giovedì 7 ottobre 2021

Arpa Lazio Linee guida sul compostaggio locale di rifiuti organici, tra autocompostaggio, compostaggio di comunità e compostaggio locale

 tratto da https://www.arpalazio.it/documents/20124/52505/Linee_guida_sul_compostaggio_locale_di_rifiuti_organici.pdf

si definiscono tre differenti tipologie di compostaggio di prossimità, ovvero:  AUTOCOMPOSTAGGIO (articolo 183, comma 1, lettera e del D.Lgs. 152/06)  COMPOSTAGGIO di COMUNITÀ (articolo 183, comma 1, lettera qq-bis del D.Lgs. 152/06)  COMPOSTAGGIO LOCALE (articolo 214, comma 7-bis del D.Lgs. 152/06) Il requisito sostanziale, che differenzia l’autocompostaggio dalle altre forme di compostaggio di prossimità, riguarda il numero di utenze che effettuano l’attività di compostaggio. Qualora si tratti di un’utenza singola (domestica o anche non domestica) l’attività si configura come autocompostaggio ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 152/06. Il comma 7-bis dell’art. 214 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce sia le condizioni per la messa in esercizio che i requisiti a cui devono conformarsi gli impianti di compostaggio locale. Relativamente all’aspetto ambientale e gestionale di tali impianti occorre verificare in primis che sussistano le seguenti condizioni: 1. il compostaggio dei rifiuti biodegradabili avviene mediante un processo aerobico, 2. i rifiuti derivano esclusivamente da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi 3. la capacità di trattamento dell’impianto non eccede 80 tonnellate annue 4. gli impianti sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio Altresì il comma 7-bis stabilisce che ai fini della messa in esercizio, dei suddetti impianti, occorre preventivamente: 1. Predisporre un regolamento di gestione dell'impianto che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in ambito comunale 2. Acquisire il parere dell'Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA)

Sulla base di quanto indicato dal MATTM, può essere considerata compostaggio di comunità “esclusivamente quella attività nella quale il soggetto produttore del rifiuto coincide con il conferitore all’apparecchiatura di compostaggio e con l’utilizzatore del compost prodotto”, mentre con riferimento al compostaggio locale “si rappresenta che il soggetto produttore del rifiuto può anche non coincidere con il conferitore e con l’utilizzatore del compost, venendo in questo caso a mancare il presupposto per la qualifica dell’attività come compostaggio di comunità”. Tale tipologia di attività, disciplinata dal predetto articolo 214, comma 7-bis e recante una specifica procedura autorizzativa semplificata, non necessità di ulteriori specifiche o atti normativi ed è destinata al trattamento dei rifiuti nell’ambito dello stesso comune ove sono stati prodotti oppure di comuni limitrofi. A differenza del compostaggio di comunità, nel compostaggio locale sono specificate le tipologie di attività che originano il rifiuto conferibile. Il conferitore all’apparecchiatura di compostaggio locale non deve necessariamente né esclusivamente essere l’utenza che ha prodotto i rifiuti ma può essere anche un sistema di raccolta e di gestione degli stessi. A differenza di quanto avviene nell’attività di autocompostaggio o di compostaggio di comunità, il compost prodotto dal compostaggio locale deve rispettare i parametri stabiliti dalla norma sui fertilizzanti (D.Lgs. 75/2010) per gli ammendanti compostati.


Compostaggio locale di #rifiuti organici, pubblicato sul nostro sito un aggiornamento delle linee guida elaborate dai nostri tecnici e destinate a chi deve chiedere il parere #ARPALazio. Qui il documento: arpalazio.it/documents/2012

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