INDICE
1.PREMESSA
La presente
Sintesi non Tecnica si riferisce al progetto per l’abbanco di
ulteriori 400.000 m3
nella discarica per rifiuti non pericolosi attualmente attiva –
c.d. “Nuovo e distinto invaso” - sita in località Borgo
Montello, gestita dalla società Ecoambiente S.r.l. con la finalità
di garantire la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti
nel bacino servito.
L’invaso in
oggetto era stato autorizzato con Determinazione Regionale n. B0605
del 25 febbraio 2009 per una volumetria abbancabile totale di 400.000
m3.
Con il rinnovo
dell’autorizzazione citata, avvenuta in data 12/02/015 con
Determina n. G01217, è stato autorizzato l’aumento delle
volumetrie per ulteriori 25.000 ton, quale variante non sostanziale,
in quanto consente di abbancare una volumetria non superiore
al 10% dei quantitativi autorizzati con la Determinazione originaria
e non superiore al valore soglia di 25.000 tonnellate stabilito
dall’Allegato VIII della parte seconda del D. Lgs. 152/06 per la
specifica attività IPPC (5.4 – discariche che ricevono più di 10
tonnellate al giorno o con una capacità totale di oltre 25.000
tonnellate).
L’invaso
esistente è stato impostato su aree mai utilizzate precedentemente
per l’abbancamento dei rifiuti, ed è stato realizzato interamente
in scavo prevedendo a fine abbancamenti la restituzione delle quote
di piano campagna.
L’invaso è del
tutto autonomo, sia dal punto di vista gestionale che dei presidi di
salvaguardia e controllo ambientale, dalle precedenti discariche che
hanno esaurito le volumetrie autorizzate il 6 ottobre 2009 e sono
entrate in fase di post gestione il 21 maggio 2012 con Determinazione
Regionale n. B03017.
Il Nuovo e
distinto invaso, chiamato anche lotto B, è stato realizzato con un
sistema di impermeabilizzazione per il fondo tale da offrire una
“sicurezza rafforzata” rispetto ai sistemi multistrato richiesti
dalla normativa vigente e a quanto di norma utilizzato nel settore.
Ne consegue che
permette di garantire la piena l’affidabilità ambientale anche per
l’intervento proposto.
Nello specifico
il lotto B prevede presidi aggiuntivi e caratteristiche dei materiali
superiori rispetto ad un sistema tradizionale di impermeabilizzazione
di un invaso di discarica per rifiuti speciali non pericolosi, come
indicato di seguito:
- materiale argilloso compattato e rullato con permeabilità uguale o inferiore a 10-9 cm/s ed uno spessore di 150 cm (il D.L. 36/03 prevede uno spessore non inferiore a 1 m con k minore o uguale a 1 x 10 -9 m/s, ovvero 1 x 10 -7 cm/s);
- geocomposto bentonitico 7,0 mm (non richiesto dal D.L. 36/03);
- Doppia geomembrana in polietilene ad alta densità (HDPE), sp 2,0 mm e sp. 2,5 mm (rispetto alla singola geomembrana richiesta dal D.L. 36/03);
- geotessile di tessuto non tessuto (600 gr/mq) (non richiesto dal D.L. 36/03);
- materiale arido del tipo “sabbia silicea” dello spessore di 50 cm (come richiesto dal dal D.L. 36/03).
Si propone
pertanto la variante sostanziale a quanto autorizzato con
Determinazione n. B0605 del 25 febbraio 2009 (A.I.A.) che prevede la
creazione di nuove volumetrie in sopraelevazione del lotto B per un
quantitativo di 400.000 m3.
Figura 1 1 - Area di intervento
L’ aumento delle volumetrie a sedime
invariato in progetto rientra nella seguente categoria di attività
industriale di cui all’Allegato VII alla parte seconda del D.
Lgs. 152/06 così come modificato dal D. Lgs. n. 128 del 29/06/2010:
“COD. IPPC: 5.4 – Discariche che
ricevono più di 10 tonnellate al giorno o con capacità totale di
oltre 25.000 tonnellate, ad esclusione delle discariche per rifiuti
inerti”.
Attraverso detto aumento volumetrico
continueranno le operazioni già autorizzate per la discarica e
previste dall’allegato B alla PARTE QUARTA del D.Lgs. 152/2006:
Operazioni di smaltimento:
D1 – Deposito sul o nel suolo
(smaltimento in discarica di rifiuti non pericolosi)
D15 – Deposito preliminare
prima di una delle operazioni di cui ai punti precedenti (deposito
preliminare di rifiuti non pericolosi: percolato e acque di prima
pioggia).
2.IDENTITA’ DEL RICHIEDENTE
Il soggetto richiedente il “ulteriori
volumetrie a sedime invariato - Discarica di Borgo Montello” sita
nel comune di Latina, è la società:
ECOAMBIENTE S.R.L. con sede
legale in c.so della Repubblica, 283 – 04100 Latina - P.I.
01899930596 – C.F. 00682660550, capitale sociale € 10.400,
iscrizione alla C.C.I.A.A. di Latina al n. 131164.
La ECOAMBIENTE S.R.L. è partecipata
al 51% da Latina Ambiente S.r.l., società multiservizi, a sua volta
partecipata per il 51% dal Comune di Latina.
3.DEFINIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto in esame prevede la
realizzazione di nuove volumetrie del lotto B della discarica di
Borgo Montello.
3.1Area di studio
Il sito ricade nei limiti
amministrativi del Comune di Latina, in località Borgo
Montello, a circa 3 km dall’abitato lungo la Strada Provinciale V.
Monfalcone.
L’area è rappresentata nella
Tavoletta I.G.M. Foglio 158 II NO – Borgo Sabotino, in un lotto di
terreno compreso dalle coordinate geografiche: 41°30’ – 41°25’
latitudine Nord - e 0°15’00’’ – 0° 22’30’’
longitudine Est.
Le aree nella disponibilità della
Ecoambiente S.r.l. sono individuate dalle particelle: 123, 124,
147, 151, 152, 198, 200, 202, 207, 215 del N.C.T. del Comune di
Latina nel foglio 21.
Le aree di pertinenza della discarica,
ovvero le aree oggetto del presente intervento, sono individuate
dalle particelle: 147, 151, 198, 299, 300.
Attraverso l’aumento volumetrico in
oggetto la discarica accetterà le stesse tipologie di rifiuti
autorizzate con AIA B3693, prodotte dal bacino territoriale cui
l’invaso è asservito, oltre a residui di lavorazione degli
impianti di trattamento dei rifiuti non pericolosi raccolti in modo
differenziato ed indifferenziato.
Va
precisato che a far data dal
30/11/2012 la discarica non accetta più i codici CER 20 xx xx ma
solo gli scarti/prodotti derivanti dal loro trattamento.
C.E.R.
|
DESCRIZIONE
|
02 01 03
|
Scarti di tessuti vegetali
|
02 01 04
|
Rifiuti plastici (ad
esclusione degli imballaggi)
|
02 02 03
|
Scarti inutilizzabili per il
consumo o la trasformazione
|
02 02 04
|
Fanghi prodotti dal
trattamento in loco degli effluenti
|
02 03 01
|
Fanghi prod. da oper. di lav.,
pul.,sbucc.,centrif., e separ. di componenti
|
02 03 02
|
Rifiuti legati all’impiego
di conservanti
|
02 03 04
|
Scarti inutilizzabili per il
consumo o la trasformazione
|
02 03 05
|
Fanghi prodotti dal
trattamento in loco degli effluenti
|
02 05 01
|
Scarti inutilizzabili per il
consumo o la trasformazione
|
02 05 02
|
Fanghi prodotti dal
trattamento in loco degli effluenti
|
02 06 02
|
Rifiuti legati all’impiego
di conservanti
|
02 06 03
|
Fanghi prodotti dal
trattamento in loco degli effluenti
|
07 02 13
|
Rifiuti plastici
|
12 01 05
|
Limature e trucioli di materiali plastici
|
15 01 02
|
Imballaggi in plastica
|
15 01 05
|
Imballaggi in materiali
compositi
|
15 01 06
|
Imballaggi in materiali misti
|
15 02 03
|
Assorbenti, materiali
filtranti, stracci ed indumenti protettivi diversi da quelli di
cui alla voce 150202
|
19 05 01
|
parte di rifiuti urbani e
simili non compostata
|
19 05 03
|
Compost fuori specifica
|
19 06 04
|
digestato prodotto dal
trattamento anaerobico di rifiuti urbani
|
19 08 01
|
vaglio
|
19 08 02
|
rifiuti dell’eliminazione
della sabbia
|
19 08 05
|
fanghi prodotti dal
trattamento delle acque reflue urbane
|
19 09 01
|
Rifiuti solidi prodotti dai
processi di filtrazione e vaglio primari
|
19 09 02
|
fanghi prodotti dai processi
di chiarificazione dell'acqua
|
19 12 04
|
Plastica e gomma
|
19 12 12
|
Altri rif. (compr. Mat. Misti)
prod. Dal Tratt. Meccan. Dei rifiuti, div. Da 19 12 11
|
20 02 03
|
Altri rifiuti non biodegradabili
|
20 03 01
|
rifiuti urbani non
differenziati
|
20 03 02
|
Rifiuti dei mercati
|
20 03 03
|
Residui della pulizia stradale
|
20 03 04
|
Fanghi delle fosse settiche
|
20 03 06
|
Rifiuti della pulizia delle
fognature
|
20 03 07
|
Rifiuti ingombranti
|
Le attività di accettazione seguiranno
le prescrizioni e le limitazioni contenute all’art. 3 del
Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 “Definizione dei criteri
di ammissibilità dei rifiuti in discarica” e, in particolare,
proseguiranno l’impostazione operativa della discarica ora in
esercizio.
4.RIFERIMENTI NORMATIVI
Nel seguente paragrafo viene elencata
la normativa di riferimento attinente il presente studio dell’Impatto
Ambientale
4.1Atmosfera - Quadro Normativo di Riferimento
D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e s.m.i.
– Norme in Materia Ambientale - Parte Quinta, Norme in materia di
tutela dell’aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera.
Nell’Allegato VI alla parte quinta
sono stabiliti i criteri per la valutazione della conformità dei
valori misurati ai valori limite di emissione.
D. Lgs. 13 agosto 2010 n. 155 -
Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità
dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.
D.C.R. 10 dicembre 2009 n. 66 –
Piano di risanamento della Qualità dell’Aria della
Regione Lazio
D.G.R. 5 settembre 1996 n. 7104
- Direttiva alle amministrazioni provinciali in materia di
prevenzione e controllo dell'inquinamento atmosferico ai sensi della
Legge regionale 48/89 (S.O. No .2 al B.U.R.L. No. 36 del 30/12/96).
D.P.R. 15 Aprile 1971, n. 322 -
Decreto del Presidente della Repubblica Regolamento per l'Esecuzione
della Legge 31 Luglio 1966, No. 615, Recante Provvedimenti contro
l'Inquinamento Atmosferico, Limitatamente al Settore delle Industrie
(S.O. alla G.U. No. 145 del 916/71).
D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 -
"Attuazione della Direttiva Europea 96/62/CE del 27 settembre
1996 sulla valutazione e gestione della qualità dell’aria
ambiente".
Con questa direttiva sono state
ridefinite le sostanze inquinanti da monitorare e da controllare in
base a metodi di analisi e valutazione standardizzati, nonché
definite le linee generali, alle quali gli stati membri devono
attenersi, per l’attivazione di piani di risanamento nelle aree in
cui la qualità dell’aria non risulti conforme ai valori limite,
che verranno progressivamente aggiornati (o ai piani di mantenimento
nel caso essa risulti inferiore ai limiti) (G.U. No. 241 del
13/10/99).
La legislazione italiana introduce il
concetto di standard di qualità dell'aria (SQA), cioè i livelli di
inquinamento che non devono essere superati in qualunque punto del
territorio, in quanto costituiscono soglie di esposizione agli agenti
inquinanti ritenuti dannosi per la salute umana.
4.2Ambiente Idrico - Quadro Normativo di Riferimento
D.Lgs. 3
Aprile 2006 n. 152 e s.m.i. – Norme in Materia Ambientale -
Parte Terza, Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di
gestione delle risorse, sezione II e sezione III.
I limiti
previsti dal Decreto relativamente all’Ambiente Idrico sono
contenuti nell’Allegato 5.
Fatto salvo quanto disposto dalla parte
terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., esistono anche alcuni criteri di
valutazione della contaminazione del suolo e delle acque sotterranee
riportati nel Titolo V alla Parte quarta dello stesso decreto, in cui
vengono stabiliti i limiti di accettabilità della contaminazione dei
suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in
relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti e le
corrispondenti procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi
dei campioni.
4.3Suolo e Sottosuolo - Quadro Normativo di Riferimento
D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152e
s.m.i.– Norme in Materia Ambientale - Parte Terza, Sezione I
(Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione).
Le disposizioni di cui alla presente
sezione sono volte ad assicurare la tutela ed il risanamento del
suolo e del sottosuolo, il risanamento idrogeologico del territorio
tramite la prevenzione dei fenomeni di dissesto, la messa in
sicurezza delle situazioni a rischio e la lotta alla
desertificazione.
Fatto salvo quanto disposto dalla parte
terza del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., esistono anche alcuni criteri di
valutazione della contaminazione del suolo e delle acque sotterranee
riportati nel Titolo V alla Parte quarta dello stesso decreto, in cui
vengono stabiliti i limiti di accettabilità della contaminazione dei
suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in
relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti e le
corrispondenti procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi
dei campioni.
4.4Rumore e Vibrazioni - Quadro Normativo di Riferimento
D.P.C.M. 31 Marzo 1998 - Atto
di Indirizzo e Coordinamento Recante Criteri Generali per l'Esercizio
Dell’Attività del Tecnico Competente in Acustica, ai Sensi
dell'Art. 3, Comma 1 Lett. b), e dell’Art. 2, Commi 6, 7 e 8 della
Legge 26 Ottobre 1995 No. 447 Legge Quadro sull'Inquinamento Acustico
(G.U. No. 120 del 26/5/98).
D.M. 16 Marzo 1998 - Tecniche di
Rilevamento e di Misurazione dell'Inquinamento Acustico (G.U. No. 76
del 1/4/98).
D.P.C.M. 14 novembre 1997 (G.U.
No. 280 del 1/12/97) recante “Determinazione dei valori limite
delle sorgenti sonore”.
Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e
s.m.i. - "Legge quadro sull'inquinamento acustico" (in
particolare l’art. 8 - Disposizioni in materia di impatto
acustico). (G.U. No. 254 del 30/10/95).
D.P.C.M. 1 Marzo 1991 e
s.m.i. - Limiti Massimi di Esposizione al Rumore negli Ambienti
Abitativi e nell'Ambiente Esterno (G.U. No. 57 del 8/3/91).
L.R. Lazio n°18 del 3/8/2001 e
s.m.i. - Disposizioni in materia di inquinamento acustico per la
pianificazione ed il risanamento del territorio - modifiche alla
legge regionale 6/8/1999, n. 14.
La disciplina relativa
all’inquinamento acustico in Italia è normata principalmente dalla
legge 26 ottobre 1995, n. 447 (nella fattispecie l’art. 8 -
Disposizioni in materia di impatto acustico) ed ai successivi
decreti, tra cui assume particolare rilevanza il D.P.C.M. 14 novembre
1997. Tale provvedimento specifica, infatti, i valori limite di
emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i
valori di qualità ai quali fa riferimento l’art. 2 della L. 447/95
e ai quali i livelli di inquinamento acustico associati al
funzionamento dell’impianto in esame debbono essere posti in
relazione.
I valori limite assoluti di
immissione (art. 3) corrispondono a quelli già indicati dal
D.P.C.M. 1 marzo 1991. Ad essi vengono, tuttavia, affiancati i valori
limite differenziali di immissione (art. 4), posti uguali a 5 dB per
il periodo diurno ed a 3 dB per il periodo notturno, all’interno
degli ambienti abitativi (tali valori hanno un campo d’applicazione
limitato, in quanto non possono essere fatti valere all’interno
delle aree di classe VI e nei casi in cui il livello di inquinamento
acustico sia nullo o trascurabile1).
I valori limite di emissione
(art. 2) sono fissati, fino all’emanazione della relativa norma
UNI, 5 dB al di sotto dei valori limite assoluti di immissione. Non
vi sono limiti di applicabilità, in quanto tali limiti sono riferiti
sia alle sorgenti mobili sia a quelle fisse, e “si applicano a
tutte le aree del territorio, secondo la rispettiva classificazione
in zone”2.
I valori di qualità (art. 7)
sono posti 3 dB al di sotto dei valori limite assoluti di immissione,
con l’eccezione delle zone VI, per le quali lo scarto si annulla.
I valori di attenzione (art. 6)
sono invece posti 10 dB al di sopra dei valori limite assoluti di
immissione per i periodi diurni. Tale scarto si riduce a 5 dB per i
periodi notturni3.
Tabella
4.1- Valori limite assoluti di immissione e
Valori limite di emissione relativi alle classi di destinazione d’uso
del territorio (D.P.C.M. 14.11.97)
Classi di
destinazione d'uso del territorio
|
Valori
limite assoluti di immissione
|
Valori
limite di emissione
|
|||
dB(A)
|
dB(A)
|
||||
Diurni
|
Notturni
|
Diurni
|
Notturni
|
||
6÷22
|
22÷6
|
6÷22
|
22÷6
|
||
I |
aree
particolarmente protette
|
50
|
40
|
45
|
35
|
II |
aree
prevalentemente residenziali
|
55
|
45
|
50
|
40
|
III |
aree di tipo
misto
|
60
|
50
|
55
|
45
|
IV |
aree di intensa
attività umana
|
65
|
55
|
60
|
50
|
V |
aree
prevalentemente industriali
|
70
|
60
|
65
|
55
|
VI |
aree
esclusivamente industriali
|
70
|
70
|
65
|
65
|
Tabella
4.2 - Valori di qualità e di attenzione
relativi alle classi di destinazione d’uso del territorio (D.P.C.M.
14.11.97)
Classi di
destinazione d'uso del territorio
|
Valori di
qualità
|
Valori di
attenzione (orari)
|
|||
dB(A)
|
dB(A)
|
||||
Diurni
|
notturni
|
diurni
|
notturni
|
||
6÷22
|
22÷6
|
6÷22
|
22÷6
|
||
I |
aree
particolarmente protette
|
47
|
37
|
57
|
42
|
II |
aree
prevalentemente residenziali
|
52
|
42
|
62
|
47
|
III |
aree di tipo
misto
|
57
|
47
|
67
|
52
|
IV |
aree di intensa
attività umana
|
62
|
52
|
72
|
57
|
V |
aree
prevalentemente industriali
|
67
|
57
|
77
|
62
|
VI |
aree
esclusivamente industriali
|
70
|
70
|
80
|
75
|
4.5Aree Protette e Bellezze Naturali
D.Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42 –
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo
10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
D.P.R 8 Settembre 1997, n. 357 -
Regolamento Recante Attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa
alla Conservazione degli Habitat Naturali e Seminaturali, nonché
della Flora e della Fauna Selvatiche (G.U. 23/10/1997, No. 248)
Legge 6 Dicembre 1991, n. 394 -
Legge Quadro sulle Aree Protette (S.O. alla G.U. No. 292 del
13/12/91)
Legge 8 Agosto 1985, n. 431 legge
Galasso - Conversione in Legge, con Modificazioni, del
Decreto Legge 27 Luglio 1985, No. 312, Recante Disposizioni
Urgenti per la Tutela delle Zone di Particolare Interesse Ambientale
e successive norme di applicazione (G.U. No. 197 del 22/8/85)
4.6Sicurezza e Prevenzione Incendi
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro.
D.P.R. 1 Agosto 2011, n. 151 -
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49,
comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
Decreto Legislativo 4 Agosto 1999,
n. 359 - Attuazione della Direttiva 95/63/CE che Modifica la
Direttiva 89/655/CE Relativa ai Requisiti Minimi di Sicurezza e
Salute per l'Uso di Attrezzature di Lavoro da Parte dei Lavoratori
(G.U. No. 246 19/10/99).
D.M. 4 Maggio 1998 -
Disposizioni Relative alle Modalità di Presentazione ed al Contenuto
delle Domande per l'Avvio dei Procedimenti di Prevenzione Incendi,
Nonché all'Uniformità dei Connessi Servizi Resi dai Comandi
Provinciali dei Vigili del Fuoco (G.U. No. 104 del 7/5/98).
Decreto 10 Marzo 1998 - Criteri
Generali di Sicurezza Antincendio e per la Gestione dell'Emergenza
nei Luoghi di Lavoro (S.O. No. 64 alla G.U. del 7/4/98).
Legge 5 Marzo 1990, n. 46 e s.m.i. -
Norme per la Sicurezza degli Impianti (G.U. No. 59 del 12/3/90).
4.7Rifiuti
D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 e
s.m.i. – Norme in Materia Ambientale - Parte Quarta, Norme in
materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati.
D.Lgs. 13 Gennaio 2003 n. 36 –
Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti.
D.M. Ambiente 27 Settembre 2010
– Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in
discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel D.M. Ambiente 3
Agosto 2005.
Decisione della Comunità Europea 3
Maggio 2000, No. 2000/532/CE; 16 Gennaio 2001, No. 2001/118/CE; 22
Gennaio 2001, No. 2001/119/CE e 23 Luglio 2001, No. 2001/573/CE
- Istituzione del nuovo catalogo europeo dei rifiuti
Legge 9 Dicembre 1998, n. 426 e
s.m.i. - Nuovi Interventi in Campo Ambientale (S.O. alla G.U. No.
11 del 15/1/99)
D.M. 4 Agosto 1998, n. 372 -
Regolamento Recante Norme sulla Riorganizzazione del Catasto Rifiuti
(S.O. alla G.U. No. 252 del 28/10/98)
Legge Regione Lazio 9 luglio 1998,
n. 27 – Disciplina regionale della gestione dei rifiuti
D.M. Ambiente 1 Aprile 1998, n. 148
e s.m.i. - Regolamento Recante Approvazione del Modello dei
Registri di Carico e Scarico dei Rifiuti ai Sensi degli Artt. 12, 18,
Comma 2, Lett. m) e 18, Comma 4 del D. Lgs. 22/97 (G.U. No. 110 del
14/5/98)
D.M. Ambiente 1 Aprile 1998, n. 145
e s.m.i. - Regolamento Recante la Definizione del Modello e dei
Contenuti del Formulario di Accompagnamento dei Rifiuti ai Sensi
degli Artt. 15, 18 Comma 2, lett. e) e Comma 4 del D. Lgs. 22/97
(G.U. No. 109 del 13/5/98)
D.M. Ambiente 5 Febbraio 1998 e
s.m.i. - Individuazione dei Rifiuti non Pericolosi Sottoposti
alle Procedure Semplificate di Recupero ai Sensi degli Artt. 31 e 33
del Decreto Legislativo 5 Febbraio 1997 No. 22 (S.O. No. 72 alla G.U.
No. 88 del 16/4/98)
Decreto Interministeriale 31 Luglio
1997 Istituzione e Composizione dell'Osservatorio Nazionale dei
Rifiuti (G.U. No. 233 del 6/10/97)
4.7.1D. Lgs. 36/2003
Il Decreto Legislativo 13/01/2003,
n. 36, pubblicato sulla G.U. n. 59 del 13/3/2003 recepisce la
Direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 Aprile 1999 relativa alle
modalità realizzative e gestionali degli stoccaggi definitivi.
Il Decreto è suddiviso in 17
articoli e 2 allegati, e stabilisce (art. 1) i requisiti
operativi e tecnici per i rifiuti e le discariche, misure, procedure
e orientamenti tesi a prevenire o a ridurre il più possibile le
ripercussioni negative sull’ambiente, in particolare l’inquinamento
delle acque superficiali, delle acque sotterranee, del suolo e
dell’atmosfera, e sull’ambiente globale, compreso l’effetto
serra, nonché i rischi per la salute umana risultanti dall’intero
ciclo di vita della discarica.
Viene introdotta una nuova
classificazione delle discariche in tre categorie (art.
4):
- per rifiuti inerti;
- per rifiuti non pericolosi;
- per rifiuti pericolosi.
Nell’allegato 1 vengono riportati i
criteri costruttivi e gestionali degli impianti di discarica
relativamente alle discariche per
rifiuti non pericolosi sono riportati i seguenti criteri di
progettazione:
- Criteri di localizzazione
- Protezione delle matrici ambientali
- Controllo delle acque e gestione del percolato
- Protezione del terreno e delle acque
- Barriera geologica
- Copertura superficiale finale
- Controllo dei gas
- Disturbi e rischi
- Stabilità
- Protezione fisica degli impianti
- Dotazione di attrezzature e personale
- Modalità e criteri di coltivazione
5.ANALISI DELLA PIANIFICAZIONE A LIVELLO REGIONALE E LOCALE
L’analisi degli strumenti di
pianificazione hanno riguardato:
Il Piano di Gestione dei Rifiuti
della Regione Lazio, approvato con Delibera del Consiglio
Regionale n. 14/2012.
Il Piano Territoriale Paesaggistico
Regionale (PTPR) adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556
del 25 luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi dell’art.
21, 22, 23 della legge regionale sul paesaggio n. 24/98. Il Piano,
entrato in vigore il 14 febbraio 2008, armonizza e uniforma tutti e
29 i piani territoriali paesistici preesistenti.
Piano Territoriale Paesistico n. 10
– Latina, con la L.R.24/98 sono stati contestualmente approvati
i Piani Territoriali Paesistici (PTP) in precedenza adottati
limitatamente alle aree ed ai beni dichiarati di notevole interesse
pubblico ai sensi della 1497/39 (Decreti Ministeriali e provvedimenti
regionali) e a quelli sottoposti a vincolo paesistico ai sensi
dell'articolo 1 della L.431/85: fasce costiere marine, fasce costiere
lacuali, corsi delle acque pubbliche, montagne sopra i 1200 m.t.
s.l.m., parchi e riserve naturali, aree boscate, aree delle
università agrarie e di uso civico, zone umide, aree di interesse
archeologico.
Zone ZPS e SIC, Con Delibera
della Giunta Regionale n. 2146 del 19/03/96 e s.m.i. la Regione
Lazio individua le ZPS e le SIC nel territorio regionale.
Il Piano Territoriale Provinciale
Generale della Provincia di Latina in corso di approvazione, in
particolare è stato redatto il Documento Preliminare di indirizzi
al Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG) ai sensi
dell'ex art. 20 bis L.R. n° 38/99, approvato dal Consiglio
Provinciale con atto n° 52/2003 (B.U.R.L. n° 25 del suppl. n° 1
del 10/09/2003).
Tale documento è stato integrato ed
approfondito negli ultimi anni e nel giugno 2008 è iniziata
l'istruttoria per la procedura di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS), ai sensi del D.Lgs 152/2006, con la
stesura del Rapporto Ambientale Strategico.
Il nuovo Piano Energetico Regionale
La Giunta Regionale in data 4 luglio 2008 ha adottato il nuovo
schema di Piano.
Il Piano Energetico Ambientale
approvato con delibera di Consiglio
provinciale n° 63 del 31 ottobre 2008.
Il Piano di Tutela delle Acque della
Regione Lazio approvato con Delibera del Consiglio Regionale n.
42 del 27 settembre 2007.
Il Piano Stralcio per l'Assetto
Idrogeologico (PAI) è stato adottato con deliberazione del
Comitato Istituzionale n.5 del 13/12/05.
Il Piano di risanamento della
qualità dell’aria, strumento di pianificazione con il quale la
Regione Lazio ha dato applicazione alla direttiva 96/62/CE, direttiva
madre “in materia di valutazione e di gestione della qualità
dell’aria ambiente” e alle successive direttive integrative.
Il PRG del Comune di Latina,
approvato con D.M. dei LL.PP. n. 6476 del 13/01/1972.
La Classificazione acustica
in riferimento al DPCM del 14 novembre 1997 che fissa i limiti
massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e
nell’ambiente esterno.
La Classificazione sismica della
Regione Lazio di cui alla DGR n. 387 del 2009.
5.1Rapporti tra progetto, normativa e strumenti pianificatori
Dal punto di vista della collocazione
urbanistica e territoriale l’intervento in oggetto non presenta
elementi di contrasto con il quadro di pianificazione, anche in
considerazione del fatto che si tratta di aumento volumetrico a
sedime invariato all’interno di un invaso già autorizzato ed
operativo senza l’utilizzo di nuovo suolo.
Dal punto di vista urbanistico, il
Piano Regolatore Generale del Comune di Latina definisce
l’area in esame zona H – Rurale e prevede per l’area una
destinazione d’uso di tipo agricolo.
Tale destinazione è dal punto di vista
amministrativo un aspetto secondario in quanto l’art. 208 D. Lgs
152/2006 prevede che l’approvazione attraverso la “Conferenza dei
Servizi” dei progetti per lo smaltimento dei rifiuti costituisca
“variante” per gli strumenti urbanistici ed il sito di
intervento corrisponde all’attuale “Nuovo e distinto invaso”
già autorizzato con
Determinazione n. B0605 del 25 febbraio 2009
(A.I.A.) per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti solidi
Urbani
La progettazione delle nuove volumetrie
del lotto B della discarica Ecoambiente è stata eseguita
perfettamente in linea con le prescrizioni tecniche e i
criteri di localizzazione contenuti nell’Allegato 1 del D. Lgs
36/2003 nel Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti.
In particolare l’area in cui deve
essere realizzato l’invaso ottempera alle condizioni previste
dall’Allegato 1, Par. 2.1 del D. Lgs 36/03, in quanto
non ricade in:
- Aree individuate ai sensi dell’Art. 17, comma 3, lettera m), della legge 18 maggio 1898, n. 183 con oggetto “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”, in particolare in zone da assoggettare a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell’ambiente e della prevenzione contro presumibili effettivi danni di interventi antropici;
- Aree individuate dagli Artt. 2 e 3 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 con oggetto “Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche”;
- Territori sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali con riferimento ai beni tutelati dalla legge in ragione del loro interesse paesaggistico”;
- Aree naturali protette sottoposte a misure di salvaguardia ai sensi dell’art. 6, comma 3, della Legge 6 dicembre 1991, n. 394;
- Aree collocate nelle zone di rispetto di cui all’art. 21, comma 1, del D. Lgs. 11 maggio 1999, n. 152, contenente “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della Direttiva 91/271/CEE”, intese a mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali.
Inoltre è da tenere presente che
l’area in oggetto:
- Non è interessata da fenomeni quali faglie attive, non è a rischio sismico di 1^ categoria (classificazione dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, e provvedimenti attuativi) e non è interessata da attività vulcanica, ivi compresi i campi solfatarici, che per frequenza ed intensità potrebbero pregiudicare l'isolamento dei rifiuti;
- Non si trova in corrispondenza di doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale;
- Non presenta processi geologici superficiali quali l'erosione accelerata, le frane, l'instabilità dei pendii, le migrazioni degli alvei fluviali che potrebbero compromettere l'integrità della discarica e delle opere ad essa connesse;
- Non ricade in aree esondabili, instabili e alluvionabili.
Infine la localizzazione della
discarica nell’area in oggetto rispetta i seguenti criteri
riportati nel Piano di Gestione dei Rifiuti:
- Distanza superiore ai 1500 m da funzioni sensibili, quali scuole, ospedali, centri turistici, impianti sportivi, aree di espansione residenziale;
- Distanza superiore ai 1.000 m da edificati urbani e superiore ai 500 m da case sparse;
- Viabilità di accesso già esistente con disponibilità di collegamenti stradali esterni ai centri abitati, inoltre la localizzazione dell’impianto appare conforme per la notevole vicinanza a tracciati stradali di rilievo regionale;
- Vicinanza di altri impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
La ubicazione è anche compatibile con
il sistema vincolistico, in quanto dall’analisi del sistema
vincolistico e pianificatorio della Regione Lazio, ed in particolare
dall’analisi del nuovo Piano Territoriale
Paesaggistico Regionale (PTPR),
l’area in esame ricade in una zona definita “Paesaggio agrario
di valore” nella quale è consentito l’ampliamento di
discariche esistenti (Art. 23, Tab. B, Punto 4.8.1) legittimamente
autorizzate “previa valutazione di compatibilità con i valori
riconosciuti del paesaggio agrario in sede di rinnovo delle
autorizzazioni e subordinatamente alla realizzazione di misure ed
opere di miglioramento della qualità paesaggistica del contesto”.
Relativamente ai beni paesaggistici
riportati nella Tav. B del PTPR è da evidenziare la
presenza nell’area limitrofa a quella di interesse di un vincolo
archeologico. Tale vincolo è definito come area archeologica
identificata con il codice regionale m059_0950.
Si fa presente che la Soprintendenza
per i Beni Archeologici del Lazio del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, nel luglio 2009 ha eseguito sopralluoghi e
accurati sondaggi nell’area in esame a seguito dell’attivazione
da parte di Ecoambiente dell’iter per il rilascio
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale del Complesso
Impiantistico Integrato, che
deve essere realizzato in una zona di terreno adiacente a quella in
oggetto, interessata dalla presenza della stessa area archeologica.
Con comunicazione prot. 9401 del 21/09/2009 detta Soprintendenza ha
rilasciato parere favorevole all’esecuzione dei lavori in quanto
non è stata rilevata, nell’area indagata, alcuna presenza antica
nel sottosuolo.
Riassumendo il sito in esame risulta
idoneo alla realizzazione della proposta in oggetto, in quanto:
- Non richiede l’utilizzo di nuovo suolo né di nuovi impianti accessori andando ad interessare l’area attualmente occupata dall’invaso autorizzato con Determinazione n. B0605 del 25 febbraio 2009 (A.I.A.) utilizzando le strutture esistenti al servizio di quest’ultimo.
- risulta preferenziale poiché si trova in una zona caratterizzata dalla presenza di altre discariche;
- è già dotato di viabilità e di collegamenti stradali;
- è accessibile da parte dei mezzi conferitori senza ulteriore aggravio della viabilità locale.
Non si individuano,
conseguentemente, controindicazioni negli strumenti di programmazione
e di pianificazione vigenti con il progetto in essere.
Come anticipato in premessa con la
presente proposta si richiede l’aumento della volumetria
autorizzata con Determinazione n. B0605 del 25 febbraio 2009 (A.I.A.)
per un quantitativo di 400.000 m3.
La volumetria aggiuntiva sarà
realizzata attraverso l’abbancamento sommitale rispetto a quanto
approvato con Determina n. B0605 del 25 febbraio 2009 (A.I.A.).
Il nuovo abbancamento si intesterà
quindi all’attuale quota di coltivazione compresa tra 33,50 m e
35,50 m s.l.m. e porterà la sommità dell’abbancamento, una volta
terminati i conferimenti, al netto del capping, a quote comprese tra
48,00 m e 34,00 m s.l.m. come indica lo stralcio della Planimetria
Post-operam.
6.Interazioni progetto-ambiente
6.1Premessa
La realizzazione dell’aumento
volumetrico dell’invaso in oggetto comporta il protrarsi degli
attuali impatti senza generarne di nuovi e differenti.
Le azioni d’impatto esercitate dalle
attività dell’impianto sull’ambiente circostante possono essere
discretizzate in relazione alle diverse fasi di realizzazione
dell’intervento, in particolare si distinguono:
- Fase di costruzione e di cantiere
Le azioni di impatto relative alla fase
di costruzione dell'impianto sono essenzialmente le seguenti:
- attività di sistemazione dell’attuale area;
- attività di trasporto di materiali, mezzi ed operatori.
A tali attività si associano una serie
di effetti, quali:
- produzione di polveri;
- produzione di rumori con conseguente incremento dei livelli medi di pressione sonora in corrispondenza del sito di intervento;
- aumento dei volumi di traffico autoveicolare con conseguente peggioramento dei livelli di qualità dell'aria nonché aumento dei livelli medi di rumorosità;
- modifica del paesaggio locale con introduzione di possibili sorgenti di impatto visivo.
Si può ritenere che, alla luce delle
caratteristiche ambientali locali, tipiche di una zona già
compromessa dalla presenza di diverse discariche, le azioni di
impatto connesse alla fase di cantiere producano effetti decisamente
trascurabili.
- Fase di esercizio ordinario
Le principali vie di impatto connesse
con la fase di gestione ordinaria dell’impianto sono:
- produzione di polveri;
- produzione di odori molesti;
- produzione di rumori;
- impatto paesaggistico.
Si ritengono trascurabili ulteriori
possibili azioni di impatto in considerazione della semplicità e
dell'affidabilità delle soluzioni tecnologiche adottate.
- Fase di esercizio straordinario o di disservizio
Le azioni di impatto connesse alla fase
di eventuale disservizio dell'impianto possono consistere nelle
seguenti possibilità:
- l'innescarsi di un incendio;
- lo stoccaggio forzato di un eccesso di rifiuti da trattare a causa di problemi di raccolta o di fermo impianto;
Le misure di contenimento di tali
azioni di impatto sono descritte più avanti all'interno di ogni
singola componente ambientale coinvolta.
6.2Impatto in Atmosfera
La realizzazione e gestione di nuovi
volumi in una discarica comporta il protrarsi della produzione e
propagazione di polveri nell'ambiente atmosferico.
La produzione di polveri
interesserà l'intorno dell'impianto solo nella fase di esercizio.
L’intensità dell’impatto da
emissione di polveri non aumenterà con le volumetrie aggiuntive, in
quanto i quantitativi di rifiuti scaricati e movimentati giornalmente
resteranno invariati rispetto ad oggi.
Il monitoraggio della qualità
dell’aria, verrà effettuato con frequenza mensile durante la
gestione della discarica avvalendosi di un impianto di
rilevamento mobile, grazie al quale verranno svolte analisi e
rilevazioni in grado di evidenziare eventuali variazioni o anomalie
della qualità dell’aria, direttamente imputabili all’attività
dell’impianto.
Saranno
investigati i seguenti parametri:
- Anidride solforosa
- Ossidi di azoto NOx
- Mercaptani
- Cloruri
- Monossido di carbonio
- Ozono
- Polveri totali
- CH4
- Composti volatili
- CO2
- O2
- H2
- H2S
La discarica è inoltre dotata di un
centralina per la rilevazione dei dati meteoclimatici.
La tipologia delle misure
meteoclimatiche è quella indicata dal D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36,
riportata nella tabella seguente.
-
Precipitazioni
Giornaliera
Temperatura (min, max, 14h CET)
Giornaliera
Direzione e velocità del vento
Giornaliera
Evaporazione
Giornaliera
Umidità atmosferica (14h CET)
Giornaliera
Saranno inoltre svolte campagne di
sorveglianza sanitaria delle popolazioni nelle aree di
localizzazione in esame per tenere sotto controllo l'evolversi della
situazione.
Gli addetti all'impianto, in
ottemperanza anche a quanto imposto dalla normativa vigente in
materia di igiene e sicurezza del lavoro, saranno periodicamente
sottoposti a procedure di controllo sanitario finalizzate in
particolare alla verifica dei livelli di esposizione al rischio
biologico.
In base alla valutazione delle
emissioni in atmosfera effettuato con il programma AERMOD è
possibile affermare, alla luce dei risultati ottenuti, che
l’intervento non produrrà significativi impatti sulla qualità
dell’aria.
In nessun caso analizzato e per nessun
inquinante si riscontrano valori da considerarsi dannosi per la
salute umana. Inoltre la particolare conformazione del terreno e la
futura posizione della discarica fanno sì che la dispersione verso
nord-est sia impedita producendo un accumulo nelle zona limitrofa
alla sorgente areale e puntuale, tale effetto è facilitato
dall’azione del vento proveniente principalmente da nord-ovest.
Si ricorda infine che le stime dei
fattori emissivi sono state fatte in condizioni di massima sicurezza,
considerando situazioni critiche, o non reali come il mantenimento
della torcia di sicurezza sempre accesa, che nella realtà sarà in
funzione solo in caso di emergenza, con il fine ultimo di ottenere un
risultato che superasse le possibili condizioni reali.
Risulta ragionevole quindi affermare
che nel caso di realizzazione dell’intervento la qualità dell’aria
sarà migliore rispetto a quella che si evidenzia nel presente
studio.
6.3Ambiente idrico
Nella fase di cantiere non si
prevedono impatti sull'ambiente idrico in quanto le opere previste:
- non produrranno modifiche allo scorrimento dei corsi d’acqua superficiali;
- non produrranno modifiche qualitative o quantitative dei corsi d’acqua superficiali.
Nella fase di esercizio gli
impatti ascrivibili possono essere quelli relativi agli effluenti
liquidi ed al drenaggio delle acque meteoriche ricadenti
sull’area.
Relativamente agli effluenti liquidi sono da analizzare:- il percolato prodotto nella discarica;
- le acque meteoriche:
- del piazzale e della strada di accesso
- ricadenti sulla discarica;
- scarichi dei servizi igienici.
Le modalità di raccolta e
smaltimento del percolato non subirà modifiche rispetto a quanto
autorizzato.
Pertanto eventuali fuoriuscite di percolato dall’impianto
sono del tutto improbabili sia in considerazione dell’elevata
sicurezza del sistema di impermeabilizzazione adottato che delle
attenzioni riposte per le zone di stoccaggio provvisorio dello
stesso.
Le acque pluviali ricadenti
nell’invaso, dato che non vi saranno variazioni dell’area
occupata rispetto a quanto autorizzato con Determinazione n. B0605
del 25 febbraio 2009 (A.I.A.), verranno convogliate dalle attuali
canalette perimetrali in grado di raccogliere le piogge
dimensionate in base alla massima precipitazione registrata nel più
breve intervallo di tempo.
Nella fase di chiusura dell’attività
il sistema di copertura adottato ed autorizzato per l’invaso
esistente consentirà di minimizzare l'erosione operata dalle acque,
di massimizzare l'evapotraspirazione dell'acqua presente nello strato
superficiale e di aumentare la stabilità del suolo.
Il nuovo profilo
delle sponde garantirà una piena stabilità e la corretta
regimazione delle acque di ruscellamento secondo uno schema
progettato e impostato in modo omogeneo ed uniforme.
Infine per quanto riguarda le acque
meteoriche provenienti dal piazzale e dalla strada di accesso, la
loro gestione rimane invariata, rispetto alla situazione attuale, in
quanto il piazzale di servizio e la strada di accesso non verranno
modificati. Attualmente tali acque sono raccolte in pozzetti
grigliati facenti parte di una rete di condotte interrate che portano
l’acqua raccolta nelle vasche di prima pioggia. Queste sono vasche
in calcestruzzo armato interrate, aventi capacità tali da poter
segregare una quantità di acqua pari ai primi 15 minuti di
pioggia. Tale quantità è fissata usualmente in 5 mm
distribuiti su tutta la pavimentazione.
Le acque raccolte dalla rete e convogliate alla vasca, non
accedono direttamente alla vasca ma vengono addotte a una cameretta
di calma, realizzata a lato della stessa vasca, dalla quale
stramazzano nella vasca di raccolta vera e propria. Lo stramazzo è
intercettabile a mezzo di una paratoia motorizzata. Al proseguire
della precipitazione il livello dell’acqua contenuta nella vasca
sale fintanto che non viene raggiunto il livello corrispondente al
volume di prima pioggia. Entro le 48 ore successive, quando il volume
della vasca dovrà essere di nuovo a disposizione, il gestore
dell’impianto farà evacuare la vasca per mezzo di autobotti. Alla
fine della fase di evacuazione, la pompa di sollevamento viene
bloccata su segnalazione del sensore di basso livello.
Se la precipitazione è superiore a 15
minuti, il livello nella cameretta separata di calma sale
ulteriormente finché non raggiunge la tubazione di sfioro nella rete
delle acque chiare, installata anch’essa nella camera di calma, che
recapita le acque al Fiume Astura. La paratoia motorizzata viene
riaperta su comando manuale al cessare della pioggia per un tempo
superiore alle 48 ore.
Le acque in uscita sono conformi ai
parametri stabiliti dal DPR 152/99 e s.m.i.
Pertanto non sono prevedibili modificazioni negative ai
caratteri qualitativi del ricettore né i quantitativi sono tali da
poter indurre effetti apprezzabili sul regime delle portate, tuttavia
è prevista l’analisi periodica delle caratteristiche qualitative
dello stesso.
Per quanto riguarda i parametri e le
frequenze delle analisi sulle acque sotterranee relative all’area
in esame, si rimanda al “PROGETTO DI MONITORAGGIO IDROGEOLOGICO
NELL’AREA ADIBITA A DISCARICHE IN LOCALITÀ B.GO MONTELLO NEL
COMUNE DI LATINA, E NELLE AREE LIMITROFE, PER LA VALUTAZIONE SULLA
DIFFUSIONE DEGLI INQUINANTI (III TRIENNIO)”, predisposto dall’ARPA
Lazio, approvato dalla Provincia di Latina e accettato, finanziato
per quanto di competenza, ed attuato in accordo e collaborazione con
la ECOAMBIENTE S.r.l.
Il monitoraggio Idrologico
dell’acquifero sotterraneo verrà condotto mediante l’utilizzo
delle sonde multiparamtriche attualmente presenti che rilevano in
continuo il livello piezometrico e la temperatura.
Le sonde sono disposte nei piezometri
posti a monte e a valle del corpo discarica secondo la direzione
della falda secondo quanto richiesto dall’Ufficio idrografico.
Le misure vengono effettuate in
continuo, con cadenza temporale programmabile da 0,5 h a 24 h e
acquisizione temporanea locale su memoria non volatile; i dati
verranno trasmessi Alla Area 2A/12 “Ufficio idrografico e
Mareografico Regionale” secondo le specifiche tecniche e le
modalità definite dall’Area stessa.
L’Ufficio Idrografico con tali
informazioni provvede alla validazione, archiviazione in banca dati e
pubblicazione degli stessi negli annali idrologici
6.4Suolo e Sottosuolo
Relativamente agli aspetti geologici e
morfogenetici del territorio, il sito non presenta particolari
controindicazioni.
La morfologia complessiva
dell’abbancamento sarà tenuta sotto controllo sia in fase di
gestione che di post-chiusura con lo scopo di accertare il
mantenimento dei profili e delle quote stabilite nel progetto
approvato.
Fase di gestione
Saranno effettuate con frequenza
almeno semestrale rilevazioni topografiche del corpo di discarica al
fine di calcolare la volumetria occupata dai rifiuti e quella ancora
disponibile per il deposito dei rifiuti. Tali misure dovranno tener
conto della riduzione del volume dovuto agli assestamenti dei rifiuti
e alla trasformazione in biogas.
Fase di post-chiusura
Nel periodo di gestione
post-operativa le rilevazioni topografiche assumeranno frequenza
annuale, per i primi 3 anni dopo la chiusura dell’impianto.
6.5Flora e fauna
Non si ritiene sussistano impatti né
sulla vegetazione né sulla fauna in quanto la discarica interessa
un'area già fortemente trasformata dall'uomo.
Si provvederà, in fase di chiusura, al
completo ripristino del sito mediante un sistema di ricopertura
sigillante costituito in superficie da terreno agricolo sul quale
verranno impostati interventi di inerbimento e piantumazione di
essenze autoctone, in accordo con le caratteristiche morfologiche e
climatiche e con la distribuzione e la tipologia delle specie
vegetali locali.
Come già visto a proposito del suolo,
per il quale la vegetazione costituisce una via indiretta d’impatto,
si può ritenere che gli effetti prevedibili avranno una rilevanza
trascurabile.
Inoltre nelle aree e nelle zone
limitrofe, più o meno vicine, non si rilevano elementi naturalistici
di pregio o significativi, fattore che contribuisce alla limitazione
dell’impatto su tali componenti.
Concludendo non si ritiene che
l’intervento realizzazione di nuove volumetrie sulla sommità della
discarica esistente apporti maggiori e nuovi impatti né sulla
vegetazione né sulla fauna.
6.6Salute pubblica
I potenziali impatti a cui gli addetti
all’impianto saranno esposti possono essere: esalazioni
maleodoranti, polveri e rumore; gli stessi e le
popolazioni limitrofe possono essere invece soggetti ad eventuale
inquinamento atmosferico dovuto al traffico veicolare.
Per quanto riguarda le emissioni
generate dall’attività di conferimento dei rifiuti, le misure di
contenimento degli odori consisteranno, come già detto, nella buona
e corretta gestione dell’invaso, ottenuta ricoprendo con materiale
arido il rifiuto conferito in discarica al termine della giornata
lavorativa.
Da tutto questo si è portati a desumere che non potranno aversi
effetti diretti sulla salute pubblica a seguito della corretta
attività dell'impianto in esame, come peraltro affermato dagli studi
epidemiologici effettuati ai fini della correlazione tra le attività
di trattamento dei rifiuti e la salute pubblica, di cui si è
riferito nelle pagine precedenti, che, difatti concludono asserendo,
…..le conoscenze epidemiologiche ad oggi disponibili,
ancorché non conclusive, fanno ritenere che il conferimento in
discariche controllate, costruite e condotte in accordo alla
normativa nazionale e comunitaria, non comporti un rischio per
l’ambiente e per la salute delle popolazioni insediate nelle
vicinanze dello stabilimento.
Saranno comunque svolte campagne
periodiche di monitoraggio sanitario nelle aree circostanti e sui
dipendenti per tenere sotto controllo l'evolversi della situazione.
Inoltre in ottemperanza al Decreto
legislativo 81/08 il personale seguirà corsi di formazione sulla
gestione dei rifiuti e sulla sicurezza sul lavoro (prevenzione
infortuni, elettricisti, rumore, movimentazione, pronto soccorso,
emergenza, ecc.) ed il datore di lavoro effettuerà le prescritte
valutazioni dei rischi.
Saranno rispettati gli obblighi
previsti dalla normativa sulla prevenzione degli infortuni, l’igiene
sul lavoro, i rumori nonché sulla salute e sulla sicurezza del
lavoro secondo quanto prescritto dalla vigente normativa di cui al
testo unico sulla sicurezza ovvero il D.Lgs. 9/04/2008 n° 81.
Verrà redatto il documento di
valutazione dei rischi il cui scopo è quello di raccogliere in forma
organica la documentazione aziendale in materia di sicurezza,
comprendente le valutazioni dei pericoli e dei rischi relativi cui è
esposto il Personale dell’impianto.
Data poi la particolare natura delle
attività svolte nell’impianto, assai differenti da quelle
effettuate nella maggior parte delle aziende manifatturiere o di
trasformazione, è opportuno pervenire all’elaborazione di una
Check List; in essa si opera la seguente suddivisione:
- pericoli di tipo fisico-meccanico: pericoli per la sicurezza dovuti a fattori di tipo fisico e/o meccanico, quali ad es. le cadute , le scottature, i tagli, ecc;
- elementi di tipo operativo-organizzativo: sotto gli elementi relativi alla complessità delle mansioni e dell’uso delle attrezzature, al posto di lavoro, ai videoterminali, alla movimentazione manuale carichi;
- pericoli dovuti a fattori igienico-ambientali: sono i pericoli generalmente considerati come fattori di rischio per la salute dei lavoratori, come determinanti situazioni di rischio in funzione della prolungata esposizione.
In seguito alla redazione del documento
di valutazione dei rischi, saranno predisposti adeguati provvedimenti
atti a ridurre la probabilità di rischio per la sicurezza e la
salute dei lavoratori.
Uno specialista in medicina del lavoro,
oltre a constatare le effettive condizioni di lavoro degli addetti,
sottopone gli stessi a visite di controllo medico periodico al
fine di prevenire eventuali rischi derivanti da esposizione ad agenti
chimici, fisici o biologici durante il lavoro.
Nel quadro degli adempimenti previsti
dalla normativa, con ausilio del Medico Competente, saranno osservate
le seguenti disposizioni:
- viene effettuato il controllo degli ambienti di lavoro, almeno due volte all’anno;
- insieme al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, redige il documento di valutazione dei rischi che contiene:
- i criteri adottati per la tutela dei lavoratori;
- il programma del controllo dell’esposizione dei lavoratori;
- protocollo di sorveglianza sanitaria (per i dipendenti: visite mediche annuali; per gli addetti ai reparti laboratorio, piazzale e manutenzione: visite mediche trimestrali);
- vengono predisposte Riunioni Periodiche di Prevenzione e Protezione nelle quali vengono comunicati dal Medico i risultati degli accertamenti clinici e strumentali effettuati;
- vengono predisposti Programmi di Formazione e Informazione dei Lavoratori; in particolare i lavoratori vengono informati su:
- il significato degli accertamenti sanitari a cui sono sottoposti;
- il risultato degli accertamenti sanitari;
- la necessità di sottoporsi a controlli sanitari anche cessata l’attività, nel caso di esposizione ad agenti a lungo termine.
6.7Rumori e vibrazioni
L'inquinamento acustico sarà generato
dalla presenza su tutta la zona, durante la fase di cantiere,
di mezzi pesanti per la realizzazione dell’intervento.
Per limitarne il più possibile la
diffusione nell'ambiente si potranno elevare barriere acustiche
provvisorie sebbene si ricorda che i centri abitati ed i nuclei
abitativi ricadano ad una distanza tale da non risentire di tale
fattore.
Durante la fase di esercizio non
si assisterà ad una mutazione del livello sonoro attualmente
esistente; si ricorda infatti che allo stato attuale la discarica è
in attività, pertanto si può prevedere che, durante l’abbancamento
delle nuove volumetrie, il livello sonoro sarà sicuramente non
maggiore di quello attuale, in quanto non verranno modificate le
attuali modalità operative.
Verranno effettuate con frequenza
annuale misure dei livelli di emissioni sonore, attraverso
rilevamenti fonometrici. Le rilevazioni verranno svolte presso il
confine aziendale e presso i recettori, in corrispondenza di una
serie di punti ritenuti idonei, nonché presso eventuali ulteriori
postazioni ove si presentino criticità acustiche.
Un ulteriore monitoraggio dei livelli acustici verrà effettuato
durante la fase di cantierizzazione.
Il monitoraggio acustico dell’impianto
in fase di gestione consentirà il controllo delle emissioni sonore.
6.8Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
Non si ritiene che un impianto di
questo tipo interferisca su tale componente ambientale
6.9Paesaggio
Si è visto come il paesaggio della
zona in esame si presenta ormai notevolmente compromesso da anni
dalla presenza delle diverse discariche (Ecoambiente, Ind.Eco e S0)
in un panorama generale che si presenta senza caratteristiche di
pregio.
L’aumento delle volumetrie di
discarica nell’area in questione non determinerà sul paesaggio
circostante un rilevante impatto visivo rispetto alla situazione
attuale che, si ricorda, verrà mitigato, al termine delle attività
di gestione operativa e post-operativa dell’area, dalle attività
di ripristino ambientale a verde, che ridaranno alla zona l’aspetto
originario che aveva prima dell’inizio della attività di
escavazione.
L’impatto visivo, comunque, non si
manifesta in maniera rilevante in considerazione della scarsa densità
di popolazione: i nuclei abitativi sono modesti e sufficientemente
distanti dal godere la vista dell’invaso.
La morfologia finale del corpo e il
connesso andamento planoaltimetrico saranno realizzati con pendenze
finalizzate a una conformazione finale atta ad assicurare una
corretta raccolta ed un adeguato allontanamento delle acque
meteoriche verso la rete di drenaggio perimetrale.
7.VALUTAZIONI ANALITICHE E CONCLUSIVE
La realizzazione di nuove volumetrie a
sedime invariato non modifica affatto le condizioni di fruizione ed
uso del territorio strettamente interessato dallo stesso e così pure
del territorio circostante.
Si sintetizza nel seguito le categorie
di impatti a carico dell’intero sistema ambientale.
Impatti transitori
Sono gli impatti determinati nella fase
di gestione e consistono nella diffusione di inquinanti atmosferici,
polveri, odori, rumori e vibrazioni che, come si è visto, non
aumenteranno di intensità con la realizzazione dell’intervento.
Impatti permanenti
Sono invece permanenti gli impatti a
carico del paesaggio per la variazione della attuale geomorfologia e
gli impatti su suolo e sottosuolo dovuti alla presenza della massa di
rifiuti (intesa come corpo estraneo nel sistema locale) a tale scopo
si ricorda che il progetto consiste nell’abbancamento di nuove
volumetrie all’interno di un invaso autorizzato e dotato di tutti i
presidi di salvaguardia ambientale previsti dalla legge.
E’ permanente, o meglio di lunga
durata nel tempo, il rischio di impatto sulle acque sotterranee e nel
sottosuolo dovuto ad una fuoriuscita del percolato o per
malfunzionamento dell’impianto o per incidente.
Tali impatti e rischi, come si è
visto, non subiranno affatto incrementi di intensità a seguito
dell’opera in oggetto.
Come visto nel dettaglio a proposito
delle singole componenti, la realizzazione di nuove volumetrie non
causerà effetti negativi sull’ambiente circostante.
1Cioè
quando i livelli equivalenti di pressione sonora negli ambienti
abitativi risultano inferiori, nei periodi diurni, a 50 dB (A) a
finestre aperte e 35 dB (A) a finestre chiuse, e nei periodi
notturni a 40 dB (A) a finestre aperte e 25 dB (A) a finestre
chiuse.
2Il
decreto tuttavia specifica che “i rilevamenti e le verifiche sono
effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e
comunità”.
3I
valori di attenzione si ritengono riferiti a singoli intervalli
orari. Il decreto definisce anche valori di attenzione riferiti al
tempo a lungo termine (TL), ovvero al tempo “...all’interno
del quale si vuole avere la caratterizzazione del territorio dal
punto di vista della rumorosità ambientale...”, definito in
relazione alle variazioni dei fattori che influenzano la rumorosità
nel lungo termine.
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