tratto da https://regionelazio.app.box.com/v/VIA-153-2021/folder/414712134263
Oggetto: Registro elenco progetti: n. 153/2021 Impianto per il recupero della Frazione Organica dei Rifiuti e di liquami/letami bufalini, con produzione di biometano nel comune di Pontinia Riscontro alla 3^ CdS ed alle note/pareri pervenuti Il sottoscritto Bertolotto Antonio, residente a Vignolo, via Roma, n. 5, telefono 0171-262348, Cod Fiscale BRTNTN53R25I512H, in qualità di Rappresentante Legale della Società PAN-ECO IBÉRICA – ENERGIAS RENOVÀVEIS LDA, CF. 96099520049, in relazione a quanto pervenuto in riscontro alla convocazione della 3^ Conferenza di Servizi, sia preventivamente sia successivamente la seduta, in particolar modo in riferimento a: - Nota del CONSORZIO DI BONIFICA LAZIO SUD OVEST - Codice AOO: AOOCLSO - Reg. nr.0005654/2026_P del 03/04/2026 - prot. Regione Lazio E_.0365263.07-04-2026 - Nota della Provincia di Latina - Servizio Pianificazione Territoriale, SIT, VIA VAS - Ufficio VIA - prot. Regione Lazio E_.0365262.07-04-2026 - Nota del Comune di Pontinia - prot. Regione Lazio E.0366572.07-04-2026 - Nota Regione Lazio - DIREZIONE REGIONALE UBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE – prot. Regione Lazio U_.0379193.09-04-2026 - Note ARPA Lazio – prot. n 16456 del 12/03/2026 – prot. Regione Lazio E_.0452131.29-04-2026 comunica quanto segue: a) La nota CBLSO del 03/04/2026 afferma che l'opera "non risulta compatibile con quanto previsto dalle nuove NTA del PAI" e che, "per quanto attiene alle specifiche competenze affidate allo scrivente Consorzio", la si ritiene "non procedibile". In relazione all’asserita incompatibilità del progetto con le nuove NTA del PAI, in primo luogo è d’obbligo sottolineare che la classificazione ostativa non deriva dal PAI idraulico vigente al momento dellapresentazione dell'istanza (Registro Elenco progetti n. 153/2021; Fasc. PAI P.G. 16853/2023), bensì da un aggiornamento sopravvenuto, ossia l'adozione del progetto di PAI idraulico distrettuale con Delibera CIP n. 57 del 31/07/2025, e il successivo aggiornamento delle mappe di pericolosità e rischio con Delibera CIP n. 62 del 18/12/2025 (pubblicata il 23/12/2025), recepito dall'AdBAC nella nota del 17/03/2026 richiamata dal CBLSO. È d’obbligo quindi segnalare e richiamare il protocollo della prima istanza di PAUR presentata alla Regione Lazio – Ufficio VIA, I.1041108.15-12-2021 focalizzando l’attenzione sulla data e far presente che la modifica al PAI e alle relative NTA risulta datata ben 4 anni dopo l’istanza citata! Nel merito dell’iter che porterà all’approvazione definitiva del PAI, si evidenzia che ad oggi siamo ancora in una fase transitoria e si ritiene che l’approfondimento sull’area, per verificare che la modifica sia coerente e giustificata, possa essere condotta con gli enti preposti. Fermo quanto sopra, sebbene l’area di progetto sia classificata, in base alle Mappe della pericolosità da alluvione fluviale - Unità di gestione ITR 121 - tavole nn. 287-288 in classe P2 ("media probabilità", tempo di ritorno indicativo 100-200 anni) e le nuove NTA alla Sezione A (interventi non consentiti) dell'Art. 10 lettera e), vietino espressamente, in tale fascia P2, gli "interventi di nuova costruzione o di ampliamento di centrali termiche per la produzione di energia, impianti di trattamento e smaltimento rifiuti, impianti a rischio incidente rilevante, impianti di produzione manifatturiera o comunque di attività produttive, impianti di stoccaggio di combustibili fuori terra, nonché impianti di trattamento acque reflue, depuratori e potabilizzatori", con la sola eccezione "dei casi di cui al comma 7, lettera i)" dello stesso articolo, l’impianto in progetto è da classificare quale “intervento di pubblica utilità” ossia “di interesse pubblico”, e quindi rientra tra le opere di cui alla Sezione B dell'Art. 10 (interventi consentiti previo parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale), comma 3, lett. e), che ammette — seppur soggetti a parere favorevole AdBAC — gli "interventi pubblici, o di interesse pubblico, di nuova costruzione... purché non altrimenti localizzabili". A tal proposito, , si richiama il principio secondo cui “le aree industriali dismesse, comprese le zone produttive degradate e/o da riqualificare, sono espressamente considerate aree preferenziali e idonee ex lege dalla normativa nazionale per la localizzazione degli impianti di produzione di biometano e trattamento rifiuti”: l’area individuata e scelta per l’iniziativa di cui trattasi corrisponde esattamente a tale definizione e, pertanto, l’intervento risulta “non altrimenti localizzabile” ai fini di cui sopra. b) La nota dalla Provincia di Latina, riporta come conclusione, un parere non favorevole, richiamando sia la nota del CBLSO, sia presunte carenze di natura istruttorio-documentale inerenti alla completezza e al dettaglio tecnico degli elaborati trasmessi (studio idraulico, modellazione, verifiche). In merito alla nota del CBLSO si rimanda al punto precedente; in merito alle presunte carenze di natura istruttorio-documentale, si osserva che nella prassi e nella giurisprudenza amministrativa consolidata in materia di Conferenza di Servizi, il dissenso di un'amministrazione partecipante dovrebbe essere motivato e, soprattutto, si dovrebbero indicare puntualmente le specifiche modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Si ritiene invece, come più volte sottolineato, che le varie integrazioni fornite e le relazioni specialistiche prodotte non siano mai state recepite dall’ente, che si è invece sempre limitato a richiedere ad ogni conferenza le medesime integrazioni senza ulteriori specificazioni, oltretutto sempre e solo con note scritte senza presenziare alle sedute di Conferenza di Servizi, occasioni mancate per un confronto diretto, venendo meno quindi alla possibilità di un contraddittorio. Si rimanda quindi nuovamente alle numerose integrazioni fornite (prodotte nei 5 anni di istruttoria!) ed alle note esplicative quali documenti guida per ricercare nel corposo fascicolo tecnico documentale quanto richiesto, al fine di individuare puntualmente ciò che eventualmente possa essere effettivamente da integrare e/o da rettificare. c) In relazione alla nota del Comune citata in premessa, si evidenzia che gli argomenti trattati sono stati tutti oggetto di valutazione e relativo riscontro da parte degli enti competenti. d) In merito alla nota della Regione Lazio - DIREZIONE REGIONALE UBANISTICA E POLITICHE ABITATIVE, si prende atto. e) Infine, in merito alle note di ARPA LAZIO, si prende atto dei contenuti e si fa notare che, al netto di alcune prescrizioni e minime ulteriori integrazioni - che assolutamente non impattano sull’impianto in progetto – si può affermare che concludano con parere assolutamente favorevole all’iniziativa. In conclusione, analizzando le note citate e sulla base di quanto contro dedotto ai punti da a) a e), si ritiene che non sussistano cause di improcedibilità e/o di archiviazione del procedimento. Si invita quindi la Regione Lazio – Ufficio VIA a riprendere e a concludere l’iter autorizzativo, ad oggi troppo spesso sospeso e protratto oltre i termini di legge.



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