Osservazioni e proposte di modifica alla proposta di legge n. 402
del 26 ottobre 2017
Comitato dei cittadini di via Monfalcone (Borgo Bainsizza –
Montello / Latina)
Con colore rosse le modifiche o integrazioni
Con colore azzurro le soppressioni
Si chiede che la
proposta di legge venga modificata nel modo seguente:
- comma
1. Dell’articolo 1 Al fine di
favorire l’efficientamento energetico, l’uso di fonti energetiche
rinnovabili degli edifici, nonché migliorare la salute e la qualità
dell’aria negli ambienti di vita e di lavoro, il presente articolo detta
disposizioni concernenti il controllo sul rendimento e sul risparmio
energetico degli impianti termici, l’uso razionale dell’energia, il
sistema informativo degli attestati di prestazione energetica, il Catasto
regionale degli impianti termici, il controllo e la manutenzione degli
impianti aeraulici, la realizzazione di impianti di produzione energetica superiore
ai 20 kw di energia elettrica, della produzione di calore da biomasse e di
biometano.
Art. 2 (Modifiche alla
legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, concernenti la valutazione economica,
la certificazione e la commercializzazione del capitale naturale)
1. Dopo il comma 100
della l.r. 17/2016 è inserito il seguente:
“100-bis. L’organismo
regionale elabora linee guida per la valutazione economica del capitale
naturale e dei
servizi ecosistemici e propone l’adozione di procedure per la relativa
commercializzazione mediante una apposita piattaforma regionale di
regolamentazione e
monitoraggio degli
scambi. Il capitale naturale non può essere oggetto di trasformazione e
modifica, sfruttamento se non ne vengono garantite la tutela e la
valorizzazione”.
Art. 3, comma 7
lettera b) dopo l’articolo 67 è inserito il seguente:
“Art. 67-bis (Ricostituzione dei
soprassuoli percorsi da incendio)
1. Nel rispetto di
quanto previsto dall’articolo 10 della l. 353/2000, ai fini della
ricostituzione dei soprassuoli delle zone boscate e dei pascoli percorsi dal
fuoco censiti nel catasto incendi di cui al comma 2 del medesimo articolo, i
proprietari, gli affittuari, i locatari o i soggetti che esercitano un diritto
reale di godimento sui suddetti soprassuoli possono procedere all’esecuzione di
interventi a carattere selvicolturale o di ingegneria naturalistica. Nei primi 24
mesi dall’evento calamitoso, gli interventi di cui al precedente periodo che
non prevedono l’impiego di risorse finanziarie pubbliche
possono essere
realizzati senza l’autorizzazione ovvero la comunicazione di cui all’articolo
45.” Si conferma il mancato riutilizzo utilizzo dal punto di vista
edilizio ed edificabile per 10 anni dal rogo. I comuni possono procedere al
vincolo di inedificabilità anche con segnalazione scritta da parte di
cittadini, comitati e associazioni che dimostrano il rogo sia sul terreno che
sul fronte stradale di competenza;
art. 4 dopo il comma
3 inserire i commi
4. la regione Lazio
favorisce le colture con minore consumo di acqua limitando l’emungimento da
parte delle colture con minore consumo che saranno comunque sottoposte ad una
specifica tassazione. Inoltre analoga tassazione maggiorata viene imposta
sull’emungimento delle acque per produzione energetica (turbogas, biomasse,
biogas, biometano) per tutti gli impianti con produzione energetica pari a
20kw. Le autorizzazioni all’emungimento diverse da quelle domestiche saranno
soggette all’approvazione dell’autorità di bacino regionale.
5. per la particolare
condizione dei giardini naturali di Ninfa, tutte le autorizzazioni al prelievo,
emungimento dell’acqua in essere autorizzate scadono il 31 dicembre 2019. Per
il loro rinnovo sarà necessario il parere dell’autorità regionale di bacino.
Art. 5 comma 1, punto
1) (errato al comma 4), (corretto
al comma 4 bis) le parole da “congiunto” sino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti: “della struttura regionale competente in materia di aree
naturali protette, sentito il Comitato regionale per il territorio di cui
all’articolo 16 della l.r. 38/1999, apporta eventuali modifiche ed
integrazioni, pronunciandosi contestualmente sulle osservazioni pervenute, e ne
propone al Consiglio regionale l’approvazione. Il Consiglio regionale si
esprime sulla proposta di piano entro i successivi novanta giorni, decorsi i
quali il piano si intende approvato e la Giunta regionale provvede
alla relativa
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.”;
Art. 8 (Misure di contrasto
all’inquinamento atmosferico)
- Ai
fini della prevenzione, contenimento e riduzione dell’inquinamento
atmosferico, non possono essere approvati centrali a biomasse, biometano,
turbogas, biogas a condizione che siano rispettati il parere e le
prescrizioni dell’Arpa Lazio dell’8/9/2016 per la centrale a biogas di
Amaseno: L’installazione di un nuovo
impianto di combustione si ritiene percorribile a condizione che, a seguito
della sua messa a regime, la qualità dell’aria di un territorio possa
trarne beneficio, situazione realizzabile nel caso in cui, per esempio, si
andasse a sostituire:
a)
Un
combustibile più inquinante in un impianto esistente;
b)
Un
impianto già esistente meno efficiente dal punto di vista energetico;
c)
Piccole
caldaie per uso domestico
1.bis non possono essere approvati nuovi impianti a biomasse,
biogas, biometano, turbogas per le province per le quali non risultino
soddisfatti gli adempimenti di cui alle norme di attuazione
del Piano regionale del Lazio di risanamento della qualità dell’aria
DGR_164_05_03_2010_Allegato, di cui all’articolo 10 e in particolare: (art.
10): "predisporre un programma
annuale di attività, concordato con ARPA Lazio, finalizzato a pianificare il
controllo delle emissioni da impianti industriali soggetti ad autorizzazione.
Il numero dei controlli deve essere significativo rispetto al numero di punti
di emissione presenti nei singoli territori provinciali." e anche "d.
mantenere aggiornato l’inventario delle emissioni realizzato a livello
territoriale rispettando i protocolli relativi ai tracciati rekord, alla
raccolta ed alle modalità di inserimento dei dati che verranno forniti dalle
strutture regionali competenti in materia di sistema informativo ambientale
(SIRA);
1. Ter
non possono essere approvati nuovi impianti a biomasse, biogas, biometano,
turbogas per i comuni dove non risultano soddisfatti gli adempimenti di cui
alle norme di attuazione
del Piano regionale del Lazio di risanamento della qualità dell’aria
DGR_164_05_03_2010_Allegato, di cui all’articolo 9.
1. Quater
oltre a quanto previsto dai commi 1, 1bis, 1 ter, non possono essere approvati,
nei comuni di cui alla classe 1 ai sensi della deliberazione della Giunta
regionale del 15
settembre 2016, n. 536, nuovi
impianti a biomasse, biogas, biometano, turbogas.
- Quinquies
tutti gli impianti di produzione energetica superiore a 20 kw, a biomasse, biogas, biometano, turbogas, nei
comuni di cui alla classe 1 ai
sensi della deliberazione della Giunta regionale del 15settembre 2016, n.
536, qualunque sia la loro approvazione e scadenza, sono sottoposti a
valutazioni VAS e VIA entro il 31 dicembre 2018. Tali valutazioni non
possono essere per il singolo impianto, ma devono valutare anche gli
effetti combinati con altri impianti e cause di inquinamento nello stesso
comune. In difetto della quale l’autorizzazione è da intendersi decaduta.
1
Sexies tutti gli impianti di
produzione energetica superiore a 20 kw, a biomasse, biogas, biometano, turbogas,
nei comuni che non hanno adempiuto all’articolo 9 delle norme di attuazione del Piano regionale del Lazio di
risanamento della qualità dell’aria DGR_164_05_03_2010_Allegato, , qualunque sia la loro approvazione e
scadenza, sono sottoposti a valutazioni VAS e VIA entro il 31 dicembre 2019.
Tali valutazioni non possono essere per il singolo impianto, ma devono valutare
anche gli effetti combinati con altri impianti e cause di inquinamento nello
stesso comune. In difetto della quale l’autorizzazione è da intendersi
decaduta.
1
Septies tutti gli impianti di produzione energetica superiore a 20 kw, a
biomasse, biogas, biometano, turbogas, nelle province che non hanno adempiuto
all’articolo 10 delle norme di attuazione del Piano regionale del Lazio di
risanamento della qualità dell’aria DGR_164_05_03_2010_Allegato, qualunque sia la loro approvazione e
scadenza, sono sottoposti a valutazioni VAS e VIA entro il 31 dicembre 2019.
Tali valutazioni non possono essere per il singolo impianto, ma devono valutare
anche gli effetti combinati con altri impianti e cause di inquinamento nello
stesso comune. In difetto della quale l’autorizzazione è da intendersi
decaduta.
1. Opties la Giunta regionale, sentiti
gli enti locali interessati, con propria deliberazione individua, in
riferimento ai comuni appartenenti alla classe 2 ai
sensi della deliberazione della Giunta regionale del 15 settembre 2016, n. 536,
criteri per la localizzazione degli impianti per la produzione di energia
elettrica da combustione di biomasse, biogas, biometano, turbogas, la
cui realizzazione comporta un incremento delle emissioni di polveri sottili e
un conseguente superamento dei valori limite degli inquinanti relativi alla
predetta classe. Tali progetti saranno comunque soggetti a valutazione VIA e VAS
valutando anche gli effetti combinati con altri impianti e cause di
inquinamento nello stesso comune.
2. Nella
deliberazione di cui al comma 1 opties la
Giunta regionale individua, in particolare, i criteri
per la valutazione
della sostenibilità territoriale degli impianti previsti al medesimo comma e
per una loro
eventuale localizzazione alternativa nonché misure di riduzione delle emissioni
inquinanti esistenti
volte a garantire un saldo emissivo complessivo della zona interessata pari
a zero, a
condizione che siano rispettati il parere e le prescrizioni dell’Arpa Lazio
dell’8/9/2016 per la centrale a biogas di Amaseno, richiamati all’articolo 1.
3. Ai fini del
rilascio dell’autorizzazione per gli impianti di cui al comma 1 opties, il
soggetto
interessato presenta
una relazione nella quale sono descritte le conseguenze in termini di
emissioni inquinanti
e le misure di mitigazione o compensazione che intende apportare in
conformità al comma 2, a
condizione che siano rispettati il parere e le prescrizioni dell’Arpa Lazio
dell’8/9/2016 per la centrale a biogas di Amaseno, richiamati all’articolo 1.
Comma 4 soppresso.
Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai procedimenti
amministrativi di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge, relativi agli impianti di cui al comma 1 da realizzare nei
comuni di cui al medesimo comma.
Comma 5 dell’articolo
8 dopo la lettera b) inserire
C) tutti gli impianti
che trattano rifiuti, centrali a biogas, biomasse, biometano, turbogas non
possono emanare emissioni odorigene moleste all’esterno del perimetro
dell’insediamento. All’interno degli impianti che trattano rifiuti, centrali
energetiche a biogas, biomasse, biometano, turbogas devono prevedere impianti
di controllo e valutazione delle emissioni odorigene con misurazioni in
continuo e con i dati da trasmettere, telematicamente, ogni settimana agli enti
che hanno partecipato alla conferenza dei servizi e che sono incaricate dei
controlli.
6. tutti i progetti di
produzione energetica, superiori alla capacità di 20 kw, devono essere pubblici
e consentire la partecipazione all’approvazione, mediante informazione on line,
di cittadini, comitati e associazioni che possono partecipare alle conferenze
dei servizi e le cui osservazioni prescrizioni faranno parte delle eventuali
autorizzazioni o pareri.
Art. 9 (Strategia Regionale
Rifiuti Zero)
1. Nel rispetto dei
criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all’articolo 179 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché
al fine di assicurare la revisione
del ciclo di
produzione-consumo entro i limiti di compatibilità e sostenibilità ambientale
in un’ottica
di sviluppo del
modello dell’economia circolare, la Regione definisce una “Strategia Regionale
Rifiuti Zero, emissioni e combustioni zero”, quale riferimento
programmatico per l’aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti di cui
all'articolo 199 del d.lgs. 152/2006. La “Strategia Regionale Rifiuti Zero”
realizza, attraverso il coinvolgimento delle comunità locali e del sistema
produttivo, una serie di azioni integrate, volte a:
dopo la lettera f)
inserire
g) i rifiuti non vanno
bruciati ne utilizzati per produzione energetica. Dovranno quindi essere
migliorati la qualità della raccolta differenziata, anche con impegno economico
in favore di amministrazioni e cittadini, anche con riduzione della tassa, la
percentuali di invio negli inceneritori o termovalorizzatori dovrà essere
ridotta alla percentuale inferiore al 10%.
h) tutti gli impianti
di trattamento e rifiuti per TMB o TBM dovranno aumentare il recupero dei
rifiuti al 75%.
Comma 2. In
applicazione dei principi di precauzione, sostenibilità, efficienza ed
economicità, di cui all’articolo 178 d.lgs. 152/2006, la Regione sostiene i progetti
di investimento, i nuovi impianti, la
riconversione di
impianti esistenti, con esclusione delle discariche con volumi esauriti, le
innovazioni tecnologiche, le innovazioni di processi e le azioni immateriali,
destinati:
dopo la lettera f)
inserire
g) la regione Lazio per
tutti i comuni con raccolta differenziata inferiore al 50%, secondo i dati
Ispra, chiede delibera di consiglio comunale con il piano industriale di
intervento, programma temporale e impegno di spesa, per arrivare, entro 6 mesi
dall’approvazione della presente legge, a raggiungere il 50%. In difetto di
tale piano e del raggiungimento, entro 12 mesi dall’approvazione della presente
legge, saranno commissariati.
h) la regione Lazio per
tutti i comuni con raccolta differenziata inferiore al 65%, secondo i dati
Ispra, chiede delibera di consiglio comunale con il piano di intervento,
programma temporale e impegno di spesa, per arrivare, entro 12 mesi
dall’approvazione della presente legge, a raggiungere il 65%. In difetto di
tale piano e del raggiungimento, entro 24 mesi dall’approvazione della presente
legge, saranno commissariati.
i) tutti i comuni che
non rispettano la qualità della raccolta differenziata che non presentano un
idoneo il piano industriale di intervento, programma temporale e impegno di
spesa, per arrivare, entro 6 mesi dall’approvazione della presente legge, a
raggiungere la qualità della raccolta differenziata. In difetto di tale piano e
del raggiungimento, entro 12 mesi dall’approvazione della presente legge,
saranno commissariati.
Art. 11 la proposta
di modifica alla Art. 20 quater (Compiti dell’Autorità)
1. Le Autorità
provvedono all’attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui
all’articolo
7 e svolgono,
altresì, i seguenti compiti:
a) disciplinano i flussi
di rifiuti urbani indifferenziati da avviare a trattamento e successivo
smaltimento nonché i flussi di rifiuti urbani differenziati compostabili da
avviare a recupero, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di
economicità, di trasparenza e di prossimità, con l’obbligo del
raggiungimento del 65% della raccolta differenziata. Nel caso di mancato
raggiungimento dell’obiettivo del 65% l’autorità d’ambito decade.
b) determinano e
controllano i livelli generali del servizio e gli standard di qualità, con
l’informazione e il coinvolgimento dei cittadini, comitati e associazioni
c) approvano il
contratto di servizio sulla base dello schema tipo adottato dalla Regione ai
sensi
dell’articolo 4,
comma 1, lettera h bis); con l’informazione e il coinvolgimento dei cittadini, comitati e
associazioni
d) individuano le
modalità di scelta della forma di gestione del servizio dei rifiuti nel
rispetto delle
disposizioni statali
ed europee vigenti, con esclusione dell’incenerimento dei rifiuti, con
l’obbligo del raggiungimento del 65% della raccolta differenziata. Nel caso di
mancato raggiungimento dell’obiettivo del 65% l’autorità d’ambito decade.
e) determinano la
tariffa per la gestione dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni vigenti, con
riduzione della tariffa per cittadini e amministrazioni che raggiungono la
percentuale di differenziata del 65% e della qualità della raccolta
differenziata.
f) approvano la Carta
del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, con
l’informazione e il coinvolgimento dei cittadini, comitati e associazioni
j) espletano la
procedura di evidenza pubblica in caso di esternalizzazione del servizio di
gestione
dei rifiuti, anche
avvalendosi della centrale acquisti regionale di cui all’articolo 3, comma 4,
della
l.r. 12/2016. con
l’informazione e il coinvolgimento dei cittadini, comitati e associazioni
2. Le Autorità sono
finanziate attraverso i proventi derivanti dai contributi degli enti aderenti,
da
determinarsi con
delibera del Comitato d’Ambito. Il contributo a carico di ciascun ente aderente
è
determinato in
rapporto alla popolazione residente secondo l’ultimo Censimento permanente
della
popolazione e delle
abitazioni effettuato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), favorendo
i comuni che raggiungono standard elevati della qualità e della quantità della
raccolta differenziata.
Comma 3. Le Autorità
possono stipulare tra loro accordi finalizzati al miglioramento dell’efficacia
ed
efficienza del
servizio, nonché all’ottimizzazione gestionale delle dotazioni impiantistiche
ed alle
previsioni del piano
regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 7.
Art. 20 quinquies (Organi
dell’Autorità)
Comma 2. Gli organi
durano in carica cinque anni eccetto il Collegio dei revisori che dura in
carica tre anni, decadono nel caso non siano garantiti gli standard qualitativi e
quantitativi della raccolta differenziata. Possono
essere sfiduciati dall’assemblea dei sindaci.
Art. 20 septies (Comitato d’ambito)
Comma 2. Ai
componenti del Comitato spetta il rimborso delle spese di trasferta debitamente
documentate,
ai sensi della
normativa vigente solo con il raggiungimento del 65% della raccolta differenziata.
Art. 20 undecies (Piano d’ambito dei
rifiuti)
Comma 4. Il Piano ha
la medesima durata prevista dal piano regionale di gestione dei rifiuti di cui
all’articolo
7 e prevede:
a) le modalità
organizzative e gestionali del servizio dei rifiuti, con
l’obbligo del raggiungimento del 65% per ogni singolo comune;
comma 7. Alle sedute
del Comitato possono partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di
voto,
l’Assessore
competente in materia di rifiuti e il direttore regionale competente in materia
di rifiuti. Alle sedute possono assistere i cittadini.
Art. 12 (Commissario unico
straordinario.
Disposizioni
transitorie e finali relative al Capo II bis della l.r. 27/1998)
Comma 4. In fase di
prima applicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 20 septies, comma
4,
lettere i) e k),
della l.r. 27/1998, come introdotto dalla presente legge, la Giunta regionale,
entro trenta
giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, adotta con propria deliberazione,
sentita la
commissione
consiliare competente, lo Statuto delle Autorità e il regolamento interno dei
rispettivi
Comitati d’ambito. Il
commissario non può approvare impianti e/o far riaprire impianti.
Art. 13 (Modifiche alla l.r.
27/1998 e successive modifiche)
1. Alla l.r. 27/1998
sono apportate le seguenti modifiche:
“Art. 3 (Principi)
Comma 1 lettera c)
sviluppare la raccolta differenziata, il riuso, il riciclo e il recupero dei
rifiuti nella protezione dell’economia circolare, con
l’obbligo per ogni comune di arrivare al 65% della raccolta differenziata,
aumentandone la qualità dei prodotti recuperati;
dopo la lettera e)
inserire:
f) garantire la messa
in sicurezza, la bonifica, ed il ripristino ambientale delle aree inquinate dai
rifiuti.
Nessun commento:
Posta un commento