domenica 17 maggio 2015

400 mila mc anche per Ecoambiente nella discarica di Borgo Montello sintesi non tecnica sottoposta a VIA regionale

INDICE


1. PREMESSA 3
2. IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE 6
3. DEFINIZIONE DEL PROGETTO 7
3.1 Area di studio 7
4. RIFERIMENTI NORMATIVI 9
4.1 Atmosfera - Quadro Normativo di Riferimento 9
4.2 Ambiente Idrico - Quadro Normativo di Riferimento 10
4.3 Suolo e Sottosuolo - Quadro Normativo di Riferimento 10
4.4 Rumore e Vibrazioni - Quadro Normativo di Riferimento 11
4.5 Aree Protette e Bellezze Naturali 13
4.6 Sicurezza e Prevenzione Incendi 13
4.7 Rifiuti 14
4.7.1 D. Lgs. 36/2003 15
5. ANALISI DELLA PIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALE E LOCALE 17
5.1 Rapporti tra progetto, normativa e strumenti pianificatori 18
6. Interazioni progetto-ambiente 23
6.1 Premessa 23
6.2 Impatto in Atmosfera 24
6.3 Ambiente idrico 27
6.4 Suolo e Sottosuolo 29
6.5 Flora e fauna 30
6.6 Salute pubblica 30
6.7 Rumori e vibrazioni 32
6.8 Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti 33
6.9 Paesaggio 33
7. VALUTAZIONI ANALITICHE E CONCLUSIVE 35

1.PREMESSA

La presente Sintesi non Tecnica si riferisce al progetto per l’abbanco di ulteriori 400.000 m3 nella discarica per rifiuti non pericolosi attualmente attiva – c.d. “Nuovo e distinto invaso” - sita in località Borgo Montello, gestita dalla società Ecoambiente S.r.l. con la finalità di garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti nel bacino servito.
L’invaso in oggetto era stato autorizzato con Determinazione Regionale n. B0605 del 25 febbraio 2009 per una volumetria abbancabile totale di 400.000 m3.
Con il rinnovo dell’autorizzazione citata, avvenuta in data 12/02/015 con Determina n. G01217, è stato autorizzato l’aumento delle volumetrie per ulteriori 25.000 ton, quale variante non sostanziale, in quanto consente di abbancare una volumetria non superiore al 10% dei quantitativi autorizzati con la Determinazione originaria e non superiore al valore soglia di 25.000 tonnellate stabilito dall’Allegato VIII della parte seconda del D. Lgs. 152/06 per la specifica attività IPPC (5.4 – discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000 tonnellate).
L’invaso esistente è stato impostato su aree mai utilizzate precedentemente per l’abbancamento dei rifiuti, ed è stato realizzato interamente in scavo prevedendo a fine abbancamenti la restituzione delle quote di piano campagna.
L’invaso è del tutto autonomo, sia dal punto di vista gestionale che dei presidi di salvaguardia e controllo ambientale, dalle precedenti discariche che hanno esaurito le volumetrie autorizzate il 6 ottobre 2009 e sono entrate in fase di post gestione il 21 maggio 2012 con Determinazione Regionale n. B03017.
Il Nuovo e distinto invaso, chiamato anche lotto B, è stato realizzato con un sistema di impermeabilizzazione per il fondo tale da offrire una “sicurezza rafforzata” rispetto ai sistemi multistrato richiesti dalla normativa vigente e a quanto di norma utilizzato nel settore.
Ne consegue che permette di garantire la piena l’affidabilità ambientale anche per l’intervento proposto.
Nello specifico il lotto B prevede presidi aggiuntivi e caratteristiche dei materiali superiori rispetto ad un sistema tradizionale di impermeabilizzazione di un invaso di discarica per rifiuti speciali non pericolosi, come indicato di seguito:
  • materiale argilloso compattato e rullato con permeabilità uguale o inferiore a 10-9 cm/s ed uno spessore di 150 cm (il D.L. 36/03 prevede uno spessore non inferiore a 1 m con k minore o uguale a 1 x 10 -9 m/s, ovvero 1 x 10 -7 cm/s);
  • geocomposto bentonitico 7,0 mm (non richiesto dal D.L. 36/03);
  • Doppia geomembrana in polietilene ad alta densità (HDPE), sp 2,0 mm e sp. 2,5 mm (rispetto alla singola geomembrana richiesta dal D.L. 36/03);
  • geotessile di tessuto non tessuto (600 gr/mq) (non richiesto dal D.L. 36/03);
  • materiale arido del tipo “sabbia silicea” dello spessore di 50 cm (come richiesto dal dal D.L. 36/03).
Si propone pertanto la variante sostanziale a quanto autorizzato con Determinazione n. B0605 del 25 febbraio 2009 (A.I.A.) che prevede la creazione di nuove volumetrie in sopraelevazione del lotto B per un quantitativo di 400.000 m3.
Figura 1 1 - Area di intervento
L’ aumento delle volumetrie a sedime invariato in progetto rientra nella seguente categoria di attività industriale di cui all’Allegato VII alla parte seconda del D. Lgs. 152/06 così come modificato dal D. Lgs. n. 128 del 29/06/2010:
COD. IPPC: 5.4 – Discariche che ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con capacità totale di oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per rifiuti inerti”.

Attraverso detto aumento volumetrico continueranno le operazioni già autorizzate per la discarica e previste dall’allegato B alla PARTE QUARTA del D.Lgs. 152/2006:
Operazioni di smaltimento:
D1 – Deposito sul o nel suolo (smaltimento in discarica di rifiuti non pericolosi)
D15 – Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti precedenti (deposito preliminare di rifiuti non pericolosi: percolato e acque di prima pioggia).

2.IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE

Il soggetto richiedente il “ulteriori volumetrie a sedime invariato - Discarica di Borgo Montello” sita nel comune di Latina, è la società:
ECOAMBIENTE S.R.L. con sede legale in c.so della Repubblica, 283 – 04100 Latina - P.I. 01899930596 – C.F. 00682660550, capitale sociale € 10.400, iscrizione alla C.C.I.A.A. di Latina al n. 131164.

La ECOAMBIENTE S.R.L. è partecipata al 51% da Latina Ambiente S.r.l., società multiservizi, a sua volta partecipata per il 51% dal Comune di Latina.

3.DEFINIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto in esame prevede la realizzazione di nuove volumetrie del lotto B della discarica di Borgo Montello.

3.1Area di studio

Il sito ricade nei limiti amministrativi del Comune di Latina, in località Borgo Montello, a circa 3 km dall’abitato lungo la Strada Provinciale V. Monfalcone.
L’area è rappresentata nella Tavoletta I.G.M. Foglio 158 II NO – Borgo Sabotino, in un lotto di terreno compreso dalle coordinate geografiche: 41°30’ – 41°25’ latitudine Nord - e 0°15’00’’ – 0° 22’30’’ longitudine Est.
Le aree nella disponibilità della Ecoambiente S.r.l. sono individuate dalle particelle: 123, 124, 147, 151, 152, 198, 200, 202, 207, 215 del N.C.T. del Comune di Latina nel foglio 21.
Le aree di pertinenza della discarica, ovvero le aree oggetto del presente intervento, sono individuate dalle particelle: 147, 151, 198, 299, 300.
Attraverso l’aumento volumetrico in oggetto la discarica accetterà le stesse tipologie di rifiuti autorizzate con AIA B3693, prodotte dal bacino territoriale cui l’invaso è asservito, oltre a residui di lavorazione degli impianti di trattamento dei rifiuti non pericolosi raccolti in modo differenziato ed indifferenziato.
Va precisato che a far data dal 30/11/2012 la discarica non accetta più i codici CER 20 xx xx ma solo gli scarti/prodotti derivanti dal loro trattamento.

C.E.R.
DESCRIZIONE
02 01 03
Scarti di tessuti vegetali
02 01 04
Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)
02 02 03
Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 03 01
Fanghi prod. da oper. di lav., pul.,sbucc.,centrif., e separ. di componenti
02 03 02
Rifiuti legati all’impiego di conservanti
02 03 04
Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 01
Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 06 02
Rifiuti legati all’impiego di conservanti
02 06 03
Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
07 02 13
Rifiuti plastici
12 01 05
Limature e trucioli di materiali plastici
15 01 02
Imballaggi in plastica
15 01 05
Imballaggi in materiali compositi
15 01 06
Imballaggi in materiali misti
15 02 03
Assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi diversi da quelli di cui alla voce 150202
19 05 01
parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 03
Compost fuori specifica
19 06 04
digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 08 01
vaglio
19 08 02
rifiuti dell’eliminazione della sabbia
19 08 05
fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 09 01
Rifiuti solidi prodotti dai processi di filtrazione e vaglio primari
19 09 02
fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
19 12 04
Plastica e gomma
19 12 12
Altri rif. (compr. Mat. Misti) prod. Dal Tratt. Meccan. Dei rifiuti, div. Da 19 12 11
20 02 03
Altri rifiuti non biodegradabili
20 03 01
rifiuti urbani non differenziati
20 03 02
Rifiuti dei mercati
20 03 03
Residui della pulizia stradale
20 03 04
Fanghi delle fosse settiche
20 03 06
Rifiuti della pulizia delle fognature
20 03 07
Rifiuti ingombranti

Le attività di accettazione seguiranno le prescrizioni e le limitazioni contenute all’art. 3 del Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica” e, in particolare, proseguiranno l’impostazione operativa della discarica ora in esercizio.



4.RIFERIMENTI NORMATIVI

Nel seguente paragrafo viene elencata la normativa di riferimento attinente il presente studio dell’Impatto Ambientale

4.1Atmosfera - Quadro Normativo di Riferimento

D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i. – Norme in Materia Ambientale - Parte Quinta, Norme in materia di tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera.
Nell’Allegato VI alla parte quinta sono stabiliti i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione.
D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 155 - Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.
D.C.R. 10 dicembre 2009 n. 66 – Piano di risanamento della Qualità dell’Aria della Regione Lazio
D.G.R. 5 settembre 1996 n. 7104 - Direttiva alle amministrazioni provinciali in materia di prevenzione e controllo dell'inquinamento atmosferico ai sensi della Legge regionale 48/89 (S.O. No .2 al B.U.R.L. No. 36 del 30/12/96).
D.P.R. 15 Aprile 1971, n. 322 - Decreto del Presidente della Repubblica Regolamento per l'Esecuzione della Legge 31 Luglio 1966, No. 615, Recante Provvedimenti contro l'Inquinamento Atmosferico, Limitatamente al Settore delle Industrie (S.O. alla G.U. No. 145 del 916/71).
D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 - "Attuazione della Direttiva Europea 96/62/CE del 27 settembre 1996 sulla valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente".
Con questa direttiva sono state ridefinite le sostanze inquinanti da monitorare e da controllare in base a metodi di analisi e valutazione standardizzati, nonché definite le linee generali, alle quali gli stati membri devono attenersi, per l’attivazione di piani di risanamento nelle aree in cui la qualità dell’aria non risulti conforme ai valori limite, che verranno progressivamente aggiornati (o ai piani di mantenimento nel caso essa risulti inferiore ai limiti) (G.U. No. 241 del 13/10/99).
La legislazione italiana introduce il concetto di standard di qualità dell'aria (SQA), cioè i livelli di inquinamento che non devono essere superati in qualunque punto del territorio, in quanto costituiscono soglie di esposizione agli agenti inquinanti ritenuti dannosi per la salute umana.

4.2Ambiente Idrico - Quadro Normativo di Riferimento

D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i. – Norme in Materia Ambientale - Parte Terza, Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse, sezione II e sezione III.
I limiti previsti dal Decreto relativamente all’Ambiente Idrico sono contenuti nell’Allegato 5.
Fatto salvo quanto disposto dalla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., esistono anche alcuni criteri di valutazione della contaminazione del suolo e delle acque sotterranee riportati nel Titolo V alla Parte quarta dello stesso decreto, in cui vengono stabiliti i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti e le corrispondenti procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni.

4.3Suolo e Sottosuolo - Quadro Normativo di Riferimento

D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152e s.m.i.– Norme in Materia Ambientale - Parte Terza, Sezione I (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione).
Le disposizioni di cui alla presente sezione sono volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla desertificazione.
Fatto salvo quanto disposto dalla parte terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., esistono anche alcuni criteri di valutazione della contaminazione del suolo e delle acque sotterranee riportati nel Titolo V alla Parte quarta dello stesso decreto, in cui vengono stabiliti i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti e le corrispondenti procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni.

4.4Rumore e Vibrazioni - Quadro Normativo di Riferimento

D.P.C.M. 31 Marzo 1998 - Atto di Indirizzo e Coordinamento Recante Criteri Generali per l'Esercizio Dell’Attività del Tecnico Competente in Acustica, ai Sensi dell'Art. 3, Comma 1 Lett. b), e dell’Art. 2, Commi 6, 7 e 8 della Legge 26 Ottobre 1995 No. 447 Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico (G.U. No. 120 del 26/5/98).
D.M. 16 Marzo 1998 - Tecniche di Rilevamento e di Misurazione dell'Inquinamento Acustico (G.U. No. 76 del 1/4/98).
D.P.C.M. 14 novembre 1997 (G.U. No. 280 del 1/12/97) recante “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore”.
Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e s.m.i. - "Legge quadro sull'inquinamento acustico" (in particolare l’art. 8 - Disposizioni in materia di impatto acustico). (G.U. No. 254 del 30/10/95).
D.P.C.M. 1 Marzo 1991 e s.m.i. - Limiti Massimi di Esposizione al Rumore negli Ambienti Abitativi e nell'Ambiente Esterno (G.U. No. 57 del 8/3/91).
L.R. Lazio n°18 del 3/8/2001 e s.m.i. - Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la pianificazione ed il risanamento del territorio - modifiche alla legge regionale 6/8/1999, n. 14.
La disciplina relativa all’inquinamento acustico in Italia è normata principalmente dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (nella fattispecie l’art. 8 - Disposizioni in materia di impatto acustico) ed ai successivi decreti, tra cui assume particolare rilevanza il D.P.C.M. 14 novembre 1997. Tale provvedimento specifica, infatti, i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità ai quali fa riferimento l’art. 2 della L. 447/95 e ai quali i livelli di inquinamento acustico associati al funzionamento dell’impianto in esame debbono essere posti in relazione.
I valori limite assoluti di immissione (art. 3) corrispondono a quelli già indicati dal D.P.C.M. 1 marzo 1991. Ad essi vengono, tuttavia, affiancati i valori limite differenziali di immissione (art. 4), posti uguali a 5 dB per il periodo diurno ed a 3 dB per il periodo notturno, all’interno degli ambienti abitativi (tali valori hanno un campo d’applicazione limitato, in quanto non possono essere fatti valere all’interno delle aree di classe VI e nei casi in cui il livello di inquinamento acustico sia nullo o trascurabile1).
I valori limite di emissione (art. 2) sono fissati, fino all’emanazione della relativa norma UNI, 5 dB al di sotto dei valori limite assoluti di immissione. Non vi sono limiti di applicabilità, in quanto tali limiti sono riferiti sia alle sorgenti mobili sia a quelle fisse, e “si applicano a tutte le aree del territorio, secondo la rispettiva classificazione in zone”2.
I valori di qualità (art. 7) sono posti 3 dB al di sotto dei valori limite assoluti di immissione, con l’eccezione delle zone VI, per le quali lo scarto si annulla.
I valori di attenzione (art. 6) sono invece posti 10 dB al di sopra dei valori limite assoluti di immissione per i periodi diurni. Tale scarto si riduce a 5 dB per i periodi notturni3.

Tabella 4.1- Valori limite assoluti di immissione e Valori limite di emissione relativi alle classi di destinazione d’uso del territorio (D.P.C.M. 14.11.97)
Classi di destinazione d'uso del territorio
Valori limite assoluti di immissione
Valori limite di emissione
dB(A)
dB(A)
Diurni
Notturni
Diurni
Notturni
6÷22
22÷6
6÷22
22÷6
I
aree particolarmente protette
50
40
45
35
II
aree prevalentemente residenziali
55
45
50
40
III
aree di tipo misto
60
50
55
45
IV
aree di intensa attività umana
65
55
60
50
V
aree prevalentemente industriali
70
60
65
55
VI
aree esclusivamente industriali
70
70
65
65

Tabella 4.2 - Valori di qualità e di attenzione relativi alle classi di destinazione d’uso del territorio (D.P.C.M. 14.11.97)
Classi di destinazione d'uso del territorio
Valori di qualità
Valori di attenzione (orari)
dB(A)
dB(A)
Diurni
notturni
diurni
notturni
6÷22
22÷6
6÷22
22÷6
I
aree particolarmente protette
47
37
57
42
II
aree prevalentemente residenziali
52
42
62
47
III
aree di tipo misto
57
47
67
52
IV
aree di intensa attività umana
62
52
72
57
V
aree prevalentemente industriali
67
57
77
62
VI
aree esclusivamente industriali
70
70
80
75

4.5Aree Protette e Bellezze Naturali

D.Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
D.P.R 8 Settembre 1997, n. 357 - Regolamento Recante Attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla Conservazione degli Habitat Naturali e Seminaturali, nonché della Flora e della Fauna Selvatiche (G.U. 23/10/1997, No. 248)
Legge 6 Dicembre 1991, n. 394 - Legge Quadro sulle Aree Protette (S.O. alla G.U. No. 292 del 13/12/91)
Legge 8 Agosto 1985, n. 431 legge Galasso - Conversione in Legge, con Modificazioni, del Decreto Legge 27 Luglio 1985, No. 312, Recante Disposizioni Urgenti per la Tutela delle Zone di Particolare Interesse Ambientale e successive norme di applicazione (G.U. No. 197 del 22/8/85)

4.6Sicurezza e Prevenzione Incendi

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
D.P.R. 1 Agosto 2011, n. 151 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
Decreto Legislativo 4 Agosto 1999, n. 359 - Attuazione della Direttiva 95/63/CE che Modifica la Direttiva 89/655/CE Relativa ai Requisiti Minimi di Sicurezza e Salute per l'Uso di Attrezzature di Lavoro da Parte dei Lavoratori (G.U. No. 246 19/10/99).
D.M. 4 Maggio 1998 - Disposizioni Relative alle Modalità di Presentazione ed al Contenuto delle Domande per l'Avvio dei Procedimenti di Prevenzione Incendi, Nonché all'Uniformità dei Connessi Servizi Resi dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco (G.U. No. 104 del 7/5/98).
Decreto 10 Marzo 1998 - Criteri Generali di Sicurezza Antincendio e per la Gestione dell'Emergenza nei Luoghi di Lavoro (S.O. No. 64 alla G.U. del 7/4/98).
Legge 5 Marzo 1990, n. 46 e s.m.i. - Norme per la Sicurezza degli Impianti (G.U. No. 59 del 12/3/90).

4.7Rifiuti

D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i. – Norme in Materia Ambientale - Parte Quarta, Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.
D.Lgs. 13 Gennaio 2003 n. 36 – Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti.
D.M. Ambiente 27 Settembre 2010 – Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel D.M. Ambiente 3 Agosto 2005.
Decisione della Comunità Europea 3 Maggio 2000, No. 2000/532/CE; 16 Gennaio 2001, No. 2001/118/CE; 22 Gennaio 2001, No. 2001/119/CE e 23 Luglio 2001, No. 2001/573/CE - Istituzione del nuovo catalogo europeo dei rifiuti
Legge 9 Dicembre 1998, n. 426 e s.m.i. - Nuovi Interventi in Campo Ambientale (S.O. alla G.U. No. 11 del 15/1/99)
D.M. 4 Agosto 1998, n. 372 - Regolamento Recante Norme sulla Riorganizzazione del Catasto Rifiuti (S.O. alla G.U. No. 252 del 28/10/98)
Legge Regione Lazio 9 luglio 1998, n. 27 – Disciplina regionale della gestione dei rifiuti
D.M. Ambiente 1 Aprile 1998, n. 148 e s.m.i. - Regolamento Recante Approvazione del Modello dei Registri di Carico e Scarico dei Rifiuti ai Sensi degli Artt. 12, 18, Comma 2, Lett. m) e 18, Comma 4 del D. Lgs. 22/97 (G.U. No. 110 del 14/5/98)
D.M. Ambiente 1 Aprile 1998, n. 145 e s.m.i. - Regolamento Recante la Definizione del Modello e dei Contenuti del Formulario di Accompagnamento dei Rifiuti ai Sensi degli Artt. 15, 18 Comma 2, lett. e) e Comma 4 del D. Lgs. 22/97 (G.U. No. 109 del 13/5/98)
D.M. Ambiente 5 Febbraio 1998 e s.m.i. - Individuazione dei Rifiuti non Pericolosi Sottoposti alle Procedure Semplificate di Recupero ai Sensi degli Artt. 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997 No. 22 (S.O. No. 72 alla G.U. No. 88 del 16/4/98)
Decreto Interministeriale 31 Luglio 1997 Istituzione e Composizione dell'Osservatorio Nazionale dei Rifiuti (G.U. No. 233 del 6/10/97)

4.7.1D. Lgs. 36/2003

Il Decreto Legislativo 13/01/2003, n. 36, pubblicato sulla G.U. n. 59 del 13/3/2003 recepisce la Direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 Aprile 1999 relativa alle modalità realizzative e gestionali degli stoccaggi definitivi.
Il Decreto è suddiviso in 17 articoli e 2 allegati, e stabilisce (art. 1) i requisiti operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull’ambiente, in particolare l’inquinamento delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e dell’atmosfera, e sull’ambiente globale, compreso l’effetto serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dall’intero ciclo di vita della discarica.
Viene introdotta una nuova classificazione delle discariche in tre categorie (art. 4):
  • per rifiuti inerti;
  • per rifiuti non pericolosi;
  • per rifiuti pericolosi.
Nell’allegato 1 vengono riportati i criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica
relativamente alle discariche per rifiuti non pericolosi sono riportati i seguenti criteri di progettazione:
  • Criteri di localizzazione
  • Protezione delle matrici ambientali
  • Controllo delle acque e gestione del percolato
  • Protezione del terreno e delle acque
  • Barriera geologica
  • Copertura superficiale finale
  • Controllo dei gas
  • Disturbi e rischi
  • Stabilità
  • Protezione fisica degli impianti
  • Dotazione di attrezzature e personale
  • Modalità e criteri di coltivazione

5.ANALISI DELLA PIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALE E LOCALE

L’analisi degli strumenti di pianificazione hanno riguardato:
Il Piano di Gestione dei Rifiuti della Regione Lazio, approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 14/2012.
Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi dell’art. 21, 22, 23 della legge regionale sul paesaggio n. 24/98. Il Piano, entrato in vigore il 14 febbraio 2008, armonizza e uniforma tutti e 29 i piani territoriali paesistici preesistenti.
Piano Territoriale Paesistico n. 10 – Latina, con la L.R.24/98 sono stati contestualmente approvati i Piani Territoriali Paesistici (PTP) in precedenza adottati limitatamente alle aree ed ai beni dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi della 1497/39 (Decreti Ministeriali e provvedimenti regionali) e a quelli sottoposti a vincolo paesistico ai sensi dell'articolo 1 della L.431/85: fasce costiere marine, fasce costiere lacuali, corsi delle acque pubbliche, montagne sopra i 1200 m.t. s.l.m., parchi e riserve naturali, aree boscate, aree delle università agrarie e di uso civico, zone umide, aree di interesse archeologico.
Zone ZPS e SIC, Con Delibera della Giunta Regionale n. 2146 del 19/03/96 e s.m.i. la Regione Lazio individua le ZPS e le SIC nel territorio regionale.
Il Piano Territoriale Provinciale Generale della Provincia di Latina in corso di approvazione, in particolare è stato redatto il Documento Preliminare di indirizzi al Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) ai sensi dell'ex art. 20 bis L.R. n° 38/99, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n° 52/2003 (B.U.R.L. n° 25 del suppl. n° 1 del 10/09/2003).
Tale documento è stato integrato ed approfondito negli ultimi anni e nel giugno 2008 è iniziata l'istruttoria per la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi del D.Lgs 152/2006, con la stesura del Rapporto Ambientale Strategico.
Il nuovo Piano Energetico Regionale La Giunta Regionale in data 4 luglio 2008 ha adottato il nuovo schema di Piano.
Il Piano Energetico Ambientale approvato con delibera di Consiglio provinciale n° 63 del 31 ottobre 2008.
Il Piano di Tutela delle Acque della Regione Lazio approvato con Delibera del Consiglio Regionale n. 42 del 27 settembre 2007.
Il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) è stato adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n.5 del 13/12/05.
Il Piano di risanamento della qualità dell’aria, strumento di pianificazione con il quale la Regione Lazio ha dato applicazione alla direttiva 96/62/CE, direttiva madre “in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente” e alle successive direttive integrative.
Il PRG del Comune di Latina, approvato con D.M. dei LL.PP. n. 6476 del 13/01/1972.
La Classificazione acustica in riferimento al DPCM del 14 novembre 1997 che fissa i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell’ambiente esterno.
La Classificazione sismica della Regione Lazio di cui alla DGR n. 387 del 2009.

5.1Rapporti tra progetto, normativa e strumenti pianificatori

Dal punto di vista della collocazione urbanistica e territoriale l’intervento in oggetto non presenta elementi di contrasto con il quadro di pianificazione, anche in considerazione del fatto che si tratta di aumento volumetrico a sedime invariato all’interno di un invaso già autorizzato ed operativo senza l’utilizzo di nuovo suolo.
Dal punto di vista urbanistico, il Piano Regolatore Generale del Comune di Latina definisce l’area in esame zona H – Rurale e prevede per l’area una destinazione d’uso di tipo agricolo.
Tale destinazione è dal punto di vista amministrativo un aspetto secondario in quanto l’art. 208 D. Lgs 152/2006 prevede che l’approvazione attraverso la “Conferenza dei Servizi” dei progetti per lo smaltimento dei rifiuti costituisca “variante” per gli strumenti urbanistici ed il sito di intervento corrisponde all’attuale “Nuovo e distinto invaso” già autorizzato con Determinazione n. B0605 del 25 febbraio 2009 (A.I.A.) per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi Urbani
La progettazione delle nuove volumetrie del lotto B della discarica Ecoambiente è stata eseguita perfettamente in linea con le prescrizioni tecniche e i criteri di localizzazione contenuti nell’Allegato 1 del D. Lgs 36/2003 nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.
In particolare l’area in cui deve essere realizzato l’invaso ottempera alle condizioni previste dall’Allegato 1, Par. 2.1 del D. Lgs 36/03, in quanto non ricade in:
  • Aree individuate ai sensi dell’Art. 17, comma 3, lettera m), della legge 18 maggio 1898, n. 183 con oggetto “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, in particolare in zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell’ambiente e della prevenzione contro presumibili effettivi danni di interventi antropici;
  • Aree individuate dagli Artt. 2 e 3 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 con oggetto “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
  • Territori sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali con riferimento ai beni tutelati dalla legge in ragione del loro interesse paesaggistico”;
  • Aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 6, comma 3, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394;
  • Aree collocate nelle zone di rispetto di cui all’art. 21, comma 1, del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, contenente “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE”, intese a mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali.
Inoltre è da tenere presente che l’area in oggetto:
  • Non è interessata da fenomeni quali faglie attive, non è a rischio sismico di 1^ categoria (classificazione dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi) e non è interessata da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed intensità potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti;
  • Non si trova in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;
  • Non presenta processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali che potrebbero compromettere l'integrità della discarica e delle opere ad essa connesse;
  • Non ricade in aree esondabili, instabili e alluvionabili.
Infine la localizzazione della discarica nell’area in oggetto rispetta i seguenti criteri riportati nel Piano di Gestione dei Rifiuti:
  • Distanza superiore ai 1500 m da funzioni sensibili, quali scuole, ospedali, centri turistici, impianti sportivi, aree di espansione residenziale;
  • Distanza superiore ai 1.000 m da edificati urbani e superiore ai 500 m da case sparse;
  • Viabilità di accesso già esistente con disponibilità di collegamenti stradali esterni ai centri abitati, inoltre la localizzazione dell’impianto appare conforme per la notevole vicinanza a tracciati stradali di rilievo regionale;
  • Vicinanza di altri impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

La ubicazione è anche compatibile con il sistema vincolistico, in quanto dall’analisi del sistema vincolistico e pianificatorio della Regione Lazio, ed in particolare dall’analisi del nuovo Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR), l’area in esame ricade in una zona definita “Paesaggio agrario di valore” nella quale è consentito l’ampliamento di discariche esistenti (Art. 23, Tab. B, Punto 4.8.1) legittimamente autorizzate “previa valutazione di compatibilità con i valori riconosciuti del paesaggio agrario in sede di rinnovo delle autorizzazioni e subordinatamente alla realizzazione di misure ed opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto”.
Relativamente ai beni paesaggistici riportati nella Tav. B del PTPR è da evidenziare la presenza nell’area limitrofa a quella di interesse di un vincolo archeologico. Tale vincolo è definito come area archeologica identificata con il codice regionale m059_0950.
Si fa presente che la Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nel luglio 2009 ha eseguito sopralluoghi e accurati sondaggi nell’area in esame a seguito dell’attivazione da parte di Ecoambiente dell’iter per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale del Complesso Impiantistico Integrato, che deve essere realizzato in una zona di terreno adiacente a quella in oggetto, interessata dalla presenza della stessa area archeologica. Con comunicazione prot. 9401 del 21/09/2009 detta Soprintendenza ha rilasciato parere favorevole all’esecuzione dei lavori in quanto non è stata rilevata, nell’area indagata, alcuna presenza antica nel sottosuolo.
Riassumendo il sito in esame risulta idoneo alla realizzazione della proposta in oggetto, in quanto:
  • Non richiede l’utilizzo di nuovo suolo né di nuovi impianti accessori andando ad interessare l’area attualmente occupata dall’invaso autorizzato con Determinazione n. B0605 del 25 febbraio 2009 (A.I.A.) utilizzando le strutture esistenti al servizio di quest’ultimo.
  • risulta preferenziale poiché si trova in una zona caratterizzata dalla presenza di altre discariche;
  • è già dotato di viabilità e di collegamenti stradali;
  • è accessibile da parte dei mezzi conferitori senza ulteriore aggravio della viabilità locale.
Non si individuano, conseguentemente, controindicazioni negli strumenti di programmazione e di pianificazione vigenti con il progetto in essere.
VOLUMETRIE AGGIUNTIVE
Come anticipato in premessa con la presente proposta si richiede l’aumento della volumetria autorizzata con Determinazione n. B0605 del 25 febbraio 2009 (A.I.A.) per un quantitativo di 400.000 m3.

La volumetria aggiuntiva sarà realizzata attraverso l’abbancamento sommitale rispetto a quanto approvato con Determina n. B0605 del 25 febbraio 2009 (A.I.A.).
Il nuovo abbancamento si intesterà quindi all’attuale quota di coltivazione compresa tra 33,50 m e 35,50 m s.l.m. e porterà la sommità dell’abbancamento, una volta terminati i conferimenti, al netto del capping, a quote comprese tra 48,00 m e 34,00 m s.l.m. come indica lo stralcio della Planimetria Post-operam.

6.Interazioni progetto-ambiente

6.1Premessa

La realizzazione dell’aumento volumetrico dell’invaso in oggetto comporta il protrarsi degli attuali impatti senza generarne di nuovi e differenti.
Le azioni d’impatto esercitate dalle attività dell’impianto sull’ambiente circostante possono essere discretizzate in relazione alle diverse fasi di realizzazione dell’intervento, in particolare si distinguono:
  • Fase di costruzione e di cantiere
Le azioni di impatto relative alla fase di costruzione dell'impianto sono essenzialmente le seguenti:
  • attività di sistemazione dell’attuale area;
  • attività di trasporto di materiali, mezzi ed operatori.
A tali attività si associano una serie di effetti, quali:
  • produzione di polveri;
  • produzione di rumori con conseguente incremento dei livelli medi di pressione sonora in corrispondenza del sito di intervento;
  • aumento dei volumi di traffico autoveicolare con conseguente peggioramento dei livelli di qualità dell'aria nonché aumento dei livelli medi di rumorosità;
  • modifica del paesaggio locale con introduzione di possibili sorgenti di impatto visivo.
Si può ritenere che, alla luce delle caratteristiche ambientali locali, tipiche di una zona già compromessa dalla presenza di diverse discariche, le azioni di impatto connesse alla fase di cantiere producano effetti decisamente trascurabili.

  • Fase di esercizio ordinario
Le principali vie di impatto connesse con la fase di gestione ordinaria dell’impianto sono:
  • produzione di polveri;
  • produzione di odori molesti;
  • produzione di rumori;
  • impatto paesaggistico.
Si ritengono trascurabili ulteriori possibili azioni di impatto in considerazione della semplicità e dell'affidabilità delle soluzioni tecnologiche adottate.

  • Fase di esercizio straordinario o di disservizio
Le azioni di impatto connesse alla fase di eventuale disservizio dell'impianto possono consistere nelle seguenti possibilità:
  • l'innescarsi di un incendio;
  • lo stoccaggio forzato di un eccesso di rifiuti da trattare a causa di problemi di raccolta o di fermo impianto;
Le misure di contenimento di tali azioni di impatto sono descritte più avanti all'interno di ogni singola componente ambientale coinvolta.

6.2Impatto in Atmosfera

La realizzazione e gestione di nuovi volumi in una discarica comporta il protrarsi della produzione e propagazione di polveri nell'ambiente atmosferico.
La produzione di polveri interesserà l'intorno dell'impianto solo nella fase di esercizio.
L’intensità dell’impatto da emissione di polveri non aumenterà con le volumetrie aggiuntive, in quanto i quantitativi di rifiuti scaricati e movimentati giornalmente resteranno invariati rispetto ad oggi.
Il monitoraggio della qualità dell’aria, verrà effettuato con frequenza mensile durante la gestione della discarica avvalendosi di un impianto di rilevamento mobile, grazie al quale verranno svolte analisi e rilevazioni in grado di evidenziare eventuali variazioni o anomalie della qualità dell’aria, direttamente imputabili all’attività dell’impianto.
Saranno investigati i seguenti parametri:
  • Anidride solforosa
  • Ossidi di azoto NOx
  • Mercaptani
  • Cloruri
  • Monossido di carbonio
  • Ozono
  • Polveri totali
  • CH4
  • Composti volatili
  • CO2
  • O2
  • H2
  • H2S
La discarica è inoltre dotata di un centralina per la rilevazione dei dati meteoclimatici.
La tipologia delle misure meteoclimatiche è quella indicata dal D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, riportata nella tabella seguente.
Precipitazioni
Giornaliera
Temperatura (min, max, 14h CET)
Giornaliera
Direzione e velocità del vento
Giornaliera
Evaporazione
Giornaliera
Umidità atmosferica (14h CET)
Giornaliera
Saranno inoltre svolte campagne di sorveglianza sanitaria delle popolazioni nelle aree di localizzazione in esame per tenere sotto controllo l'evolversi della situazione.
Gli addetti all'impianto, in ottemperanza anche a quanto imposto dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza del lavoro, saranno periodicamente sottoposti a procedure di controllo sanitario finalizzate in particolare alla verifica dei livelli di esposizione al rischio biologico.
In base alla valutazione delle emissioni in atmosfera effettuato con il programma AERMOD è possibile affermare, alla luce dei risultati ottenuti, che l’intervento non produrrà significativi impatti sulla qualità dell’aria.
In nessun caso analizzato e per nessun inquinante si riscontrano valori da considerarsi dannosi per la salute umana. Inoltre la particolare conformazione del terreno e la futura posizione della discarica fanno sì che la dispersione verso nord-est sia impedita producendo un accumulo nelle zona limitrofa alla sorgente areale e puntuale, tale effetto è facilitato dall’azione del vento proveniente principalmente da nord-ovest.
Si ricorda infine che le stime dei fattori emissivi sono state fatte in condizioni di massima sicurezza, considerando situazioni critiche, o non reali come il mantenimento della torcia di sicurezza sempre accesa, che nella realtà sarà in funzione solo in caso di emergenza, con il fine ultimo di ottenere un risultato che superasse le possibili condizioni reali.
Risulta ragionevole quindi affermare che nel caso di realizzazione dell’intervento la qualità dell’aria sarà migliore rispetto a quella che si evidenzia nel presente studio.

6.3Ambiente idrico

Nella fase di cantiere non si prevedono impatti sull'ambiente idrico in quanto le opere previste:
  • non produrranno modifiche allo scorrimento dei corsi d’acqua superficiali;
  • non produrranno modifiche qualitative o quantitative dei corsi d’acqua superficiali.
Nella fase di esercizio gli impatti ascrivibili possono essere quelli relativi agli effluenti liquidi ed al drenaggio delle acque meteoriche ricadenti sull’area.
Relativamente agli effluenti liquidi sono da analizzare:
  • il percolato prodotto nella discarica;
  • le acque meteoriche:
  • del piazzale e della strada di accesso
  • ricadenti sulla discarica;
  • scarichi dei servizi igienici.
Le modalità di raccolta e smaltimento del percolato non subirà modifiche rispetto a quanto autorizzato.
Pertanto eventuali fuoriuscite di percolato dall’impianto sono del tutto improbabili sia in considerazione dell’elevata sicurezza del sistema di impermeabilizzazione adottato che delle attenzioni riposte per le zone di stoccaggio provvisorio dello stesso.
Le acque pluviali ricadenti nell’invaso, dato che non vi saranno variazioni dell’area occupata rispetto a quanto autorizzato con Determinazione n. B0605 del 25 febbraio 2009 (A.I.A.), verranno convogliate dalle attuali canalette perimetrali in grado di raccogliere le piogge dimensionate in base alla massima precipitazione registrata nel più breve intervallo di tempo.
Nella fase di chiusura dell’attività il sistema di copertura adottato ed autorizzato per l’invaso esistente consentirà di minimizzare l'erosione operata dalle acque, di massimizzare l'evapotraspirazione dell'acqua presente nello strato superficiale e di aumentare la stabilità del suolo.
Il nuovo profilo delle sponde garantirà una piena stabilità e la corretta regimazione delle acque di ruscellamento secondo uno schema progettato e impostato in modo omogeneo ed uniforme.
Infine per quanto riguarda le acque meteoriche provenienti dal piazzale e dalla strada di accesso, la loro gestione rimane invariata, rispetto alla situazione attuale, in quanto il piazzale di servizio e la strada di accesso non verranno modificati. Attualmente tali acque sono raccolte in pozzetti grigliati facenti parte di una rete di condotte interrate che portano l’acqua raccolta nelle vasche di prima pioggia. Queste sono vasche in calcestruzzo armato interrate, aventi capacità tali da poter segregare una quantità di acqua pari ai primi 15 minuti di pioggia. Tale quantità è fissata usualmente in 5 mm distribuiti su tutta la pavimentazione.
Le acque raccolte dalla rete e convogliate alla vasca, non accedono direttamente alla vasca ma vengono addotte a una cameretta di calma, realizzata a lato della stessa vasca, dalla quale stramazzano nella vasca di raccolta vera e propria. Lo stramazzo è intercettabile a mezzo di una paratoia motorizzata. Al proseguire della precipitazione il livello dell’acqua contenuta nella vasca sale fintanto che non viene raggiunto il livello corrispondente al volume di prima pioggia. Entro le 48 ore successive, quando il volume della vasca dovrà essere di nuovo a disposizione, il gestore dell’impianto farà evacuare la vasca per mezzo di autobotti. Alla fine della fase di evacuazione, la pompa di sollevamento viene bloccata su segnalazione del sensore di basso livello.
Se la precipitazione è superiore a 15 minuti, il livello nella cameretta separata di calma sale ulteriormente finché non raggiunge la tubazione di sfioro nella rete delle acque chiare, installata anch’essa nella camera di calma, che recapita le acque al Fiume Astura. La paratoia motorizzata viene riaperta su comando manuale al cessare della pioggia per un tempo superiore alle 48 ore.
Le acque in uscita sono conformi ai parametri stabiliti dal DPR 152/99 e s.m.i.
Pertanto non sono prevedibili modificazioni negative ai caratteri qualitativi del ricettore né i quantitativi sono tali da poter indurre effetti apprezzabili sul regime delle portate, tuttavia è prevista l’analisi periodica delle caratteristiche qualitative dello stesso.
Per quanto riguarda i parametri e le frequenze delle analisi sulle acque sotterranee relative all’area in esame, si rimanda al “PROGETTO DI MONITORAGGIO IDROGEOLOGICO NELL’AREA ADIBITA A DISCARICHE IN LOCALITÀ B.GO MONTELLO NEL COMUNE DI LATINA, E NELLE AREE LIMITROFE, PER LA VALUTAZIONE SULLA DIFFUSIONE DEGLI INQUINANTI (III TRIENNIO)”, predisposto dall’ARPA Lazio, approvato dalla Provincia di Latina e accettato, finanziato per quanto di competenza, ed attuato in accordo e collaborazione con la ECOAMBIENTE S.r.l.
Il monitoraggio Idrologico dell’acquifero sotterraneo verrà condotto mediante l’utilizzo delle sonde multiparamtriche attualmente presenti che rilevano in continuo il livello piezometrico e la temperatura.
Le sonde sono disposte nei piezometri posti a monte e a valle del corpo discarica secondo la direzione della falda secondo quanto richiesto dall’Ufficio idrografico.
Le misure vengono effettuate in continuo, con cadenza temporale programmabile da 0,5 h a 24 h e acquisizione temporanea locale su memoria non volatile; i dati verranno trasmessi Alla Area 2A/12 “Ufficio idrografico e Mareografico Regionale” secondo le specifiche tecniche e le modalità definite dall’Area stessa.
L’Ufficio Idrografico con tali informazioni provvede alla validazione, archiviazione in banca dati e pubblicazione degli stessi negli annali idrologici

6.4Suolo e Sottosuolo

Relativamente agli aspetti geologici e morfogenetici del territorio, il sito non presenta particolari controindicazioni.
La morfologia complessiva dell’abbancamento sarà tenuta sotto controllo sia in fase di gestione che di post-chiusura con lo scopo di accertare il mantenimento dei profili e delle quote stabilite nel progetto approvato.
Fase di gestione
Saranno effettuate con frequenza almeno semestrale rilevazioni topografiche del corpo di discarica al fine di calcolare la volumetria occupata dai rifiuti e quella ancora disponibile per il deposito dei rifiuti. Tali misure dovranno tener conto della riduzione del volume dovuto agli assestamenti dei rifiuti e alla trasformazione in biogas.
Fase di post-chiusura
Nel periodo di gestione post-operativa le rilevazioni topografiche assumeranno frequenza annuale, per i primi 3 anni dopo la chiusura dell’impianto.

6.5Flora e fauna

Non si ritiene sussistano impatti né sulla vegetazione né sulla fauna in quanto la discarica interessa un'area già fortemente trasformata dall'uomo.
Si provvederà, in fase di chiusura, al completo ripristino del sito mediante un sistema di ricopertura sigillante costituito in superficie da terreno agricolo sul quale verranno impostati interventi di inerbimento e piantumazione di essenze autoctone, in accordo con le caratteristiche morfologiche e climatiche e con la distribuzione e la tipologia delle specie vegetali locali.
Come già visto a proposito del suolo, per il quale la vegetazione costituisce una via indiretta d’impatto, si può ritenere che gli effetti prevedibili avranno una rilevanza trascurabile.
Inoltre nelle aree e nelle zone limitrofe, più o meno vicine, non si rilevano elementi naturalistici di pregio o significativi, fattore che contribuisce alla limitazione dell’impatto su tali componenti.
Concludendo non si ritiene che l’intervento realizzazione di nuove volumetrie sulla sommità della discarica esistente apporti maggiori e nuovi impatti né sulla vegetazione né sulla fauna.

6.6Salute pubblica

I potenziali impatti a cui gli addetti all’impianto saranno esposti possono essere: esalazioni maleodoranti, polveri e rumore; gli stessi e le popolazioni limitrofe possono essere invece soggetti ad eventuale inquinamento atmosferico dovuto al traffico veicolare.
Per quanto riguarda le emissioni generate dall’attività di conferimento dei rifiuti, le misure di contenimento degli odori consisteranno, come già detto, nella buona e corretta gestione dell’invaso, ottenuta ricoprendo con materiale arido il rifiuto conferito in discarica al termine della giornata lavorativa.
Da tutto questo si è portati a desumere che non potranno aversi effetti diretti sulla salute pubblica a seguito della corretta attività dell'impianto in esame, come peraltro affermato dagli studi epidemiologici effettuati ai fini della correlazione tra le attività di trattamento dei rifiuti e la salute pubblica, di cui si è riferito nelle pagine precedenti, che, difatti concludono asserendo, …..le conoscenze epidemiologiche ad oggi disponibili, ancorché non conclusive, fanno ritenere che il conferimento in discariche controllate, costruite e condotte in accordo alla normativa nazionale e comunitaria, non comporti un rischio per l’ambiente e per la salute delle popolazioni insediate nelle vicinanze dello stabilimento.
Saranno comunque svolte campagne periodiche di monitoraggio sanitario nelle aree circostanti e sui dipendenti per tenere sotto controllo l'evolversi della situazione.
Inoltre in ottemperanza al Decreto legislativo 81/08 il personale seguirà corsi di formazione sulla gestione dei rifiuti e sulla sicurezza sul lavoro (prevenzione infortuni, elettricisti, rumore, movimentazione, pronto soccorso, emergenza, ecc.) ed il datore di lavoro effettuerà le prescritte valutazioni dei rischi.
Saranno rispettati gli obblighi previsti dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni, l’igiene sul lavoro, i rumori nonché sulla salute e sulla sicurezza del lavoro secondo quanto prescritto dalla vigente normativa di cui al testo unico sulla sicurezza ovvero il D.Lgs. 9/04/2008 n° 81.
Verrà redatto il documento di valutazione dei rischi il cui scopo è quello di raccogliere in forma organica la documentazione aziendale in materia di sicurezza, comprendente le valutazioni dei pericoli e dei rischi relativi cui è esposto il Personale dell’impianto.
Data poi la particolare natura delle attività svolte nell’impianto, assai differenti da quelle effettuate nella maggior parte delle aziende manifatturiere o di trasformazione, è opportuno pervenire all’elaborazione di una Check List; in essa si opera la seguente suddivisione:
  • pericoli di tipo fisico-meccanico: pericoli per la sicurezza dovuti a fattori di tipo fisico e/o meccanico, quali ad es. le cadute , le scottature, i tagli, ecc;
  • elementi di tipo operativo-organizzativo: sotto gli elementi relativi alla complessità delle mansioni e dell’uso delle attrezzature, al posto di lavoro, ai videoterminali, alla movimentazione manuale carichi;
  • pericoli dovuti a fattori igienico-ambientali: sono i pericoli generalmente considerati come fattori di rischio per la salute dei lavoratori, come determinanti situazioni di rischio in funzione della prolungata esposizione.
In seguito alla redazione del documento di valutazione dei rischi, saranno predisposti adeguati provvedimenti atti a ridurre la probabilità di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Uno specialista in medicina del lavoro, oltre a constatare le effettive condizioni di lavoro degli addetti, sottopone gli stessi a visite di controllo medico periodico al fine di prevenire eventuali rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici o biologici durante il lavoro.
Nel quadro degli adempimenti previsti dalla normativa, con ausilio del Medico Competente, saranno osservate le seguenti disposizioni:
  • viene effettuato il controllo degli ambienti di lavoro, almeno due volte all’anno;
  • insieme al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, redige il documento di valutazione dei rischi che contiene:
  • i criteri adottati per la tutela dei lavoratori;
  • il programma del controllo dell’esposizione dei lavoratori;
  • protocollo di sorveglianza sanitaria (per i dipendenti: visite mediche annuali; per gli addetti ai reparti laboratorio, piazzale e manutenzione: visite mediche trimestrali);
  • vengono predisposte Riunioni Periodiche di Prevenzione e Protezione nelle quali vengono comunicati dal Medico i risultati degli accertamenti clinici e strumentali effettuati;
  • vengono predisposti Programmi di Formazione e Informazione dei Lavoratori; in particolare i lavoratori vengono informati su:
  • il significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti;
  • il risultato degli accertamenti sanitari;
  • la necessità di sottoporsi a controlli sanitari anche cessata l’attività, nel caso di esposizione ad agenti a lungo termine.

6.7Rumori e vibrazioni

L'inquinamento acustico sarà generato dalla presenza su tutta la zona, durante la fase di cantiere, di mezzi pesanti per la realizzazione dell’intervento.
Per limitarne il più possibile la diffusione nell'ambiente si potranno elevare barriere acustiche provvisorie sebbene si ricorda che i centri abitati ed i nuclei abitativi ricadano ad una distanza tale da non risentire di tale fattore.
Durante la fase di esercizio non si assisterà ad una mutazione del livello sonoro attualmente esistente; si ricorda infatti che allo stato attuale la discarica è in attività, pertanto si può prevedere che, durante l’abbancamento delle nuove volumetrie, il livello sonoro sarà sicuramente non maggiore di quello attuale, in quanto non verranno modificate le attuali modalità operative.
Verranno effettuate con frequenza annuale misure dei livelli di emissioni sonore, attraverso rilevamenti fonometrici. Le rilevazioni verranno svolte presso il confine aziendale e presso i recettori, in corrispondenza di una serie di punti ritenuti idonei, nonché presso eventuali ulteriori postazioni ove si presentino criticità acustiche.
Un ulteriore monitoraggio dei livelli acustici verrà effettuato durante la fase di cantierizzazione.
Il monitoraggio acustico dell’impianto in fase di gestione consentirà il controllo delle emissioni sonore.

6.8Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

Non si ritiene che un impianto di questo tipo interferisca su tale componente ambientale

6.9Paesaggio

Si è visto come il paesaggio della zona in esame si presenta ormai notevolmente compromesso da anni dalla presenza delle diverse discariche (Ecoambiente, Ind.Eco e S0) in un panorama generale che si presenta senza caratteristiche di pregio.
L’aumento delle volumetrie di discarica nell’area in questione non determinerà sul paesaggio circostante un rilevante impatto visivo rispetto alla situazione attuale che, si ricorda, verrà mitigato, al termine delle attività di gestione operativa e post-operativa dell’area, dalle attività di ripristino ambientale a verde, che ridaranno alla zona l’aspetto originario che aveva prima dell’inizio della attività di escavazione.
L’impatto visivo, comunque, non si manifesta in maniera rilevante in considerazione della scarsa densità di popolazione: i nuclei abitativi sono modesti e sufficientemente distanti dal godere la vista dell’invaso.
La morfologia finale del corpo e il connesso andamento planoaltimetrico saranno realizzati con pendenze finalizzate a una conformazione finale atta ad assicurare una corretta raccolta ed un adeguato allontanamento delle acque meteoriche verso la rete di drenaggio perimetrale.

7.VALUTAZIONI ANALITICHE E CONCLUSIVE

La realizzazione di nuove volumetrie a sedime invariato non modifica affatto le condizioni di fruizione ed uso del territorio strettamente interessato dallo stesso e così pure del territorio circostante.
Si sintetizza nel seguito le categorie di impatti a carico dell’intero sistema ambientale.
Impatti transitori
Sono gli impatti determinati nella fase di gestione e consistono nella diffusione di inquinanti atmosferici, polveri, odori, rumori e vibrazioni che, come si è visto, non aumenteranno di intensità con la realizzazione dell’intervento.
Impatti permanenti
Sono invece permanenti gli impatti a carico del paesaggio per la variazione della attuale geomorfologia e gli impatti su suolo e sottosuolo dovuti alla presenza della massa di rifiuti (intesa come corpo estraneo nel sistema locale) a tale scopo si ricorda che il progetto consiste nell’abbancamento di nuove volumetrie all’interno di un invaso autorizzato e dotato di tutti i presidi di salvaguardia ambientale previsti dalla legge.
E’ permanente, o meglio di lunga durata nel tempo, il rischio di impatto sulle acque sotterranee e nel sottosuolo dovuto ad una fuoriuscita del percolato o per malfunzionamento dell’impianto o per incidente.
Tali impatti e rischi, come si è visto, non subiranno affatto incrementi di intensità a seguito dell’opera in oggetto.

Come visto nel dettaglio a proposito delle singole componenti, la realizzazione di nuove volumetrie non causerà effetti negativi sull’ambiente circostante.
1Cioè quando i livelli equivalenti di pressione sonora negli ambienti abitativi risultano inferiori, nei periodi diurni, a 50 dB (A) a finestre aperte e 35 dB (A) a finestre chiuse, e nei periodi notturni a 40 dB (A) a finestre aperte e 25 dB (A) a finestre chiuse.
2Il decreto tuttavia specifica che “i rilevamenti e le verifiche sono effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità”.

3I valori di attenzione si ritengono riferiti a singoli intervalli orari. Il decreto definisce anche valori di attenzione riferiti al tempo a lungo termine (TL), ovvero al tempo “...all’interno del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal punto di vista della rumorosità ambientale...”, definito in relazione alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità nel lungo termine.

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