LEGGE 16 novembre 2018 , n. 130 .
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la
città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il
lavoro e le altre emergenze.
Art. 39 -ter (Modifiche all’articolo 1 -sexies del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, recante ulteriori
misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016). — 1. All’articolo 1 -sexies del decreto-legge
29 maggio 2018, n. 55, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
“1. In caso di interventi edilizi sugli edifici privati nei
comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2 -bis al decreto-legge
17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, realizzati prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016 in assenza di titoli
edilizi nelle ipotesi di cui all’articolo 22, comma 1, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o in difformità da essi, e nelle
ipotesi di cui al comma 1 -bis del presente articolo, il proprietario dell’immobile, pur se diverso dal responsabile
dell’abuso, può presentare, anche contestualmente alla
domanda di contributo, richiesta di permesso o segnalazione certificata di inizio attività in sanatoria, in deroga
alle previsioni degli articoli 36, comma 1, 37, comma 4,
e 93 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, avendo riguardo a
quanto rappresentato nel progetto di riparazione o ricostruzione dell’immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto. È fatto salvo, in ogni caso, il pagamento della sanzione di cui
ai predetti articoli 36 e 37, comma 4, il cui importo non
può essere superiore a 5.164 euro e inferiore a 516 euro,
in misura determinata dal responsabile del procedimento
comunale in relazione all’aumento di valore dell’immobile, valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente all’abuso, calcolato in base alla
procedura prevista dal regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701. L’inizio dei
lavori è comunque subordinato al rilascio dell’autorizzazione statica o sismica, ove richiesta”;
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