la mia relazione inviata alla Conferenza dei servizi della regione Lazio
Relazione tecnica
osservazioni critiche per Associazione "Bio Ambiente Cura e Salvaguardia
del Territorio di Tarquinia e dell'Alto Lazio" in breve
"Bio Ambiente di Tarquinia", relative a:
Ampliamento
impianto di valorizzazione Raccolta Differenziata con compostaggio anaerobico e
produzione di biometano e compost
Comune di
Tarquinia (VT) località Olivastro
Regione Lazio Titolare
Consorzio Pellicano
Su immobile
distinto in catasto terreni dal foglio 113 particella 749
Nota riferimento
l’autorizzazione
n. 78/10/I.A. del 29.10.2010 rilasciata
dalla Provincia di Viterbo
piano regionale di
risanamento dell’aria
Position Paper “il trattamento della frazione organica dei
rifiuti urbani (FORSU) Isde Italia
legge regionale
urbanistica n. 38 L.R. 22 Dicembre 1999 Norme sul governo del territorio
parere regione
Lazio prot. 219187 del 27 maggio 2014
parere Arpa Lazio
dell’8/9/2016 per la centrale a biogas di Amaseno
parere
compatibilità territoriale Direttiva Seveso III
garanzia
finanziaria
Deliberazione
Giunta Regionale - numero 199 del 22/04/2016
Piano regionale
dei rifiuti di cui alla Deliberazione di Consiglio 18 gennaio 2012, n. 14 così
come modificato dalla Deliberazione di Consiglio 24 luglio 2013, n. 8 –
Approvazione "Determinazione del fabbisogno"
https://www.regione.lazio.it/binary/prl_ambiente/tbl_contenuti/AMB_DGR_164_05_03_2010_Allegato.pdf
Piano per il
Risanamento della Qualità dell'Aria – Norme di attuazione (Allegato DGR
164/2010)
1) Nota riferimento autorizzazione n. 78/10/I.A. del 29.10.2010 rilasciata dalla Provincia di
Viterbo
La provincia di Viterbo ha rilasciato alla ditta Consorzio Pellicano
l’autorizzazione n. 78/10/I.A.
del 29.10.2010 avente per oggetto “autorizzazione per la
costruzione e modifica di impianto esistente ai sensi dell’articolo 269 comma 2
e 8 del D. Lgs. 152/06 per l’attività di “produzione di compost per uso
vivaistico” nel comune di Tarquinia (VT) sull’immobile distinto dal foglio 113
particelle 821 e 822.
L’immobile come si vede dalla visura storica della particella sita nel
comune di Tarquinia
distinta dal foglio 133 particella 821 (allegato “a”),
particella 822 (allegato “b”), dalla ricerca in presso la conservatoria di
Viterbo (allegato “c”) con la ricerca negativa ditta “Consorzio Pellicano”,
presso la Conservatoria di Civitavecchia (allegato “d”) con la ricerca negativa
ditta “Consorzio Pellicano”, non è mai stato nella disponibilità della ditta
Consorzio Pellicano.
Inoltre la stessa autorizzazione risulta priva delle garanzie economiche
di legge.
Pertanto non vengono rispettate
- il comma 4 bis dell’articolo 12 del D. Lgs 387/2003, che testualmente
recita: 4-bis. Per la realizzazione di
impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli
impianti per produzione di biometano di nuova costruzione e per impianti
fotovoltaici, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per
le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e
comunque prima dell’autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui
realizzare l’impianto.
(comma introdotto dall'art. 27, comma 42, legge n. 99 del 2009, poi così
modificato dall'art. 8-bis, comma 2, d.lgs. n. 28 del 2011, introdotto
dall'art. 30, comma 2, legge n. 116 del 2014)
- la Sentenza Tar Piemonte 21 dicembre 2011, n. 1342
Autorizzazione unica impianti a fonti rinnovabili - Procedimento -
Conferenza dei servizi - Natura decisoria
c) circa l'effettiva "disponibilità del suolo" su cui
realizzare sia l'impianto d così come prescritto dall'articolo 12, comma 4-bis
Dlgs 387/2003.
Vedere anche la sentenza n. 443 del 29 giugno 2016 il Tribunale
Amministrativo Regionale del Lazio Sezione Staccata di Latina
inoltre in seguito al rilascio dell’autorizzazione non risulti la
provincia di Viterbo abbia adempiuto al comma 5 dell’articolo 6 delle norme di
attuazione del piano di risanamento dell’aria che recita:
5) Ai fini dell’aggiornamento del Catasto delle Emissioni, sulla base
delle comunicazioni dei
Gestori, la Provincia deve comunicare alla Regione, entro il 31 marzo di
ogni anno, le quantità e le caratteristiche delle emissioni di tutti gli
impianti soggetti ad autorizzazione, relative all’anno precedente, specificando
se trattasi di quantità misurata o stimata. Nel caso di quantità stimata devono
essere specificati i criteri utilizzati per la stima.
2) Riferimento piano regionale di
risanamento dell’aria Norme di attuazione (Allegato DGR 164/2010)
La relazione dell’impianto di
progetto non dimostra la rispondenza ai punti:
Art 6 Provvedimenti per la riduzione delle emissioni di impianti di combustione
ad uso industriale Norme di attuazione (Allegato DGR 164/2010)
Nei nuovi impianti è vietata
l'utilizzazione di combustibili con contenuto in zolfo
superiore allo 0,3 %; negli impianti esistenti l'utilizzazione di
combustibili con contenuto in zolfo
superiore allo 0,3 % può essere autorizzata per motivi tecnici in via
eccezionale dalla Provincia
qualora sia dimostrato, sulla base di modelli di diffusione, che dalla
ricaduta dei fumi non siano
interessati centri abitati. In questo caso il proponente dovrà stimare
con un modello di simulazione
della dispersione degli inquinanti, conforme alla procedura tecnica n 2
dell’allegato 2, ed alimentato
con un anno di informazioni meteorologiche prodotte da ARPA LAZIO, il
comportamento
dell’impianto. In particolare dovrà:
a. simulare a livello orario
la distribuzione degli inquinanti in un dominio spaziale della dimensione di
alcune decine di km;
b. sovrapporre al livello
orario i valori simulati con i valori interpolati, sempre a livello orario,
delle misure rilevate dalla rete regionale di qualità dell’aria relative al
periodo cui si riferiscono i dati meteorologici;
c. valutare la prevista
variazione degli standard di qualità dell’aria richiesti dalla normativa;
d. dimostrare che non ci siano
significativi deterioramenti della qualità dell’aria in corrispondenza
dei centri
abitati.
Inoltre il comune di Tarquinia
non risulta abbia adempiuto a quanto prescritto dall’articolo 9 “compiti del
comune “ delle norme di attuazione del piano di risanamento della qualità
dell’aria, in particolare:
1) I Comuni provvedono ad
adeguare il Regolamento edilizio secondo le disposizioni di cui
all’articolo 5, comma 2,
lettere e) e g).
3) I Comuni vigilano
sull’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 7, commi 2, 3 e 4, e
dell’art. 8 e, tramite i propri organismi di vigilanza, intensificano le
attività di controllo tese alla verifica dell’ottemperanza di quanto disposto
dai medesimi articoli.
Allo stesso modo non risulta
che la provincia di Viterbo abbia adempiuto all’Art. 10
Compiti della Provincia di cui
alle delle norme di attuazione del piano di risanamento della qualità
dell’aria, in particolare:
1) Le province nell'ambito
delle proprie competenze, provvedono a:
a. rilasciare l’autorizzazione
integrata ambientale di cui al d.lgs 59/2005, volta alla massima
riduzione possibile degli
inquinanti mediante una rigorosa valutazione delle migliori
tecnologie disponibili
proposte ed eventuali opportune prescrizioni. Presupposto essenziale
per il rilascio dell’AIA è la
verifica, conforme alla procedura tecnica n 2 dell’allegato 2, che
le emissioni non concorrano ad
incrementare significativamente i livelli di concentrazione
degli inquinanti nel
territorio e comunque non conducano ad uno stato di qualità dell’aria
prossimo o eccedente i limiti
di legge e non vanifichino le azioni di risanamento stabilite dal
presente piano; nel caso in
cui siano soddisfatte tali condizioni, per gli impianti che
svolgono servizi di pubblica
utilità, riconosciuti a rilevanza strategica, e presentano un
funzionamento saltuario non
superiore a trecento ore l’anno, potranno essere previste
deroghe all’adeguamento delle
caratteristiche indicate nell’art. 6;
b. conformarsi ai limiti
stabiliti nell’articolo 6 delle presenti norme nel rilascio di
autorizzazioni alle emissioni
in atmosfera per i nuovi impianti e per il rinnovo delle
autorizzazioni rilasciate in
data anteriore al 1988;
c. predisporre un programma
annuale di attività, concordato con ARPA Lazio, finalizzato a
pianificare il controllo delle
emissioni da impianti industriali soggetti ad autorizzazione. Il
numero dei controlli deve
essere significativo rispetto al numero di punti di emissione
presenti nei singoli territori
provinciali;
d. mantenere aggiornato
l’inventario delle emissioni realizzato a livello territoriale rispettando
i protocolli relativi ai
tracciati rekord, alla raccolta ed alle modalità di inserimento dei dati
che verranno forniti dalle
strutture regionali competenti in materia di sistema informativo
ambientale (SIRA);
e. adottare i piani del
traffico per la viabilità extraurbana, di cui all’art. 36 del d.lgs. 285/1992,
d'intesa con gli altri enti
gestori delle strade interessate, con particolare attenzione al traffico
nei territori dei comuni
ricadenti nelle zone A e B;
f. condizionare l’affidamento
dei lavori pubblici, in particolare nei territori dei comuni
ricadenti nelle zone a e b, a
ditte che utilizzano mezzi a basso impatto ambientale;
g. vigilare in quanto Autorità
competente sull’istallazione e gestione degli impianti termici
civili dei Comuni con
popolazione inferiore a 40.000, ai sensi dell’articolo 283 del d.lgs.
152/2006.
Anche i dati sulla qualità
dell’aria nel comune di Tarquinia (vedere allegato “e” ed “f”) non sono
disponibili, quindi non si può dimostrare gli adempimenti di cui all’art. 26
delle delle norme di attuazione del piano di risanamento della qualità
dell’aria.
Pertanto il progetto deve
essere adeguato a quanto prescritto dalle delle norme di attuazione del piano
di risanamento della qualità dell’aria.
3)
nota Position Paper “il
trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani (FORSU)
Isde Italia
Le problematiche ambientali e
sanitarie dei processi biologici quali le emissioni in atmosfera di
composti volatili, alcuni dei quali odorigeni, la generazione di
bioaerosol, la presenza di microorganismi patogeni nell’aerosol, nel compost e
nel digestato saranno analizzate in dettaglio nei successivi paragrafi.
Infine l’uso energetico del
biogas e del biometano produce i tipici inquinanti associati alle
combustioni.
A fronte di questi impatti
ambientali è prioritario identificare le caratteristiche dei sistemi di
gestione che permettano di considerare sostenibili ed accettabili, dal
punto di vista ambientale e sanitario, impianti per il trattamento biologico
della frazione organica dei rifiuti.
2.4.1 Produzione di odori
Una potenziale criticità
ambientale, comune alla gestione della FORSU e agli impianti di
bioconversione del-le frazioni organiche, sia di tipo aerobico che
anaerobico, è la produzione di sostanze osmogene, ovvero in grado di produrre
odori sgradevoli.
Sostanze osmogene si producono
nelle fasi di trasporto, stoccaggio e pre-trattamento delle
FORSU conferi-te agli impianti e durante il trattamento aerobio
(compostaggio) che si effettua creando importanti flussi d’aria (20- 40 Nm3/h
per tonnellata trattata) all’interno della biomassa da compostare, con il
conseguente arricchimento dell’aria con i composti più volatili che si formano
durante la biodegradazione (grassi volatili, ammine, ammoniaca, terpeni,
aldeidi, composti solforati…).
Pertanto l’aria estratta dai
capannoni dove i rifiuti organici sono conferiti e pretrattati (rottura
dei sacchi, frantumazione dei materiali più grossolani, separazione dei
materiali inerti…) deve essere opportunamente trattata per ridurre il carico di
sostanze osmogene prima di essere reimmesse in atmosfera. Analogo tratta-mento
è normalmente previsto per l’aria in uscita dai cumuli di FORSU sottoposti a
compostaggio; gli stessi problemi sono riscontrabili nella fase di compostaggio
del digestato.
2.4.2 Acqua
Altra criticità di entrambi i
trattamenti, è la produzione di percolato durante le fasi iniziali di
raccolta e stoc-caggio e di acque di rilascio o di condensa. Questi
effluenti liquidi possono essere ricircolati nei processi di bioconversione,
allo scopo di ristabilire i livelli igrometrici intaccati dalla evaporazione
e/o avviate a tratta-mento di depurazione.
Nella digestione anaerobica a
umido, la FORSU è mescolata con una frazione liquida che, alla
fine del trat-tamento è in parte riciclata, mentre la restante parte, con
elevata domanda chimica di ossigeno (COD), è inviata ad impianti di depurazione
per renderla idonea all’immissione nei corpi idrici recettori.
2.4.3 Contaminanti presenti
nella forsu e nelle frazioni solide e liquide dei loro trattamenti biologici
La FORSU in ingresso agli
impianti di compostaggio e di digestione anaerobica può contenere
composti organici clorurati (diossine e PCB 20, 21), pesticidi, ftalati e
altre sostanze organiche tossiche e metalli pesanti 21, 22.
Queste contaminazioni sono già
presenti in origine nelle frazioni organiche o provengono da
commistioni con altri rifiuti, durante la fase di raccolta. Per le diossine, già dal 1995
25 era stato evidenziato come esse potessero essere almeno parzialmente
de-gradate sia durante i processi di compostaggio che di digestione anaerobica.
In particolare, diossine e fu-rani (PCDD/F) risultarono quasi completamente
degradati durante il trattamento aerobico.
Una più recente rassegna 26
sulla biodegradazione di composti organici persistenti mostra
come, in base a numerosi studi, il compostaggio, la digestione anaerobica
e la combinazione di queste due tecnologie pro-vochino significative
biodegradazioni di PCDD/F, PCB, IPA, triazine, ftalati.
La degradazione di pesticidi
clorurati e PCB, presenti negli scarti organici domestici
differenziati e sottoposti a compostaggio e/o digestione anaerobica
dipende tuttavia dal tipo di molecola più o meno resistente alla
biodegradazione e può differire a seconda del trattamento: comprendere tali
meccanismi sarebbe importante al fine di valutare il successivo utilizzo del
compost o del digestato 22.
4)
Nota legge regionale urbanistica n. 38 L.R. 22 Dicembre 1999 Norme sul
governo del territorio
L’intervento è previsto, secondo la nota del comune di
Tarquinia prot. 26760 del 19.09.2017, in zona destinata dal vigente PRG come
agricola, zona E/E1.
Pertanto si fa riferimento alla legge numero 38 del 22
dicembre 1999 della Regione Lazio disciplina gli interventi nel CAPO II
EDIFICAZIONE IN ZONA AGRICOLA e non prevede la realizzazione di questo tipo di
impianti.
Nel particolare
l’articolo 54, comma 1. Fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali 6
ottobre 1997, n. 29, 6 luglio 1998, n. 24 e 2 novembre 2006, n. 14, e
successive modifiche, nelle zone agricole è vietata:
a)
ogni attività comportante trasformazioni del suolo per finalità diverse
da quelle legate allo svolgimento delle attività di cui al comma 2.
L’intervento sarebbe compreso
nel 8. Dell’articolo 55, qualora venissero rispettati i commi 4. E 6 del
medesimo articolo 55, che prevedono invece:
4. Fatto salvo quanto previsto
ai commi 2, 3 e 7, gli interventi di cui al presente articolo sono consentiti
esclusivamente agli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 c.c., ai
coltivatori diretti (CD), così come definiti dagli articoli 1 e 2 della legge
26 ottobre 1957, n. 1047 (Estensione dell'assicurazione per invalidità e
vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni) e successive modifiche, e
agli imprenditori agricoli professionali (IAP), singoli o associati, così come
definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99
(Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e
semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2,
lettere d), f), g), l), e), della l. 7 marzo 2003, n. 38) e successive
modifiche, e a condizione che l’azienda agricola sia in possesso dei seguenti
requisiti:
a) titolarità delle superfici
e degli edifici aziendali in proprietà o in affitto ai sensi della vigente
normativa di settore;
b) possesso dei requisiti
giuridico amministrativi e del fascicolo aziendale ai sensi della vigente
normativa di settore. (29)
6. Gli annessi agricoli, salvo
quanto diversamente e più restrittivamente indicato dai piani urbanistici
comunali, dai piani territoriali o dalla pianificazione di settore, possono
essere realizzati su un lotto minimo non inferiore a 30.000 metri quadri e non
devono superare il rapporto di 0,004 metri quadrati per metro quadrato di
terreno ed un’altezza massima di 3,20 metri lineari calcolata alla gronda. Tali
manufatti devono essere realizzati con copertura a tetto.
Comma 8. Art. 55 Rientrano
negli annessi agricoli le strutture necessarie alla conduzione del fondo e
all’esercizio delle attività di cui all’articolo 54, comma 2, lettera a), quali
i depositi di attrezzi, le rimesse per mezzi meccanici riguardanti le
lavorazioni agricole, i depositi e magazzini di prodotti agricoli, le stalle e
i ricoveri di animali, i locali per prime lavorazioni e confezioni di prodotti
agricoli, i locali e i servizi per il riparo diurno degli addetti nonché i
locali a servizio degli impianti di produzione elettrica da fonti rinnovabili e
i locali a servizio degli impianti destinati alla produzione di calore e di
elettricità alimentati da biomasse di origine agricola. Rientrano, altresì,
negli annessi agricoli le strutture necessarie per ospitare le attività di cui
all’articolo 54, comma 2, lettera b), esercitate esclusivamente nel rapporto di
connessione di cui all’articolo 57 bis.
5)
Nota parere regione Lazio prot.
219187 del 27 maggio 2014
La nota contenente il parere regione Lazio prot. 219187 del 27 maggio 2014 (allegato “g”)
esclude la realizzazione dell’intervento, come proposto.
6) Nota parere Arpa Lazio dell’8/9/2016
per la centrale a biogas di Amaseno
si rileva che non sono rispettati il parere e le
prescrizioni dell’Arpa Lazio dell’8/9/2016 (allegato “h”) per la centrale a biogas di
Amaseno: L’installazione di un nuovo impianto di combustione si ritiene percorribile
a condizione che, a seguito della sua messa a regime, la qualità dell’aria di
un territorio possa trarne beneficio, situazione realizzabile nel caso in cui,
per esempio, si andasse a sostituire:
Un combustibile più inquinante in un impianto esistente;
Un impianto già esistente meno efficiente dal punto di
vista energetico;
Piccole caldaie per uso domestico
7) parere compatibilità
territoriale Direttiva Seveso III
in base al D.Lgs. 105/2015, risulta esistente, nel comune di
Tarquinia, un impianto di Soglia
Inferiore, codice NN079, ditta GIOVE GAS SRL,
descrizione Deposito di gas liquefatti, pertanto andava richiesto e rilasciato,
il parere di compatibilità territoriale che doveva essere rilasciato nelle
forme indicate dalla sentenza del Tribunale Amministrativo
Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (Sezione Prima) N.
01350/2009 REG.SEN. N. 00267/2009 REG.RIC. N. 00528/2009 REG.RIC.
Invece non risulta rilasciato il parere di compatibilità territoriale,
secondo le modalità indicate nella sentenza del TAR DI Latina N. 01350/2009.
Nota 8) garanzia finanziaria
Nella documentazione non vi è il rinnovo della polizza
fideiussoria che è scaduta il 9/02/2017, ne risultano in proposito le seguenti
dimostrazioni:
-
documentazione ISVAP o della Banca d’Italia in merito
alla società che ha fornito la garanzia;
-
visura della CCIAA dell’Istituto che ha prodotto la
garanzia ove risulti la figura che può sottoscrivere la polizza;
-
autentica della polizza fideiussoria.
9) Nota distanze dall’insediamento proposto
Nella Relazione introduttiva R1r - Ampliamento impianto di valorizzazione
Raccolta
Differenziata con compostaggio anaerobico e produzione
di biometano e compost del Consorzio Pellicano, al punto 1.5 “antropizzazione”
a pag. 12 e 13 si afferma che “la casa
più vicina dista circa m 260 da esso.”
Invece dai dati catastali:
-
catasto fabbricati comune di Tarquinia foglio 113
particella 502 sub 9 categoria catastale A7 (abitazione in villino) e sub 10
categoria catastale A7 (abitazione in villino) (allegato “i”)
-
catasto fabbricati
comune di Tarquinia foglio 113 particella 662 categoria catastale A2 (civile
abitazione) (allegato “l”);
-
catasto fabbricati
comune di Tarquinia foglio 113 particella 814 categoria catastale A3
(abitazione economica). (allegato “m”).
dallo
stralcio dell’estratto di mappa del foglio 113 (allegato “n”) si sono misurate
le distanze dai medesimi fabbricati misurando nella scala 1: 4.000
dell’estratto di mappa si sono calcolate le seguenti distanze dal confine del
lotto dell’impianto Consorzio Pellicano particella 749 del foglio 113 (vedere
allegato “o”.
-
Particella 502 m 220, quindi una distanza inferiore sia a m 300, sia
ai metri 260 dichiarata.
-
Particella 662 m 172,
quindi una distanza inferiore sia a m 300, sia ai metri 260 dichiarata.
-
Particella 814 m 229,
quindi una distanza inferiore sia a m 300, sia ai metri 260 dichiarata.
10) Nota carenze documentali e di progetto
Il piano di monitoraggio e controllo presentato dal Consorzio Pellicano
deve essere adeguato alle Norme Tecniche per il risanamento della qualità
dell’aria.
Nel particolare vanno meglio specificate le emissioni in atmosfera dei composti
volatili,
alcuni dei quali odorigeni, la generazione di
bioaerosol, la presenza di microorganismi patogeni nell’aerosol, nel compost e
nel digestato e la relativa tutela della salute.
Specificare
meglio il trattamento di sostanze osmogene prima di essere immesse
nell’atmosfera e il relativo trattamento all’interno dei capannoni in quanto
una potenziale criticità ambientale, comune alla gestione della FORSU e agli
impianti di bioconversione del-le frazioni organiche, sia di tipo aerobico che
anaerobico, è la produzione di sostanze osmogene, ovvero in grado di produrre
odori sgradevoli.
Sostanze osmogene si producono nelle fasi di trasporto,
stoccaggio e pre-trattamento delle
FORSU conferi-te agli impianti e durante il trattamento
aerobio (compostaggio) che si effettua creando importanti flussi d’aria (20- 40
Nm3/h per tonnellata trattata) all’interno della biomassa da compostare, con il
conseguente arricchimento dell’aria con i composti più volatili che si formano
durante la biodegradazione (grassi volatili, ammine, ammoniaca, terpeni,
aldeidi, composti solforati…).
Specificare
meglio i relativi sistemi di gestione.
Per
quanto riguarda l’acqua e la relativa produzione di percolato specificare
meglio i trattamenti di bioconversione allo scopo di
ristabilire i livelli igrometrici intaccati dalla evaporazione e/o avviate a
tratta-mento di depurazione.
Specificare
meglio la prevenzione dall’eventuale contaminazione composti organici clorurati
(diossine e PCB 20, 21), pesticidi, ftalati e altre sostanze organiche tossiche
e metalli pesanti 21, 22.
Il progetto deve essere adeguato e comprendere l’intero ciclo di lavorazione.
Inoltre per i rifiuti presenti nello stabilimento deve essere fatto
riferimento al calcolo delle sostanze comprese nel Decreto legislativo 105/2015
ed effettuato il relativo calcolo anche cumulativo ed in percentuale così come
descritto nel medesimo D.L. 105/2015.
11) Elenco allegati
Allegato “a” visura storica catasto foglio 113 particella 821;
allegato “b” visura storica catasto foglio 113 particella 822;
allegato “c” ricerca presso la
conservatoria di Viterbo (allegato “c”) con la ricerca negativa ditta
allegato “d” ricerca in “Consorzio Pellicano”, presso la Conservatoria di
Civitavecchia
allegato “e” dati sulla qualità dell’aria nel comune di
Tarquinia
allegato “f” dati sulla qualità dell’aria nel comune di
Tarquinia
allegato “g” parere regione Lazio prot. 219187 del 27 maggio 2014
allegato “h” parere Arpa Lazio dell’8/9/2016 centrale a biogas di Amaseno
allegato “i” catasto
fabbricati comune di Tarquinia foglio 113 particella 502 sub 9 e 10;
allegato “l” catasto fabbricati comune di Tarquinia
foglio 113 particella 662
allegato “m” catasto
fabbricati comune di Tarquinia foglio 113 particella 814
allegato “n” estratto di mappa del foglio 113
allegato “o” calcolo distanze su stralcio estratto di
mappa.
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