DECRETO-LEGGE 28 settembre 2018, n. 109
Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. (18G00137) (GU Serie Generale n.226 del 28-09-2018)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/09/2018
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130 (in S.O. n. 55, relativo alla G.U. 19/11/2018, n. 269).
Art. 25 Definizione delle procedure di condono 1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al presente decreto, i Comuni di cui all'articolo 17, comma 1, definiscono le istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2003, n. 326, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47. 2. I comuni di cui all'articolo 17, comma 1, provvedono, anche mediante l'indizione di apposite conferenze dei servizi, ad assicurare la conclusione dei procedimenti volti all'esame delle predette istanze di condono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. Il procedimento per la concessione dei contributi di cui al presente decreto e' sospeso nelle more dell'esame delle istanze di condono e la loro erogazione e' subordinata all'accoglimento di dette istanze.
Decreto Genova: la legge di conversione
Legge, 16/11/2018 n° 130, G.U. 19/11/2018
All'articolo 25:al comma 1, primo periodo, le parole: «di cui al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente capo» e le parole: «legge 23 novembre 2003, n. 326» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 novembre 2003, n. 326»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per le istanze presentate ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le procedure di cui al comma 1 sono definite previo rilascio del parere favorevole da parte dell'autorita' preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. Per tutte le istanze di cui al comma 1 trova comunque applicazione l'articolo 32, commi 17 e 27, lettera a), del medesimo decreto-legge n. 269 del 2003»;
al comma 2, le parole: «conferenze dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «conferenze di servizi» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro lo stesso termine, le autorita' competenti provvedono al rilascio del parere di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;
al comma 3, le parole: «di cui al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente capo» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono».
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