dall'articolo https://www.arpae.it/dettaglio_notizia.asp?id=11217&idlivello=111
Importante una riverifica periodica di assoggettabilità al D.Lgs. 105/2015 per i rifiuti
(08/06/20)
La direttiva Seveso III in materia di rischi di incidente rilevante ha inserito anche i rifiuti tra le miscele da considerare nel calcolo dei quantitativi massimi potenzialmente presenti in stabilimento ai fini della verifica di assoggettabilità a tale normativa.
La Nota 5 all´Allegato 1 del D.Lgs 105/2015, recepimento italiano della direttiva europea Seveso III, riporta che “Le sostanze pericolose che non sono comprese nel regolamento CLP (CE) n. 1272/2008, compresi i rifiuti, ma che si trovano o possono trovarsi in uno stabilimento e che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti in detto stabilimento, proprietà analoghe per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, sono provvisoriamente assimilate alla categoria o alla sostanza pericolosa specificata più simile, che ricade nell’ambito di applicazione del presente decreto”.
Nel documento Questions & Answers Seveso-III-Directive 2018 del 26/03/2018 è presente il quesito n. 022 “ La Direttiva Seveso III riguarda i rifiuti?”
La risposta è sì: la nota 5 all’Allegato 1 fa riferimento al Regolamento CLP e cita esplicitamente i rifiuti. Pertanto i rifiuti devono essere trattati sulle base delle loro proprietà come
una miscela. E’obbligo del gestore definire la classificazione. Se la classificazione non può essere effettuata attraverso le procedure definite dal Regolamento CLP, possono
essere utilizzate altre fonti rilevanti di informazioni, quali ad esempio: informazioni relative all´origine del rifiuto, esperienza pratica, metodi di prova, classificazione ai fini del
trasporto (es. normativa ADR, in particolare per l’assegnazione dei pericoli fisici), o classificazione secondo la normativa europea sui rifiuti.
Tale approccio è confermato anche dalla Comunicazione della Commissione UE — Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti – C/2018/1447contenuto nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 2018/C-124/01.
Con la Delibera del SNPA n.61/2019 approvata nella riunione del Consiglio SNPA del 27 novembre 2019 sono state emanate le Linee guida sulla classificazione dei rifiuti in cui è riportato: “La direttiva Seveso III si applica, pertanto, ai rifiuti fatta eccezione per le discariche compresi i siti di stoccaggio sotterraneo”.
Questo perchè le discariche, compresi i siti di stoccaggio sotterraneo, sono esplicitamente escluse dall’ambito di applicazione del D.Lvo. 105/2015, come riportato all’art. 2 comma 2 lettera h).
Pertanto per un impianto di gestione rifiuti la verifica se l’impianto è soggetto o meno agli obblighi previsti dal D.Lgs. 105/2015 risulta correlata alla possibilità di assimilare i rifiuti pericolosi stoccati e/o trattati alle sostanze/miscele pericolose presenti nell’Allegato 1 al D.Lgs. 105/2015 classificate secondo le disposizioni del Regolamento CLP.
Tuttavia a differenza di altri stabilimenti industriali, in cui le sostanze e miscele pericolose utilizzate sono ben individuate e classificate, negli impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti è presente una grande varietà ed eterogeneità di rifiuti, presenti anche in quantitativi elevati. Inoltre, poiché un rifiuto è in molti casi un miscuglio o una miscela di più componenti differenti a composizione variabile, è spesso necessario riferirsi all’assimilazione tra rifiuti e categorie di sostanze pericolose in Parte 1 dell’Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015.
Tuttavia in merito ai criteri di classificazione delle sostanze e categorie di sostanze pericolose previste dalla direttiva Seveso la Delibera del SNPA n.61/2019 specifica che:
“I criteri di classificazione ai sensi di questa direttiva non sono del tutto sovrapponibili a quelli della normativa sulla classificazione dei rifiuti (in particolare per quanto riguarda la determinazione della tossicità e dell’ecotossicità mediante l’applicazione dei metodi di calcolo)”.
E’ importante sottolineare quindi che quanto riportato nella tabella di Appendice 4 delle Linee Guida SNPA rappresenta solo un’indicazione di massima di possibili corrispondenze tra la classificazione dei rifiuti e la classificazione ai sensi della direttiva Seveso III. Pertanto non esiste trasposizione diretta e univoca tra le caratteristiche di pericolo HP e le categorie Seveso. La valutazione deve essere quindi effettuata in dettaglio caso per caso.
In conclusione per una verifica completa dell’assoggettabilità alla Seveso, con riferimento ai quantitativi massimi potenzialmente presenti in stabilimento in qualsiasi momento, è opportuna la verifica:
- dei quantitativi di materie prime utilizzate come reagenti (es. solfuro di sodio, ipoclorito di sodio, ammoniaca, acido nitrico, metanolo...) appartenenti alle categorie o alle sostanze pericolose specifiche dell’allegato 1 del suddetto decreto
- dei quantitativi di rifiuti appartenenti a diversi codici CER, assimilabili a miscele classificate pericolose ai sensi del Regolamento CLP e rientranti nelle categorie dell’allegato 1 del D.Lgs. 105/2015
- dei quantitativi di rifiuti assimibilabili a sostanze pericolose specifiche indicate in Parte 2 Allegato 1 del D.Lgs. 105/2015 (es. voce 34. Prodotti petroliferi e combustibili alternativi)
- dell’applicazione della regola della sommatoria di cui alla nota 4 di Allegato 1 per valutare i pericoli per la salute, i pericoli fisici e per l’ambiente.
Anche per gli impianti di gestione rifiuti che hanno già effettuato una verifica di assoggettabilità a seguito dell’entrata in vigore del D.Lvo. 105/2015, che ha introdotto nuove sostanze e variato alcuni limiti di soglia di riferimento per sostanze e categorie di sostanze rispetto al precedente D.Lvo. 334/99, è opportuno comunque procedere ad una riverifica periodica dei quantitativi e della tipologia di rifiuti e sostanze pericolose presenti, in quanto nel tempo possono variare sia le caratteristiche di pericolo per la classificazione dei rifiuti (come nel caso dei rifiuti HP 14 a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento 2017/997/UE), ma anche le variazioni nella classificazione delle sostanze e miscele pericolose ai sensi del Regolamento CLP, come accaduto ad esempio per ipoclorito di sodio, acido nitrico e acido formico.
Si ricorda comunque che i gestori degli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, che NON ricadono nell´ambito di applicazione del D.Lgs. n. 105/2015, esistenti o di nuova costruzione, hanno l’obbligo di predisporre i Piani di Emergenza Interni (PEI), secondo quanto contemplato dal D.Lgs. 81/2008 e dall’ art. 26-bis comma 4 della Legge 1° dicembre 2018, n. 132.
Per approfondimenti
Delibera SNPA n. 61/2019 - Linee guida per la classificazione dei rifiuti
Piani di emergenza impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti: prime indicazioni per i gestori
A chi rivolgersi
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