giovedì 27 dicembre 2018

il testo del "condono Ischia" nell'articolo 25 del Decreto Genova

DECRETO-LEGGE 28 settembre 2018, n. 109 

Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. (18G00137) (GU Serie Generale n.226 del 28-09-2018)


note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/09/2018
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130 (in S.O. n. 55, relativo alla G.U. 19/11/2018, n. 269).


Art. 25 
 
               Definizione delle procedure di condono 
 
  1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al  presente
decreto, i Comuni di cui all'articolo 17,  comma  1,  definiscono  le
istanze di condono relative agli immobili distrutti o danneggiati dal
sisma del 21 agosto 2017, presentate ai sensi della legge 28 febbraio
1985,  n.  47,  della  legge  23  dicembre  1994,  n.  724,   e   del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2003, n.  326,  pendenti  alla
data di entrata in vigore del presente decreto.  Per  la  definizione
delle  istanze  di  cui  al  presente  articolo,  trovano   esclusiva
applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e  V  della  legge  28
febbraio 1985, n. 47. 
  2. I comuni di cui all'articolo  17,  comma  1,  provvedono,  anche
mediante  l'indizione  di  apposite  conferenze   dei   servizi,   ad
assicurare la conclusione  dei  procedimenti  volti  all'esame  delle
predette istanze di condono, entro sei mesi dalla data di entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  3. Il procedimento per la concessione  dei  contributi  di  cui  al
presente decreto e' sospeso nelle more dell'esame  delle  istanze  di
condono e la loro erogazione e' subordinata all'accoglimento di dette
istanze. 

Decreto Genova: la legge di conversione

Legge, 16/11/2018 n° 130, G.U. 19/11/2018
All'articolo 25:

al comma 1, primo periodo, le parole: «di cui al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente capo» e le parole: «legge 23 novembre 2003, n. 326» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 novembre 2003, n. 326»;

dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

«1-bis. Per le istanze presentate ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, le procedure di cui al comma 1 sono definite previo rilascio del parere favorevole da parte dell'autorita' preposta alla tutela del vincolo paesaggistico. Per tutte le istanze di cui al comma 1 trova comunque applicazione l'articolo 32, commi 17 e 27, lettera a), del medesimo decreto-legge n. 269 del 2003»;

al comma 2, le parole: «conferenze dei servizi» sono sostituite dalle seguenti: «conferenze di servizi» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Entro lo stesso termine, le autorita' competenti provvedono al rilascio del parere di cui all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326»;

al comma 3, le parole: «di cui al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente capo» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo comunque non spetta per la parte relativa ad eventuali aumenti di volume oggetto del condono».

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