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| Decreto aree idonee: novità e prossime misure da adottare | Dopo oltre due anni di attesa e una serie di rimaneggiamenti testuali, il 3 luglio 2024 il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (“Mase”) ha finalmente approvato la formula definitiva del decreto 21 giugno 2024 che fissa la ripartizione tra le Regioni e le Province autonome dell’obiettivo nazionale al 2030 di una potenza aggiuntiva pari a 80 GW e individua principi e criteri cui le Regioni dovranno uniformarsi per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili. In attesa delle leggi regionali, continueranno ad applicarsi il comma 8 dell’art. 20, D.Lgs. n. 199/2021 e le disposizioni regionali medio tempore adottate. Il Mase, peraltro, dispone di ampi poteri di verifica (e intervento) sia in ordine all’adozione delle leggi da parte delle Regioni sia in ordine «alla potenza da fonti rinnovabili installata, autorizzata o assentita per ciascuna regione e provincia nell’anno precedente». In questo quadro, la recente legge regionale della Sardegna n. 5/2024 recante misure urgenti per la salvaguardia del paesaggio e dei beni paesaggistici e ambientali sta già ponendo criticità in merito alla compatibilità con le nuove disposizioni | |
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Luoghi di ricerca su sicurezza e tutela dei dati La metodologia standardizzata per il monitoraggio nelle acque I punti chiave per avere l'esenzione
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| Controlli ispettivi semplificati: una nota dell’Inl | L'ispettorato nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni operative sul D.Lgs. n. 103/2024; tra i tanti punti, esaminate la diffida amministrativa e la non sanzionabilità degli errori meno gravi o involontari | |
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| Ripristino della natura: pubblicato il regolamento 2024/1991 | Le misure interesseranno il 20 % delle zone terrestri e almeno il 20 % delle zone marine entro il 2030, nonché tutti gli ecosistemi che necessitano di ripristino entro il 2050. Prevista la messa a dimora complessiva di tre miliardi di nuovi alberi | |
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| Prevenzione incendi nelle strutture sanitarie | In ospedale le apparecchiature biomediche sono utilizzate quotidianamente dagli operatori sanitari al fine di realizzare i percorsi di cura dei pazienti (oggi meglio identificati come percorsi diagnostici terapeutici assistenziali riabilitativi, ovvero Pdta-R). Queste apparecchiature sono disciplinate sia dai regolamenti comunitari dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro sia dal testo unico della sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) in quanto sono considerate anche attrezzature di lavoro e gli operatori sanitari assumono la veste di lavoratori. Pur in seno all’attuale trasformazione delle scienze della salute che, sostenuto dal recente D.M. n. 77/2022, è incernierata al nuovo modello di sanità focalizzato sulla continuità e sinergia tra hub ospedalieri e presidi di medicina territoriale (fino a coinvolgere la rivoluzione digitale del Pnrr), il connubio fra tecnologia biomedica e prevenzione incendi permane e soffre per la vetustà (edile, impiantistica, ma anche di compliance clinica) di una parte di strutture sanitarie italiane la cui messa a norma necessita di fondi ingentissimi e tempi di realizzazione di lungo termine (vuoi in caso di dismissione con creazione di nuovi ospedali vuoi, ancor più, in caso di riqualificazione dell’esistente). | |
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| Sds e scenari di esposizione: il Reach tutela lavoratori e ambiente | La scheda di sicurezza è un documento che il fornitore di una sostanza o di una miscela (non, dunque, di un articolo) trasmette gratuitamente al destinatario della stessa (su carta o in forma elettronica, prima o al momento della prima fornitura della sostanza o della miscela), al fine di «consentire agli utilizzatori di adottare le misure necessarie inerenti alla tutela della salute umana e della sicurezza sul luogo di lavoro e alla tutela dell’ambiente». Lo scenario di esposizione, invece, è «l'insieme delle condizioni, comprese le condizioni operative e le misure di gestione dei rischi, che descrivono il modo in cui la sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il modo in cui il fabbricante o l'importatore controlla o raccomanda agli utilizzatori a valle di controllare l'esposizione delle persone e dell'ambiente». Questi due strumenti, previsti dal legislatore nell’alveo del regolamento Ce n. 1907/2006, servono a garantire un corretto flusso di informazioni sulle sostanze chimiche tra fabbricanti, importatori, distributori e gli utilizzatori a valle. Vediamo come funzionano | |
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| Tutela penale dell’ambiente: al via la nuova direttiva 2024/1203 | Sulla base dell’art. 83 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, Parlamento e Consiglio hanno emanato la direttiva 2024/1203 che ha lo specifico scopo di potenziare l’impianto generale contro il crimine ambientale attraverso molteplici misure, come il miglioramento dell’effettività degli strumenti investigativi, l’assicurazione di sanzioni effettive, dissuasive e proporzionate e lo sviluppo della cooperazione investigativa transnazionale. Le scelte politiche europee hanno virato da un originario approccio “minimalista” (dettato dalla precedente direttiva 2008/99/Ce) incentrato sulla previsione di poche norme e definizioni vaghe, a un modello “integrale”, caratterizzato da disposizioni articolate e di dettaglio (che individuano chi, cosa, come e quando criminalizzare) che dovrà essere recepito entro il 21 maggio 2026 | |
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| Legionellosi: quali sono le soluzioni più efficaci? | L’infezione batterica causata dal microrganismo Legionella pneumophila rappresenta una significativa problematica di salute pubblica, particolarmente rilevante in contesti comunitari quali strutture sanitarie, ricettive e residenziali. Partendo dall’analisi delle cause della malattia e dei dati epidemiologici recenti è possibile mettere a fuoco le strategie di prevenzione più efficaci, basate su avanzati sistemi di trattamento idrico. In questo contesto merita particolare attenzione la soluzione a base di monoclorammina che offre i principali vantaggi offerti dagli altri trattamenti in termini di efficacia biocida, evitando, al contempo, gli inconvenienti dovuti alla compatibilità dei materiali e alla formazione di pericolosi sottoprodotti della disinfezione. In più, comporta benefici sia economici e ambientali. Vediamo quali | |
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| Attrezzature sospese per la manutenzione delle infrastrutture | Nei lavori di manutenzione delle infrastrutture, la possibile caduta dall’alto di lavoratori rappresenta uno dei rischi più importanti, se non il più importante, da tenere sotto controllo. Fra le attrezzature provvisionali che si possono adottare ce ne sono alcune di tipo sospeso particolarmente efficaci. Qui approfondiremo la riduzione del solo rischio di caduta dall’alto e non di tutti gli altri rischi presenti nell’attività. | |
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| Il Fir prova la distruzione dei beni | Così la sentenza della Cassazione penale 23 maggio 2024, n. 14468, intervenuta in merito all'omessa presentazione della dichiarazione annuale dei redditi e dell’Iva da parte del titolare di un’impresa individuale, ormai cessata | |
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| Installazione degli impianti e rischi | Nell’ultima fase delle lavorazioni, il pericolo di caduta nel vuoto è presente sia nei vani tecnici (vani ascensore e vani passaggio cavi elettrici e condutture di ogni tipo) sovente privi di interpiani, sia nel vano scala quando, per la posa delle soglie e in seguito per il montaggio delle ringhiere definitive, le opere provvisionali devono essere rimosse o modificate. Oltre agli elettricisti, agli idraulici, ai montatori d’infissi e di ringhiere, s’incrociano altre imprese e cresce il pericolo d’incendio e scoppio per l’uso di bombole di Gpl, ossigeno, acetilene, per la presenza di fiamme libere e per la produzione di materiale incandescente. Oltre alle categorie di lavoratori citate, sono sicuramente presenti con attività indipendente o di supporto: muratori, ascensoristi, ponteggisti, fabbri, impermeabilizzatori, giardinieri. | |
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| Prassi non corrette: la responsabilità del datore | La Corte di Cassazione è univocamente orientata, da tempo, ad affermare il principio che, in tema di sicurezza antinfortunistica, il compito del datore di lavoro, cui spetta di assicurare l’obiettivo di un’efficace tutela delle condizioni di lavoro, è molteplice e articolato. Infatti non può limitarsi all’istruzione dei lavoratori sui rischi professionali, e sulla conseguente necessità di adottare specifiche misure di sicurezza, bensì deve ulteriormente consistere e concretarsi in un controllo continuo, pressante, per imporre che i lavoratori rispettino le disposizioni impartite, e si adeguino tanto alle misure di tutela previste dalla legislazione antinfortunistica, quanto a quelle supplementari derivanti dalle procedure di sicurezza adottate da ciascuna azienda, allo scopo di garantire condizioni di lavoro sicure. Invero spesso i lavoratori sono tentati, per i motivi più vari, a trascurare tanto le prime, quanto le seconde. Esaminiamo gli orientamento giurisprudenziali più significativi. | |
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| Right to repair: la riparazione è un diritto dei consumatori | Al fine di ridurre lo smaltimento prematuro di beni riparabili acquistati dai consumatori e incoraggiare questi ultimi a usarli più a lungo, è necessario rafforzare le disposizioni connesse alla riparazione, consentendo ai consumatori di chiedere la riparazione a prezzi accessibili. Ciò dovrebbe, infatti, tradursi in consumo sostenibile, in quanto è presumibile comporti una riduzione dei rifiuti provenienti dai beni scartati, una minore domanda di risorse e un calo delle emissioni di gas a effetto serra | |
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