domenica 20 giugno 2021

Antonio Dal Cin perde al TAR in seguito al suo ricorso per il trasferimento e, oltre alla malattia per asbestosi, deve pagare le spese legali

Continua con fasi alterne la rivendicazione della tutela dei lavoratori, della salute nei posti di lavoro di Antonio Dal Cin che, dopo la sentenza negativa del TAR Lazio, si è visto notificare la richiesta dell’Avvocatura dello Stato del pagamento delle spese processuali. Secondo la sentenza del TAR (vedere https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201209826&nomeFile=202006607_01.html&subDir=Provvedimenti) la decisione sarebbe non sindacabile, in quanto riferibile “ai trasferimenti d’autorità e, dunque, al genus degli “ordini” militari.” Sarebbe stato interessante comprendere se la discussione al TAR sia avvenuta, oltre al ricorso contro il trasferimento, anche sull'argomento del testo unico in materia di sicurezza del lavoro, D.Lgs. 81/08 “3. Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per le Forze armate
Le Forze armate prestano la massima attenzione alla tutela dell’integrità psicofisica delle proprie risorse umane, considerate elemento imprescindibile a garanzia della propria efficienza ed efficacia operativa. Per tale motivo la normativa antinfortunistica è sempre stata seguita dall’organizzazione militare con la dovuta attenzione. Ciò anche in virtù dell’obbligo tassativo del rispetto delle normative e dei regolamenti afferenti la sicurezza del personale, esplicitamente inserito nell’art. 725, comma 2, lettera f) del regolamento militare (Libro IV – Titolo VIII – Capo I – Sezione II, Doveri dei superiori) 19..
” (vedere a questo proposito https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=6584%3A2012-antonio-de-paolis-il-decreto-legislativo-n-81-del-2008-e-le-forze-armate&catid=98%3Aopinioni-e-commenti&Itemid=40&limitstart=3). Ci sarebbero delle deroghe in quanto “le stesse disposizioni legislative in materia hanno più volte riconosciuto la “specificità lavorativa” delle Forze armate, affermandosi, di conseguenza, un principio di “applicabilità compatibile” della normativa prevenzionale. Detto principio ha trovato esplicita formulazione nell’art. 3, comma 2 del testo unico sulla sicurezza”) (vedere sempre https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=6584%3A2012-antonio-de-paolis-il-decreto-legislativo-n-81-del-2008-e-le-forze-armate&catid=98%3Aopinioni-e-commenti&Itemid=40&limitstart=3). Dalla lettura della sentenza del TAR tali aspetti non sarebbero analizzati, ma, forse, si tratta di una esigenza di sintesi. Anzi sembrerebbe che il ricorso sia stato basato su altre argomentazioni e tesi. Sarebbe stato invece interessante, qualora l'argomento venisse trattato, comprenderne le specificità. Non sappiamo se Antonio Dal Cin ha fatto ricorso contro la sentenza del TAR o se ne ha chiesto la sospensiva (che però potrebbero costare ulteriori spesi legali più importanti in caso di ulteriore sconfitta). Resta il fatto sconcertante, dal punto di vista umano, che oltre ad averne ricevuto danni irreparabili alla salute, con gravi limitazioni fisiche, condizionando in modo pesante anche la serenità personale e familiare lascia perplessi che Dal Cin ne debba pagare ulteriori spese. Ovviamente, questo della richiesta di pagamento da parte dell'Avvocatura, è un atto dovuto. Nonostante questo incidente di percorso Antonio Dal Cin rinnova la sua fiducia e il suo attaccamento al Corpo della Guardia di Finanza e il suo impegno a favore di migliaia di lavoratori (e dei loro familiari) affinchè si prevengano casi simili, eliminando le mortali fibre di amianto, con il riconoscimento dei diritti civili e sociali. Speriamo che, qualora la somma debba essere pagata, Dal Cin possa ottenere una rateizzazione e che l'associazione di cui fa parte, contro l'amianto, possa organizzare una raccolta fondi per venire incontro alla situazione. Di seguito, oltre alla richiesta di pagamento da parte dell'Avvocatura, l’amara dichiarazione di Antonio Dal Cin:

 


LA MIA VICENDA E' UN FILM HORROR: "SONO MALATO DI ASBESTOSI, MI TRASFERISCONO SU SEGNALAZIONE DEL COMANDANTE AL SERVIZIO OPERATIVO (MAI SVOLTO UN SOLO GIORNO) IN UNA CASERMA CON AMIANTO, DOVE RESTO CONFINATO FINO ALL'AGGRAVAMENTO DEL MIO STATO DI SALUTE CHE DETERMINA IL COLLOCAMENTO IN CONGEDO ASSOLUTO. LORO SONO CONSAPEVOLI CHE E' UNA DELLE 111 CASERME CON PRESENZA DI AMIANTO. RICORRO AL T.A.R. DEL LAZIO MA IL RICORSO NON VIENE ACCOLTO. INEVITABILMENTE, RESPIRO ALTRO AMIANTO, E IRONIA DELLA SORTE, DEVO ANCHE PAGARE PER AVERLO RESPIRATO, PERCHE' QUALCUNO HA DECISO COSA, COME E QUANDO. MA LA VERITA' E' CHE NON CI SONO ALTRE VERITA'".

 L’Avvocatura Generale dello Stato in data 15.06.2021 mi ha inviato una Raccomandata datata 08.06.2021 con allegata copia della Sentenza del T.A.R. Lazio N. 6607/2020 del 16.06.2020 e relativa condanna pagamento delle spese e competenze del giudizio per un importo complessivo pari a E 2.300,00 (Euroduemilatrecento/00). Si noti con quanta solerzia ha agito, mentre io permango perennemente ostaggio della burocrazia e di una giustizia senza tempo, che in nome del Popolo Italiano ha legittimato un trasferimento d'ufficio al servizio operativo, peraltro mai svolto un solo giorno. Questo, su segnalazione dell'allora Comandante del III Nucleo Atleti della Guardia di Finanza di Sabaudia (LT), come risulta in atti, così da essere trasferito d'ufficio dal III Nucleo Atleti delle Fiamme Gialle di Sabaudia (LT) all'allora sede della Brigata della Guardia di Finanza di Sabaudia (LT), odierna Tenenza della Guardia di Finanza di Sabaudia (LT). Trasferire consapevolmente un malato di asbestosi pleurica in una caserma dove è presente amianto, equivale a condannare una seconda volta a morte un innocente già condannato a morte certa per la patologia di cui risulta affetto e contratta in servizio a causa di una pregressa esposizione ultradecennale all'amianto. Con il Ricorso RESPINTO, arriva la condanna al pagamento delle spese e competenze del giudizio, una vera e propria beffa, per aver respirato amianto e aver cercato di evitare questa ulteriore esposizione, perché malato di asbestosi.

Respiriamo per vivere, non per morire. E poi paghiamo per aver respirato amianto, perchè qualcuno ha deciso cosa, come e quando.

Antonio Dal Cin

Vittima del dovere”

 

LA SENTENZA:

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=201209826&nomeFile=202006607_01.html&subDir=Provvedimenti

 

Caso Dal Cin: Ezio Bonanni ricorre al TAR - ONA Notiziario (onanotiziarioamianto.it)

https://onanotiziarioamianto.it/caso-dal-cin-lavvocato-ezio-bonanni-ricorre-al-tar/

 

Caso Dal Cin: il ricorso al T.A.R. Lazio respinto.

Io, Vittima del Dovere, condannato a morte due volte.

Caso Dal Cin: il ricorso al T.A.R. Lazio respinto. - Il Quotidiano d'Italia (ilquotidianoditalia.it)

https://ilquotidianoditalia.it/caso-dal-cin-il-ricorso-al-tar-lazio-respinto

Anche la Guardia di Finanza ha espresso disponibilità nei confronti di Antonio Dal Cin, sul suo caso, come riportato nel post:

Il Comando Generale della Guardia di Finanza, in data odierna, risponde alla lettera aperta di Antonio Dal Cin al Comandante Generale delle Fiamme Gialle, Generale di Corpo d'Armata Giuseppe Zafarana.

"in relazione al reparto nel cui ambito sono stati svolti i servizi che hanno comportato l’esposizione a materiali contenenti amianto - MCA - ossia l’attuale Compagnia - ex Brigata - di Prosecco) per il rilascio di apposito curriculum in cui compendiare la durata e la tipologia dei servizi prestati nonché i periodi in cui la S.V. è stato a contatto con MCA nell’espletamento dei medesimi servizi in ambienti esterni alla caserma."
"A tal proposito si evidenzia che rimane Sua specifica prerogativa presentare tale documento all’INAIL al fine di ottenere dallo stesso l’apposita certificazione attestante l’avvenuta esposizione a MCA per poi conseguire, ove spettanti, i benefici pensionistici a norma dell’art. 13, comma 7, della legge n. 257/1992." https://pontiniaecologia.blogspot.com/2021/03/il-comando-generale-della-guardia-di.html

Nessun commento: