lunedì 5 settembre 2022

Ass. Frosinone Bella e Brutta del 03.09.2022 interviene nel progetto del biodigestore della società Maestrale di Frosinone costruzione e l’esercizio di un impianto di biometano ottenuto dalla digestione anaerobica della frazione organica da raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani

 tratto da https://regionelazio.app.box.com/v/VIA-111-2019/file/1006694055481

ISTANZA – Applicazioni dei criteri di verifica (VAS e DNSH) del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 28 settembre 2021(21A06015)(GU Serie Generale n.247 del 15-10-2021) e   altroa tutti i procedimenti autorizzatividi BIODIGESTIONE ANAEROBICA DEL LAZIO

Facendo seguito ai vari procedimenti VIA/AIA pendenti e/o anche recentemente autorizzati presso questa spettabile Direzione Ambiente di Regione Lazio,   riguardanti i procedimenti di BIODIGESTIONE ANAEROBICA, di cui a titolo indicativo ma non esaustivo elenchiamo quelli nei Comuni di FROSINONE, ANAGNI, TIVOLI, CIVITAVECCHIA, ARTENA, PRATICA, FERENTINO, CESANO, CASAL SELCE, FIUMICINO, ALBANO, si   trasmette l’ISTANZA in oggetto, affinchè i biodigestori,  in quanto incentivati dallo Stato,  debbano essere sottoposti a verifica sulla loro dislocazione, giudicata  idonea o non dalla VAS,  e sui criteri del DNSH, che seguono e che mettono in campo misure che sono conformi al principio inderogabile  di  «non arrecare un danno significativo»: ossia non sostenere o svolgere attività economiche che arrechino un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 c.d. Tassonomia.: “ 3.si considera che un'attività arreca un danno significativo all'uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine al buono stato o al buon potenziale ecologico di corpi idrici, comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque marine; 4.si considera che un'attività arreca un danno significativo all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, o se comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti oppure se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente; 5.si considera che un'attività arreca un danno significativo alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento se comporta un aumento significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;6.si considera che un'attività arreca un danno significativo alla protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se nuoce in misura significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi o nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di interesse per l'Unione “ 

E  quindi  sembra  evidente  che  la  valutazione  DNSH  debba  essere  effettuata,  coerentemente,    anche  per  eventuali  controlli  su  impianti  biodigestori  che,    pur  avendo  le  potenzialità  per  dare  un  contributo  significativo   alla   Transizione   Verde,   possono   anche   comportare   il   rischio   di   arrecare un   danno   significativo a una serie di obiettivi ambientali, in funzione di come sono progettati o mantenuti in uso. Integriamo quanto sopra con la nota dell’esperto  Giurista di Diritto Ambientale, MARCO GRONDACCI,  che spiega le motivazioni del coinvolgimento dei biodigestori al link seguente:http://notedimarcogrondacci.blogspot.com/2021/10/decreto-mite-sui-criteri-per-finanziare.html“Decreto MITE sui criteri per finanziare gli impianti di rifiuti : come leggerlo con riferimento ai progetti di biodigestori che proliferano in Italiail nuovo decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MITE) sui finanziamenti agli impianti di gestione rifiuti da raccolta differenziata fa discutere e dimostra come la tesi affermata dai Comitati contrari al progetto di biodigestore in località Saliceti come dei Comuni di Vezzano Ligure e Santo Stefano Magra, sulle criticità del mancato rispetto della pianificazione pubblica non erano buttate lì a caso.Intanto il Decreto nel suo allegato afferma uncriterio escludente significativo:  "Non sono in ogni caso ammissibili al finanziamento gli interventi che hanno ad oggetto investimenti in discariche, in impianti di Trattamento Meccanico Biologico/Trattamento Meccanico (TMB, TBM, TM, STIR, ecc.) o inceneritori o 

combustibili derivati da rifiuti, nel rispetto del principio DNSH anzi richiamato o l'acquisto di veicoli per la raccolta dei rifiuti."Invece, come vedremo nel proseguo del post,riguarda quindi anche i progetti di biodigestori.  Si tratta del “Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 28 settembre 2021 (21A06015)(GUSerie Generale n.247 del 15-10-2021): “Definizione delle procedure di evidenza pubblica da avviarsi per l'assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi relativi all'Investimento 1.1, Missione 2, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti.”.Nelle premesse il nuovo Decreto cita ilDecreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 06 agosto 2021che ha assegnato (Tabella  A) al Ministero della  transizione ecologica   1.500.000.000,00 euro per  la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento di impianti esistenti, nell'ambito dell'Investimento 1.1, Missione 2,  Componente  1  del  Piano  nazionale  di  ripresa  e resilienza (PNRR).  Quindi il nuovo Decreto del MITE attua la misura del Decreto del Ministero dell’Economia al fine di definire i criteri di selezione dei progetti relativi all'Investimento 1.1 proposti dai destinatari della misura.Il nuovo Decreto del MITE in particolare è interessante relativamente ai criteri di selezione dei progetti per la linea di intervento B che riguarda: “l’ammodernamento e realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata”. È indiscutibile che si faccia riferimento anche ai biodigestori. Infatti se è vero che i rifiuti organici non sono citati in modo letterale nella definizione di rifiuti urbani ex lettera b) articolo 183 DLgs 152/2006 in realtà al punto 1 di detta lettera b) si fa riferimento ai rifiuti domestici tra i quali come risulta dall’allegato L-quater rientrano anche i rifiuti organici; inoltre la lettera p) articolo 183 del DLgs 152/2006 nel definire la raccolta differenziata non fa distinzioni e tra indifferenziati ed organici.

Non solo ma i criteri di selezione dei progetti di impianti che trattano riciclano i rifiuti da raccolta differenziata fanno riferimento proprio alla misura (indicata dal Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze) relativa a ”Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti Investimento 1.2 - Progetti <faro>> di economia circolare”. Misura distinta da quella relativa ad una nuova normativa, ancora da approvare, un decreto legislativo teso a promuovere l'utilizzo del gas rinnovabile per l'utilizzo del biometano nei settori dei trasporti, industriale e residenziale e di un decreto attuativo che definisca le condizioni e criteri relativi al suo utilizzo e al nuovo sistema di incentivi. Il che conferma che sul biometano i parametri per ottenere i relativi incentivi sono in fase di revisione e dovranno tenere conto dei nuovi indirizzi della UE sulla sostenibilità degli investimenti per raggiungere la neutralità climatica, in particolare vedi- Regolamento UE 2021/1060e Regolamento UE 2021/1058  assegnando una ponderazione specifica al sostegno fornito a un livello che riflette in quale misura il sostegno al singolo progetto apporta un contributo agli obiettivi riguardanti l’ambiente e il clima - Regolamento (UE) 2021/1119 che istituisce un quadro per la riduzione irreversibile e graduale delle emissioni antropogeniche di gas a effetto serra dalle fonti e l’aumento degli assorbimenti dai pozzi regolamentati nel diritto dell’Unione. In  particolare questo regolamento impone una revisione entro il 2023dei Piani Integrati Energia Clima.- Comunicazione della Commissione UE del 29 luglio 2021 fornisce una guida tecnica sulla resilienza ai mutamenti climatici delle infrastrutture che coprono il periodo di programmazione 2021-2027.

CRITERI DI SELEZIONE PER FINANZIARE IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI SECONDO IL NUOVO DECRETO DEL MITEQuindi tornando al nuovo Decreto due sono i criteri significativi per selezionare e autorizzare i singoli progetti:1. coerenza con lapianificazione di settore: piano regionali e piani provinciali e di ambito per la gestione dei rifiuti;2.evitare la lesione del principio sancito dall’articolo 17 del Regolamento UE 2020/852 “non arrecare un danno significativo” principio DNSH contro l’ambiente.Il primo criterio significa quindi che tutti gli impianti devono essere previsti dalla Pianificazione pubblica e devono quindi rispettare le procedure del DLgs 152/2006: quindiValutazione Ambientale Strategica (VAS) su scenari alternativi di tecnologia e di sito. Dando ad ogni scenario un peso ambientale economico e sociale secondo i criteri dei nuovi Regolamenti UE sopra riportati. Non a caso la lettera e) dell’allegato VI alla Parte II del DLgs 152/2006 prevede che nel Rapporto Ambientale che accompagna il Piano ai fini della VAS occorre dimostrare il rispetto: “e) obiettivi di   protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale”.Il secondo criterio riguarda il Regolamento UE 2020/852relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili. Questo regolamento all'articolo 17 stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di finanziare progetti che non rechino anche potenzialmente danni significativi all'ambiente come ad esempio le acque (vedi ad esempio vicinanza del progetto previsto a Vezzano Ligure al fiume e alle falde acquifere). Rilevo che questo regolamento non riguarda solo i progetti finanziabili con il PNRR ma qualsiasi progetto che possa potenzialmente produrre un danno all’ambiente. Questo conferma, come riporto anche nel finale di questa relazione, che il nuovo Decreto afferma principi non strettamente inerenti ai progetti previsti dal PNRR e Piani regionali attuativi compresi quelli complementari 

CONCLUDENDOIl nuovo Decreto formalmente si applica ai progetti finanziabili con il PNRR ma afferma principi che non possono essere limitati a questi.Quindi sarebbe incomprensibile che l'obbligo del rispetto della pianificazione pubblica venisse rispettato solo per gli impianti finanziati dal PNRR e non anche per i biodigestori anche questi finanziati da soldi pubblici attraverso gli incentivi al biometano.Questo Decreto si inserisce in un:1.quadro europeo che stabilisce criteri ferrei nel finanziare progetti potenzialmente impattanti sull’ambiente in situazioni specifiche (vedi principio DNSH) e che vale non solo per quelli previsti dal PNRR 2.quadro nazionale che, alla luce del mutato quadro europeo, sta rivedendo il sistema di incentivi per i biodigestori attraverso il finanziamento alla produzione del biometano”

Pertanto, tutto ciò premesso e per tutto quanto sopraelencato, parte integrante e sostanziale della pec,  le Associazioni scriventi del CCL – Coordinamento Cittadini Lazio presentano , ai sensi della legge 241/90, del d.lgs.  n.  195/2005,  della  convenzione  di  AARHUS    sull'accesso  alle  informazioni,  la  partecipazione  dei cittadini  e  l'accesso  alla  giustizia  in  materia  ambientale,  ed  ex  art.117  CPA,  per  tutti  i  procedimenti  riguardanti Procedure di VIA/AIA ai sensi dell’art. 27-bis, parte II del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. su progetti in regione  Lazio di “impianti di digestione anaerobica della FORSU con produzione di biometano”ISTANZAaffinchè siano inderogabilemente  applicate in tutte le procedure autorizzative dei biodigestori nel Lazio, in quanto finanziati con incentivi pubblici,  tutte le misure di verifica previste dal MITE nel Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 28 settembre 2021 , inclusi il rispetto della intera normativa sopraelencata, della VAS  per la correttezza delle dislocazioni degli impianti nelle aree idonee e di tutti gli accertamenti previsti dal DNSH per non arrecare danno a Salute ed Ambiente.Si provvederà ad inoltrare copia della presente alle Direzioni Regionali Lazio competenti, affinchè diventi parte integrante dei box dei singoli provvedimenti e Cds e pc. ai Sindaci dei Comuni interessati.Distinti salutiAndrea Bonazzi(si invia la presente in nome e per conto del Coordinamento Cittadini Lazio (CCL) delle seguenti Associazioni/Comitati i cui esponenti leggono in copia:AMBIENTE TRASPARENTE ONLUS, CITTADINI PER FONTE NUOVA E’ NOSTRA , CODICI – Centro per i diritti del cittadino, COMITATO CITTADINI DI FONTE NUOVA, COMITATO RESIDENTI COLLEFERRO, COMITATO SALUTE E AMBIENTE ASL ROMA5, EARTH,  GENTE DI FONTE NUOVA, INSIEME PER COLLE FIORITO, PRO SANTA LUCIA, MARCOSIMONEONLINE – Amici di Semola, SAGRA DELLE ROSE 2.0, ZERO WASTE LAZIO


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