N.
00424/2016 REG.PROV.COLL.
N.
00428/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione
staccata di Latina (Sezione Prima)
ha
pronunciato la presente
SENTENZA
sul
ricorso numero di registro generale 428 del 2015, proposto dalla
Agri Power Plus S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Lamberto Gravina, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Ferraris, Enzo Robaldo ed Anteo Massone e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Angelina Santoro, in Latina, viale Le Corbusier, n. 281
Agri Power Plus S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, sig. Lamberto Gravina, rappresentata e difesa dagli avv.ti Pietro Ferraris, Enzo Robaldo ed Anteo Massone e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Angelina Santoro, in Latina, viale Le Corbusier, n. 281
contro
Provincia
di Latina, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e
difesa dall’avv. Francesca Coluzzi e con domicilio eletto presso lo
studio della stessa, in Latina, via Carducci, n. 7
Comune di Latina, in persona del Commissario straordinario pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Paolo Cavalcanti e con domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale, in Latina, v.le IV novembre, n. 25
ARPA Lazio, non costituita in giudizio
A.S.L. di Latina, non costituita in giudizio
Comune di Latina, in persona del Commissario straordinario pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Paolo Cavalcanti e con domicilio eletto presso l’Avvocatura Comunale, in Latina, v.le IV novembre, n. 25
ARPA Lazio, non costituita in giudizio
A.S.L. di Latina, non costituita in giudizio
per
l’annullamento,
previa
sospensione dell’esecuzione e previa concessione di misure
cautelari urgenti inaudita altera parte,
-
del provvedimento della Provincia di Latina – Settore Ecologia e
Ambiente, prot. n. 34599 del 25 giugno 2015, recante sospensione
dell’autorizzazione unica rilasciata all’Agri Power Plus S.r.l.
per l’attività di produzione di energia elettrica nell’impianto
alimentato a biogas posto in Latina, strada provinc. Borgo Piave –
Acciarella, km. 6+560, per la fase di ricezione della biomassa in
entrata con effetto immediato;
-
della nota del Comune di Latina – Area Ambiente e Territorio –
Servizio Edilizia Pubblica e Privata, prot. n. 83841 del 17 giugno
2015, recante diniego di accettazione della polizza fideiussoria
presentata dalla ricorrente a garanzia dell’obbligo di ripristino
dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell’impianto;
-
di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso, in
particolare del parere legale reso dal dirigente coordinatore
dell’Avvocatura Comunale di Latina con nota prot. n. 75265 del 1°
giugno 2015.
Visti
il ricorso ed i relativi allegati;
Visti
l’istanza di misure cautelari provvisorie ed il decreto
presidenziale n. 159/2015 del 9 luglio 2015, recante accoglimento
della stessa;
Vista
la domanda di sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati,
presentata in via incidentale dalla società ricorrente;
Viste
la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione della
Provincia di Latina;
Visti,
altresì, l’atto di costituzione in giudizio e la documentazione
del Comune di Latina;
Vista
l’ordinanza n. 232/2015 del 17 settembre 2015, con cui è stata
accolta l’istanza cautelare;
Vista
la memoria di discussione depositata dalla Provincia di Latina;
Preso
atto del tardivo deposito di note per la discussione da parte del
Comune di Latina;
Visti
tutti gli atti della causa;
Nominato
relatore nell’udienza pubblica del 12 maggio 2016 il dott. Pietro
De Berardinis;
Uditi
i difensori presenti delle parti costituite, come specificato nel
verbale;
Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue
FATTO
La
società ricorrente, Agri Power Plus S.r.l., espone di aver
realizzato e di gestire, nel territorio del Comune di Latina, un
impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili
(biogas), sulla base di apposita autorizzazione rilasciatale ai sensi
dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 dalla Provincia di Latina con
provvedimento prot. n. 80967 del 4 dicembre 2009.
Tale
autorizzazione pone in capo alla società l’obbligo di ripristino
dei luoghi all’atto di dismissione dell’impianto: a garanzia di
detto obbligo, il parag. 8, lett. h), della citata autorizzazione
impone alla stessa società di prestare a favore del Comune di Latina
idonee garanzie economiche, sotto forma di polizza fideiussoria
bancaria o assicurativa o deposito cauzionale, nella misura all’uopo
stabilita dal Comune.
In
adempimento di tale prescrizione, la società presentava al Comune di
Latina polizza fideiussoria prestata dalla Prodige S.c.p.a., avente
durata quinquennale (fino al 10 maggio 2015), accettata dallo stesso
Comune. Peraltro, da successivi controlli emergeva che la società
garante era stata sottoposta a procedura fallimentare e cancellata
dall’elenco generale degli intermediari finanziari.
Di
seguito, la Agri Power Plus S.r.l. presentava una nuova polizza
fideiussoria, prestata dalla Gable Insurance AG, sempre a garanzia
dell’obbligo di ripristino dello stato dei luoghi al momento della
dismissione dell’impianto, con decorrenza dall’11 maggio 2015
all’11 maggio 2027, per un importo garantito di € 400.000,00.
Tuttavia,
con nota prot. n. 83841 del 17 giugno 2015 il Comune di Latina non
accettava detta nuova polizza, richiedendo invece una garanzia
fideiussoria rilasciata da un “Istituto Primario Bancario di
Diritto Italiano”. A seguito di tale rifiuto, con nota prot. n.
34599 del 25 giugno 2015 la Provincia di Latina ha sospeso
l’autorizzazione unica rilasciata alla società per la produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili nell’impianto in esame,
con divieto immediato di ritirare le biomasse necessarie ad
alimentare l’impianto stesso: ciò che – lamenta l’esponente –
comporta la cessazione dell’attività di impresa legittimamente
svolta, una volta smaltite le scorte presenti.
Il
predetto rifiuto della polizza fideiussoria recepisce il parere
espresso dall’Avvocatura Comunale con nota prot. n. 75265 del 1°
giugno 2015, in cui la preferenza per la fideiussione bancaria viene
giustificata con “l’esperienza ultraventennale”, la quale
avrebbe dimostrato che le fideiussioni delle istituzioni non bancarie
“presentano un maggiore rischio di escussione”.
Avverso
l’ora vista sospensione disposta dalla Provincia di Latina ed il
rifiuto di accettazione della polizza ad opera del Comune di Latina,
nonché avverso il parere dell’Avvocatura del Comune che ne
costituisce il presupposto, è insorta l’Agri Power Plus S.r.l.,
impugnando tali atti con il ricorso in epigrafe e chiedendone
l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione e previa
concessione di misure cautelari provvisorie, inaudita altera parte.
A
supporto del ricorso, la società ha dedotto le seguenti censure:
-
violazione dell’art. 1, della l. n. 348/1992, dell’art. 13.1,
lett. j), dell’Allegato al d.m. 10 settembre 2010 e dell’art. 3
della l. n. 241/1990, poiché la preferenza della P.A. per la
fideiussione bancaria di un Istituto italiano contrasterebbe con il
principio di equipollenza tra fideiussioni bancarie e polizze
fideiussorie assicurative, sancito dall’art. 1 della l. n. 348/1992
e dal d.m. 10 settembre 2010 (“linee guida per l’autorizzazione
degli impianti alimentati da fonti rinnovabili): ed invero, l’art.
13, lett. j), dell’Allegato al suindicato decreto ministeriale
consentirebbe di rivolgersi indifferentemente sia ad imprese bancarie
che assicurative. La polizza proposta, inoltre, rispetterebbe i
requisiti del contratto di fideiussione ex artt. 1936 e ss. c.c. e la
ricorrente avrebbe recepito le indicazioni del parere legale
dell’Avvocatura Comunale quanto a foro competente e direzione
generale della società garante. Da ultimo, la P.A. non avrebbe
spiegato le ragioni per cui, dopo avere prima accettato una garanzia
per una somma inferiore, ne rifiuta ora una per una stima superiore;
-
violazione degli artt. 3, 21-quater e 21-quinquies della l. n.
241/1990, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti,
carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione,
violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi, in
quanto nella fattispecie all’esame non ricorrerebbero i presupposti
per la sospensione di un provvedimento amministrativo con efficacia
durevole (qual è l’autorizzazione rilasciata alla ricorrente) e
non sarebbe stato stabilito un termine finale di efficacia della
disposta sospensione: ne conseguirebbe che la sospensione sarebbe, in
realtà, una revoca, per la quale, tuttavia, non sussisterebbero i
presupposti di legge previsti dall’art. 21-quinquies della l. n.
241/1990;
-
violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990 e dell’art. 13.1,
lett. j), dell’Allegato al d.m. 10 settembre 2010, eccesso di
potere per difetto di istruttoria e di motivazione e per violazione
del principio del legittimo affidamento, giacché il Comune non
avrebbe potuto vagliare la congruità della polizza nel suo insieme
considerata, ma solamente controllare la congruità della stima dei
costi di rimessione in pristino a seguito di dismissione
dell’impianto, spettando alla Provincia sindacare i contenuti della
polizza fideiussoria. La Provincia, dal canto suo, non avrebbe
indicato i motivi per cui ha ritenuto di autovincolarsi alla
valutazione del Comune. La motivazione della sospensione gravata
sarebbe, poi, illegittima, sia perché prospetterebbe un danno
erariale ad oggi inesistente, sia perché non terrebbe conto del
legittimo affidamento della ricorrente alla conservazione del
provvedimento (favorevole) ottenuto;
-
violazione degli artt. 3 e 6 della l. n. 241/1990, nonché eccesso di
potere per travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, difetto
di istruttoria e di motivazione, poiché la Provincia avrebbe omesso
di svolgere l’istruttoria procedimentale, ma si sarebbe limitata a
recepire supinamente le risultanze dell’attività di accertamento
fattuale svolta dal Comune di Latina;
-
eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità e
ragionevolezza dell’azione della P.A., giacché il divieto di
introdurre all’interno del sito le biomasse ed i sottoprodotti
indispensabili ad alimentare l’impianto a biogas implicherebbe un
sacrificio eccessivamente gravoso per la società ricorrente: in
particolare, tale misura non rispetterebbe né il principio di
necessarietà, né il principio di adeguatezza;
-
eccesso di potere per sviamento e violazione dell’art. 97 Cost.,
poiché la Provincia avrebbe inteso non già salvaguardare
l’interesse alla tutela dell’ambiente, della salute ed al
corretto esercizio della produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, ma tutelare indebitamente l’interesse privato dei
comitati di cittadini che si oppongono agli impianti di biogas;
-
violazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e dell’art. 44 del
d.lgs. n. 28/2011, eccesso di potere per travisamento dei fatti,
carenza dei presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione,
violazione dei principi di tipicità e nominatività dei
provvedimenti amministrativi, nonché sviamento, perché la disposta
sospensione perseguirebbe una funzione sanzionatoria contrastante con
l’art. 44, comma 3, del d.lgs. n. 28/2011, per il quale la
violazione delle prescrizioni dell’autorizzazione permetterebbe
alla P.A. di irrogare sanzioni pecuniarie e non di sospendere o
revocare l’autorizzazione stessa. La sospensione, inoltre, sarebbe
atto che non può avere finalità sanzionatorie;
-
incompetenza, difetto di attribuzione di potestà e competenza,
eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza dei
presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione e disparità di
trattamento, e violazione degli artt. 13.1, lett. j), dell’Allegato
al d.m. 10 settembre 2010, 3 della l. n. 241/1990 e 24 del d.lgs. n.
209/2005, in quanto, da una parte, il Comune non sarebbe competente a
valutare le condizioni e le clausole della polizza. Dall’altra, la
motivazione addotta dal Comune a fondamento del rifiuto della polizza
sarebbe erronea, nonché affetta da disparità di trattamento, avendo
imposto alla ricorrente di stipulare la garanzia soltanto con
un’impresa italiana: ciò, in violazione dell’art. 24 del Codice
delle assicurazioni private, che ammette all’esercizio di attività
assicurativa sul territorio nazionale le imprese con sede legale in
uno Stato estero (come la Gable Insurance AG). Da ultimo, il Comune
avrebbe illegittimamente recepito il parere dell’Avvocatura
Comunale – pur recante una motivazione generica e lacunosa, fondata
su valutazioni parziali e stereotipate – senza considerare che la
precedente polizza era stata prestata, appunto, da un istituto
bancario e che questo è stato poi sottoposto a procedura
fallimentare.
L’istanza
di misure cautelari provvisorie è stata accolta con decreto
presidenziale n. 159/2015 del 9 luglio 2015.
Si
è costituita in giudizio la Provincia di Latina, depositando una
memoria con documentazione sui fatti di causa e resistendo alle
pretese attoree.
Si
è altresì costituito in giudizio il Comune di Latina, depositando
documentazione sui fatti di causa e concludendo per la reiezione del
ricorso.
Nella
Camera di consiglio del 17 settembre 2015 il Collegio, ritenuto ad un
primo esame il ricorso fornito di fumus boni juris, con ordinanza n.
232/2015 ha accolto l’istanza cautelare.
In
prossimità dell’udienza pubblica la Provincia di Latina ha
depositato una memoria, insistendo per la reiezione del ricorso, in
quanto infondato.
Il
Comune di Latina, a sua volta, ha depositato note di discussione,
delle quali, però, non può tenersi alcun conto, attesa la tardività
di tale deposito.
All’udienza
pubblica del 12 maggio 2016 la causa è stata trattenuta in
decisione.
DIRITTO
Formano
oggetto di impugnazione il provvedimento della Provincia di Latina
recante sospensione dell’autorizzazione unica rilasciata alla
ricorrente per l’esercizio di un impianto di produzione di energia
elettrica da fonti rinnovabili, nonché gli atti presupposti e
connessi precisati in epigrafe, ed in specie la nota del Comune di
Latina con cui è stata respinta la polizza fideiussoria prestata
dalla Gable Insurance AG a garanzia dell’obbligo di ripristinare lo
stato dei luoghi in sede di dismissione dell’impianto.
Il
ricorso è fondato, anzitutto, per le medesime ragioni già delineate
in sede cautelare (attinenti alle censure dedotte con il primo motivo
di ricorso), da cui, pur al più approfondito esame proprio della
fase di merito del giudizio, non si ravvisano elementi per
discostarsi.
Invero,
la sospensione dell’autorizzazione è basata sul rifiuto, da parte
del Comune di Latina, della polizza fideiussoria prodotta dalla
società ricorrente a garanzia dell’obbligo di ripristino dello
stato originario dei luoghi: rifiuto che rimanda – quanto alla sua
motivazione – al parere dell’Avvocatura Comunale di cui alla nota
prot. n. 75265 del 1° giugno 2015, anch’essa impugnata, dove si
esprime la preferenza per la fideiussione bancaria, rispetto alle
altre forme di garanzia, poiché “l’esperienza ultraventennale ha
dimostrato che le fideiussioni rilasciate da istituzioni non bancarie
presentano un maggiore rischio di escussione”.
Tuttavia,
da un lato è palese l’inadeguatezza della motivazione del ridetto
parere: elemento, questo, su cui si ritornerà in sede di disamina
(della fondatezza) dell’ultimo motivo di ricorso. Dall’altro, il
provvedimento di rilascio dell’autorizzazione unica (prot. n. 80967
del 4 dicembre 2009: cfr. all. 4 al ricorso) reca una serie di
prescrizioni, tra cui quella al parag. 8, lett. h), che impone alla
società di garantire il ripristino dello stato dei luoghi all’atto
della dismissione dell’impianto (obbligo oggetto della prescrizione
di cui alla pregressa lett. g) del parag. 8), fornendo “idonee
garanzie economiche (ad esempio polizza fideiussoria bancaria o
assicurativa o deposito cauzionale)”. È, quindi, la stessa
autorizzazione unica ad aver previsto l’equipollenza tra la
fideiussione bancaria e la polizza prestata da istituto assicurativo
autorizzato, in conformità, del resto, all’art. 13, lett. j),
dell’Allegato al d.m. 10 settembre 2010, contenente le linee guida
per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti
rinnovabili, e, più in generale, all’art. 1, lettere b) e c),
della l. n. 348/1982, contenente la disciplina della costituzione di
cauzioni tramite polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni
verso lo Stato o altri Enti pubblici: disposizioni, queste, che
stabiliscono una perfetta alternatività tra la fideiussione bancaria
e la polizza assicurativa.
Ne
consegue che la polizza fideiussoria presentata dalla ricorrente, in
quanto emessa da un istituto assicurativo (Gable Insurance AG)
autorizzato, ad oggi, ad operare sul territorio nazionale nel ramo di
cui si discute (v. all. 7 al ricorso), appare sotto il profilo
soggettivo del tutto conforme all’art. 13, lett. j), dell’Allegato
al d.m. 10 settembre 2010 ed all’art. 1 della l. n. 348/1982,
nonché al parag. 8), lett. h), dell’autorizzazione rilasciata alla
suddetta ricorrente. Peraltro, anche dal punto di vista del
contenuto, la polizza emessa dalla Gable Insurance AG appare esente
da mende, avendo recepito le integrazioni richieste dall’Avvocatura
Comunale nel parere del 1° giugno 2015, per quanto riguarda la sede
legale dell’impresa ed il foro competente per le controversie.
Non
colgono nel segno le contrarie argomentazioni della Provincia di
Latina, che si concentrano a lungo, e quasi unicamente, sulle
precedenti vicende di fideiussioni inadeguate prestate dalla società
ricorrente. Il richiamo a siffatti episodi è, però, del tutto
inconferente, in quanto nella fattispecie ora all’esame occorre
verificare se la presente garanzia, e non quelle precedenti, sia o no
conforme alla legge ed alle prescrizioni dettate dall’autorizzazione
unica rilasciata all’Agri Power Plus S.r.l. e tale conformità, per
quanto visto, appare senz’altro sussistere.
Ne
discende la fondatezza del primo motivo di ricorso, con conseguente
illegittimità del diniego di accettazione della surriferita polizza
da parte del Comune di Latina e, di riflesso, della sospensione
dell’autorizzazione unica, adottata dalla Provincia di Latina –
come già detto – esclusivamente sulla base del diniego in parola.
È
del pari fondato il secondo motivo di gravame, poiché la mancata
previsione di un termine finale dell’impugnata sospensione fa sì
che quest’ultima risulti sine die, in violazione dell’art.
21-quater, comma 2, della l. n. 241/1990 (il cui testo è riportato
nel provvedimento gravato), ai sensi del quale “il termine della
sospensione è esplicitamente indicato nell’atto che la dispone”.
La
Provincia di Latina si difende, sul punto, sostenendo che la disposta
sospensione recherebbe un termine finale, coincidente con
l’accettazione della polizza da parte del Comune di Latina, come si
ricaverebbe dalla frase “la presente sospensione potrà essere
revocata una volta acquisita la polizza fideiussoria a
garanzia…debitamente accettata dal Comune di Latina” contenuta
nel provvedimento impugnato.
La
tesi della difesa provinciale non può, però, essere in alcun modo
condivisa.
Invero,
è consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui la
sospensione dell’efficacia di un provvedimento amministrativo ha,
per definizione, natura cautelare e durata temporanea, sicché non
può essere adottata senza la precisa indicazione di un termine
finale, in difetto del quale svolge surrettiziamente le funzioni
dell’atto definitivo (T.A.R. Puglia, Bari, Sez. II, 3 luglio 2007,
n. 1720), in evidente contrasto con il principio della tipicità
degli atti amministrativi (T.A.R. Toscana, Sez. II, 28 marzo 2014, n.
615), poiché la sospensione sine die cela una revoca o un
annullamento d’ufficio al di fuori dei canoni imposti dall’art.
21-quinquies e dall’art. 21-nonies della l. n. 241/1990 (T.A.R.
Campania, Salerno, Sez. I, 13 maggio 2015, n. 996).
L’apposizione
del termine finale alla sospensione, da un lato, salvaguarda
l’esigenza della certezza delle posizioni giuridiche delle parti
(T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 10 settembre 2014, n. 1103), ed in
specie dell’interessato (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 1° febbraio
2010, n. 1275), il quale non può restare nell’incertezza circa il
permanere dei requisiti per continuare a svolgere l’attività
autorizzata (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 15 settembre 2011, n.
4443); dall’altro, scongiura il rischio che la P.A. finisca per
imporre all’interessato un sacrificio irragionevole, in quanto una
sospensione sine die dell’attività svolta si tradurrebbe in una
sostanziale cessazione della medesima (T.A.R. Toscana, Sez. II, n.
615/2014, cit.).
Come
sottolineato anche da questo Tribunale, la sospensione dell’atto
amministrativo, ove sfornita dell'’apposizione di un termine,
costituisce una sostanziale revoca. Infatti, l’art. 21-quater della
l. n. 241/1990 prevede che l’efficacia o l’esecuzione del
provvedimento amministrativo possono essere sospese – per gravi
ragioni e per il tempo strettamente necessario – dal medesimo
organo che lo ha emesso, o da altro organo indicato dalla legge; in
ogni caso, il termine della sospensione deve essere esplicitamente
indicato nell’atto che la dispone (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, Sez.
I, 22 dicembre 2012, n. 791).
Nel
caso di specie, al contrario, la sospensione impugnata non reca
nessuna indicazione esplicita del termine finale della sua efficacia:
donde la fondatezza della censura in esame. Né rileva l’eccezione
della Provincia, secondo cui una simile indicazione sarebbe comunque
implicitamente ricavabile dal provvedimento impugnato, lì dove esso
rimette il venir meno della sospensione dell’autorizzazione
all’accettazione della polizza da parte del Comune di Latina:
infatti, il voler subordinare l’efficacia dell’autorizzazione
unica all’accettazione o meno della polizza da parte del citato
Comune equivale ad inserire, nel corpo dell’autorizzazione stessa,
una condizione sospensiva meramente potestativa, poiché rimette
l’esercizio di una scelta alla mera volontà di un soggetto (T.A.R.
Lombardia, Milano, Sez. II, 16 giugno 2014, n. 1581; T.A.R. Umbria,
Sez. I, 15 novembre 2013, n. 529), in violazione del divieto di
apporre una condizione meramente potestativa al provvedimento
amministrativo, che si desume dai principi del diritto comune, in
specie dall’art. 1355 c.c. (T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 5
gennaio 2016, n. 5).
Ancora,
è fondato e da accogliere l’ottavo ed ultimo motivo di ricorso,
nella parte in cui contesta la legittimità della motivazione addotta
dal Comune a fondamento del rifiuto della polizza fideiussoria
rilasciata dalla Gable Insurance AG, nonché la scelta di limitare i
possibili garanti alle sole imprese (bancarie) italiane.
Come
già si è avuto modo di rilevare, infatti, tale motivazione da un
lato è palesemente inadeguata, poiché richiama l’esperienza
“ultraventennale”, la quale dimostrerebbe che le fideiussioni
rilasciate da istituzioni non bancarie presentano un maggiore rischio
di escussione, senza tuttavia addurre un benché minimo elemento
probatorio (uno o più esempi) a sostegno di una simile affermazione.
La motivazione de qua, poi, oltre a non essere confermata dalla
comune esperienza – che non dimostra per nulla, nell’oggi, una
maggiore solidità delle imprese bancarie rispetto a quelle
assicurative – è, altresì, confutata dalle vicende occorse alla
stessa Agri Power Plus S.r.l., la quale in origine ebbe a prestare –
per l’obbligo di ripristino in esame – una garanzia rilasciata da
un soggetto avente natura di istituto bancario e che però è stato
sottoposto a procedura fallimentare. Infine, il diniego addotto dal
Comune di Latina appare illegittimo e discriminatorio, lì dove
pretende di limitare la platea dei garanti alle sole imprese
italiane, in violazione dei principi comunitari in tema di libera
concorrenza e libertà di prestazione dei servizi.
In
definitiva, pertanto, il ricorso è fondato, attesa la fondatezza del
primo, secondo ed ottavo motivo di gravame e con assorbimento di
tutti gli altri motivi. Per conseguenza, gli atti con esso impugnati
debbono essere annullati.
Le
spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo nei
confronti della Provincia di Latina e del Comune di Latina, mentre
vengono dichiarate irripetibili nei confronti dell’A.S.L. di Latina
e dell’ARPA Lazio, non costituitesi e sostanzialmente estranee al
giudizio.
P.Q.M.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione staccata
di Latina (Sezione I^), così definitivamente pronunciando sul
ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e, per l’effetto,
annulla gli atti con esso impugnati.
Condanna
la Provincia di Latina ed il Comune di Latina al pagamento, in favore
della ricorrente, di spese ed onorari di causa, che liquida in via
forfettaria in € 2.000,00 (duemila/00) per ciascuna delle citate
parti soccombenti, per un totale di € 4.000,00 (quattromila/00),
più accessori di legge.
Dichiara
irripetibili le spese nei confronti dell’A.S.L. di Latina e
dell’ARPA Lazio.
Ordina
che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità
amministrativa.
Così
deciso in Latina, nella Camera di consiglio del giorno 12 maggio
2016, con l’intervento dei magistrati:
Carlo
Taglienti, Presidente
Davide
Soricelli, Consigliere
Pietro
De Berardinis, Consigliere, Estensore
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L'ESTENSORE
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IL
PRESIDENTE
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DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
22/06/2016
IL
SEGRETARIO
(Art.
89, co. 3, cod. proc. amm.)
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