PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRO BRATTI
La seduta comincia alle 8.35.
Sulla pubblicità dei lavori.
PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, nonché mediante trasmissione diretta sulla web-TV della Camera dei deputati e, successivamente, sul canale satellitare della Camera dei deputati.
(Così rimane stabilito).
Audizione di Luca Giudetti, avvocato difensore di Ind.Eco Srl.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione di Luca Giudetti, avvocato difensore di Ind.Eco Srl, che ringrazio per la presenza. L'avvocato Giudetti è accompagnato dall'avvocato Salvatore Pino, difensore della Green Holding Spa, e dal signor Paolo Titta, responsabile dell'area legale di Green Holding.
Ricordo che la Commissione si occupa di illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti, ma anche dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati associativi connessi al ciclo dei rifiuti e alle bonifiche e al ciclo di depurazione delle acque.
L'audizione odierna, che si svolge per espressa richiesta da parte dell'audito, si inserisce nell'ambito dell'approfondimento che la Commissione sta svolgendo sulla regione Lazio.
Avverto i nostri ospiti che della presente audizione viene redatto un resoconto stenografico e che, facendone espressa e motivata richiesta, in particolare in presenza di fatti illeciti sui quali siano in corso indagini tuttora coperte da segreto, consentendoPag. 4la Commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta, invitando comunque a rinviare eventuali interventi di natura riservata nella parte finale della seduta stessa.
Abbiamo già fatto un paio di sopralluoghi presso la discarica in questione e abbiamo raccolto alcune informazioni. Molto probabilmente avete letto i resoconti degli auditi. Credo che sia anche per questo motivo che, di fatto, avete chiesto di essere ascoltati. Cederei, quindi, la parola all'avvocato Giudetti per lo svolgimento di una breve relazione introduttiva. Poi, eventualmente, se ci sarà qualche domanda da parte dei commissari, seguiranno gli interventi e le relative repliche da parte vostra. Prego, avvocato.
Ricordo che la Commissione si occupa di illeciti ambientali relativi al ciclo dei rifiuti, ma anche dei reati contro la pubblica amministrazione e dei reati associativi connessi al ciclo dei rifiuti e alle bonifiche e al ciclo di depurazione delle acque.
L'audizione odierna, che si svolge per espressa richiesta da parte dell'audito, si inserisce nell'ambito dell'approfondimento che la Commissione sta svolgendo sulla regione Lazio.
Avverto i nostri ospiti che della presente audizione viene redatto un resoconto stenografico e che, facendone espressa e motivata richiesta, in particolare in presenza di fatti illeciti sui quali siano in corso indagini tuttora coperte da segreto, consentendoPag. 4la Commissione, i lavori proseguiranno in seduta segreta, invitando comunque a rinviare eventuali interventi di natura riservata nella parte finale della seduta stessa.
Abbiamo già fatto un paio di sopralluoghi presso la discarica in questione e abbiamo raccolto alcune informazioni. Molto probabilmente avete letto i resoconti degli auditi. Credo che sia anche per questo motivo che, di fatto, avete chiesto di essere ascoltati. Cederei, quindi, la parola all'avvocato Giudetti per lo svolgimento di una breve relazione introduttiva. Poi, eventualmente, se ci sarà qualche domanda da parte dei commissari, seguiranno gli interventi e le relative repliche da parte vostra. Prego, avvocato.
LUCA GIUDETTI, Avvocato difensore di Ind.Eco Srl. Buongiorno. Sono avvocato e difendo il legale rappresentante di Ind.Eco. Quest'audizione è stata richiesta proprio dal legale rappresentante, il dottor Cardona, a seguito della lettura del resoconto stenografico dell'audizione dei pubblici ministeri della procura di Latina, in particolare del dottor De Gasperis e della dottoressa Spinelli, che voi avete ascoltato – credo – nella seduta del 30 marzo scorso.
In relazione alla lettura di questo resoconto stenografico ci è parso opportuno, intanto, fornire alla Commissione un documento, che abbiamo inviato, in calce al quale era formulata una richiesta di audizione. Questo nell'ipotesi in cui aveste voluto approfondire queste tematiche, che sono poi quelle riguardanti sostanzialmente la situazione della discarica di Borgo Montello e la gestione del bacino S8.
Essa ha costituito oggetto di un provvedimento di sequestro nel gennaio 2016, il gennaio scorso, anche con riferimento a un procedimento penale che è tuttora in corso di svolgimento – in particolare, è nella fase delle indagini preliminari – e che ha coinvolto i legali rappresentanti sia di Ind.Eco, sia di GreenPag. 5Holding, la holding che possiede il cento per cento del capitale sociale di Ind.Eco.
Con riferimento al procedimento penale, sicuramente molto più di me potrà riferire l'avvocato Salvatore Pino, che si è occupato della fase dell'applicazione delle misure cautelari personali che hanno riguardato i legali rappresentanti e i dirigenti, sia di Ind.Eco, sia di Green Holding. Faccio riferimento a questo procedimento, però, poiché il dottor De Gasperis ha fatto un accenno all'esistenza di questo processo solo per rammentare che, nell'ottobre del 2014, furono applicate misure cautelari, in particolare la misura degli arresti domiciliari, nei confronti della maggior parte dei dirigenti e dei legali rappresentanti delle due società in relazione a un'ipotesi di peculato – questa era l'ipotesi d'accusa – per avere distratto una somma pari a oltre 34 milioni di euro.
Tale somma sarebbe stata stanziata dalla regione Lazio a copertura degli oneri riguardanti la fase della gestione post-operativa del bacino di discarica ma, secondo l'ipotesi d'accusa formulata dalla procura di Latina, avrebbe dovuto essere materialmente accantonata. Questi 34 milioni di euro erano una parte della quota di conferimento dei rifiuti in discarica. Secondo l'ipotesi di accusa la somma avrebbe dovuto essere materialmente accantonata, laddove invece, una volta incamerata dalla Ind.Eco – quindi dalla Green Holding, posto che una parte di questo importo era stato poi girato alla stessa – era stata utilizzata per esigenze interne all'azienda.
Dico subito che, a differenza di quello che emergeva dall'audizione del procuratore della Repubblica di Latina, in realtà quest'ordinanza di applicazione della misura cautelare fu annullata dal tribunale del riesame di Roma, che ritenne che quest'ipotesi d'accusa non fosse fondata. In particolare il tribunale ha ritenuto che, nel momento in cui fosse conferitaPag. 6questa somma, che riguardava non soltanto la gestione attiva della discarica, ma anche in quota parte la gestione post-operativa, nel momento in cui veniva corrisposta nei confronti della società di gestione questa somma, in realtà essa perdesse il carattere dell'altruità per entrare a far parte del patrimonio della società stessa. Pertanto, non era assolutamente configurabile il reato di peculato, che era stato invece ipotizzato nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare.
Non sussisteva, quindi, alcun obbligo di accantonamento materiale, così come invece avevano sostenuto la procura di Latina e l'ufficio Gip che aveva applicato l'ordinanza. Pertanto il tribunale del riesame annullò questa ordinanza, disponendo la scarcerazione immediata di tutte le persone indagate.
La procura di Latina propose ricorso per Cassazione avverso questo provvedimento del tribunale del riesame, ma la Corte di cassazione, con una sentenza del 28 gennaio 2015, confermò il provvedimento di annullamento del tribunale del riesame di Roma, condividendo l'assunto secondo il quale il pagamento della somma concernente la gestione post-operativa non doveva in alcun modo costituire oggetto di un accantonamento fisico: essa entrava a far parte del patrimonio della società di gestione. In realtà, l'assicurazione dello svolgimento degli obblighi concernenti la gestione post-operativa era rappresentato dalla costituzione di garanzie di natura patrimoniale, come la costituzione di fideiussioni assicurative o bancarie, le quali, secondo la logica del sistema che governa questa materia, avrebbero dovuto garantire gli adempimenti relativi alla gestione post-operativa dell'invaso. Come dicevo, quindi, la Corte di cassazione ha confermato l'ordinanza di annullamento del tribunale di riesame di Roma.
Due giorni prima che il tribunale del riesame di Roma annullasse l'ordinanza, l'ufficio Gip di Latina aveva applicatoPag. 7nei confronti delle stesse persone, più altre – su questo molto probabilmente potrà essere più preciso di me l'avvocato Pino – di nuovo una misura cautelare. In questo caso la procura di Latina aveva richiesto addirittura la custodia in carcere (fu applicata, però, anche in questo caso, la misura degli arresti domiciliari), in relazione a una diversa ipotesi, che non era più il peculato, ma un'ipotesi di truffa.
Si diceva, in sostanza, che Ind.Eco avrebbe indotto in errore la regione Lazio nella delibera di determinazione della quota di conferimento dei rifiuti in discarica, in particolare per quanto concerne i costi relativi all'utilizzo dei mezzi d'opera. Questi, anziché essere stati acquistati dalla società di gestione, erano stati noleggiati da un'altra società che faceva parte del gruppo a costi, secondo l'ipotesi d'accusa, particolarmente elevati. In questo modo Ind.Eco avrebbe, quindi, indotto in errore la regione Lazio nella fase della determinazione della tariffa di conferimento dei rifiuti in discarica.
Anche quest'ordinanza fu annullata dal tribunale del riesame di Roma, che ritenne che in alcun modo potesse essere configurabile il reato di truffa e di falso, in particolare del falso per induzione. Neppure nell'ipotesi d'accusa era sostenuto, infatti, che i mezzi non sarebbero stati posti effettivamente a disposizione della Ind.Eco o che i canoni non fossero stati regolarmente corrisposti. Quindi, in realtà, non c'era tema per poter configurare un'ipotesi di truffa, intesa come situazione in cui l'atto di disposizione patrimoniale è frutto di un'attività di artificio e raggiro posto in essere sostanzialmente dall'agente.
Anche avverso quest'ordinanza fu proposto ricorso per cassazione da parte della procura di Latina, ma la Corte di cassazione, anche qui, con una sentenza di pochi mesi successiva, confermò l'ordinanza liberatoria del tribunale del riesame di Roma. La Corte di cassazione ritenne che, per quantoPag. 8potessero considerarsi elevati i costi di noleggio dei mezzi d'opera, in realtà questi costi in alcun modo potessero considerarsi dei costi fittizi, in quanto i canoni erano stati effettivamente corrisposti e le macchine erano state effettivamente poste a disposizione della società di gestione. In alcun modo, quindi, questo avrebbe determinato una falsità per induzione della delibera di determinazione della quota di conferimento dei rifiuti in discarica.
Fra l'altro, la regione Lazio aveva determinato questa quota sulla base di una propria istruttoria interna, sottoponendo a una revisione critica autonoma quella che era stata la proposta di Ind.Eco. Come tale, quindi, non poteva in alcun modo considerarsi sussistente non soltanto l'attività di artificio e di raggiro e di induzione in errore, ma neppure qualunque ipotesi di danno nei confronti dell'ente, anche perché questa tariffa di conferimento del rifiuto in discarica, in realtà, rientrava entro la forbice tariffaria che era stata stabilita dalla stessa regione Lazio.
Di fronte all'esito di queste iniziative della procura di Latina – che come abbiamo visto sono state prima bocciate dal tribunale del riesame e poi confermate dalla suprema Corte di cassazione – ci si sarebbe attesi, francamente, una battuta d'arresto di questo procedimento penale. Invece, sempre nell'ambito dello stesso procedimento penale, che aveva visto nell'ottobre 2014 e poi nel gennaio 2015 l'applicazione di queste misure, nel gennaio scorso (2016) il procedimento assume un nuovo impulso, secondo una direttrice completamente eccentrica rispetto alle tematiche che ne avevano inizialmente contrassegnato i contenuti.
Nel gennaio 2016 la procura di Latina chiede – e l'ufficio Gip lo emette – un decreto di sequestro del bacino di discarica denominato S8, gestito dalla società Ind.Eco. L'ipotesi d'accusa,Pag. 9in questo caso, è un'ipotesi completamente diversa rispetto a quelle che erano state formulate inizialmente perché qui si ipotizza una situazione diversa. Si ipotizza una violazione dell'autorizzazione integrata ambientale per avvenuto superamento dei limiti delle quote di abbancamento dei rifiuti, così come indicate all'interno dell'autorizzazione stessa.
Secondo l'assunto della procura di Latina – che in questo caso, invece, ha conosciuto una conferma da parte del tribunale del riesame del luogo, cioè di Latina – vi sarebbe stato un superamento delle quote di abbancamento dei rifiuti senza che l'autorizzazione integrata ambientale lo consentisse in alcun modo. Non vi sarebbe stato, da parte di Ind.Eco, uno studio predittivo sui fenomeni di cedimento e di assestamento dell'ammasso dei rifiuti contenuti all'interno della discarica e, soprattutto, tutto questo sarebbe avvenuto – ciò ha poi costituito oggetto dell'audizione e delle dichiarazioni soprattutto della dottoressa Spinelli innanzi a questa Commissione – in mancanza di qualunque controllo da parte dell'autorità amministrativa, in particolare da parte della regione Lazio, l'ente che rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di discarica. La regione avrebbe sostanzialmente omesso di svolgere dei controlli sull'attività di abbancamento dei rifiuti da parte della società Ind.Eco.
Ci sembra che quest'affermazione, che era contenuta nel decreto di sequestro preventivo, non possa essere condivisa. Abbiamo offerto alla vostra cognizione – si tratta di un documento che abbiamo allegato alla richiesta di audizione – il fatto che, in realtà, nel novembre 2015 il dirigente dell'area rifiuti della regione Lazio, la dottoressa Flaminia Tosini, aveva richiesto alla società di gestione, ossia alla Ind.Eco, di fornire i rilievi morfologici della discarica. Questa richiesta conteneva una lunga premessa, molto puntuale, nella quale la dottoressa TosiniPag. 10riepilogava sostanzialmente tutte le comunicazioni che Ind.Eco aveva fornito circa i diversi livelli di abbancamento dei rifiuti che erano stati effettuati presso la discarica denominata S8 e soprattutto sulle residue capacità di stoccaggio di questa discarica.
In particolare, Ind.Eco aveva segnalato che le disponibilità e le capacità di stoccaggio residuali della discarica si sarebbero esaurite nell'agosto 2015. Comunicava, inoltre – di questo dà atto la dottoressa Tosini – l'avvenuto esaurimento delle volumetrie a disposizione per il bacino S8 con una nota del 6 agosto 2015, nonché con note successive.
Pertanto, sostenere ciò che è stato sostenuto anche innanzi a voi, ossia che il superamento delle quote progettuali sarebbe avvenuto in mancanza di comunicazione e di informazione nei confronti della regione Lazio, è un dato smentito da questo documento, che proviene proprio dalla regione Lazio. La regione ha effettuato un controllo costante – direi, proprio un monitoraggio quotidiano – dei livelli di stoccaggio di rifiuti presso il bacino S8 e delle residue capacità di stoccaggio di questo bacino. Quindi, anche tutta la tematica relativa al superamento delle quote è avvenuta, in realtà, come vi dicevo, sotto il costante controllo e monitoraggio dell'ente regionale.
A conferma di questo, del resto, si pone un altro documento, che pure abbiamo allegato alla nostra richiesta di audizione e che proviene sempre dalla regione, ossia il verbale di un sopralluogo che la stessa dirigente dell'area rifiuti della regione Lazio, la dottoressa Tosini, doveva effettuare il 18 novembre 2015. Nell'ambito di questo sopralluogo presso il bacino di discarica S8, la dottoressa Tosini rilevava come non fosse indicato nell'AIA quali dovessero essere le diverse quote di abbancamento dei rifiuti da considerare nei diversi momenti di gestione della discarica. Prendeva atto che all'interno dell'autorizzazionePag. 11amministrativa non vi fosse un'indicazione precisa, deterministica, su quelli che erano i diversi livelli di abbancamento dei rifiuti.
La dottoressa, del resto, rilevava anche che la stessa regione Lazio non aveva approntato delle linee guida nei confronti dei gestori delle discariche controllate dei rifiuti che operano all'interno della regione e suggeriva l'indizione di un tavolo tecnico, al quale invitava a partecipare la stessa ARPA, l'organo che poi, materialmente, si sarebbe dovuto occupare dei rilievi, sostanzialmente proprio per approntare delle linee guida in favore delle società di gestione rispetto ai diversi livelli di abbancamento dei rifiuti. Qui veniamo al tema del provvedimento di sequestro.
In relazione alla lettura di questo resoconto stenografico ci è parso opportuno, intanto, fornire alla Commissione un documento, che abbiamo inviato, in calce al quale era formulata una richiesta di audizione. Questo nell'ipotesi in cui aveste voluto approfondire queste tematiche, che sono poi quelle riguardanti sostanzialmente la situazione della discarica di Borgo Montello e la gestione del bacino S8.
Essa ha costituito oggetto di un provvedimento di sequestro nel gennaio 2016, il gennaio scorso, anche con riferimento a un procedimento penale che è tuttora in corso di svolgimento – in particolare, è nella fase delle indagini preliminari – e che ha coinvolto i legali rappresentanti sia di Ind.Eco, sia di GreenPag. 5Holding, la holding che possiede il cento per cento del capitale sociale di Ind.Eco.
Con riferimento al procedimento penale, sicuramente molto più di me potrà riferire l'avvocato Salvatore Pino, che si è occupato della fase dell'applicazione delle misure cautelari personali che hanno riguardato i legali rappresentanti e i dirigenti, sia di Ind.Eco, sia di Green Holding. Faccio riferimento a questo procedimento, però, poiché il dottor De Gasperis ha fatto un accenno all'esistenza di questo processo solo per rammentare che, nell'ottobre del 2014, furono applicate misure cautelari, in particolare la misura degli arresti domiciliari, nei confronti della maggior parte dei dirigenti e dei legali rappresentanti delle due società in relazione a un'ipotesi di peculato – questa era l'ipotesi d'accusa – per avere distratto una somma pari a oltre 34 milioni di euro.
Tale somma sarebbe stata stanziata dalla regione Lazio a copertura degli oneri riguardanti la fase della gestione post-operativa del bacino di discarica ma, secondo l'ipotesi d'accusa formulata dalla procura di Latina, avrebbe dovuto essere materialmente accantonata. Questi 34 milioni di euro erano una parte della quota di conferimento dei rifiuti in discarica. Secondo l'ipotesi di accusa la somma avrebbe dovuto essere materialmente accantonata, laddove invece, una volta incamerata dalla Ind.Eco – quindi dalla Green Holding, posto che una parte di questo importo era stato poi girato alla stessa – era stata utilizzata per esigenze interne all'azienda.
Dico subito che, a differenza di quello che emergeva dall'audizione del procuratore della Repubblica di Latina, in realtà quest'ordinanza di applicazione della misura cautelare fu annullata dal tribunale del riesame di Roma, che ritenne che quest'ipotesi d'accusa non fosse fondata. In particolare il tribunale ha ritenuto che, nel momento in cui fosse conferitaPag. 6questa somma, che riguardava non soltanto la gestione attiva della discarica, ma anche in quota parte la gestione post-operativa, nel momento in cui veniva corrisposta nei confronti della società di gestione questa somma, in realtà essa perdesse il carattere dell'altruità per entrare a far parte del patrimonio della società stessa. Pertanto, non era assolutamente configurabile il reato di peculato, che era stato invece ipotizzato nell'ordinanza di applicazione della misura cautelare.
Non sussisteva, quindi, alcun obbligo di accantonamento materiale, così come invece avevano sostenuto la procura di Latina e l'ufficio Gip che aveva applicato l'ordinanza. Pertanto il tribunale del riesame annullò questa ordinanza, disponendo la scarcerazione immediata di tutte le persone indagate.
La procura di Latina propose ricorso per Cassazione avverso questo provvedimento del tribunale del riesame, ma la Corte di cassazione, con una sentenza del 28 gennaio 2015, confermò il provvedimento di annullamento del tribunale del riesame di Roma, condividendo l'assunto secondo il quale il pagamento della somma concernente la gestione post-operativa non doveva in alcun modo costituire oggetto di un accantonamento fisico: essa entrava a far parte del patrimonio della società di gestione. In realtà, l'assicurazione dello svolgimento degli obblighi concernenti la gestione post-operativa era rappresentato dalla costituzione di garanzie di natura patrimoniale, come la costituzione di fideiussioni assicurative o bancarie, le quali, secondo la logica del sistema che governa questa materia, avrebbero dovuto garantire gli adempimenti relativi alla gestione post-operativa dell'invaso. Come dicevo, quindi, la Corte di cassazione ha confermato l'ordinanza di annullamento del tribunale di riesame di Roma.
Due giorni prima che il tribunale del riesame di Roma annullasse l'ordinanza, l'ufficio Gip di Latina aveva applicatoPag. 7nei confronti delle stesse persone, più altre – su questo molto probabilmente potrà essere più preciso di me l'avvocato Pino – di nuovo una misura cautelare. In questo caso la procura di Latina aveva richiesto addirittura la custodia in carcere (fu applicata, però, anche in questo caso, la misura degli arresti domiciliari), in relazione a una diversa ipotesi, che non era più il peculato, ma un'ipotesi di truffa.
Si diceva, in sostanza, che Ind.Eco avrebbe indotto in errore la regione Lazio nella delibera di determinazione della quota di conferimento dei rifiuti in discarica, in particolare per quanto concerne i costi relativi all'utilizzo dei mezzi d'opera. Questi, anziché essere stati acquistati dalla società di gestione, erano stati noleggiati da un'altra società che faceva parte del gruppo a costi, secondo l'ipotesi d'accusa, particolarmente elevati. In questo modo Ind.Eco avrebbe, quindi, indotto in errore la regione Lazio nella fase della determinazione della tariffa di conferimento dei rifiuti in discarica.
Anche quest'ordinanza fu annullata dal tribunale del riesame di Roma, che ritenne che in alcun modo potesse essere configurabile il reato di truffa e di falso, in particolare del falso per induzione. Neppure nell'ipotesi d'accusa era sostenuto, infatti, che i mezzi non sarebbero stati posti effettivamente a disposizione della Ind.Eco o che i canoni non fossero stati regolarmente corrisposti. Quindi, in realtà, non c'era tema per poter configurare un'ipotesi di truffa, intesa come situazione in cui l'atto di disposizione patrimoniale è frutto di un'attività di artificio e raggiro posto in essere sostanzialmente dall'agente.
Anche avverso quest'ordinanza fu proposto ricorso per cassazione da parte della procura di Latina, ma la Corte di cassazione, anche qui, con una sentenza di pochi mesi successiva, confermò l'ordinanza liberatoria del tribunale del riesame di Roma. La Corte di cassazione ritenne che, per quantoPag. 8potessero considerarsi elevati i costi di noleggio dei mezzi d'opera, in realtà questi costi in alcun modo potessero considerarsi dei costi fittizi, in quanto i canoni erano stati effettivamente corrisposti e le macchine erano state effettivamente poste a disposizione della società di gestione. In alcun modo, quindi, questo avrebbe determinato una falsità per induzione della delibera di determinazione della quota di conferimento dei rifiuti in discarica.
Fra l'altro, la regione Lazio aveva determinato questa quota sulla base di una propria istruttoria interna, sottoponendo a una revisione critica autonoma quella che era stata la proposta di Ind.Eco. Come tale, quindi, non poteva in alcun modo considerarsi sussistente non soltanto l'attività di artificio e di raggiro e di induzione in errore, ma neppure qualunque ipotesi di danno nei confronti dell'ente, anche perché questa tariffa di conferimento del rifiuto in discarica, in realtà, rientrava entro la forbice tariffaria che era stata stabilita dalla stessa regione Lazio.
Di fronte all'esito di queste iniziative della procura di Latina – che come abbiamo visto sono state prima bocciate dal tribunale del riesame e poi confermate dalla suprema Corte di cassazione – ci si sarebbe attesi, francamente, una battuta d'arresto di questo procedimento penale. Invece, sempre nell'ambito dello stesso procedimento penale, che aveva visto nell'ottobre 2014 e poi nel gennaio 2015 l'applicazione di queste misure, nel gennaio scorso (2016) il procedimento assume un nuovo impulso, secondo una direttrice completamente eccentrica rispetto alle tematiche che ne avevano inizialmente contrassegnato i contenuti.
Nel gennaio 2016 la procura di Latina chiede – e l'ufficio Gip lo emette – un decreto di sequestro del bacino di discarica denominato S8, gestito dalla società Ind.Eco. L'ipotesi d'accusa,Pag. 9in questo caso, è un'ipotesi completamente diversa rispetto a quelle che erano state formulate inizialmente perché qui si ipotizza una situazione diversa. Si ipotizza una violazione dell'autorizzazione integrata ambientale per avvenuto superamento dei limiti delle quote di abbancamento dei rifiuti, così come indicate all'interno dell'autorizzazione stessa.
Secondo l'assunto della procura di Latina – che in questo caso, invece, ha conosciuto una conferma da parte del tribunale del riesame del luogo, cioè di Latina – vi sarebbe stato un superamento delle quote di abbancamento dei rifiuti senza che l'autorizzazione integrata ambientale lo consentisse in alcun modo. Non vi sarebbe stato, da parte di Ind.Eco, uno studio predittivo sui fenomeni di cedimento e di assestamento dell'ammasso dei rifiuti contenuti all'interno della discarica e, soprattutto, tutto questo sarebbe avvenuto – ciò ha poi costituito oggetto dell'audizione e delle dichiarazioni soprattutto della dottoressa Spinelli innanzi a questa Commissione – in mancanza di qualunque controllo da parte dell'autorità amministrativa, in particolare da parte della regione Lazio, l'ente che rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di discarica. La regione avrebbe sostanzialmente omesso di svolgere dei controlli sull'attività di abbancamento dei rifiuti da parte della società Ind.Eco.
Ci sembra che quest'affermazione, che era contenuta nel decreto di sequestro preventivo, non possa essere condivisa. Abbiamo offerto alla vostra cognizione – si tratta di un documento che abbiamo allegato alla richiesta di audizione – il fatto che, in realtà, nel novembre 2015 il dirigente dell'area rifiuti della regione Lazio, la dottoressa Flaminia Tosini, aveva richiesto alla società di gestione, ossia alla Ind.Eco, di fornire i rilievi morfologici della discarica. Questa richiesta conteneva una lunga premessa, molto puntuale, nella quale la dottoressa TosiniPag. 10riepilogava sostanzialmente tutte le comunicazioni che Ind.Eco aveva fornito circa i diversi livelli di abbancamento dei rifiuti che erano stati effettuati presso la discarica denominata S8 e soprattutto sulle residue capacità di stoccaggio di questa discarica.
In particolare, Ind.Eco aveva segnalato che le disponibilità e le capacità di stoccaggio residuali della discarica si sarebbero esaurite nell'agosto 2015. Comunicava, inoltre – di questo dà atto la dottoressa Tosini – l'avvenuto esaurimento delle volumetrie a disposizione per il bacino S8 con una nota del 6 agosto 2015, nonché con note successive.
Pertanto, sostenere ciò che è stato sostenuto anche innanzi a voi, ossia che il superamento delle quote progettuali sarebbe avvenuto in mancanza di comunicazione e di informazione nei confronti della regione Lazio, è un dato smentito da questo documento, che proviene proprio dalla regione Lazio. La regione ha effettuato un controllo costante – direi, proprio un monitoraggio quotidiano – dei livelli di stoccaggio di rifiuti presso il bacino S8 e delle residue capacità di stoccaggio di questo bacino. Quindi, anche tutta la tematica relativa al superamento delle quote è avvenuta, in realtà, come vi dicevo, sotto il costante controllo e monitoraggio dell'ente regionale.
A conferma di questo, del resto, si pone un altro documento, che pure abbiamo allegato alla nostra richiesta di audizione e che proviene sempre dalla regione, ossia il verbale di un sopralluogo che la stessa dirigente dell'area rifiuti della regione Lazio, la dottoressa Tosini, doveva effettuare il 18 novembre 2015. Nell'ambito di questo sopralluogo presso il bacino di discarica S8, la dottoressa Tosini rilevava come non fosse indicato nell'AIA quali dovessero essere le diverse quote di abbancamento dei rifiuti da considerare nei diversi momenti di gestione della discarica. Prendeva atto che all'interno dell'autorizzazionePag. 11amministrativa non vi fosse un'indicazione precisa, deterministica, su quelli che erano i diversi livelli di abbancamento dei rifiuti.
La dottoressa, del resto, rilevava anche che la stessa regione Lazio non aveva approntato delle linee guida nei confronti dei gestori delle discariche controllate dei rifiuti che operano all'interno della regione e suggeriva l'indizione di un tavolo tecnico, al quale invitava a partecipare la stessa ARPA, l'organo che poi, materialmente, si sarebbe dovuto occupare dei rilievi, sostanzialmente proprio per approntare delle linee guida in favore delle società di gestione rispetto ai diversi livelli di abbancamento dei rifiuti. Qui veniamo al tema del provvedimento di sequestro.
PRESIDENTE. Scusi se la interrompo un attimo. È solo per regolamentare i nostri lavori. Alle 9.30 dobbiamo assolutamente chiudere la seduta perché il Senato inizia la sua attività. Vi possiamo ascoltare senza fare domande e prendere per buono quello che ci dite. In tal caso, però, tanto valeva che ci inviaste il materiale, che peraltro ci avete già fornito. Se, invece, ci regoliamo, più o meno, per finire l'esposizione verso le ore 9.10, o magari anche un po’ prima, consentiamo eventualmente l'interlocuzione con i commissari. Oppure, ancora, possiamo decidere di riaggiornarci, ma è una decisione che dovremo prendere successivamente. Vi dico ciò solo per correttezza perché non possiamo restare in seduta fino a mezzogiorno.
LUCA GIUDETTI, Avvocato difensore di Ind.Eco Srl. Raccolgo senz'altro il suo invito, signor presidente, a contenere questa introduzione. Mi avvio rapidamente, quindi, a concludere. Il tema vero, che concerne il problema del sequestro della discarica, riguarda la corretta interpretazione delle norme che attengono propriamente ai limiti di abbancamento dei rifiutiPag. 12all'interno delle discariche, che è poi la questione che abbiamo posto al tribunale del riesame e alla Corte di cassazione. È un problema che intendiamo porre anche a voi, cioè alla Commissione bicamerale rifiuti. Secondo l'assunto della procura di Latina, in realtà i limiti indicati nell'autorizzazione ambientale sarebbero limiti insuperabili. Nonostante l'ammasso dei rifiuti contenuto in discarica sia un ammasso non statico nel tempo, ma soggetto a modificazioni in relazione al decorso del tempo – perché i rifiuti subiscono un processo di biodegradazione e quindi di parziale trasformazione in biogas – secondo la procura di Latina si dovrebbe arrivare ai limiti indicati nell'autorizzazione, attendere la degradazione naturale dell'ammasso dei rifiuti e, a questo punto, riprendere l'abbancamento.
A nostro giudizio quest'ipotesi e questa interpretazione delle norme, che riguardano la disciplina della gestione delle discariche, rischiano non soltanto di traslare in avanti nel tempo, sine die sostanzialmente, il momento della chiusura e dell'inizio della gestione post-operativa, ma anche e soprattutto di introdurre un'interpretazione che abroga la norma. La norma, in realtà, fa riferimento, nel momento in cui stabilisce i limiti di abbancamento, alla nozione di volume utile e non già di volume geometrico dell'area dei rifiuti. Il volume utile è il volume cui si perviene all'esito dei fenomeni di degradazione naturale della massa dei rifiuti.
Se la norma fa riferimento al concetto di volume utile, significa che non vieta la possibilità che ci siano dei temporanei superamenti dei volumi geometrici, in attesa, naturalmente, che i fenomeni di degradazione naturale dell'ammasso riportino l'ammasso stesso, cioè i livelli di abbancamento della discarica, entro le quote indicate nell'autorizzazione regionale. Questa interpretazione, che noi sosteniamo, è avallata dalla stessa regione Lazio, la quale, immediatamente dopo la diffusionePag. 13della notizia del sequestro della discarica, ha diramato un comunicato, che abbiamo pure posto alla vostra attenzione e che è a disposizione della Commissione.
In tale comunicato la regione ha affermato che il superamento dei rifiuti era un fatto già noto alla regione stessa, che questo fatto non è assolutamente vietato dalle leggi vigenti e che molte regioni, anzi, avrebbero disciplinato la possibilità di un superamento, consentendolo naturalmente entro i limiti previsti dalla norma. In particolare, le disposizioni di attuazione del decreto legislativo n. 36 del 2003 consentono un superamento entro i limiti massimi di un terzo rispetto alle quote progettuali. Questo è l'oggetto centrale della questione – una questione puramente in diritto, di carattere interpretativo – che ci vede contrapposti alla procura di Latina.
A nostro giudizio quest'ipotesi e questa interpretazione delle norme, che riguardano la disciplina della gestione delle discariche, rischiano non soltanto di traslare in avanti nel tempo, sine die sostanzialmente, il momento della chiusura e dell'inizio della gestione post-operativa, ma anche e soprattutto di introdurre un'interpretazione che abroga la norma. La norma, in realtà, fa riferimento, nel momento in cui stabilisce i limiti di abbancamento, alla nozione di volume utile e non già di volume geometrico dell'area dei rifiuti. Il volume utile è il volume cui si perviene all'esito dei fenomeni di degradazione naturale della massa dei rifiuti.
Se la norma fa riferimento al concetto di volume utile, significa che non vieta la possibilità che ci siano dei temporanei superamenti dei volumi geometrici, in attesa, naturalmente, che i fenomeni di degradazione naturale dell'ammasso riportino l'ammasso stesso, cioè i livelli di abbancamento della discarica, entro le quote indicate nell'autorizzazione regionale. Questa interpretazione, che noi sosteniamo, è avallata dalla stessa regione Lazio, la quale, immediatamente dopo la diffusionePag. 13della notizia del sequestro della discarica, ha diramato un comunicato, che abbiamo pure posto alla vostra attenzione e che è a disposizione della Commissione.
In tale comunicato la regione ha affermato che il superamento dei rifiuti era un fatto già noto alla regione stessa, che questo fatto non è assolutamente vietato dalle leggi vigenti e che molte regioni, anzi, avrebbero disciplinato la possibilità di un superamento, consentendolo naturalmente entro i limiti previsti dalla norma. In particolare, le disposizioni di attuazione del decreto legislativo n. 36 del 2003 consentono un superamento entro i limiti massimi di un terzo rispetto alle quote progettuali. Questo è l'oggetto centrale della questione – una questione puramente in diritto, di carattere interpretativo – che ci vede contrapposti alla procura di Latina.
PRESIDENTE. Se non dovete aggiungere altro, chiederei ai colleghi se hanno delle domande da fare. Vi pregherei di sfruttare al massimo la mezz'ora che abbiamo. Do quindi la parola ai colleghi che intendano intervenire per porre quesiti o formulare osservazioni.
STEFANO VIGNAROLI. Buongiorno. Nell'AIA, per ciò che ho capito, era segnato un valore di limite. Vorrei sapere quant'era questo limite e di quanto è stato sforato. Volevo sapere, inoltre, con riguardo alla vicenda dei terreni limitrofi acquistati dalla famiglia Schiavone, come sono state fatte le trattative da parte della vostra società.
LUCA GIUDETTI, Avvocato difensore di Ind.Eco Srl. Posso rispondere per quanto concerne i limiti che erano previsti nell'AIA e per quelli che hanno costituito oggetto di superamento. Il superamento rilevato dalla procura di Latina si attesta a 114.000 metri cubi in più. Parliamo sostanzialmente di unaPag. 14sopraelevazione rispetto alle quote progettuali di circa 2,5 metri, con picchi di 4 metri. Questo è il superamento. Diciamo, quindi, che la media del superamento è intorno ai 2 metri.
Rispetto alle predizioni e agli studi effettuati da Ind.Eco, questo valore è al di sotto del superamento consentito dalla disciplina tecnica di settore che, come dicevo, è di circa un terzo rispetto alle quote progettuali. Sostanzialmente, saremmo al di sotto di quanto indicato nell'allegato tecnico del decreto legislativo n. 36 del 2003. Nulla saprei dirvi invece – non so se ne sappia qualcosa il dottor Titta – sulla questione che riguarda l'acquisto dei terreni.
Rispetto alle predizioni e agli studi effettuati da Ind.Eco, questo valore è al di sotto del superamento consentito dalla disciplina tecnica di settore che, come dicevo, è di circa un terzo rispetto alle quote progettuali. Sostanzialmente, saremmo al di sotto di quanto indicato nell'allegato tecnico del decreto legislativo n. 36 del 2003. Nulla saprei dirvi invece – non so se ne sappia qualcosa il dottor Titta – sulla questione che riguarda l'acquisto dei terreni.
SALVATORE PINO, Avvocato difensore di Green Holding Spa. In particolare, credo che si tratti semplicemente di una circostanza che era già oggettivamente esistente. Se c'è una questione da indagare, è quella di verificare come mai i terreni limitrofi alla zona destinata a discarica fossero già di proprietà degli Schiavone, credo del cugino dello Schiavone.
La società si è limitata a dover prendere atto di questa circostanza, che se anche suona sinistra, non può certo suonare sinistra per la società: può suonare sinistra per il momento in cui questi terreni sono stati acquistati da questi signori, ma non per il momento in cui la società li va ad acquistare. Si tratta dei terreni limitrofi, quindi gli unici che potessero consentire un ampliamento dell'area, o comunque un ampliamento della zona di lavorazione.
Vorrei inoltre aggiungere una cosa con riferimento al quantum delle quote. La circostanza curiosa che il collega ha omesso di riferire – forse anche per ragioni di sintesi – è che il superamento delle quote è avvenuto nel mentre che l'amministrazione della discarica era nelle mani della procura attraverso l'amministratore giudiziario: questo è il paradosso. La società, infatti, è stata sottoposta a sequestro nel momento in cui fuPag. 15irrogata la prima ordinanza di custodia cautelare con cui si disponevano gli arresti domiciliari di gran parte del consiglio d'amministrazione. In concomitanza con questa ordinanza ci fu un provvedimento di sequestro preventivo. Questo sequestro preventivo comportò la nomina di un commissario e di un amministratore.
Nel corso di questi mesi furono abbancati i rifiuti che superarono all'epoca la quota. Adesso non so dirvi di quanto la superarono ma, all'epoca, la superarono; dopodiché la società decise di mantenere la nomina del medesimo amministratore identificato dalla procura, che è ancora quello attuale; durante quest'amministrazione, quindi, si sarebbe verificata quella che la procura ritiene un'anomalia, ma che invece la società ritiene essere la normale gestione (visto che, come dice il collega, i rifiuti hanno un degrado naturale).
La società si è limitata a dover prendere atto di questa circostanza, che se anche suona sinistra, non può certo suonare sinistra per la società: può suonare sinistra per il momento in cui questi terreni sono stati acquistati da questi signori, ma non per il momento in cui la società li va ad acquistare. Si tratta dei terreni limitrofi, quindi gli unici che potessero consentire un ampliamento dell'area, o comunque un ampliamento della zona di lavorazione.
Vorrei inoltre aggiungere una cosa con riferimento al quantum delle quote. La circostanza curiosa che il collega ha omesso di riferire – forse anche per ragioni di sintesi – è che il superamento delle quote è avvenuto nel mentre che l'amministrazione della discarica era nelle mani della procura attraverso l'amministratore giudiziario: questo è il paradosso. La società, infatti, è stata sottoposta a sequestro nel momento in cui fuPag. 15irrogata la prima ordinanza di custodia cautelare con cui si disponevano gli arresti domiciliari di gran parte del consiglio d'amministrazione. In concomitanza con questa ordinanza ci fu un provvedimento di sequestro preventivo. Questo sequestro preventivo comportò la nomina di un commissario e di un amministratore.
Nel corso di questi mesi furono abbancati i rifiuti che superarono all'epoca la quota. Adesso non so dirvi di quanto la superarono ma, all'epoca, la superarono; dopodiché la società decise di mantenere la nomina del medesimo amministratore identificato dalla procura, che è ancora quello attuale; durante quest'amministrazione, quindi, si sarebbe verificata quella che la procura ritiene un'anomalia, ma che invece la società ritiene essere la normale gestione (visto che, come dice il collega, i rifiuti hanno un degrado naturale).
STEFANO VIGNAROLI. Non ho capito bene la risposta: voi avete comprato dei terreni dalla famiglia Schiavone direttamente? Come avete fatto le trattative?
PRESIDENTE. Hanno comprato da loro perché era la famiglia proprietaria dei terreni. La domanda, se ho ben capito, è se riusciamo ad avere un'indicazione – magari anche non subito – sulle modalità con cui sono stati acquisiti questi terreni: questa è la domanda.
STEFANO VIGNAROLI. Esatto. Se posso aggiungere un'ulteriore domanda, vorrei chiedervi qualcosa sulle fideiussioni: dove avete fatto le fideiussioni? In Lussemburgo, all'estero o dove? Avete della documentazione al riguardo?
SALVATORE PINO, Avvocato difensore di Green Holding Spa. Le fideiussioni sono state emesse da aziende...
Pag. 16
LAURA PUPPATO. Parte della domanda che volevo porre è già stata illustrata dal collega ma vorrei completarla in modo tale che lei possa fornirci una risposta completa. Volevo chiederle quale meccanismo, che tipo di ragionamento, quale logica ci può essere dietro tutto questo. Normalmente, chi gestisce la discarica ha la necessità di tutelarsi rispetto al post mortem con una garanzia nei confronti di terzi, naturalmente gli enti pubblici. In questo caso quella vicenda di 34 milioni, che vi dava comunque un'opportunità di pagamento diluito nel tempo, come si spiega, secondo quale logica? Questi soldi come sono stati utilizzati e con quale consistenza patrimoniale, ovvero come gestisco ora, pro tempore, quando questo valore lo dovrò spalmare in un arco temporale di lungo periodo, visto e considerato che parliamo dipost mortem trentennale? Vorrei anch'io sapere esattamente come vi siete cautelati rispetto a questo fatto.
SALVATORE PINO, Avvocato difensore di Green Holding Spa. Proverei a dividere in due le risposte, perché sono due tematiche diverse. Una questione riguarda la quota tariffa destinata alla gestione post-operativa della discarica, questi famosi 30 milioni. L'altra questione riguarda le polizze. Poiché si tratta di questioni di tipo amministrativo, vi risponderà il responsabile degli affari legali del gruppo.
Per quanto riguarda la questione del post mortem, il tema è di tipo strettamente legislativo. Il pubblico ministero di Latina ritiene che questi denari debbano essere materialmente accantonati in un conto corrente che sia riconducibile o nella disponibilità della società.
Per quanto riguarda la questione del post mortem, il tema è di tipo strettamente legislativo. Il pubblico ministero di Latina ritiene che questi denari debbano essere materialmente accantonati in un conto corrente che sia riconducibile o nella disponibilità della società.
LAURA PUPPATO. È il principio cauzionale: non c'è niente di strano.
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SALVATORE PINO, Avvocato difensore di Green Holding Spa. Mi scusi, mi permetta di completare. Non sono per niente d'accordo con lei, ma non sono solo io. In questo senso si è espresso il tribunale del riesame di Roma e si è espressa la Cassazione, che è quella che ci fornisce l'interpretazione autentica delle norme. Noi a questo dobbiamo soggiacere: me ne dia atto. La funzione nomofilattica della Cassazione non possiamo metterla in discussione.
Per di più, le dico che si tratta di una situazione diffusa su tutto il territorio nazionale. Non c'è nessuna società che gestisce discariche.
Per di più, le dico che si tratta di una situazione diffusa su tutto il territorio nazionale. Non c'è nessuna società che gestisce discariche.
PRESIDENTE. È una tragedia!
SALVATORE PINO, Avvocato difensore di Green Holding Spa. È una tragedia, ma è un problema normativo: questo vorrei dire. È un problema normativo. Fate una proposta di legge e imponete che ci sia una cauzione alle società! Non si può, dopo dieci anni...
PAOLA NUGNES. Mi perdoni, ma la legge impone ciò con fideiussioni!
SALVATORE PINO, Avvocato difensore di Green Holding Spa. Le fideiussioni sono un'altra cosa.
PAOLA NUGNES. Sì, ma ritengo – credo che anche la collega volesse puntualizzare ciò – che in tal modo usciamo dal profilo squisitamente giuridico.
PRESIDENTE. Ho capito, ma è un problema loro!
PAOLA NUGNES. Dobbiamo fare ordine.
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SALVATORE PINO, Avvocato difensore di Green Holding Spa. Facciamo una distinzione, per fare ordine: facciamo ordine. Analizziamo i due problemi.
PAOLA NUGNES. Mi perdoni, mi faccia un attimo finire.
PRESIDENTE. Facciamo finire e poi porrà la domanda.
SALVATORE PINO, Avvocato difensore di Green Holding Spa. Il tema va ordinato. Non si può sovrapporre il tema dell'accantonamento a bilancio della quota tariffa destinata alla post-gestione al tema polizze. Sono due questioni di garanzia che si svolgono parallelamente.
Il tema del post mortem ci dice: «Attenzione, società, questa quota la devi accantonare». Quindi, occorre renderla disponibile alla bisogna, per gestire gli obblighi di post mortem. Questo significa che la società deve essere sempre in condizione, anno dopo anno, di garantire lo smaltimento del percolato e il trattamento del biogas: questo ci dice la norma. Non possiamo fare diversamente, ma non ce ne sarebbe neppure l'obbligo. Poi ci può essere qualche amministratore particolarmente diligente che magari li tiene su un conto corrente in banca, ma non ne capisco i vantaggi.
Ind.Eco fa parte di un gruppo strutturatissimo e molto solido. Non ha mai avuto alcun problema in Italia, neanche nelle altre discariche, con riferimento al trattamento della gestione post-operativa. Sotto il profilo dei 30 milioni in questione – non so nemmeno se siano 30 milioni – si tratta di una situazione che – come ci ha detto la cassazione – è maturata nel corso del tempo e in relazione alla quale il gruppo ha deciso di utilizzare la quota di tariffa destinata alla post-gestione per gestire al meglio la società, cosa che farà anche per i prossimi anni, anche per la post-gestione.Pag. 19
Detto questo e sancito anche dalla cassazione che questa è la condotta rituale secondo la norma, poi, de iure condendo, si può fare di tutto. Si può anche arrivare a dire che d'ora in avanti la quota tariffa si deve mettere da parte, ma allora, dico io: che se la tenga direttamente la regione! Di soluzioni legislative ce ne possono essere mille: perché me li dai se poi li devo immobilizzare? Peraltro, come li immobilizzo? Sono miei o sono tuoi? Nel momento in cui amministro male perché il rendimento è sbagliato, oppure perché in banca metto i soldi in titoli che poi perdono di valore, ne rispondo io?
È una situazione tutta da gestire e, detta così, non ha senso. È un urlo di dolore perché c'è, secondo qualcuno, un buco normativo, che va gestito: certamente, però, non può gestirlo l'amministratore, inventandosi le norme. Con riferimento alle polizze, il problema è diverso. Le polizze ci sono, ci sono sempre state e sono fatte con primarie compagnie assicurative – poi, se volete, vi ragguaglierà nel dettaglio il collega Titta – ma quelle sono sempre state garantite. Non ci sono buchi di polizza, né tanto meno la procura si è mai concentrata per contestarci dei problemi di polizze perché questi non esistono. Sono sempre state applicate regolarmente, secondo la disciplina, cosa che ha rilevato anche la cassazione nel proprio provvedimento. Non andiamo, quindi, a sovrapporre i due temi.
Il tema del post mortem ci dice: «Attenzione, società, questa quota la devi accantonare». Quindi, occorre renderla disponibile alla bisogna, per gestire gli obblighi di post mortem. Questo significa che la società deve essere sempre in condizione, anno dopo anno, di garantire lo smaltimento del percolato e il trattamento del biogas: questo ci dice la norma. Non possiamo fare diversamente, ma non ce ne sarebbe neppure l'obbligo. Poi ci può essere qualche amministratore particolarmente diligente che magari li tiene su un conto corrente in banca, ma non ne capisco i vantaggi.
Ind.Eco fa parte di un gruppo strutturatissimo e molto solido. Non ha mai avuto alcun problema in Italia, neanche nelle altre discariche, con riferimento al trattamento della gestione post-operativa. Sotto il profilo dei 30 milioni in questione – non so nemmeno se siano 30 milioni – si tratta di una situazione che – come ci ha detto la cassazione – è maturata nel corso del tempo e in relazione alla quale il gruppo ha deciso di utilizzare la quota di tariffa destinata alla post-gestione per gestire al meglio la società, cosa che farà anche per i prossimi anni, anche per la post-gestione.Pag. 19
Detto questo e sancito anche dalla cassazione che questa è la condotta rituale secondo la norma, poi, de iure condendo, si può fare di tutto. Si può anche arrivare a dire che d'ora in avanti la quota tariffa si deve mettere da parte, ma allora, dico io: che se la tenga direttamente la regione! Di soluzioni legislative ce ne possono essere mille: perché me li dai se poi li devo immobilizzare? Peraltro, come li immobilizzo? Sono miei o sono tuoi? Nel momento in cui amministro male perché il rendimento è sbagliato, oppure perché in banca metto i soldi in titoli che poi perdono di valore, ne rispondo io?
È una situazione tutta da gestire e, detta così, non ha senso. È un urlo di dolore perché c'è, secondo qualcuno, un buco normativo, che va gestito: certamente, però, non può gestirlo l'amministratore, inventandosi le norme. Con riferimento alle polizze, il problema è diverso. Le polizze ci sono, ci sono sempre state e sono fatte con primarie compagnie assicurative – poi, se volete, vi ragguaglierà nel dettaglio il collega Titta – ma quelle sono sempre state garantite. Non ci sono buchi di polizza, né tanto meno la procura si è mai concentrata per contestarci dei problemi di polizze perché questi non esistono. Sono sempre state applicate regolarmente, secondo la disciplina, cosa che ha rilevato anche la cassazione nel proprio provvedimento. Non andiamo, quindi, a sovrapporre i due temi.
PAOLA NUGNES. Mi perdoni, quindi la società è in grado di garantire la gestione del post mortem con il patrimonio immobiliare e con le fideiussioni?
SALVATORE PINO, Avvocato difensore di Green Holding Spa. Certamente!
PAOLA NUGNES. Quindi non c'è motivo di ritenere che, nell'avere utilizzato questi 34 milioni per la gestione, abbiaPag. 20causato un ammanco? Questo è quello che volevo focalizzare, se possibile.
PAOLO TITTA, Responsabile area legale di Green Holding Spa. Mi scusi, vorrei aggiungere a quello che ha detto l'avvocato Pino un elemento, che forse è utile. Quando parliamo della discarica di Borgo Montello, parliamo di una discarica composta da una serie di lotti, alcuni dei quali sono già in post mortem da anni. Se si riduce la questione al fatto dell'ultimo invaso, secondo me si perde un po’ di vista quello che, invece, è l'andamento gestionale dell'intera discarica. Le posso dire che, dal 2000 a oggi, il gruppo, l'Ind.Eco ha speso quasi 30 milioni di post mortem per gli invasi già chiusi. Addirittura le potrei dire che ci sono degli invasi per i quali la quota tariffaria non ha fornito tutto il denaro necessario e per cui la discarica in post mortem è stata gestita nella fase successiva per qualche milione di euro in autofinanziamento, in quanto non coperta dalla quota tariffaria incassata. Questo, però, è sempre stato fatto: perché? Perché il proprietario del terreno, per ovvie ragioni, deve tutelare il luogo dove ha svolto e dove svolge la propria attività.
Per quanto riguarda le fideiussioni, abbiamo fideiussioni con Allianz e con Atradius. Abbiamo compagnie italiane. Abbiamo letto di questo riferimento a «carta straccia» fatto in questa sede. Devo dire che non ritengo che Allianz, Atradius e le compagnie italiane che abbiamo utilizzato per le fideiussioni possano essere considerate tali.
Per quanto riguarda le fideiussioni, abbiamo fideiussioni con Allianz e con Atradius. Abbiamo compagnie italiane. Abbiamo letto di questo riferimento a «carta straccia» fatto in questa sede. Devo dire che non ritengo che Allianz, Atradius e le compagnie italiane che abbiamo utilizzato per le fideiussioni possano essere considerate tali.
STEFANO VIGNAROLI. Sono tutte italiane o ci sono anche altre banche?
PAOLO TITTA, Responsabile area legale di Green Holding Spa. Sono tutte italiane. Non ci sono compagnie straniere.
Pag. 21
PIERGIORGIO CARRESCIA. Vorrei fare due domande. Prima l'avvocato ha fatto riferimento a un decreto attuativo del decreto n. 36 che consentirebbe il sormonto per l'aumento di un terzo della volumetria della discarica: a quale decreto si riferisce?
L'altra domanda era relativamente al sormonto, cioè all'utilizzo di volumetrie ulteriori. Posto che l'AIA viene rilasciata anche a seguito di una valutazione di impatto ambientale e che viene approvato il progetto con i profili della discarica, nella documentazione progettuale era stata ipotizzata questa maggior quota rispetto a quella definitiva nelle modalità gestionali e nelle procedure di ammissione dei rifiuti in discarica previste dal decreto n. 36?
Questa modalità operativa era stata valutata oppure no, tenendo conto che nella valutazione di impatto ambientale uno degli elementi è anche l'impatto sul paesaggio? È evidente che, se diciamo che arriviamo a quota 100 e poi arriviamo a 130, in un dato momento c'è un impatto – se non altro visivo e paesaggistico – diverso rispetto a quello finale. Questo aspetto era stato valutato nella documentazione che avete prodotto per il rilascio dell'autorizzazione, oppure deriva da accordi o consuetudini – mi sembra che lei avesse utilizzato il termine «prassi» – in uso nella regione Lazio?
L'altra domanda era relativamente al sormonto, cioè all'utilizzo di volumetrie ulteriori. Posto che l'AIA viene rilasciata anche a seguito di una valutazione di impatto ambientale e che viene approvato il progetto con i profili della discarica, nella documentazione progettuale era stata ipotizzata questa maggior quota rispetto a quella definitiva nelle modalità gestionali e nelle procedure di ammissione dei rifiuti in discarica previste dal decreto n. 36?
Questa modalità operativa era stata valutata oppure no, tenendo conto che nella valutazione di impatto ambientale uno degli elementi è anche l'impatto sul paesaggio? È evidente che, se diciamo che arriviamo a quota 100 e poi arriviamo a 130, in un dato momento c'è un impatto – se non altro visivo e paesaggistico – diverso rispetto a quello finale. Questo aspetto era stato valutato nella documentazione che avete prodotto per il rilascio dell'autorizzazione, oppure deriva da accordi o consuetudini – mi sembra che lei avesse utilizzato il termine «prassi» – in uso nella regione Lazio?
LUCA GIUDETTI, Avvocato difensore di Ind.Eco Srl. Per quanto concerne l'indicazione normativa, si tratta dell'allegato tecnico al decreto legislativo n. 36 del 2003. Adesso il punto preciso non lo ricordo ma, in sostanza, nella disciplina della copertura della discarica, del cosiddetto capping, l'attività che si deve compiere è prodromica alla gestione post-operativa, cioè nel disciplinare le modalità di realizzazione di questa copertura; c'è infatti una norma che prevede che la degradazione dell'ammasso dei rifiuti sia stimabile, sulla base di una valutazionePag. 22empirico-prognostica che effettua il legislatore a monte, in misura pari a un terzo rispetto a quella indicata nelle quote progettuali. Questo è scritto nell'allegato tecnico: è il punto 2.4.3 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 36 del 2003. Si dice espressamente, in modo testuale, che: «...il gestore dell'impianto deve tener conto degli assestamenti prevedibili in relazione alla quota biodegradabile dei rifiuti in misura pari a circa un terzo della massa dei rifiuti». Questo è ciò che prevede la norma.
Per quanto concerne, invece, la previsione espressa di questo superamento, è chiaro che nell'AIA questo non era previsto: non era stato previsto tutto questo. Come ha detto la regione, però, in realtà, il superamento delle quote è conosciuto. È un superamento temporaneo perché l'ammasso dei rifiuti, come dicevo, subisce delle deformazioni e delle compattazioni in relazione al decorso del tempo, in quanto si trasforma in parte in biogas e in parte in percolato. Tutto questo determina una compattazione in relazione al decorso del tempo.
In quasi tutte le regioni – lo dice la regione Lazio – questo fenomeno è conosciuto ed è addirittura disciplinato. Nel nostro caso non era stato previsto perché la regione Lazio non aveva diramato delle linee guida nei confronti delle società di gestione. In ogni caso, però, il superamento delle quote nel caso di Ind.Eco non ha superato il limite previsto nell'allegato tecnico. Formulando una previsione, nell'arco dei prossimi tre anni – questa è la stima del professor Sirini – si sarebbe comunque pervenuti nuovamente a un rispetto e a un rientro nelle quote progettuali.
Per quanto concerne, invece, la previsione espressa di questo superamento, è chiaro che nell'AIA questo non era previsto: non era stato previsto tutto questo. Come ha detto la regione, però, in realtà, il superamento delle quote è conosciuto. È un superamento temporaneo perché l'ammasso dei rifiuti, come dicevo, subisce delle deformazioni e delle compattazioni in relazione al decorso del tempo, in quanto si trasforma in parte in biogas e in parte in percolato. Tutto questo determina una compattazione in relazione al decorso del tempo.
In quasi tutte le regioni – lo dice la regione Lazio – questo fenomeno è conosciuto ed è addirittura disciplinato. Nel nostro caso non era stato previsto perché la regione Lazio non aveva diramato delle linee guida nei confronti delle società di gestione. In ogni caso, però, il superamento delle quote nel caso di Ind.Eco non ha superato il limite previsto nell'allegato tecnico. Formulando una previsione, nell'arco dei prossimi tre anni – questa è la stima del professor Sirini – si sarebbe comunque pervenuti nuovamente a un rispetto e a un rientro nelle quote progettuali.
PIERGIORGIO CARRESCIA. Questo, però, è relativo alla fase finale e alla chiusura: qui siamo ancora nella fase operativa!
Pag. 23
LUCA GIUDETTI, Avvocato difensore di Ind.Eco Srl. No, in realtà l'abbancamento qui era già cessato addirittura dall'ottobre 2015 e non c'erano più stati abbancamenti di rifiuti. La discarica, inoltre, è ormai chiusa.
PIERGIORGIO CARRESCIA. Era stata avviata la procedura per la chiusura della discarica, di quella parte di discarica?
LUCA GIUDETTI, Avvocato difensore di Ind.Eco Srl. Sì, addirittura era stata già effettuata la copertura provvisoria. Era stato steso un manto che realizza la copertura provvisoria e che favorisce e accelera questi fenomeni di degradazione naturale, in vista poi della chiusura definitiva, che inizia la fase della post-gestione.
PAOLA NUGNES. È tutto molto chiaro e comprensibile, anche questa valutazione empirico-prognostica di abbancamento. Tuttavia, nel momento in cui ci ha descritto le comunicazioni della Ind.Eco con la Tosini, proprio lei ci ha parlato di più comunicazioni in cui la società valutava un problema, cioè comunicava che c'era un problema sulla capacità residua di stoccaggio. Quindi, si andava avanti anche avendo valutato. Lei ci ha tenuto a dire che la regione era stata informata. Quindi, si è andati comunque avanti, anche a fronte di una valutazione, cioè con la cognizione che la legge n. 36 del 2003 è legge. Ciò non poteva essere una preoccupazione: ciò significa che in qualche misura la Ind.Eco stava valutando di essere fuori limite.
LUCA GIUDETTI, Avvocato difensore di Ind.Eco Srl. Intanto c'è da dire una cosa (forse è un'informazione che non vi avevo fornito). Ind.Eco aveva formulato alla regione Lazio una richiesta di autorizzazione alla sopraelevazione, che era in corso di valutazione. Era stata indetta una conferenza di servizi.Pag. 24Questo, però, è un altro tema, che riguarda l'autorizzazione alla sopraelevazione. Ho voluto precisare che, in sostanza, la regione Lazio era al corrente di ciò perché uno dei capitoli che hanno caratterizzato il decreto di sequestro concerneva proprio la mancanza di informazione nei confronti dell'organo di controllo. Dire che l'organo di controllo non era stato posto al corrente e che addirittura non avrebbe svolto dei controlli, quando non soltanto aveva effettuato un sopralluogo nel novembre 2015, nel quale aveva rilevato che l'abbancamento era cessato perché erano stati già superati i limiti, ma addirittura che si era riproposto di fissare un tavolo tecnico nel quale disciplinare questo fenomeno, ci sembra, francamente, un'informazione quantomeno inesatta.
PAOLA NUGNES. Delle due l'una: o non c'era preoccupazione perché era un normale abbancamento che sarebbe degradato, o si stava comunicando alla regione che si erano superati i limiti! Mi deve perdonare ma vedo una contraddizione in questo.
LUCA GIUDETTI, Avvocato difensore di Ind.Eco Srl. Francamente, non riesco a capire sotto quale profilo ciò sarebbe il contraddittorio. Ind.Eco ha comunicato: questo passaggio è stato fornito alla Commissione. La dottoressa Tosini ha riepilogato tutte le comunicazioni che Ind.Eco ha fatto, compresa quella nella quale si diceva che la discarica aveva cessato qualunque capacità residuale di ulteriore stoccaggio. Questo è stato comunicato formalmente e la regione dà atto di questa circostanza. Dopodiché, era stata formulata un'istanza di autorizzazione alla sopraelevazione e, nel frattempo, erano cessati i nuovi sversamenti di rifiuti in discarica. Francamente, contraddizioni non ne vedo.
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PRESIDENTE. Volevo chiederle un paio di cose. Al di là degli aspetti di carattere penale e dibattimentale che svolgerete – ovviamente, non è la nostra sede il luogo dove far ciò – ci interessava capire il fenomeno di carattere più generale, non squisitamente giudiziario: la società ha fatto un'istanza di richiesta di soprelevazione e quindi di ampliamento? Di quanto l'avete chiesto? A vostra conoscenza, a che punto è l’iteroggi?
Passo alla seconda questione che volevo chiedervi. Ho visto che avete avuto questa corrispondenza con la responsabile regionale. Mi sembra che, a un certo momento della corrispondenza, la responsabile regionale indichi la polizia provinciale come l'organismo di vigilanza che deve venire a fare i rilievi e/o i controlli.
La domanda è, sempre a vostra conoscenza, ovviamente se l'ARPA e la polizia provinciale – è chiaro che lo chiederemo a loro – sono materialmente venute. Un conto è il controllo amministrativo, per cui la regione dice: «Mandatemi questo»; voi glielo mandate e loro vi rispondono di fare i rilievi. A vostra conoscenza sono state fatte, poi, delle verifiche puntuali rispetto alle indicazioni che sono state fornite dalla regione? L'ARPA è venuta a controllare? La polizia provinciale è venuta a controllare?
Passo alla seconda questione che volevo chiedervi. Ho visto che avete avuto questa corrispondenza con la responsabile regionale. Mi sembra che, a un certo momento della corrispondenza, la responsabile regionale indichi la polizia provinciale come l'organismo di vigilanza che deve venire a fare i rilievi e/o i controlli.
La domanda è, sempre a vostra conoscenza, ovviamente se l'ARPA e la polizia provinciale – è chiaro che lo chiederemo a loro – sono materialmente venute. Un conto è il controllo amministrativo, per cui la regione dice: «Mandatemi questo»; voi glielo mandate e loro vi rispondono di fare i rilievi. A vostra conoscenza sono state fatte, poi, delle verifiche puntuali rispetto alle indicazioni che sono state fornite dalla regione? L'ARPA è venuta a controllare? La polizia provinciale è venuta a controllare?
STEFANO VIGNAROLI. A integrazione, quindi, quando la dottoressa Tosini è venuta sul posto, non è venuta a misurare: che controlli ha fatto sul posto?
MIRIAM COMINELLI. La mia domanda è secchissima. Vorrei sapere se è stato fatto ricorso in Cassazione sull'ultimo sequestro.
PIERGIORGIO CARRESCIA. Scusi, torno sul discorso del terzo sul sormonto. Sono andato a leggere anche il punto 2.4.3Pag. 26dell'allegato: lì si parla di rifiuti biodegradabili, che non sono tutti i rifiuti che vanno in discarica. È possibile avere un dato sui rifiuti che sono stati abbancati e su quant'era la componente di rifiuti biodegradabili, per verificare poi l'entità del sormonto rispetto ai rifiuti biodegradabili e al totale complessivo della discarica?
LUCA GIUDETTI, Avvocato difensore di Ind.Eco Srl. Sono diverse questioni. Se consentite, inizierei da quest'ultima. Sono stati fatti degli studi. In particolare, Ind.Eco ha commissionato uno studio al professor Sirini, che insegna all'Università di Firenze ed è un cattedratico che si è occupato di questo tema. Ci ha spiegato, anche nell'ambito del procedimento penale, che in realtà quasi tutti i rifiuti presenti all'interno di una discarica sono rifiuti degradabili, anche quelli che sembrerebbero non esserlo, come, per esempio, il legno. In realtà, le differenze sulla degradazione sono relative al decorso del tempo, perché ci sono dei rifiuti che sono immediatamente e più rapidamente biodegradabili di altri.
È chiaro che sono stati fatti degli studi: quelli della degradazione sono fenomeni biologici. È stato fatto uno studio predittivo e, come vi dicevo, questo ha consentito di stabilire che nei prossimi tre anni, rispetto alla soprelevazione concretamente effettuata, si sarebbe rientrati all'interno delle quote progettuali. Se volete, posso mettere questo studio a disposizione della Commissione perché, fra l'altro, ce l'ho qui in copia (ve lo posso fornire anche immediatamente). L'altra questione è quella che poneva il presidente e che riguarda, invece, la richiesta di soprelevazione formulata alla regione Lazio. Questa richiesta era stata formalmente presentata in regione perché si poneva un problema oltretutto di allocazione dei rifiuti. Tenete conto che la logica della norma, la ratio che ispira la norma, è quella di non permettere che ci siano delle sottoutilizzazioniPag. 27delle discariche, in quanto le discariche devono essere ottimizzate dal punto di vista delle loro possibilità di utilizzazione. Questo per evitare, naturalmente, che ci siano ulteriori porzioni di territorio che poi debbano essere assoggettate allo stesso tipo di utilizzazione. La logica della normativa, del decreto legislativo in esame, in realtà, è quella di consentire un'utilizzazione...
È chiaro che sono stati fatti degli studi: quelli della degradazione sono fenomeni biologici. È stato fatto uno studio predittivo e, come vi dicevo, questo ha consentito di stabilire che nei prossimi tre anni, rispetto alla soprelevazione concretamente effettuata, si sarebbe rientrati all'interno delle quote progettuali. Se volete, posso mettere questo studio a disposizione della Commissione perché, fra l'altro, ce l'ho qui in copia (ve lo posso fornire anche immediatamente). L'altra questione è quella che poneva il presidente e che riguarda, invece, la richiesta di soprelevazione formulata alla regione Lazio. Questa richiesta era stata formalmente presentata in regione perché si poneva un problema oltretutto di allocazione dei rifiuti. Tenete conto che la logica della norma, la ratio che ispira la norma, è quella di non permettere che ci siano delle sottoutilizzazioniPag. 27delle discariche, in quanto le discariche devono essere ottimizzate dal punto di vista delle loro possibilità di utilizzazione. Questo per evitare, naturalmente, che ci siano ulteriori porzioni di territorio che poi debbano essere assoggettate allo stesso tipo di utilizzazione. La logica della normativa, del decreto legislativo in esame, in realtà, è quella di consentire un'utilizzazione...
PRESIDENTE. La domanda era solo per capire se c'era stata la richiesta, con che capacità e qual era l’iterin corso. Ciò riguarda, più in generale, un ragionamento che concerne la programmazione regionale.
LUCA GIUDETTI, Avvocato difensore di Ind.Eco Srl. Se non erro, la richiesta di sopraelevazione, o meglio di ulteriore possibilità di stoccaggio, era relativa a 25.000 metri cubi in più rispetto a quelli autorizzati. Mi pare che la cifra fosse 165.000.
PRESIDENTE. Se non è sicuro, può fornirci i dettagli successivamente.
LUCA GIUDETTI, Avvocato difensore di Ind.Eco Srl. Magari su questo ci risentiamo, in modo da potervi indicare il dato più precisamente. L’iter, comunque, è bloccato dal sequestro; era stata indetta una conferenza di servizi proprio per valutare l'ammissibilità di questa richiesta, ma da quando è intervenuto il sequestro, si è interrotto l’iter. Abbiamo certamente proposto il ricorso per cassazione avverso la decisione del tribunale del riesame di Latina e siamo in attesa della fissazione dell'udienza. Per quanto concerne, invece, i controlli dell'ARPA, che io sappia, questi controlli sono sempre stati regolarmente effettuati. D'altronde, la stessa procura non ha formulato dei rilievi sui controlli. Osservo, del resto, che le indicazioni circa il superamento delle quote erano state fornite dalla stessa Ind.Eco, che non ha mai negato di aver superato queste quote.Pag. 28Questi dati li ha sempre posti a disposizione della regione, la quale ha, naturalmente, disposto sia della polizia provinciale, sia dell'ARPA per effettuare i controlli, che sono stati regolarmente svolti.
PRESIDENTE. Va bene. Se non ci sono altre domande, abbiamo finito perfettamente. Se ci fa avere, anche per via informatica, sia lo studio, sia la richiesta di autorizzazione, ci servirà per completare il quadro.
STEFANO VIGNAROLI. Anche quel documento che inerente al controllo della regione!
PRESIDENTE. Quello dell'acquisto?
STEFANO VIGNAROLI. No, quello sui controlli che erano stati fatti.
PRESIDENTE. Quelli ce li ha già forniti. Ringraziando i nostri ospiti, dichiaro conclusa l'audizione.
La seduta sospesa alle 9.30 http://www.camera.it/leg17/1058?idLegislatura=17&tipologia=audiz2&sottotipologia=audizione&anno=2016&mese=06&giorno=09&idCommissione=39&numero=0104&file=indice_stenografico
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