sabato 5 agosto 2017

Massa: discarica "stadio", un po' di chiarezza ARPAT cerca di ricostruire il quadro il più possibile completo della situazione

03/08/2017 http://www.arpat.toscana.it/notizie/comunicati-stampa/2017/massa-discarica-stadio-un-po-di-chiarezza
In riferimento ad alcuni articoli pubblicati recentemente sulla stampa locale di Massa sulla discarica “Stadio”, riteniamo doveroso fornire alcune precisazioni.
Negli articoli si delinea un quadro poco rappresentativo dell'evoluzione normativa che si è avuta negli anni, e di come la Regione Toscana si sia adoperata, anche attraverso l'attività di ARPAT, per costruire un elenco di siti oggetto di bonifica, ognuno con una priorità definita di intervento.
La discarica denominata “Stadio” (via dei Limoni, località Tinelli, Comune di Massa) risulta iscritta negli elenchi dei siti contaminati SISBON (Sistema Informativo Siti interessati da procedimento di BONifica) al numero MS034. Dalle informazioni in nostro possesso, la discarica è sorta su un terreno acquistato dal Comune nell'anno 1970 e utilizzato come discarica comunale di rifiuti solidi urbani negli anni compresi tra il 1971 ed il 1978.
Al termine dell'utilizzo, il terreno su cui era stata coltivata la discarica è stato venduto a privati e successivamente sono sorti, abusivamente, manufatti di edilizia artigianale, quali capannoni e box in lamiera. La difformità urbanistica è stata sanata nel 1992, ai sensi della Legge 47/85.
Questo doveroso inquadramento storico sull'utilizzo del sito deve essere inserito anche nel quadro evolutivo della normativa ambientale di settore che ha avuto un notevole sviluppo in anni successivi alla chiusura dell'impianto, prevedendo importanti interventi di aggiornamento che hanno portato allo stato attuale di conoscenza e gestione dei siti contaminati.

Con Delibera del Consiglio Regionale della Toscana n° 167 del 20/04/93 è stato approvato il primo censimento regionale dei siti da bonificare, commissionato dalla Regione Toscana a professionisti privati.
In quel contesto il sito denominato discarica “Stadio” (anno 1993 primo censimento) è stato classificato come sito “bonificato o in uso” in quanto erano già presenti i manufatti artigianali. Il sito è stato comunque censito al fine di mantenere memoria dell'uso storico che l'area aveva avuto.
Dopo la prima Legge Regionale sulle bonifiche (L.R. 29/93 del 12 maggio 1993) tutti i siti censiti, e quindi anche la discarica dello Stadio, risultavano sottoposti al vincolo che imponeva come condizione per l’utilizzo urbanistico ed edilizio delle aree soggette a bonifica la preventiva esecuzione del progetto di bonifica e la successiva certificazione di avvenuta bonifica rilasciata dalla Giunta Regionale.
Nell'anno 1996 la Regione Toscana ha commissionato ad ARPAT l'aggiornamento del censimento, effettuato nel 1993, dei siti da bonificare. Il lavoro di revisione, rivolto all'approfondimento della conoscenza dei siti inseriti nel piano 1993 a “breve termine” e a “medio termine” per classificare le situazioni già censite e quindi già assoggettate ai dispositivi della L.R. 29/93, è stato effettuato sulla base di documentazione tecnica presente negli archivi di ARPAT e/o delle amministrazioni, nonché dei soggetti obbligati alla bonifica; tale censimento non ha previsto la realizzazione di campionamenti di matrici ambientali. I siti censiti come  “bonificato o in uso” non hanno avuto nessuna evoluzione nel censimento ARPAT 1996 rimanendo, come previsto dalla normativa, nell’elenco provinciale dei siti da bonificare.
ARPAT ha scelto quale modalità di restituzione degli esiti una scheda sintetica nella quale sono riportate le informazioni salienti e la proposta di priorità dell'intervento di bonifica. La scheda in questione è quella citata negli articoli di stampa.
Negli anni successivi è continuata l'evoluzione normativa, con l'entrata in vigore della LR 25/98 in materia di rifiuti e bonifiche; nell'ottobre del 1999 è stato pubblicato il DM 471/99 del 25 ottobre 1999 - “Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni” -  decreto tecnico nel quale sono state delineate, per la prima volta, le procedure Tecnico-Amministrative utili alla esecuzione degli iter di bonifica ambientale e nel 1999, con DM 21/12/99 si è assistito alla istituzione del SIN di Massa e Carrara. Elemento saliente di questa norma è il fatto che tutti i territori ricompresi nel SIN devono obbligatoriamente essere oggetto di caratterizzazione ambientale ai sensi del DM 471/99.
Nel 2014 (D.C.R.T. n. 94/2014) l'ultima versione Piano Regionale delle Bonifiche ha ribadito che (come previsto dall’art. 13 della L.R. 25/98) l’inserimento di un’area nel piano regionale di gestione dei rifiuti ai fini della bonifica, o messa in sicurezza, determina un vincolo all’utilizzazione dell’area che impedisce ogni destinazione d’uso futura fino all’avvenuta bonifica e sancisce l’obbligo di eseguire l’intervento di bonifica sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto responsabile. Tali vincoli sono applicati a tutti i siti che risultano inseriti nella sezione anagrafica di SISBON.

Come appare evidente da quanto sopra riportato il quadro normativo si è molto evoluto nel tempo, ma il motivo conduttore che ha guidato la norma è sempre stato di mantenere memoria dell'uso storico del sito al fine di farne “tesoro” nella predisposizione dei futuri strumenti di programmazione delle politiche territoriali.

Concludendo:
  1. per i siti censiti nel 1993 dalla Regione Toscana, il censimento effettuato da ARPAT mediante sopralluoghi mirati e valutazioni di documentazioni tecniche presenti negli archivi delle amministrazioni, aveva la funzione di verificare, a seguito di eventuali aggravamenti, la necessità di interventi immediati, stabilendo una priorità di intervento (“a breve termine” o a “medio termine”). Per mandato specifico il censimento di ARPAT non prevedeva l'effettuazione di indagini chimiche attraverso il campionamento delle matrici ambientali;
  2. le schede di censimento hanno esclusivamente riportato lo stato ambientale del sito in quello specifico momento, sulla base delle conoscenze che avevano le amministrazioni e i soggetti obbligati (ossia i responsabili della contaminazione). Si ricorda che l'onere dell'accertamento dello stato di contaminazione è in carico al responsabile della contaminazione;
  3. la normativa ambientale, nel tempo aggiornata come sopra descritto, impone che i siti censiti siano parte integrante dei Piani provinciali di bonifica delle aree inquinate, e quindi vincolati nella destinazione d’uso con l’aggiunta, in questo caso, anche dell’ulteriore obbligo di caratterizzazione a carico del responsabile della contaminazione derivante dall'istituzione del SIN del 1999;  
  4. per quanto riguarda il rischio di un eventuale interessamento, da parte del percolato della discarica, delle acque destinate al consumo umano del campo pozzi “stadio” gestito da GAIA, si fa presente che uno dei pozzi che insiste nello stesso campo di emungimento, il “Pozzo Stadio 3”, è inserito nella rete regionale dei pozzi utili alla verifica dello stato della qualità ambientale delle acque sotterranee (codice MATP186 del DM 8 novembre 2010 n. 260 “ Criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali – modifica norme tecniche  D.lgs. 152/06).
  5. Come possibile verificare collegandosi all'indirizzo http://sira.arpat.toscana.it/sira/report.php, selezionando la voce “acque sotterranee (MAT) – Classificazione stato chimico, e successivamente selezionando il comune di Massa, si ottiene una schermata nella quale appare evidente lo stato di qualità “Buono” delle acque del pozzo Stadio 3.
    Va infine fatto presente che il gestore GAIA ha comunque  l'obbligo (ai sensi del D.Lgs. n. 31 del 02 febbraio 2001 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”) di controllare analiticamente le acque utilizzate per scopi idropotabili. 

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