mercoledì 29 maggio 2019

impianto a biometano da matrice organiche la regione Lazio rivede parzialmente il suo parere di valutazione di impatto ambientale Comune di Artena (RM), località Via Magnarozza snc Proponente: GREEN PARK AMBIENTE srl.

Determinazione - numero G07147 del 27/05/2019

Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23, parte II, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. progetto "Realizzazione di impianto per produzione di biometano a basso impatto ambientale da matrici organiche", Comune di Artena (RM), località Via Magnarozza snc Proponente: GREEN PARK AMBIENTE srl. Determinazione G10770/2017 - Precisazioni

Pronuncia di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art. 23, parte II, del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. progetto “Realizzazione di impianto per produzione di biometano a basso impatto ambientale da matrici organiche”, Comune di Artena (RM), località Via Magnarozza snc Proponente: GREEN PARK AMBIENTE srl. Determinazione G10770/2017 - Precisazioni

 Preso atto che la determinazione di pronuncia di VIA contiene alcune verifiche di ottemperanza disposte in sede di Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare: - vista la sottozona agricola in cui ricade l’area dell’impianto nel P.R.G. vigente, sia dimostrato che il progetto è a sostegno del settore agricolo, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui agli articoli 7 e 8 della L. 57 del 05/03/2001, nonché all’art.14 del Decreto n. 228 del 18/05/2001, ai fini del rispetto delle previsioni del D.Lgs. n. 389 del 29/12/2003 all’art.12, comma 7; - dimostrazione della legittimità di tutti gli edifici esistenti e conformità ai titoli edilizi rilasciati, in modo che sia garantita la conformità edilizia ed urbanistica dell’impianto in esame;
siano verificate le particelle catastali interessate dal progetto in quanto nel SIA e nella documentazione vengono dichiarate le sole particelle nn. 238, 237 e 20 del fgl. n. 41, mentre nello stralcio catastale di cui alla tavola IM-01 risulta ricompresa anche la particella n. 106; - sia verificata l’ubicazione dell’area di progetto in relazione alla attuale perimetrazione del SIN Valle del Sacco; - sia acquisito il parere tecnico di ARPA Lazio in merito alla qualità dell’aria, sia in relazione a quanto espresso nel supporto tecnico di cui alla nota prot.n. 40864 del 27/05/2016 dall’Agenzia stessa, che a quanto espresso nella nota prot.n. 39887 del 25/05/2016 della medesima ARPA Lazio relativa alla valutazione della qualità dell’aria regionale e delle zone con superamenti inquinanti, nell’ambito del vigente Piano di Risanamento della Qualità dell’Aria della Regione Lazio, nonché della nuova zonizzazione approvata con D.G.R.n. 536/2016; - in considerazione dell’aumento del traffico veicolare in relazione al numero di mezzi pesanti previsto, vista la non idoneità della viabilità principale e secondaria di accesso, il progetto dovrà essere oggetto di opere di adeguamento da concordare con il Comune di Artena; - nell’impossibilità di utilizzo del depuratore comunale sito nei pressi dell’impianto, nonché delle criticità ambientali rilevate dalle autorità di controllo e tuttora in atto, sia verificata la soluzione di una sezione depurativa aggiuntiva in grado di garantire valori in uscita dall’impianto di depurazione interno, in conformità ai limiti tabellari di cui al D.M.12/06/2003, n. 185 ed utili per lo scarico dei reflui trattati direttamente al corpo ricettore, che renda di fatto l’impianto completamente indipendente dal depuratore Colubro; - sia condotta idonea verifica dei sistemi di monitoraggio esistenti e previsti per tutte le matrici ambientali; - visto il contesto di “Aree agricole identitarie della campagna romana e delle bonifiche agrarie” definite dal PTPR, si dovrà verificare l’esistenza di aree agricole di particolare pregio (vigneti DOC/DOP, oliveti, colture biologiche, allevamenti zootecnici, ecc.); - sia valutata con l’Amministrazione comunale la necessità di attivare l’iter della variante urbanistica per le aree interessate dall’impianto di nuova realizzazione; - in base alle preoccupazioni manifestate dalle comunità locali con le numerose osservazioni pervenute, si ritiene necessario che sia effettuata una Valutazione di Impatto Sanitario (V.I.S.), procedura valutativa ora inserita nel contesto normativo di riferimento dal nuovo D.Lgs. 104/2017 che modifica l’attuale testo unico ambientale, in modo che siano accertate le condizioni necessarie per l’assenza di danni all’ambiente e alla salute pubblica; - in sede autorizzativa dovrà essere riconosciuta l’efficienza del processo sia in termini qualità del digestato prodotto da utilizzare per la fase di compostaggio, in particolare che sia garantita l’assenza di microrganismi patogeni, sia in termini di idoneità all’immissione in rete del biometano; - si ritiene che qualsiasi iniziativa nella località di progetto, sia vincolata all’esito favorevole del compimento delle procedure ex art. 242 sul sito del depuratore in località Colubro, al fine di escludere qualsiasi connessione con l’area di progetto; a tal fine dovranno essere acquisiti tutti gli opportuni aggiornamenti di ACEA ATO 2 sullo stato delle indagini e di caratterizzazione e sugli interventi di messa in sicurezza realizzati e da realizzare; - dovrà essere acquisita l’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 25 della L.R. 24/1998 e s.m.i.; - dovrà essere acquisito il parere della Città Metropolitana di Roma Capitale; - dovrà essere acquisito il parere dell’Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione; - dovrà essere acquisito il parere definitivo della ASL Roma 5; - dovrà essere acquisito il parere Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale per l’aspetto archeologico; - siano validati da ARPA Lazio i dati delle analisi effettuate dal proponente sul sito di progetto e sia accertata la non necessità di attività di bonifica del sito;
considerato che il progetto dovrà essere approvato anche per l’aspetto relativo alla gestione dei rifiuti, oltre che per quanto attiene la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, dovrà essere verificato che l’ammissibilità di localizzazione per gli impianti di compostaggio stabilita dal Piano regionale dei rifiuti sia valevole anche per la tipologia impiantistica proposta, la quale comprende la combinazione della produzione di digestato e biogas; - verifica rispetto alla applicabilità della L.R. 38/1999, in quanto l’art. 54 della stessa vieta nelle zone agricole “ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse da quelle legate allo svolgimento delle attività di cui al comma 2 …”.; Precisato che con la stessa determinazione G10770/2017 è stato disposto che la documentazione inerente le verifiche di ottemperanza suddette dovrà pervenire presso l’Area V.I.A. per il conseguente riscontro; Considerato che la società Green Park Ambiente Srl ha presentato con nota prot. 629783 del 11712/2017 una istanza di annullamento parziale in autotutela ai sensi dell’art. 21 – nonies della legge 241/90 in particolare chiedendo la revisione di n. 6 punti: 1) imposizione della VIS (valutazione di impatto sanitario) 2) acquisizione del parere definitivo della ASL RM5 3) dimostrazione che il progetto è a sostegno del settore agricolo 4) acquisizione del parere paesaggistico di cui all’art. 25 della LR 24/98 5) acquisizione del parere di ARPA in merito alla qualità dell’aria 6) validazione da ARPA i dati delle analisi sul sito di progetto 7) le iniziative nella località di progetto siano vincolato all’esito favorevole del complimento delle procedure sul sito del depuratore in località Colubro al fine di escludere qualsiasi connessione con l’area di progetto
a revisione di tutti i punti suddetti è motivata come nella richiesta citata ed agli atti dell’ufficio Preso atto che per motivi inerenti l’organizzazione degli uffici tale istanza era rimasta inevasa dagli uffici; Valutato quanto rappresentato dalla società Green Park Ambiente, soprattutto con riferimento alle previsioni normative circa la VIS ed i procedimenti di bonifica normati dal titolo V della parte IV del D.lgs. 152/2006 si rappresenta quanto segue: - accogliere quanto richiesto al punto 1) in quanto non applicabile all’impianto e procedimento de quo; - accogliere quanto richiesto al punto 6 e 7 in quanto elementi specifici dell’autorizzazione e non di valutazione di impatto ambientale. - I punti 2, 3, 4 e 5 sono elementi che saranno oggetto di approfondimento in sede di conferenza di servizi per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale e poi sottoposti alla verifica di ottemperanza presso l’Area VIA. DETERMINA Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati - Modificare la determinazione G10770 del 28/7/2017 escludendo dall’ottemperanza l’imposizione della VIS in quanto strumento non previsto per questa tipologia di impianto dalla normativa vigente in materia, la validazione da parte di ARPA Lazio dei dati delle analisi effettuate dal proponente sul sito e la disposizione che qualsiasi iniziativa nella località di progetto sia vincolata all’esito favorevole del compimento delle procedure ex art. 242 sul sito
 del depuratore in località Colubro in quanto disposizioni non coerenti con le previsioni normative e oggetto di specifici elementi in sede di autorizzazione. - Le restanti verifiche di ottemperanza rimangono valide così come disposte dalla Determinazione G10770/2017 e saranno oggetto di approfondimento nel procedimento di autorizzazione integrata ambientale.

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