lunedì 24 giugno 2019

Anzio impianto a biometano Green Future dalla regione Lazio di esprimere pronuncia negativa di Valutazione di Impatto Ambientale sul progetto “Realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi con produzione di biometano”, Comune di Anzio (RM), località Padiglione, proponente GREEN FUTURE 2015 srl, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., secondo le risultanze di cui alla istruttoria tecnico-amministrativa allegata al presente atto da considerarsi parte integrante della presente determinazione;

Conclusioni Effettuata l’istruttoria di V.I.A., esaminate le osservazioni pervenute dei cittadini e delle amministrazioni locali, viste le osservazioni del proponente alla comunicazione ai sensi dell’art.10 bis della L.241/1990 e il parere della Città Metropolitana di Roma Capitale, si riassumono le seguenti considerazioni conclusive: per quanto concerne gli aspetti generali  Il progetto riguarda un impianto per la produzione di biogas da trattamento anaerobico della FORSU e per la produzione di biometano, ammendanti organici stabilizzati e recupero della frazione secca in località Padiglione del Comune di Anzio; aspetti urbanistici  l’area interessata dal progetto in base alla Variante Generale al PRG ricade in area industriale, anche se non completamente;  secondo quanto riportato nella Scheda di sintesi la destinazione di PRG produttivo D1 riguarderebbe Ha 32.500 e agricolo E1 Ha 1.500;  parte dell’area, per uno sviluppo lineare di 160 m, è interessata da zona di rispetto di elettrodotto; per quanto concerne lo svolgimento del procedimento di V.I.A.  nelle date del 17/03/2016 e del 17/10/2017 si è svolta la conferenza di servizi ex art. 25 c. 3 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;  sono stati acquisiti i pareri e le note sopra elencate;  nel corso del procedimento e della conferenza di servizi sono pervenuti pareri ed osservazioni sia da parte delle Amministrazioni interessate, sia da parte di Associazioni che di privati cittadini;comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della L.241/1990  con prot.n. 194746 del 12/03/2019 è stata inviata al proponente comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della L.241/1990 con la quale si è comunicato che: o per quanto concerne l’inquadramento del progetto nel Piano regionale dei rifiuti: la nuova proposta progettuale non risulta conforme con il vigente Piano Regionale dei Rifiuti ed in particolare per i fattori escludenti del Piano Rifiuti regionale per quanto attiene alla localizzazione dell'impianto in quanto da istruttoria effettuata è risultata la presenza della scuola dell'infanzia e primaria “Spalviera” situata ln via Amilcare Cipriani a circa 300 mt La presenza della scuola non rilevata nella relazione di VIA del richiedente (punto 2.6) ma rilevata nelle osservazioni da parte di cittadini e peraltro già conosciuta dall'Area Rifiuti e Bonifiche per parere espresso sulla medesima area, non rende compatibile l’ubicazione di tale impianto di gestione di rifiuti organici ai sensi del vigente Piano dei Rifiuti. In particolare, si richiama il punto 16.4.1 della Delibera di C.R. 1412012, dal quale risulta fattore di esclusione; coerenza con il Piano regionale dei rifiuti  la presenza della scuola la scuola dell’infanzia e primaria “Spalviera” situata a circa 300 m dall’area di progetto costituisce fattore escludente ai sensi del vigente Piano regionale dei Rifiuti;  per la conclusione del procedimento questa Direzione ha anche atteso che la Città Metropolita di Roma Capitale fornisse la planimetria con le aree idonee alla localizzazione degli impianti, poi pervenuta con nota prot.n. 2479 del 08/01/2019, da tale planimetria l’area risulta interessata da fattori di attenzione progettuale;  la criticità della presenza dell’insediamento scolastico è stata riconosciuta da questa Direzione regionale con un parere contrario rilasciato per la realizzazione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi attualmente in istruttoria ai sensi dell’art. 208 presso la Città Metropolitana di Roma Capitale;  la Città Metropolitana di Roma Capitale medesima con la nota CMRC – 2019 – 0076313 del 16/05/2019 ha ritenuto che “la presenza di un edificio sensibile a distanza inferiore ai 1.000 metri comporta che l’area in oggetto rientra nella casistica di area interessata da fattori escludenti”; parere del Comune di Anzio - Regolamento sanitario  il Comune di Anzio ha espresso parere negativo;  il Regolamento di igiene e sanità del Comune di Anzio, secondo le modifiche del febbraio 2017, non consente la realizzazione di impianti di trattamento di rifiuti entro il limite di 1.000 m da centri abitati, scuole, fabbriche alimentari e centri commerciali; Riscontrato che le informazioni contenute negli elaborati fanno riferimento a quanto previsto dall’Allegato VII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
http://www.regione.lazio.it/rl_rifiuti/?vw=documentazioneDettaglio&id=49200

Determinazione - numero G08460 del 21/06/2019

Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto "Realizzazione e gestione di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi con produzione di biometano", Comune di Anzio (RM), località Padiglione Proponente: Società GREEN FUTURE 2015 srl Registro elenco progetti n. 48/2015

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