domenica 31 dicembre 2017

legge regionale Lazio sull'ambiente Osservazioni e proposte di modifica alla proposta di legge n. 402 del 26 ottobre 2017 Comitato dei cittadini di via Monfalcone (Borgo Bainsizza – Montello / Latina)

Osservazioni e proposte di modifica alla proposta di legge n. 402 del 26 ottobre 2017
Comitato dei cittadini di via Monfalcone (Borgo Bainsizza – Montello / Latina)
Con colore rosse le modifiche o integrazioni
Con colore azzurro le soppressioni

Si chiede che la proposta di legge venga modificata nel modo seguente:
  1. comma 1. Dell’articolo 1       Al fine di favorire l’efficientamento energetico, l’uso di fonti energetiche rinnovabili degli edifici, nonché migliorare la salute e la qualità dell’aria negli ambienti di vita e di lavoro, il presente articolo detta disposizioni concernenti il controllo sul rendimento e sul risparmio energetico degli impianti termici, l’uso razionale dell’energia, il sistema informativo degli attestati di prestazione energetica, il Catasto regionale degli impianti termici, il controllo e la manutenzione degli impianti aeraulici, la realizzazione di impianti di produzione energetica superiore ai 20 kw di energia elettrica, della produzione di calore da biomasse e di biometano.

Art. 2 (Modifiche alla legge regionale 31 dicembre 2016, n. 17, concernenti la valutazione economica, la certificazione e la commercializzazione del capitale naturale)
1. Dopo il comma 100 della l.r. 17/2016 è inserito il seguente:
“100-bis. L’organismo regionale elabora linee guida per la valutazione economica del capitale
naturale e dei servizi ecosistemici e propone l’adozione di procedure per la relativa commercializzazione mediante una apposita piattaforma regionale di regolamentazione e
monitoraggio degli scambi. Il capitale naturale non può essere oggetto di trasformazione e modifica, sfruttamento se non ne vengono garantite la tutela e la valorizzazione”.

Art. 3, comma 7 lettera b) dopo l’articolo 67 è inserito il seguente:
“Art. 67-bis (Ricostituzione dei soprassuoli percorsi da incendio)
1. Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 10 della l. 353/2000, ai fini della ricostituzione dei soprassuoli delle zone boscate e dei pascoli percorsi dal fuoco censiti nel catasto incendi di cui al comma 2 del medesimo articolo, i proprietari, gli affittuari, i locatari o i soggetti che esercitano un diritto reale di godimento sui suddetti soprassuoli possono procedere all’esecuzione di interventi a carattere selvicolturale o di ingegneria naturalistica. Nei primi 24 mesi dall’evento calamitoso, gli interventi di cui al precedente periodo che non prevedono l’impiego di risorse finanziarie pubbliche
possono essere realizzati senza l’autorizzazione ovvero la comunicazione di cui all’articolo 45.” Si conferma il mancato riutilizzo utilizzo dal punto di vista edilizio ed edificabile per 10 anni dal rogo. I comuni possono procedere al vincolo di inedificabilità anche con segnalazione scritta da parte di cittadini, comitati e associazioni che dimostrano il rogo sia sul terreno che sul fronte stradale di competenza;

art. 4 dopo il comma 3 inserire i commi
4. la regione Lazio favorisce le colture con minore consumo di acqua limitando l’emungimento da parte delle colture con minore consumo che saranno comunque sottoposte ad una specifica tassazione. Inoltre analoga tassazione maggiorata viene imposta sull’emungimento delle acque per produzione energetica (turbogas, biomasse, biogas, biometano) per tutti gli impianti con produzione energetica pari a 20kw. Le autorizzazioni all’emungimento diverse da quelle domestiche saranno soggette all’approvazione dell’autorità di bacino regionale.
5. per la particolare condizione dei giardini naturali di Ninfa, tutte le autorizzazioni al prelievo, emungimento dell’acqua in essere autorizzate scadono il 31 dicembre 2019. Per il loro rinnovo sarà necessario il parere dell’autorità regionale di bacino.

Art. 5 comma 1, punto 1) (errato al comma 4)(corretto al comma 4 bis) le parole da “congiunto” sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “della struttura regionale competente in materia di aree naturali protette, sentito il Comitato regionale per il territorio di cui all’articolo 16 della l.r. 38/1999, apporta eventuali modifiche ed integrazioni, pronunciandosi contestualmente sulle osservazioni pervenute, e ne propone al Consiglio regionale l’approvazione. Il Consiglio regionale si esprime sulla proposta di piano entro i successivi novanta giorni, decorsi i quali il piano si intende approvato e la Giunta regionale provvede
alla relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.”;

Art. 8 (Misure di contrasto all’inquinamento atmosferico)
  1. Ai fini della prevenzione, contenimento e riduzione dell’inquinamento atmosferico, non possono essere approvati centrali a biomasse, biometano, turbogas, biogas a condizione che siano rispettati il parere e le prescrizioni dell’Arpa Lazio dell’8/9/2016 per la centrale a biogas di Amaseno: L’installazione di un nuovo impianto di combustione si ritiene percorribile a condizione che, a seguito della sua messa a regime, la qualità dell’aria di un territorio possa trarne beneficio, situazione realizzabile nel caso in cui, per esempio, si andasse a sostituire:
a)      Un combustibile più inquinante in un impianto esistente;
b)      Un impianto già esistente meno efficiente dal punto di vista energetico;
c)      Piccole caldaie per uso domestico
1.bis non possono essere approvati nuovi impianti a biomasse, biogas, biometano, turbogas per le province per le quali non risultino soddisfatti gli adempimenti di cui alle norme di attuazione
del Piano regionale del Lazio di risanamento della qualità dell’aria DGR_164_05_03_2010_Allegato, di cui all’articolo 10 e in particolare: (art. 10): "predisporre un programma annuale di attività, concordato con ARPA Lazio, finalizzato a pianificare il controllo delle emissioni da impianti industriali soggetti ad autorizzazione. Il numero dei controlli deve essere significativo rispetto al numero di punti di emissione presenti nei singoli territori provinciali." e anche "d. mantenere aggiornato l’inventario delle emissioni realizzato a livello territoriale rispettando i protocolli relativi ai tracciati rekord, alla raccolta ed alle modalità di inserimento dei dati che verranno forniti dalle strutture regionali competenti in materia di sistema informativo ambientale (SIRA);
1.      Ter non possono essere approvati nuovi impianti a biomasse, biogas, biometano, turbogas per i comuni dove non risultano soddisfatti gli adempimenti di cui alle norme di attuazione
del Piano regionale del Lazio di risanamento della qualità dell’aria DGR_164_05_03_2010_Allegato, di cui all’articolo 9.
1.      Quater oltre a quanto previsto dai commi 1, 1bis, 1 ter, non possono essere approvati, nei comuni di cui alla classe 1 ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 15
settembre 2016, n. 536,  nuovi impianti a biomasse, biogas, biometano, turbogas.
  1. Quinquies tutti gli impianti di produzione energetica superiore a 20 kw, a biomasse, biogas, biometano, turbogas, nei comuni  di cui alla classe 1 ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 15settembre 2016, n. 536, qualunque sia la loro approvazione e scadenza, sono sottoposti a valutazioni VAS e VIA entro il 31 dicembre 2018. Tali valutazioni non possono essere per il singolo impianto, ma devono valutare anche gli effetti combinati con altri impianti e cause di inquinamento nello stesso comune. In difetto della quale l’autorizzazione è da intendersi decaduta.
1        Sexies tutti gli impianti di produzione energetica superiore a 20 kw, a biomasse, biogas, biometano, turbogas, nei comuni che non hanno adempiuto all’articolo 9 delle norme di attuazione del Piano regionale del Lazio di risanamento della qualità dell’aria DGR_164_05_03_2010_Allegato,  , qualunque sia la loro approvazione e scadenza, sono sottoposti a valutazioni VAS e VIA entro il 31 dicembre 2019. Tali valutazioni non possono essere per il singolo impianto, ma devono valutare anche gli effetti combinati con altri impianti e cause di inquinamento nello stesso comune. In difetto della quale l’autorizzazione è da intendersi decaduta.
1        Septies tutti gli impianti di produzione energetica superiore a 20 kw, a biomasse, biogas, biometano, turbogas, nelle province che non hanno adempiuto all’articolo 10 delle norme di attuazione del Piano regionale del Lazio di risanamento della qualità dell’aria DGR_164_05_03_2010_Allegato,  qualunque sia la loro approvazione e scadenza, sono sottoposti a valutazioni VAS e VIA entro il 31 dicembre 2019. Tali valutazioni non possono essere per il singolo impianto, ma devono valutare anche gli effetti combinati con altri impianti e cause di inquinamento nello stesso comune. In difetto della quale l’autorizzazione è da intendersi decaduta.
1.      Opties  la Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati, con propria deliberazione individua, in riferimento ai comuni appartenenti alla classe 2 ai sensi della deliberazione della Giunta regionale del 15 settembre 2016, n. 536, criteri per la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica da combustione di biomasse, biogas, biometano, turbogas, la cui realizzazione comporta un incremento delle emissioni di polveri sottili e un conseguente superamento dei valori limite degli inquinanti relativi alla predetta classe. Tali progetti saranno comunque soggetti a valutazione VIA e VAS valutando anche gli effetti combinati con altri impianti e cause di inquinamento nello stesso comune.
2. Nella deliberazione di cui al comma 1 opties la Giunta regionale individua, in particolare, i criteri
per la valutazione della sostenibilità territoriale degli impianti previsti al medesimo comma e
per una loro eventuale localizzazione alternativa nonché misure di riduzione delle emissioni
inquinanti esistenti volte a garantire un saldo emissivo complessivo della zona interessata pari
a zero, a condizione che siano rispettati il parere e le prescrizioni dell’Arpa Lazio dell’8/9/2016 per la centrale a biogas di Amaseno, richiamati all’articolo 1.
3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione per gli impianti di cui al comma 1 opties, il soggetto
interessato presenta una relazione nella quale sono descritte le conseguenze in termini di
emissioni inquinanti e le misure di mitigazione o compensazione che intende apportare in
conformità al comma 2, a condizione che siano rispettati il parere e le prescrizioni dell’Arpa Lazio dell’8/9/2016 per la centrale a biogas di Amaseno, richiamati all’articolo 1.
Comma 4 soppresso. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano ai procedimenti amministrativi di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi agli impianti di cui al comma 1 da realizzare nei comuni di cui al medesimo comma.

Comma 5 dell’articolo 8 dopo la lettera b) inserire
C) tutti gli impianti che trattano rifiuti, centrali a biogas, biomasse, biometano, turbogas non possono emanare emissioni odorigene moleste all’esterno del perimetro dell’insediamento. All’interno degli impianti che trattano rifiuti, centrali energetiche a biogas, biomasse, biometano, turbogas devono prevedere impianti di controllo e valutazione delle emissioni odorigene con misurazioni in continuo e con i dati da trasmettere, telematicamente, ogni settimana agli enti che hanno partecipato alla conferenza dei servizi e che sono incaricate dei controlli.
6. tutti i progetti di produzione energetica, superiori alla capacità di 20 kw, devono essere pubblici e consentire la partecipazione all’approvazione, mediante informazione on line, di cittadini, comitati e associazioni che possono partecipare alle conferenze dei servizi e le cui osservazioni prescrizioni faranno parte delle eventuali autorizzazioni o pareri.

Art. 9 (Strategia Regionale Rifiuti Zero)
1. Nel rispetto dei criteri di priorità nella gestione dei rifiuti di cui all’articolo 179 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonché al fine di assicurare la revisione
del ciclo di produzione-consumo entro i limiti di compatibilità e sostenibilità ambientale in un’ottica
di sviluppo del modello dell’economia circolare, la Regione definisce una “Strategia Regionale Rifiuti Zero, emissioni e combustioni zero”, quale riferimento programmatico per l’aggiornamento del piano di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del d.lgs. 152/2006. La “Strategia Regionale Rifiuti Zero” realizza, attraverso il coinvolgimento delle comunità locali e del sistema produttivo, una serie di azioni integrate, volte a:

dopo la lettera f) inserire
g) i rifiuti non vanno bruciati ne utilizzati per produzione energetica. Dovranno quindi essere migliorati la qualità della raccolta differenziata, anche con impegno economico in favore di amministrazioni e cittadini, anche con riduzione della tassa, la percentuali di invio negli inceneritori o termovalorizzatori dovrà essere ridotta alla percentuale inferiore al 10%.
h) tutti gli impianti di trattamento e rifiuti per TMB o TBM dovranno aumentare il recupero dei rifiuti al 75%.

Comma 2. In applicazione dei principi di precauzione, sostenibilità, efficienza ed economicità, di cui all’articolo 178 d.lgs. 152/2006, la Regione sostiene i progetti di investimento, i nuovi impianti, la
riconversione di impianti esistenti, con esclusione delle discariche con volumi esauriti, le innovazioni tecnologiche, le innovazioni di processi e le azioni immateriali, destinati:
dopo la lettera f) inserire
g) la regione Lazio per tutti i comuni con raccolta differenziata inferiore al 50%, secondo i dati Ispra, chiede delibera di consiglio comunale con il piano industriale di intervento, programma temporale e impegno di spesa, per arrivare, entro 6 mesi dall’approvazione della presente legge, a raggiungere il 50%. In difetto di tale piano e del raggiungimento, entro 12 mesi dall’approvazione della presente legge, saranno commissariati.
h) la regione Lazio per tutti i comuni con raccolta differenziata inferiore al 65%, secondo i dati Ispra, chiede delibera di consiglio comunale con il piano di intervento, programma temporale e impegno di spesa, per arrivare, entro 12 mesi dall’approvazione della presente legge, a raggiungere il 65%. In difetto di tale piano e del raggiungimento, entro 24 mesi dall’approvazione della presente legge, saranno commissariati.
i) tutti i comuni che non rispettano la qualità della raccolta differenziata che non presentano un idoneo il piano industriale di intervento, programma temporale e impegno di spesa, per arrivare, entro 6 mesi dall’approvazione della presente legge, a raggiungere la qualità della raccolta differenziata. In difetto di tale piano e del raggiungimento, entro 12 mesi dall’approvazione della presente legge, saranno commissariati.

Art. 11 la proposta di modifica alla Art. 20 quater (Compiti dell’Autorità)
1. Le Autorità provvedono all’attuazione del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo
7 e svolgono, altresì, i seguenti compiti:
a) disciplinano i flussi di rifiuti urbani indifferenziati da avviare a trattamento e successivo smaltimento nonché i flussi di rifiuti urbani differenziati compostabili da avviare a recupero, secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità, di trasparenza e di prossimità, con l’obbligo del raggiungimento del 65% della raccolta differenziata. Nel caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo del 65% l’autorità d’ambito decade.
b) determinano e controllano i livelli generali del servizio e gli standard di qualità, con l’informazione e il coinvolgimento dei cittadini, comitati e associazioni
c) approvano il contratto di servizio sulla base dello schema tipo adottato dalla Regione ai sensi
dell’articolo 4, comma 1, lettera h bis); con l’informazione e il coinvolgimento dei cittadini, comitati e associazioni
d) individuano le modalità di scelta della forma di gestione del servizio dei rifiuti nel rispetto delle
disposizioni statali ed europee vigenti, con esclusione dell’incenerimento dei rifiuti, con l’obbligo del raggiungimento del 65% della raccolta differenziata. Nel caso di mancato raggiungimento dell’obiettivo del 65% l’autorità d’ambito decade.
e) determinano la tariffa per la gestione dei rifiuti nel rispetto delle disposizioni vigenti, con riduzione della tariffa per cittadini e amministrazioni che raggiungono la percentuale di differenziata del 65% e della qualità della raccolta differenziata.
f) approvano la Carta del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, con l’informazione e il coinvolgimento dei cittadini, comitati e associazioni

j) espletano la procedura di evidenza pubblica in caso di esternalizzazione del servizio di gestione
dei rifiuti, anche avvalendosi della centrale acquisti regionale di cui all’articolo 3, comma 4, della
l.r. 12/2016. con l’informazione e il coinvolgimento dei cittadini, comitati e associazioni
2. Le Autorità sono finanziate attraverso i proventi derivanti dai contributi degli enti aderenti, da
determinarsi con delibera del Comitato d’Ambito. Il contributo a carico di ciascun ente aderente è
determinato in rapporto alla popolazione residente secondo l’ultimo Censimento permanente della
popolazione e delle abitazioni effettuato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), favorendo i comuni che raggiungono standard elevati della qualità e della quantità della raccolta differenziata.
Comma 3. Le Autorità possono stipulare tra loro accordi finalizzati al miglioramento dell’efficacia ed
efficienza del servizio, nonché all’ottimizzazione gestionale delle dotazioni impiantistiche ed alle
previsioni del piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo 7.
Art. 20 quinquies (Organi dell’Autorità)
Comma 2. Gli organi durano in carica cinque anni eccetto il Collegio dei revisori che dura in carica tre anni, decadono nel caso non siano garantiti gli standard qualitativi e quantitativi della raccolta differenziata. Possono essere sfiduciati dall’assemblea dei sindaci.

Art. 20 septies (Comitato d’ambito)
Comma 2. Ai componenti del Comitato spetta il rimborso delle spese di trasferta debitamente documentate,
ai sensi della normativa vigente solo con il raggiungimento del 65% della raccolta differenziata.

Art. 20 undecies (Piano d’ambito dei rifiuti)
Comma 4. Il Piano ha la medesima durata prevista dal piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all’articolo
7 e prevede:
a) le modalità organizzative e gestionali del servizio dei rifiuti, con l’obbligo del raggiungimento del 65% per ogni singolo comune;

comma 7. Alle sedute del Comitato possono partecipare, con funzioni consultive e senza diritto di voto,
l’Assessore competente in materia di rifiuti e il direttore regionale competente in materia di rifiuti. Alle sedute possono assistere i cittadini.

Art. 12 (Commissario unico straordinario.
Disposizioni transitorie e finali relative al Capo II bis della l.r. 27/1998)
Comma 4. In fase di prima applicazione, in deroga a quanto previsto dall’articolo 20 septies, comma 4,
lettere i) e k), della l.r. 27/1998, come introdotto dalla presente legge, la Giunta regionale, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta con propria deliberazione, sentita la
commissione consiliare competente, lo Statuto delle Autorità e il regolamento interno dei rispettivi
Comitati d’ambito. Il commissario non può approvare impianti e/o far riaprire impianti.

Art. 13 (Modifiche alla l.r. 27/1998 e successive modifiche)
1. Alla l.r. 27/1998 sono apportate le seguenti modifiche:
 “Art. 3 (Principi)
Comma 1 lettera c) sviluppare la raccolta differenziata, il riuso, il riciclo e il recupero dei rifiuti nella protezione dell’economia circolare, con l’obbligo per ogni comune di arrivare al 65% della raccolta differenziata, aumentandone la qualità dei prodotti recuperati;
dopo la lettera e) inserire:
f) garantire la messa in sicurezza, la bonifica, ed il ripristino ambientale delle aree inquinate dai rifiuti.


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