Pubblicato
il 29/03/2017
N. 00207/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00329/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione
staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 329 del 2016,
proposto da:
Comune di Pontinia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Garofalo C.F. GRFGPP41L29H501W, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, via Parini, 26;
Comune di Pontinia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Garofalo C.F. GRFGPP41L29H501W, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, via Parini, 26;
contro
Provincia di Latina, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giulio
Tatarelli C.F. TTRGLI78A17E527J, con domicilio eletto presso Giulio Avv.
Tatarelli in Latina, via Costa 1;
nei confronti
di
Easy Energia - Ambiente S.r.l., in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Malinconico
C.F. MLNGNN60B25L195V, con domicilio eletto presso Giovanni Avv. Malinconico in
Latina, via Farini, 4;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Lazio, Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, Asl Latina, A.R.P.A. Lazio - Sez. Provinciale di Latina, Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ag. Dogane di Latina Scalo, Enel Distribuzione S.p.A., Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Com. Prov.le di Latina, non costituiti in giudizio;
Consorzio Sviluppo Industriale Roma-Latina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Di Lorenzo C.F. DLRFNC51R31H501U, con domicilio eletto presso in Latina, presso la segreteria della sezione, via A. Doria, 4;
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Lazio, Consorzio di Bonifica dell'Agro Pontino, Asl Latina, A.R.P.A. Lazio - Sez. Provinciale di Latina, Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ag. Dogane di Latina Scalo, Enel Distribuzione S.p.A., Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco - Com. Prov.le di Latina, non costituiti in giudizio;
Consorzio Sviluppo Industriale Roma-Latina, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Franco Di Lorenzo C.F. DLRFNC51R31H501U, con domicilio eletto presso in Latina, presso la segreteria della sezione, via A. Doria, 4;
per
l'annullamento
dell’autorizzazione unica prot. n. 27501 del 21 maggio
2015, relativamente alla costruzione ed esercizio di un impianto di digestione
anaerobica di rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata denominata F.O.R.S.U.
e speciali non pericolosi per la produzione di energia elettrica da fonte
rinnovabile; del provvedimento prot. n. 27244 del 20 maggio 2015 di
autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di
Provincia di Latina e di Easy Energia - Ambiente S.r.l. e di Consorzio Sviluppo
Industriale Roma-Latina;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc.
amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 marzo 2017
il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come
specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto
segue.
FATTO e DIRITTO
Espone in punto di fatto il Comune di Pontinia di
avere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi e
per gli effetti dell’articolo 8 del d.P.R. 24 novembre 1971 n.1199, contro la
Provincia di Latina e nei confronti della società controinteressata Easy Energia
Ambiente – S.r.l., nonché di tutti gli esponenti che avevano preso parte alla
conferenza di servizi relativamente al rilascio dell’autorizzazione unica per
la costruzione di un impianto di digestione anaerobica di rifiuti urbani
provenienti da raccolta differenziata, denominata F.O.R.S.U.; che in data 21
ottobre 2015 la Easy Energia Ambiente – S.r.l aveva formulato, ai sensi e per
gli effetti dell’art. 10 del d.P.R. 1199 del 1971, istanza di trasposizione del
visto ricorso giustiziale in sede giurisdizionale; che detto atto di
opposizione è stato inoltrato per la notifica alle parti il 30.10.2015 e
successivamente ricevuto dal comune di Pontinia in data 4.11.2015; che in data
13.5.2016 il Comune di Pontinia aveva poi notificato alla Easy Energia Ambiente
– S.r.l l’atto di costituzione in giudizio innanzi a questa Sezione.
Si è costituita in giudizio la controinteressata,
eccependo preliminarmente la tardività della istanza di prosecuzione (rectius
atto di costituzione in giudizio) dell’ente comunale.
Alla udienza pubblica del 9.3.2017 la causa è stata
trattenuta in decisione.
Anzitutto il Collegio deve farsi carico di esaminare
l’eccezione di inammissibilità dell’atto di costituzione del Comune di
Pontinia, sollevata dalla società controinteressata.
L’eccezione è fondata e deve pertanto essere accolta.
Osserva, preliminarmente, il Collegio che l’art. 48
del c.p.a. stabilisce che “Qualora la parte nei cui confronti sia stato
proposto ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e seguenti del decreto
del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, proponga
opposizione, il giudizio segue dinanzi al tribunale amministrativo regionale se
il ricorrente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento
dell'atto di opposizione, deposita nella relativa segreteria l'atto di
costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione alle altre
parti”.
Nel caso di specie, il Comune di Pontinia ha
notificato solo in data 13.5.2016 l’atto di costituzione alla società
controinteressata, ben oltre dunque il visto termine di 60 gg di cui alla
surrichimata disposizione del codice del processo amministrativo.
Sul punto la giurisprudenza amministrativa ha, da
tempo, rilevato che: “la corretta trasposizione del ricorso straordinario in
sede giurisdizionale richiede, ai sensi dell'art. 10, d.P.R. n. 1199 del 1971,
che entro il termine di sessanta giorni dall'opposizione il ricorrente provveda
prima alla notifica, quindi al deposito dinanzi al giudice, di un atto che
riproduca nella sua interezza il gravame originariamente proposto in via
amministrativa, e non di un mero avviso di costituzione in giudizio riassuntivo
del ricorso straordinario”(T.A.R, Toscana, sez. II, 1° aprile 2011 n. 564; 14
luglio 2014, n. 1261);
In conclusione il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile.
Sussistono giuste ragioni per procedere alla
compensazione delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in
epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita
dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del
giorno 9 marzo 2017 con l'intervento dei magistrati:
Carlo Taglienti, Presidente
Antonio Massimo Marra, Consigliere, Estensore
Roberto Maria Bucchi, Consigliere
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L'ESTENSORE
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IL PRESIDENTE
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Antonio Massimo Marra
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Carlo Taglienti
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IL SEGRETARIO
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