giovedì 23 marzo 2017

Qualità delle acque interne, il quadro normativo di riferimento

Poter disporre di acqua in quantità adeguata e di buona qualità in funzione dei diversi usi è di fondamentale importanza per lo sviluppo e la salute delle comunità. L’Unione europea ha regolato il tema delle acque interne superficiali fluviali, lacustri e delle acque sotterranee con la direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE), recepita in Italia con il decreto legislativo 152/2006. Superata la logica dei confini amministrativi, il riferimento territoriale è il distretto idrografico.
La direttiva quadro sulle acque (2000/60/CE) ha determinato un cambiamento radicale nel quadro normativo comunitario attraverso un approccio innovativo della legislazione
 in materia di acque, in quanto definisce esplicitamente gli obiettivi che i paesi membri devono raggiungere nell’ottica della tutela e salvaguardia delle risorse idriche presenti nel territorio dell’Unione europea. L’ambiente acquatico è visto nel suo complesso come sistema integrato che necessita di misure specifiche per la graduale riduzione degli scarichi e l’eliminazione di sostanze inquinanti.Tra gli obiettivi generali della direttiva 2000/60/CE anche il riconoscere a tutti i servizi idrici il giusto prezzo, che tenga conto del costo economico reale, e il rendere partecipi i cittadini delle scelte adottate in materia.
A partire da un nuovo sistema di classificazione dei corpi idrici, la direttiva individua, tra gli obiettivi minimi di qualità ambientale, il raggiungimento
 per tutti i corpi idrici dell’obiettivo di qualità corrispondente allo stato “buono”
e il mantenimento, se già esistente, dello stato “elevato”.
Nei casi in cui non
 è stato possibile raggiungere tali obiettivi nel 2015 – termine stabilito dalla direttiva – era prevista sia la possibilità di prorogare questi termini al 2021 o al 2027, sia 
la possibilità di deroga per mantenere obiettivi ambientali meno rigorosi, motivandone le scelte (in riferimento ad esempio ai lunghi tempi tecnici per attuare interventi particolarmente complessi, a necessità di approfondimenti in merito all’analisi costi-benefici, anche in termini socio-economici, o a priorità per la sicurezza del territorio).
La direttiva ha identificato nel Piano di gestione (PdG), da predisporre per ogni distretto idrografico, lo strumento idoneo a raggiungere le finalità indicate. L’adozione del Piano di gestione di distretto, è una novità importante in quanto impegna fortemente tutti gli enti per competenza, sulla base dello stato dei corpi idrici, a mettere in campo tutte le azioni e le misure necessarie atte al mantenimento e/o al raggiungimento dello stato di qualità “buono”.
L’adozione e l’approvazione dei Piani di gestione avviene a cura dei Comitati istituzionali delle Autorità di distretto idrografico di rilievo nazionale, integrati dai componenti designati dalle Regioni il cui territorio ricade nel distretto a cui si riferisce il piano (L 13/2009).
distretti idrografici superano la logica dei confini amministrativi e sono definiti come “aree di terra e di mare, costituite da uno o più bacini idrografici limitrofi e dalle rispettive acque sotterranee e costiere”.
In prima battuta (art. 64 Dlgs 152/2006) in Italia sono individuati 8 distretti idrografici; in febbraio è entrato in vigore il Dm ministero che porta a 7 le Autorità di distretto (GU n. 27 del 02/02/2017).
Mappa dei distretti idrografici (in corso di aggiornamento)
Il Piano di gestione di distrettoTra gli elementi che il Piano di gestione di distretto deve contenere:
– descrizione generale delle caratteristiche dei bacini idrografici che include cartografie e relazioni sulle condizioni dei corpi idrici superficiali
– descrizione e rappresentazione cartografia dei corpi idrici sotterranei
– sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dalle attività umane sullo stato delle acque superficialie  sotterranee, comprese le stime sull’inquinamento da fonti puntuali e da fonti diffuse con sintesi delle utilizzazioni del suolo; stime delle pressioni sullo stato quantitativo delle acque, estrazioni comprese; analisi degli altri impatti antropici sullo stato delle acque
– descrizione e rappresentazione cartografica delle aree protette
– mappa delle reti di monitoraggio e rappresentazione cartografica dei risultati dei programmi di monitoraggio per verificare lo stato delle acque superficiali (stato ecologico e chimico), acque sotterranee (stato chimico e quantitativo), aree protette
– elenco degli obiettivi ambientali per acque superficiali, acque sotterranee e aree protette
– sintesi dell’analisi economica sull’utilizzo idrico
– sintesi dei programmi di misure attuate e da adottare per la tutela delle acque
Lo stato ambientale dei corpi idrici superficiali
Uno dei principali elementi di novità derivante dall’implementazione della direttiva, riguarda il sistema di classificazione dei corpi idrici. La classificazione dei corpi idrici è in capo alle Regioni che di norma si avvolgono delle Agenzie ambientali per il monitoraggio.
Ad esempio, per i corpi idrici superficiali è previsto che lo stato ambientale, espressione complessiva dello stato del corpo idrico, derivi dalla valutazione attribuita allo stato ecologico e allo stato chimico del corpo idrico.
Lo stato ecologico è espressione della qualità della struttura e del funzionamento degli ecosistemi acquatici associati alle acque superficiali.
Alla sua definizione concorrono:
  • elementi biologici (macrobenthos, fitobenthos, macrofite e fauna ittica)
  • elementi idromorfologici, a sostegno degli elementi biologici
  • elementi fisico-chimici e chimici, a sostegno degli elementi biologici
Per la definizione dello stato chimico è stata predisposta a livello comunitario una lista di sostanze pericolose indicate come prioritarie. Gli elementi chimici da monitorare nei corpi idrici superficiali, ai sensi della direttiva quadro, sono distinti in sostanze a supporto dello stato ecologico e sostanze prioritarie che concorrono alla definizione dello stato chimico. A livello nazionale sono elencati nel Dm 260/10, aggiornato dal decreto legislativo 172/2015.
La direttiva ha introdotto anche l’obbligo di esprimere una stima del livello di fiducia e precisione dei risultati analitici e della classificazione dello stato ambientale di tutti i tipi di acque.
In occasione della Giornata mondiale dell’acqua (22 marzo), AmbienteInforma dedica questo numero alla qualità delle risorse idriche, con particolare riferimento alle attività di monitoraggio effettuate nelle diverse regioni dal Snpa, il Sistema nazionale a rete di protezione ambientale costituito da Ispra, Arpa e Appa.
Per approfondire:
A cura di Donatella Ferri, Arpae Emilia-Romagna http://ambienteinforma-snpa.it/?p=10727

Nessun commento: