratto di servizio da sottoporre all’approvazione
del Comitato;
d)
formula proposte ed esprime pareri al Comitato;
e)
esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate,
salvo quelli assegnati ai dirigenti;
f)
adotta gli atti generali e di organizzazione e gestione del
personale, attribuisce gli incarichi
dirigenziali
previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica, definisce gli
obiettivi che i
dirigenti
devono perseguire attribuendo le conseguenti risorse umane,
finanziarie e materiali;
g)
predispone la dotazione organica da sottoporre all’approvazione del
Comitato;
h)
dirige coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, ne
controlla l’attività, anche con
potere
sostitutivo in caso di inerzia;
i)
risponde agli organi di controllo sugli atti di sua competenza;
j)
espleta le procedure per l’affidamento del servizio di gestione dei
rifiuti per segmenti o per
l’intero
ciclo sottoscrivendo i relativi contratti, in coerenza con gli
indirizzi generali definiti dal
Comitato;
k)
gestisce i contratti, controlla l’attività dei soggetti gestori
del servizio e provvede
all’applicazione
delle sanzioni e delle penali contrattuali previste in caso di
inadempimento;
l)
predispone la relazione annuale sull’attività svolta dall’Autorità
e la trasmette, entro il 30
dicembre
di ciascun anno, al Presidente della Regione e al Presidente del
Consiglio regionale;
m)
predispone la relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano
d'ambito da sottoporre
all’approvazione
del Comitato.
Art.
20 undecies
(Piano
d’ambito dei rifiuti)
1.
Il Piano d’ambito dei rifiuti, di seguito denominato Piano,
costituisce lo strumento per il governo
delle
attività di gestione necessarie per lo svolgimento del servizio di
gestione integrata dei rifiuti e
prevede
il programma degli interventi, il modello gestionale ed organizzativo
ed il piano economico
finanziario.
2.
Il Piano è approvato dal Comitato su proposta del Direttore
generale, entro sessanta giorni dalla
costituzione
degli organi di governo dell’Autorità. Il Piano è trasmesso alla
Giunta regionale la quale,
entro
trenta giorni dal ricevimento può formulare osservazioni circa la
conformità con il Piano generale
dei
rifiuti. Se entro il termine predetto la Giunta regionale non formula
osservazioni, il Piano diventa
esecutivo
con determina di presa d’atto del Direttore generale. Il Piano è
pubblicato sul sito istituzionale dell’Autorità.
3.
Le previsioni contenute nel Piano sono vincolanti per i Comuni nonché
per i concessionari o
affidatari
dei servizi pubblici o per i soggetti privati. I Comuni, in
particolare, nell’ambito delle rispettive competenze conformano i
propri atti ed ordinamenti ai contenuti del Piano.
4.
Il Piano ha la medesima durata prevista dal piano regionale di
gestione dei rifiuti di cui all’articolo
7
e prevede:
a)
le modalità organizzative e gestionali del servizio dei rifiuti, con
l’obbligo del raggiungimento del 65% per ogni singolo comune;
b)
i programmi d’investimento per gli adeguamenti ed ammodernamenti
tecnologici
dell’impiantistica
esistente o di nuova realizzazione;
c)
le modalità organizzative per il raggiungimento degli obiettivi di
riduzione dei rifiuti, di
preparazione
per il riutilizzo e di raccolta differenziata e di effettivo riciclo,
al fine di conseguire
gli
obiettivi previsti dalla programmazione regionale nel territorio;
d)
i corrispettivi dei servizi riferiti ai diversi segmenti della
gestione integrata dei rifiuti;
e)
gli studi di fattibilità degli impianti previsti per soddisfare i
fabbisogni di trattamento e
smaltimento
alla luce di quanto previsto dal piano regionale di gestione dei
rifiuti.
5.
Il Piano è articolato in sezioni e prevede:
a)
la ricognizione delle infrastrutture, compresi gli impianti e le
altre dotazioni patrimoniali di
proprietà
degli enti locali e dei privati;
b)
la ricognizione delle risorse umane e dei soggetti impegnati nella
gestione dei rifiuti nei territori
di
competenza;
c)
la programmazione degli interventi in coerenza con le previsioni del
Piano regionale di gestione
dei
rifiuti;
d)
il modello gestionale ed organizzativo;
e)
il piano economico finanziario, comprensivo di tariffa del servizio
articolata per ciascun comune,
tra
cui la percentuale di raccolta differenziata;
f)
il piano di impatto occupazionale.
Art.
20 duodecies
(Osservatorio
regionale sulla gestione dei rifiuti)
1.
Presso l’Assessorato regionale competente in materia di rifiuti è
istituito, senza oneri aggiuntivi,
l’Osservatorio
regionale sulla gestione dei rifiuti, di seguito denominato
Osservatorio, che provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati
relativi all’attività di gestione dei rifiuti urbani e speciali,
pericolosi e non. Per lo svolgimento delle sue funzioni
l’Osservatorio si avvale dell’ARPA Lazio.
2.
La composizione e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio
sono determinate dalla Giunta
regionale,
sentita la commissione consiliare permanente competente per materia,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.
3.
L’Osservatorio:
a)
approfondisce l’elaborazione dei dati statistici e conoscitivi in
materia di raccolta, gestione,
trasformazione
e utilizzo dei rifiuti mediante la costituzione e la gestione di una
banca dati;
b)
verifica lo stato di attuazione degli obiettivi di raccolta
differenziata e delle realizzazioni
impiantistiche
previste dalla legislazione vigente e dal Piano regionale di gestione
dei rifiuti;
c)
provvede a monitorare l’andamento della produzione dei rifiuti
speciali pericolosi e non
pericolosi,
le connesse modalità di recupero e/o smaltimento, nonché il
raggiungimento degli
obiettivi
previsti dalla vigente pianificazione regionale;
d)
promuove iniziative volte a garantire l'effettiva conoscenza delle
caratteristiche quali-quantitative
dei
rifiuti prodotti sul territorio regionale;
e)
realizza il censimento dei soggetti gestori dei servizi e dei
relativi dati dimensionali, tecnici e
finanziari
di esercizio;
f)
effettua analisi dei modelli adottati dai soggetti gestori in materia
di organizzazione, gestione,
controllo
e programmazione dei servizi e dei correlati livelli di qualità
dell'erogazione e degli
impianti;
g)
provvede ad analizzare e comparare le tariffe applicate dai soggetti
gestori del servizio;
h)
raccoglie i dati relativi a fenomeni e forme di penetrazione della
criminalità organizzata nella
gestione
dei rifiuti accertati dalle competenti autorità;
i)
segnala ai soggetti cui spetta la vigilanza l'eventuale violazione in
materia di diritti dei lavoratori
o
in tema di lavoro nero.
4.
L’Osservatorio presenta annualmente alla Giunta regionale e al
Consiglio regionale la relazione
sull’attività
svolta.
5.
L’Osservatorio pubblica annualmente i dati di cui al comma 3 sui
siti istituzionali delle Autorità e
della
Regione.”.
Art.
12 (Commissario
unico straordinario.
Disposizioni
transitorie e finali relative al Capo II bis della l.r. 27/1998)
1.
Ai fini della costituzione delle Autorità di governo degli ambiti
ottimali, di seguito denominate
Autorità,
di cui al Capo II-bis della l.r. 27/1998, come introdotto dalla
presente legge, e dell’attuazione
delle
disposizioni di cui al presente articolo, il Presidente della Regione
nomina un Commissario unico
straordinario,
di seguito denominato Commissario, scelto tra dirigenti e funzionari
regionali, nonché di
enti
strumentali della Regione, che opera, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza regionale,
secondo
gli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale e svolge, in
particolare, i seguenti compiti:
a)
verifica della corretta attuazione delle disposizioni statali e
regionali in materia di organizzazione
degli
Ambiti territoriali ottimali;
b)
elabora gli schemi di Statuto delle Autorità e di regolamento
interno dei rispettivi Comitati d’ambito,
da
proporre all’approvazione della Giunta regionale secondo le
modalità di cui al comma 4;
c)
elabora lo schema tipo di deliberazione del Consiglio comunale di cui
al comma 5.
2.
Il Commissario dura in carica fino alla data di costituzione delle
Autorità e comunque non oltre
un
anno dalla data di nomina.
3.
Il Commissario, per lo svolgimento dei compiti assegnati e per far
fronte alle necessità
organizzative,
può avvalersi di uffici e servizi degli enti locali, previa stipula
di apposita convenzione o
secondo
le modalità stabilite dalla normativa vigente.
4.
In fase di prima applicazione, in deroga a quanto previsto
dall’articolo 20 septies, comma 4,
lettere
i) e k), della l.r. 27/1998, come introdotto dalla presente legge, la
Giunta regionale, entro trenta
giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con
propria deliberazione, sentita la
commissione
consiliare competente, lo Statuto delle Autorità e il regolamento
interno dei rispettivi
Comitati
d’ambito. Il
commissario non può approvare impianti e/o far riaprire impianti.
5.
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge,
adotta
con propria deliberazione, sentita la commissione consiliare
competente, lo schema tipo della
deliberazione
del Consiglio comunale necessaria ai fini dell’adesione al
rispettivo ambito regionale
individuato
dal vigente piano regionale di gestione di cui all’articolo 7 della
l.r. 27/1998.
6.
Entro sessanta giorni dall’adozione della deliberazione di cui al
comma 5, i comuni adottano, nel
rispetto
dello schema tipo individuato ai sensi del medesimo comma, la
deliberazione del Consiglio
comunale
di adesione al rispettivo ambito regionale. La deliberazione di cui
al primo periodo è
comunicata
alla Regione con nota a firma del Sindaco entro il termine di venti
giorni dalla data di
pubblicazione
sul BURL della deliberazione regionale di cui al comma 5.
7.
Nel rispetto dell’articolo 3-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138 (Ulteriori
misure
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo)
convertito, con modificazioni, dalla
legge
14 settembre 2011, n. 148 e successive modifiche, decorso il termine
di cui al comma 5, il
Commissario
diffida l’ente locale ad adempiere entro il termine di trenta
giorni, decorsi inutilmente i
quali
predispone gli atti necessari ai fini dell’esercizio da parte del
Presidente della Regione dei poteri
sostitutivi
di cui al citato articolo mediante la nomina di un commissario ad
acta addebitando le relative
spese
a carico dell’ente inadempiente.
8.
Entro trenta giorni dalla data di completamento delle procedure di
adesione di cui ai commi 6 e
7,
il Presidente della Regione convoca l’Assemblea locale interessata,
ai fini dell’elezione del Presidente dell’Autorità e del
Comitato d’ambito. Se l’Assemblea locale non provvede alla
elezione del Presidente dell’Autorità e del Consiglio di Ambito
entro i successivi centoventi giorni, si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 13 della l.r. 27/1998 come modificato dalla
presente legge.
9.
Il Presidente dell’Autorità, sino all’insediamento del Direttore
generale di cui all’articolo 20
decies
della l.r. 27/1998 come introdotto dalla presente legge, si avvale di
personale regionale, previa
stipula
di apposita convenzione o secondo le modalità stabilite dalla
normativa vigente.
10.
Entro centoventi giorni dalla data di insediamento degli organi
dell’Autorità si provvede alla
nomina
del Direttore generale, individuato a seguito di selezione pubblica.
11.
Le gestioni pubbliche dei rifiuti urbani non pericolosi esistenti
alla data di entrata in vigore
della
presente legge continuano fino alla completa organizzazione
dell’Ambito territoriale ottimale, nelle more del riallineamento
delle scadenze delle gestioni in essere.
12.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge è consentito
indire nuove procedure di
affidamento
dei servizi a condizione che siano conformi a quanto disposto dal
Capo II-bis della l.r.
27/1998
come introdotto dalla presente legge e che prevedano la cessazione
espressa ed automatica
dell’affidamento
a seguito dell’individuazione del nuovo gestore del servizio
integrato da parte
dell’Autorità.
In attesa della scadenza dei rapporti in corso, l’Autorità, ove
abbia optato per
l’esternalizzazione
del servizio di gestione dei rifiuti, procede all’affidamento del
servizio nel rispetto
delle
disposizioni statali ed europee vigenti in materia e prevede che le
gestioni relative alle porzioni di
territorio
coperte da contratti in essere siano acquisite alle ulteriori
scadenze. Nella fase transitoria di
coesistenza
di più soggetti affidatari l’Autorità disciplina le opportune
differenziazioni tariffarie.
13.
All’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 11 e al
presente articolo si provvede senza
nuovi
o maggiori oneri per la finanza regionale.
Art.
13 (Modifiche
alla l.r. 27/1998 e successive modifiche)
1.
Alla l.r. 27/1998 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
“Art.
1 (Finalità)
1.
La presente legge disciplina la gestione dei rifiuti nella Regione in
coerenza con il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in
materia ambientale) e successive modifiche e definisce, altresì, ai
sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive
modifiche nonché della legislazione regionale di riorganizzazione
delle funzioni amministrative degli enti locali, le funzioni
amministrative di competenza regionale, metropolitana, provinciale e
comunale.”;
b)
all’articolo 2, comma 1, le parole “dall’articolo 7 del d.lgs.
22/1997” sono sostituite dalle
seguenti:
“dall’articolo 184 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche”;
c)
l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“Art.
3 (Principi)
1.
Al fine di assicurare la sostenibilità ambientale e il perseguimento
degli obiettivi di economia circolare come indicati dalla normativa
europea e statale, la Regione, la Città metropolitana di Roma
capitale, le province e i comuni, nell’esercizio delle funzioni di
cui alla presente legge, sono tenute a dare attuazione ai seguenti
principi:
a)
assicurare la tutela igienico-sanitaria del territorio regionale;
b)
prevenire e ridurre la produzione dei rifiuti;
c)
sviluppare la raccolta differenziata, il riuso, il riciclo e il
recupero dei rifiuti nella protezione dell’economia circolare, con
l’obbligo per ogni comune di arrivare al 65% della raccolta
differenziata, aumentandone la qualità dei prodotti recuperati;
d)
adottare ogni miglior tecnica disponibile per il trattamento, la
valorizzazione e lo smaltimento dei rifiuti residui;
e)
garantire la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino
ambientale delle aree inquinate dai rifiuti, anche attraverso la
promozione di nuove tecnologie e di azioni complementari quali le
attività di fitorisanamento e fitodepurazione, preferibilmente
integrate all’interno di nuove filiere produttive sostenibili.”;
f)
garantire la messa in sicurezza, la bonifica, ed il ripristino
ambientale delle aree inquinate dai rifiuti.
d)
all’articolo 4:
1)
al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“, ai sensi dell’articolo
199
del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche”;
2)
al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) la
verifica di conformità con il
piano
regionale di gestione di cui all’articolo 7 delle deliberazioni
metropolitana o
provinciali
di cui all’articolo 11 e dei piani d’ambito di cui all’articolo
20 undecies;”;
3)
al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
“c-bis)
l’adozione dei piani relativi agli interventi di bonifica e
ripristino ambientale per le aree
caratterizzate
da inquinamento diffuso, ai sensi dell’articolo 239, comma 3, del
d.lgs. n. 152/2006;”;
4)
alla lettera h) del comma 1, le parole “dall’articolo 5, comma 6
del d.lgs. 22/1997” sono sostituite dalle seguenti: “dall’articolo
7 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della
direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti) e
successive modifiche”;
5)
dopo la lettera h) del comma 1 è inserita la seguente: “h bis) la
predisposizione dello
schema
tipo del contratto di servizio di cui all’articolo 20 quater, comma
1, lettera c);”;
6)
al comma 2, le parole: “legge regionale 1 luglio 1996, n. 25”
sono sostituite dalle
seguenti:
“legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema
organizzativo
della
Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al
personale
regionale)
e successive modifiche”;
e)
all’articolo 5:
1)
la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: “a)
l’individuazione delle zone
idonee
alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché
delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e
smaltimento dei rifiuti, nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 197, comma 1, lettera d), del d.lgs. 152/2006;”;
2)
la lettera b) del comma 1 è abrogata;
3)
al comma 3, le parole: “, nonché dei piani provinciali” sono
soppresse;
f)
all’articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
alla lettera a) del comma 1 le parole “articolo 21 del d.lgs.
22/1997” sono sostituite dalle seguenti:” articolo 198 del d.lgs.
152/2006” e le parole: “dei piani provinciali” sono sostituite
dalle seguenti: “del piano d’ambito di cui all’articolo 20
undecies”;
2)
alla lettera d) del comma 1 le parole “articolo 50 del d.lgs.
22/1997” sono sostituite
dalle
seguenti: “articolo 255 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche
“;
3)
il comma 3 è abrogato;
g)
dopo l’articolo 6 è inserito il seguente:
“Art.
6-bis (Garante
regionale del servizio di gestione integrata dei rifiuti)
1.
Al fine di promuovere una gestione del servizio dei rifiuti secondo
criteri di efficienza, efficacia,
economicità
e trasparenza, nonché livelli adeguati ed omogenei di qualità dello
stesso e di garantire i
diritti
e gli interessi degli utenti, è istituito, presso l’Assessorato
regionale competente in materia di
rifiuti,
il Garante regionale del servizio di gestione integrata dei rifiuti,
di seguito denominato Garante.
2.
Il Garante svolge, in piena autonomia ed indipendenza di giudizio, in
particolare, le seguenti funzioni:
a)
formula proposte ed iniziative a tutela e garanzia degli interessi e
dei diritti degli utenti;
b)
effettua attività di analisi e valutazione sulla gestione economica
del servizio e sulle politiche
tariffarie
applicate;
c)
monitora la qualità del servizio;
d)
si attiva presso i soggetti interessati, anche su segnalazione delle
associazioni degli utenti, nel
caso
di accertate omissioni o inadempienze relative alla gestione del
servizio che possono
compromettere
la regolare erogazione dello stesso;
e)
esprime valutazioni in ordine a problematiche e criticità del
servizio, anche su richiesta degli enti
locali,
del soggetto gestore, delle associazioni di tutela degli utenti e dei
consumatori;
f)
promuove l’informazione la diffusione dei diritti e interessi degli
utenti in merito alla gestione del
servizio.
3.
Il Garante è nominato dal Presidente della Regione tra persone che
dispongono di particolare
competenza
ed esperienza nel settore della gestione dei rifiuti, dura in carica
cinque anni e non può
essere
riconfermato.
4.
La carica di Garante è incompatibile con lo svolgimento di attività
che possano presentare un conflitto d’interessi con le attribuzioni
proprie della medesima carica e, in ogni caso, con attività di
lavoro subordinato a tempo pieno.
5.
Qualora il Garante sia scelto tra i dipendenti della pubblica
amministrazione è collocato in aspettativa senza assegni e ha
diritto al mantenimento del posto di lavoro. Il periodo di
aspettativa è utile al fine del trattamento di quiescenza e di
previdenza e dell’anzianità di servizio.
6.
Al Garante è attribuita un’indennità pari al 50 per cento
dell’indennità di carica mensile lorda spettante al consigliere
regionale.
7.
Ogni anno il Garante elabora e trasmette alla Giunta regionale e alla
commissione consiliare
competente
una relazione sull’attività svolta da pubblicare sul Bollettino
Ufficiale della Regione e sul
sito
istituzionale della Regione e del Consiglio regionale.
8.
Per lo svolgimento della propria attività il Garante si avvale di
una apposita segreteria composta da
personale
regionale, costituita ai sensi della normativa regionale vigente in
materia di ordinamento delle strutture organizzative e del personale.
9.
Il Garante opera in stretto raccordo con le strutture regionali
competenti in materia di gestione dei
rifiuti,
con il Consiglio regionale dei consumatori e degli utenti (CRCU) di
cui alla legge regionale 25
maggio
2016, n. 6 e con l’Osservatorio regionale sulla gestione dei
rifiuti di cui all’articolo 20 duodecies.
10.
Per lo svolgimento delle proprie funzioni, il Garante può richiedere
alle strutture regionali e ai
soggetti
gestori informazioni e documenti.
11.
Agli oneri derivanti dal presente articolo pari ad euro 55.000,00 a
decorrere dall’anno 2018, si
provvede
mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 03 “Rifiuti”
della missione 09 “Sviluppo
sostenibile
e tutela del territorio e dell'ambiente”, di un’apposita voce di
spesa denominata: “Spese per
il
garante regionale del servizio di gestione integrata dei rifiuti”,
alla cui copertura finanziaria si provvede mediante la corrispondente
riduzione delle risorse del fondo di riserva per le spese
obbligatorie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito del
bilancio regionale 2017-2019, di cui al programma 01 "Fondo di
riserva” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.
L'Assessore competente in materia di rifiuti, di concerto con
l'Assessore competente in materia di bilancio, anche avvalendosi del
sistema gestionale del bilancio regionale, provvede al monitoraggio
degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al
presente articolo. Nel caso in cui si prevedano scostamenti rispetto
alle previsioni di spesa di cui al presente comma, l'Assessore
competente in materia di rifiuti, sentito l'Assessore competente in
materia di bilancio, riferisce con apposita relazione da trasmettere
al Consiglio regionale in merito alle cause che potrebbero
determinare gli scostamenti medesimi.
h)
la rubrica del capo II è sostituita dalla seguente: “Programmazione
regionale in materia di
gestione
dei rifiuti”;
i)
all’articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
la lettera a) del comma 3 è sostituita dalla seguente: “a) la
delimitazione degli ambiti territoriali ottimali ai sensi
dell’articolo 199, comma 3, lettera f), del d.lgs. 152/2006 e
dell’articolo 3-bis, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n.
138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e
per lo sviluppo) convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148 e successive modifiche;”;
2)
alla lettera e) del comma 3 le parole: “articolo 18 comma 2
lettera) del d.lgs. 22/1997”
sono
sostituite dalle seguenti: “articolo 195 del d.lgs. 152/2006 e
successive modifiche”;
3)
al comma 4, le parole da: “sentito” sino alla fine del comma sono
soppresse;
l)
all’articolo 9, comma 1:
1)
alla lettera b), le parole “nei piani provinciali” sono
sostituite dalle seguenti: “nelle
deliberazioni
di cui all’articolo 11”;
2)
alla lettera c), le parole: “legge regionale 4 settembre 1997, n.
28” sono sostituite dalle
seguenti:
“legge regionale 10 settembre 1998, n. 42 (Disciplina del tributo
speciale per
il
deposito in discarica dei rifiuti solidi) e successive modifiche”;
m)
all’articolo 10, comma 1, le parole da: “, previo parere” sino
a “l.r. 74/1991,” sono
soppresse;
n)
l’articolo 11 è sostituito dal seguente:
“Art.
11 (Individuazione
delle zone idonee e non idonee)
1.
Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del piano regionale
di gestione dei rifiuti la città metropolitana di Roma capitale e le
province provvedono, con deliberazione dell’organo competente,
sentita la competente Autorità di governo d’ambito di cui
all’articolo 20-ter, all’individuazione delle zone idonee alla
localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti nonché
delle zone non idonee
alla
localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti,
sulla base delle previsioni del piano territoriale metropolitano o
provinciale, qualora vigente, e delle previsioni del piano regionale
di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 7, comma 3, lettere b),
c), f) e g).
2.
La deliberazione di individuazione di cui al comma 1 è trasmessa
alla Regione entro trenta giorni dalla data di adozione ai fini della
verifica di conformità da parte della Giunta regionale nei
successivi centoventi giorni, sentita la commissione consiliare
competente. Nel caso di inutile decorso del termine di centoventi
giorni la deliberazione di cui al comma 1 si intende verificata
positivamente. Qualora la
deliberazione
di cui al comma 1 contenga elementi di difformità rispetto al piano
regionale di gestione dei rifiuti, la Giunta regionale la rinvia alla
città metropolitana di Roma capitale o alla provincia unitamente
alle proprie osservazioni, fissando il termine entro il quale la
città metropolitana di Roma capitale o la provincia devono
provvedere all’adeguamento della deliberazione alle stesse
osservazioni. Decorso inutilmente tale termine, la Regione attiva il
potere sostitutivo ai sensi dell’articolo 13.”;
o)
l’articolo 12 è abrogato;
p)
l’articolo 13 è sostituito dal seguente:
“Art
13 (Poteri sostitutivi della Regione)
1.
La Regione esercita i poteri sostitutivi, nei confronti degli enti
locali e delle Autorità
di
cui al capo II-bis, nei casi e secondo le modalità di cui
all’articolo 19 della legge
regionale
6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello
regionale e locale
per
la realizzazione del decentramento amministrativo).
2.
All’Autorità di cui al Capo II-bis si applicano le disposizioni di
cui all’articolo 34
della
legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 concernente disposizioni per i
commissari di
nomina
regionale.”;
q)
all’articolo 18, comma 1, le parole: “dai piani provinciali”
sono sostituite dalle seguenti:
“dalle
deliberazioni di cui all’articolo 11”;
r)
all’articolo 20 comma 1 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
le parole “articolo 31, comma 2, del d.lgs. 22/1997” sono
sostituite dalle seguenti:
“articolo
214, comma 2 del d.lgs. 152/2006”;
2)
le parole “disciplinato dal Titolo I, Capo V del d.lgs. 22/1997”
sono soppresse;
3)
le parole “articolo 31, commi 1,2 e 3 del d.lgs. 22/1997” sono
sostituite dalle seguenti:
“articoli
214, 215 e 216 del d.lgs. 152/2006 e successive modifiche”;
s)
all’articolo 23 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 2, dopo le parole “corsi d'acqua e i litorali” sono
inserite le seguenti: “, anche
in
ambito di Contratti di Fiume come individuati dall’articolo 3,
comma 95 della
l.r.17/2016”;
2)
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
“2
bis. Al fine di implementare l’efficacia, l’efficienza e
l’economicità dell’azione amministrativa dei comuni in ordine
all’adempimento delle competenze in ambito di bonifica dei siti
inquinati, la Direzione regionale competente, avvalendosi delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente, organizza corsi di formazione a cadenza annuale in materia
di bonifica dei siti inquinati rivolti al personale comunale.”;
t)
all’articolo 39, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
“2
bis. I contributi di cui al comma 1 sono concessi altresì con
riferimento ai progetti di bonifica
che
prevedano alternativamente:
a)
azioni di fitorisanamento e fitodepurazione, da integrarsi alle
azioni di rimozione e confinamento delle sorgenti di contaminazione,
quali tecniche naturali a basso impatto ambientale che consentono una
riduzione dei livelli di inquinante, anche al fine di incentivare la
creazione di nuove filiere produttive;
b)
con riferimento alle sole attività di bonifica, in via prioritaria e
a parità di criticità ambientale, anche azioni integrate di
realizzazione di impianti di produzione energetica da fonte
rinnovabile, predisposte anche in partenariato con soggetti privati e
gestori della rete elettrica nazionale e volte al riutilizzo
produttivo sostenibile delle aree dismesse. Per
fonti rinnovabili si intendono gli impianti eolici, fotovoltaici e
solare termico.
2-ter.
I progetti di cui alla lettera b) del comma 2-bis sono esaminati
congiuntamente dalle
strutture
regionali competenti in materia di infrastrutture energetiche e di
bonifica dei siti
inquinati.”.
2.
Alla l.r. 27/1998:
a)
ovunque ricorrano le parole: “le province” sono premesse le
seguenti: “la città metropolitana di
Roma
capitale e”;
b)
ovunque ricorrano la parola: “province” sono premesse le
seguenti: “città metropolitana di
Roma
capitale e”;
c)
ovunque ricorrano le parole: “la provincia” sono premesse le
seguenti: “la città metropolitana
di
Roma capitale e”;
d)
ovunque ricorrano le parole: “delle province” sono premesse le
seguenti: “della città
metropolitana
di Roma capitale e”;
e)
ovunque ricorrano le parole: “dalle province” sono premesse le
seguenti: “dalla città
metropolitana
di Roma capitale e”;
f)
ovunque ricorrano le parole: “alle province” sono premesse le
seguenti: “alla città metropolitana
di
Roma capitale e”;
g)
ovunque ricorra la parola: “provinciale” è premessa la seguente:
“metropolitana e”;
h)
ovunque ricorra la parola: “provinciali” è premessa la seguente:
“metropolitano e”.
3.
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo
39, comma 2-bis, lettera a), della l.r.
27/1998,
come introdotte dalla presente legge, la Giunta regionale entro
sessanta giorni dalla data di
entrata
in vigore della presente legge, provvede, con propria deliberazione,
all’aggiornamento delle linee guida di cui all’articolo 4, comma
1, lettera d), della l.r. 27/1998.
Art.
14 (Disposizioni
relative all’autorizzazione unica
per
nuovi impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti)
1.
Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale vigente,
nell’ambito delle procedure
relative
all’autorizzazione unica per la realizzazione e gestione di nuovi
impianti di cui all’articolo 208
del
decreto legislativo 3 marzo 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale) e successive modifiche, il
titolare
o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; i soci o
il direttore tecnico, se si tratta di
società
in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si
tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti
di potere di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico
persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o
consorzio:
a)
non devono trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta o
di concordato preventivo o in
qualsiasi
altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
b)
non devono aver riportato, salvi gli effetti della riabilitazione e
della sospensione della pena,
sentenza
di condanna passata in giudicato o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile
oppure
sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 del codice di
procedura
penale, per i reati di cui all’articolo 80, comma 1, del decreto
legislativo 18 aprile
2016,
n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione
dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto
degli
enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e
dei servizi postali, nonché
per
il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e
forniture)
e successive modifiche;
c)
devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei
contributi previdenziali e
assistenziali
a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella
del paese di
residenza;
d)
non devono aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate,
rispetto agli obblighi
relativi
al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato
in
cui sono stabiliti;
e)
non devono essere sottoposti alle misure di prevenzione di cui
all'articolo 6 del decreto legislativo
6
settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure
di prevenzione, nonché
nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli
articoli 1 e 2 della
legge
13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche.
2.
Alla domanda per l’autorizzazione prevista al comma 1, nel caso di
società o consorzio, è allegata,
oltre
a quanto richiesto ai sensi dell’articolo 208, comma 1, del d.lgs.
152/2006, una relazione relativa
all’assetto
societario contenente, in particolare, i nominativi dei proprietari e
degli amministratori
nonché
l’eventuale presenza di altre società attraverso la detenzione di
quote azionarie o altre forme di
partecipazione.
CAPO
III
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI
Art.
15 (Disposizioni transitorie)
1.
Relativamente ai piani delle aree naturali protette già proposti al
Consiglio regionale per la
relativa
approvazione, continua ad applicarsi il procedimento di cui
all’articolo 26, comma 4, della l.r.
29/1997,
nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della presente
legge.
art.
16 (Entrata in vigore)
Le
disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione
sul
Bollettino ufficiale della Regione (BURL)
RELAZIONE
ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE: “DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
AMBIENTE”
Alla
luce del principio di buona amministrazione, si è reso necessario
prevedere un pacchetto di
norme
finalizzate alla semplificazione amministrativa e all’innovazione
in materia ambientale, atte a migliorare il livello di efficacia ed
efficienza, nonché, così come previsto all’articolo 97 della
Costituzione, a migliorare i livelli di economicità nell’azione
della Regione in materia di ambiente e sostenibilità. E’ stata
così redatta la proposta di Legge in oggetto che tratta di alcuni
temi di grande rilievo in materia di ambiente e sostenibilità:
Disposizioni
in materia di efficientamento e risparmio energetico
Le
norme di cui alla presente proposta di Legge nascono con lo scopo di
favorire l’efficientamento
energetico,
l’uso di fonti energetiche rinnovabili degli edifici, nonché
migliorare la salute e la qualità dell’aria negli ambienti di vita
e di lavoro innovando rispetto alle disposizioni della Legge
Regionale
6
Agosto 1999, n.14, recante
“Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la
realizzazione
del decentramento amministrativo”.
Modifiche
alla legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, concernenti la
valutazione economica,
la
certificazione e la commercializzazione del capitale naturale
Con
la legge 17 del 2016 venne introdotta la figura dell’Organismo
regionale per il capitale naturale.
Con
tale articolo si prevede che tale Organismo elabori apposite linee
guida per la valutazione del
capitale
naturale e dei servizi ecosistemici, prevedendone anche la
commercializzazione attraverso
una
apposita piattaforma.
Il
Capitale Naturale, può essere definito come l’insieme dei beni e
servizi naturali che apportano
benefici
all’uomo e all’economia, ed è rappresentato dal patrimonio
naturale - di enti e privati -
presente
sul suolo e sottosuolo regionale.
La
Piattaforma regionale per la valorizzazione del Capitale Naturale e
dei Servizi Ecosistemici andrà
a
costituire un luogo dove verranno resi disponibili - dai produttori o
gestori di foreste - prodotti che
possono
essere acquistati da beneficiari o fruitori quali imprese, cittadini
o altri enti.
Modifiche
in materia di risorse forestali
La
presente proposta di modifica della legge regionale n. 39/2002,
concernente le norme in materia
di
gestione delle risorse forestali, ha la finalità di eliminare vulnus
e antinomie con il quadro
normativo,
che hanno comportato dubbi interpretativi, nonchè colmare lacune
nelle procedure
autorizzative
e consentire così una fattiva semplificazione delle procedure stesse
e dei tempi
procedimentali.
Contributi
per l’incremento delle riserve idriche
Si
prevede che al fine di favorire l’incremento delle riserve idriche
disponibili per l’utilizzo a fini
zootecnici
e di protezione civile, la Regione conceda contributi per la
realizzazione di apposite vasche
di
accumulo, destinate all’abbeveraggio d’emergenza del bestiame e
allo spegnimento
degli incendi.
Modifiche
alla legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29, recante norme in materia
di aree naturali
protette
regionali
Vengono
previste una serie di modifiche alla l.r. 29 del 1997:
si
modifica l’articolo
6 (Monumenti naturali e siti di importanza comunitaria) nella
parte che
prevede
la definizione di monumento naturale.
Inoltre,
sempre all’articolo 6, viene aggiunto un comma finale che prevede
l’affidamento della
gestione
di Siti della Rete Natura 2000 agli Enti di Gestione delle Aree
Naturali Protette.
In
tema di procedimento di approvazione dei piani di assetto,
all’articolo
26 (Piano dell’area
naturale
protetta) si
introduce un’ importante novità: se il consiglio regionale non si
esprime sulla
proposta
di piano entro novanta giorni dalla data in cui la proposta gli viene
trasmessa, il Piano si
intende
approvato.
Sempre
in riferimento all’articolo 26, inoltre, viene specificato che il
Piano di assetto prevede la perimetrazione definitiva dell’area
naturale, sentiti
gli enti locali interessati e nei limiti delle
finalità
previste dalla legge istitutiva all’articolo 38 (sanzioni),
viene introdotto un ulteriore comma ove si specifica che si applicano
le sanzioni previste dallo stesso articolo anche qualora le
violazioni siano commesse all’interno dei siti della Rete natura
2000.
all’articolo
44 (aree naturali protette istituite)
vengono previste una serie di modifiche finalizzate
al
passaggio della gestione della riserva naturale Monte Soratte,
attualmente gestita dalla Città
metropolitana
di Roma capitale, alla Riserva naturale regionale Nazzano Tevere
Farfa.
Istituzione
del Servizio volontario di vigilanza ambientale
L’inserimento
di un apposito Capo all’interno della l.r. 29 del 1997 contenente
le norme per il Servizio
Volontario
di Vigilanza Ambientale, è motivato dalla necessità di apportare
chiarezza ed inserire in
un
quadro di riferimento normativo certo, una consolidata espressione
del volontariato, estremamente
funzionale
ed efficace al raggiungimento degli obiettivi della L.R. 29/97.
Nell’ambito
del sistema del volontariato viene quindi prevista l’istituzione
del servizio di vigilanza
ambientale
al fine di promuove la partecipazione dei cittadini alla salvaguardia
e valorizzazione del
patrimonio
naturalistico (art 36 bis).
Disposizione
relativa alle funzioni amministrative e alle attribuzioni in materia
ambientale di
competenza
degli enti di area vasta
Con
DGR 335 del 2016 venne effettuata la ricognizione delle funzioni
amministrative e delle
attribuzioni
in materia ambientale, di competenza rispettivamente della Regione
Lazio e degli Enti di
Area
Vasta.
Con
questa proposta legislativa si richiama tale delibera a fini
chiarificatori e soprattutto si prevede
la
possibilità di realizzare protocolli di intesa per l’ assegnazione
temporanea di personale regionale agli enti di area vasta al fine di
supportare gli stessi nello svolgimento delle funzioni amministrative
e delle attribuzioni in materia ambientale.
Misure
di contrasto all’inquinamento atmosferico
Al
fine di contrastare l’inquinamento atmosferico si prevede che:
la
Giunta con propria deliberazione individui, in riferimento ai comuni
appartenenti alla classe 1 ai
sensi
della deliberazione della Giunta regionale del 15 settembre 2016, n.
536, criteri per la
localizzazione
degli impianti per la produzione di energia elettrica da combustione
di biomasse la
cui
realizzazione comporta un incremento delle emissioni di polveri
sottili e un conseguente
superamento
dei valori limite degli inquinanti relativi alla predetta classe.
la
Giunta regionale, con proprie deliberazioni, adotta linee guida di
settore concernenti impianti
soggetti
a VIA, VAS, AIA che determinino emissioni olfattive
Strategia
Regionale Rifiuti Zero e Forum per l’economia circolare
Attraverso
questo articolo si prevede che la Regione definisca una "Strategia
Regionale Rifiuti Zero",
quale
riferimento programmatico per l’aggiornamento del piano di gestione
dei rifiuti, al fine di
introdurre
e sviluppare il principio di economia circolare all’interno del
ciclo integrato di rifiuti,
prevedendo
altresì il finanziamento di progetti innovativi finalizzati ad
esempio al riuso, al
riciclaggio,
al recupero di materia, al compostaggio aerobico e alla digestione
anaerobica e alla
riconversione
dagli attuali sistemi verso la raccolta differenziata.
Viene
inoltre prevista l’istituzione presso l’Assessorato regionale
competente in materia di rifiuti del Forum
permanente per l'economia circolare, cui
partecipano rappresentanti degli enti locali, delle associazioni e
dei comitati ambientalisti, nonché delle organizzazioni economiche
di rappresentanza delle imprese aventi sede legale nella Regione.
Inserimento
del Capo II bis nella legge regionale 9 luglio 1998, n. 27
“Disciplina regionale
della
gestione dei rifiuti”.
Al
fine di dare attuazione alla normativa nazionale, ( che, all’articolo
3 bis, comma 1 bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 prevede
che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a
rete
di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei
rifiuti urbani, di scelta della
forma
di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di
competenza, di affidamento
della
gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti
di governo degli ambiti o
bacini
territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati dalle
Regione), si prevede l’aggiunta di un
capo
2 bis alla l.r. 27 del 1998 ai fini dell’istituzione,
per ogni ambito territoriale ottimale
individuato
dal piano regionale dei rifiuti, dell’Autorità
di governo d’ambito a cui aderiscono,
obbligatoriamente,
l’ente d’area vasta e tutti i comuni ricompresi nell’ambito
corrispondente. Le Autorità esercitano le proprie funzioni per
l’intero ambito territoriale ottimale e hanno sede presso il comune
capoluogo.
Ogni
Autorità provvede all’attuazione del piano regionale dei rifiuti e
svolge una serie di compiti, in particolare disciplina i flussi di
rifiuti urbani indifferenziati da avviare a trattamento e successivo
smaltimento
nonché i flussi di rifiuti urbani differenziati compostabili da
avviare a recupero,
determina
e controlla i livelli generali del servizio e gli standard di
qualità. approva il contratto di
servizio
sulla base dello schema tipo adottato dalla Regione, individua le
modalità di scelta della
forma
di gestione del servizio dei rifiuti, determina la tariffa per la
gestione dei rifiuti nel rispetto
delle
disposizioni vigenti, approva la Carta del servizio di gestione
integrata dei rifiuti urbani
Sono
previsti alcuni organi dell’Autorità:
a)
il Presidente dell’Autorità
b)
il Comitato d’ambito;
c)
l’Assemblea locale;
d)
il Collegio dei revisori dei conti,
L’Autorità
ha, inoltre, un Direttore generale scelto mediante selezione
pubblica.
Presso
l’assessorato competente è inoltre istituito, senza oneri
aggiuntivi, l’Osservatorio regionale
sulla
gestione dei rifiuti,.Strumento indispensabile ai fini operativi
risulta essere il Piano d’ambito dei
rifiuti,
che costituisce lo strumento per il governo delle attività di
gestione necessarie per lo
svolgimento
del servizio di gestione integrata dei rifiuti e prevede il programma
degli interventi, il
modello
gestionale ed organizzativo ed il piano economico finanziarioIl Piano
è approvato dal
Comitato
su proposta del Direttore generale.
Ai
fini della costituzione delle Autorità di governo degli ambiti
ottimali con decreto del Presidente
della
Giunta regionale è nominato, senza oneri aggiuntivi per il bilancio
regionale, entro trenta giorni
dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un Commissario
unico straordinario.
Al
fine di aggiornare e di integrare all’interno del sistema della
l.r. 27 del 1998 le innovazioni di cui
si
è detto, vengono previste una serie di modifiche puntuali alla l.r.
27 del 1998.
Una
importantissima novità è poi costituita dall’istituzione, presso
l’Assessorato regionale
competente
in materia di rifiuti, del Garante
regionale del servizio di gestione integrata dei rifiuti,
Il
Garante è nominato dal Presidente della Regione tra persone che
dispongono di particolare
competenza
ed esperienza nel settore della gestione dei rifiuti, dura in carica
cinque anni e non può
essere
riconfermato.
Modifiche
alla l.r. 27 del 1998 vengono altresì introdotte in materia di
BONIFICHE
attraverso
l’introduzione,
nel novero dei principi della legge, del principio della promozione
di nuove tecnologie e di azioni complementari quali le attività di
fitorisanamento e fitodepurazione, preferibilmente integrate
all’interno di nuove filiere produttive sostenibili. L’applicazione
delle stesse nel mondo agricolo ha anche una valenza sociale,
rendendo l’imprenditore agricolo un soggetto che contribuisce e
partecipa in via diretta alle azioni di ripristino ambientale di una
data area.
All’articolo
23 della l.r. 27/98 si prevede poi che la Regione promuova ed
incentivi, attraverso le
province,
le attività di volontariato volte alla pulizia di aree lungo i corsi
d’acqua e i litorali, anche
in ambito di contratti di fiume di lago e di costa.
L’ASSESSORE
AI RAPPORTI CON IL CONSIGLIO, AMBIENTE e RIFIUTI
(Mauro
Buschini)
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