tratto da https://sicer.regione.lazio.it/PublicBur/burlazio/FrontEnd
Determinazione 30 giugno 2022, n. G08508 Metaenergiaproduzione s.r.l. - Riesame con valenza di Rinnovo Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs 152/2006 art 29 octies comma 3 - D.D. 5371 del 22/11/2012 rilasciata dalla Provincia di Frosinone - Impianto di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50MW sito in Contrada Volla - 03030 Piedimonte S. Germano (FR)
DETERMINA per quanto in premessa, che si intende integralmente richiamato 1. di riesaminare con valenza di rinnovo l’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla D.D. 5371/2012 del 22/11/2012 e s.m.i. emesse dalla Provincia di Frosinone rilasciata ai sensi della Parte Seconda, Titolo III-bis, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., alla METAENERGIAPRODUZIONE S.R.L. (e per essa al proprio legale rappresentante pro tempore), P.IVA 13049541009 con sede legale in Via Tolmino, 12 – 00198 Roma ed installazione sita in Contrada Volla – 03030 Piedimonte S. Germano (FR) appartenente alle categorie di attività IPPC Allegato VIII, Parte Seconda, D. lgs. 152/2006 come sotto riportate: 1.1 Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW 2. il riesame dell’autorizzazione è relativa all’Impianto di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50MW sito in Contrada Volla – 03030 Piedimonte S. Germano (FR)le cui prescrizioni all’esercizio sono indicate nell’Allegato tecnico (e relative appendici) alla presente determinazione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente riesame e sostituisce completamente D.D. 5371/2012 del 22/11/2012 e s.m.i. emesse dalla Provincia di Frosinone e il correlato Allegato Tecnico (e relative appendici); 3. di stabilire che l’A.I.A. di cui alla D.D. 5371/2012 del 22/11/2012 è rinnovata per 12 (dodici) anni a partire dalla data del presente atto, vista la certificazione ambientale ISO14001 in possesso della società. Ai fini del rinnovo delle condizioni dell’A.I.A., il gestore deve presentare apposita domanda alla Regione Lazio almeno sei mesi prima dalla data di scadenza; 4. di dare atto che l’A.I.A. rilasciata alla società sostituisce, a norma dell'art. 29-quater, comma 11, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., e dell'allegato IX, Parte Seconda, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., il rinnovo delle seguenti autorizzazioni ambientali, le quali avranno durata sincrona alla presente A.I.A.:
a. autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I, Parte Quinta, D. lgs. 152/2006, e s.m.i.) b. autorizzazione allo scarico (Capo II, Titolo IV, Parte Terza, D. lgs. 152/2006, e s.m.i.). 5. di autorizzare l’esercizio dell’installazione in questione nel rispetto delle specifiche prescrizioni contenute nell’allegato tecnico alla presente A.I.A.; 6. di stabilire che, ad ogni modo, la Metaenergiaproduzione s.r.l. è tenuta al rispetto delle prescrizioni e condizioni, tutte, previste nel presente riesame A.I.A. e nei suoi allegati, incluso il relativo Piano di Monitoraggio e Controllo; 7. la Metaenergiaproduzione s.r.l. dovrà corrispondere a proprio carico, ai sensi dell’art. 29- sexies comma 6-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 13 del 19/01/2021 in recepimento del D.M. 06/03/2017 n.58, al pagamento delle tariffe per i costi sostenuti per i controlli, richiamati dall’art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; 8. che la Metaenergiaproduzione s.r.l. resta l’unico responsabile degli eventuali danni arrecati a terzi o all’ambiente in conseguenza dell’esercizio dell’impianto ed è altresì responsabile della conformità di quanto dichiarato nella istanza di autorizzazione e successive integrazioni rispetto allo stato dei luoghi ed alla configurazione dell’impianto; 9. di prevedere, fatti salvi i casi di riesame previsti ai sensi dell’art. 29-octies, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., che i contenuti della presente A.I.A. possono essere oggetto di aggiornamento da parte dell’Autorità competente, una volta realizzate le condizioni per l’esercizio dell’installazione in questione; 10. di stabilire, ancora, che, a norma dell’art. 29 – decies, comma 9, del D. lgs. 152/2006, e s.m.i., in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e delle misure di sicurezza di cui all'articolo 29-quattuordecies, l'Autorità competente procederà secondo la gravità delle infrazioni: a. alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l'Autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità;
b. alla diffida e contestuale sospensione dell'attività per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all'anno; c. alla revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo o di danno per l'ambiente; d. alla chiusura dell'installazione, nel caso in cui l'infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione;
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