Sicuramente una delle estate peggiori per roghi e rifiuti (almeno per i casi scoperti). Se la mafia è un cancro sociale, economico, politico, amministrativo da combattere altrettanto lo sono i fenomeni di inquinamento e smaltimento illecito di sostanze pericolose e dannose e i roghi, qualsiasi roghi. Ci hanno dichiarato una guerra nemmeno tanto silenziosa, subdola, maligna verso la quale la società si deve difendere. Si tratta della nostra terra, del nostro ambiente, del presente e del futuro delle generazioni e di tutti quei soggetti deboli che dobbiamo difendere. Come per la mafia chi non vi si oppone, non denuncia, non si schiera è complice così per i roghi e l'inquinamento. Chi non contrasta roghi e inquinamento come fa poi a guardare negli occhi le persone malate oppure i loro cari?
Art. 416-bis, codice penale - Associazione di tipo mafioso
http://www.camera.it/_bicamerali/leg15/commbicantimafia/files/pdf/Art_416bis.pdf
Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più
persone, è punito con la reclusione da tre a sei anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per
ciò solo, con la reclusione da quattro a nove anni.
L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono
della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di
assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per
acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di
attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o
per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri.
Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da quattro a dieci
anni nei casi previsti dal primo comma e da cinque a quindici anni nei casi
previsti dal secondo comma.
L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità,
per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie
esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il
controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il
profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un
terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che
servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il
prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Decadono inoltre
di diritto le licenze di polizia, di commercio, di commissionario astatore presso i
mercati annonari all'ingrosso, le concessioni di acque pubbliche e i diritti ad
esse inerenti nonché le iscrizioni agli albi di appaltatori di opere o di forniture
pubbliche di cui il condannato fosse titolare.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre
associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza
intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli
delle associazioni di tipo mafioso
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