domenica 30 agosto 2026

Qualità dell’aria, il 2030 comincia prima: cosa sono le nuove tabelle di marcia

 tratto da https://ambientenonsolo.com/qualita-dellaria-il-2030-comincia-prima-cosa-sono-le-nuove-tabelle-di-marcia/

dall'articolo di Marco Talluri: "Terzo approfondimento sul nuovo decreto sulla qualità dell’aria. Tra il 2026 e il 2029 il superamento dei valori che diventeranno obbligatori nel 2030 può già far scattare l’obbligo per le Regioni di predisporre una tabella di marcia. Una novità importante: non sarà più possibile attendere l’entrata in vigore dei nuovi limiti per cominciare a programmare il risanamento. Bisognerà indicare in anticipo misure, effetti attesi e percorso verso la conformità.
I nuovi valori limite europei per la qualità dell’aria entreranno pienamente in vigore il 1° gennaio 2030, ma per le Regioni italiane la partita comincia molto prima.
È uno degli aspetti più importanti e forse meno conosciuti dello schema di decreto legislativo A.G. 435, che recepisce la nuova direttiva europea sulla qualità dell’aria.
Il decreto introduce infatti le “tabelle di marcia per la qualità dell’aria”, uno strumento di pianificazione preventiva destinato alle zone nelle quali, prima del 2030, le concentrazioni risultano già superiori ai valori che diventeranno obbligatori a quella data.
Il principio può essere sintetizzato così: se oggi sappiamo che nel 2030 un determinato livello di inquinamento non sarà più consentito non possiamo aspettare il 2030 per cominciare a ridurlo.
Dal 2026 bisognerà guardare ai limiti del 2030
L’articolo 16 dello schema stabilisce che, se tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2029 in una zona viene rilevato un livello superiore a uno dei valori limite destinati a entrare in vigore il 1° gennaio 2030, la Regione o Provincia autonoma deve predisporre una tabella di marcia per raggiungere il nuovo standard entro quella data.
La tabella deve essere adottata entro due anni dall’anno civile nel quale è stato registrato il superamento.
È un cambiamento significativo nel modo di interpretare i dati delle centraline. Prendiamo il caso del biossido di azoto. Oggi il valore limite annuale è 40 µg/m³. Dal 2030 scenderà a 20 µg/m³. Una stazione che nel 2026 registrasse, per esempio, 28 µg/m³ continuerebbe quindi a rispettare pienamente il limite attualmente vigente.
Ma sarebbe contemporaneamente 8 µg/m³ sopra il valore che dovrà essere rispettato nel 2030. Con la nuova disciplina quel dato non potrà essere semplicemente classificato come “a norma”. Diventerà un segnale della distanza che resta da percorrere.
Una nuova categoria di territorio fuori traiettoria
È probabilmente questo il modo più utile per comprendere la novità. Finora siamo abituati soprattutto a distinguere fra territori che rispettano un limite e territori che lo superano. Il nuovo sistema introduce, di fatto, una terza situazione: territori che rispettano ancora il limite vigente ma non sono ancora allineati al limite futuro.
È proprio per questi territori che assume importanza la tabella di marcia. La domanda non sarà quindi soltanto: “La città rispetta oggi la legge?” ma anche: “Sta diminuendo l’inquinamento abbastanza rapidamente da rispettare la legge del 2030?”
Non riguarda soltanto il NO₂
Lo stesso ragionamento interessa gli altri inquinanti per i quali dal 2030 diventano applicabili valori più severi. Particolarmente rilevanti sono PM2,5 e PM10, oltre al biossido di azoto. Per il PM2,5, per esempio, il valore limite annuale scenderà a 10 µg/m³.
Ciò significa che molte situazioni che sulla base della normativa attuale possono apparire non problematiche dovranno essere rilette alla luce del nuovo standard. Questa è una delle ragioni per cui il quadriennio 2026-2029 diventa una fase cruciale del recepimento.
Che cosa deve contenere una tabella di marcia
La tabella di marcia non dovrebbe essere semplicemente un documento nel quale la Regione dichiara di voler raggiungere il nuovo limite. Deve spiegare come intende farlo.
La relazione illustrativa dello schema evidenzia che tabelle di marcia e piani per la qualità dell’aria hanno sostanzialmente la stessa struttura informativa. La differenza fondamentale riguarda il momento nel quale vengono predisposti: le prime hanno carattere preventivo rispetto alla scadenza del 2030, mentre i secondi intervengono quando viene superato un valore già vigente. I contenuti sono disciplinati in particolare dall’Allegato VIII.
Devono essere individuate le sorgenti responsabili dell’inquinamento, descritte le misure già adottate e quelle ulteriori che si intendono introdurre e valutato il loro effetto. Ma soprattutto bisogna cercare di quantificare il risultato atteso.
Non basta più elencare le misure
È forse il passaggio più interessante. Un piano tradizionale può contenere molte azioni: rinnovo del trasporto pubblico, incentivi alla sostituzione dei veicoli, limitazioni della circolazione, sostituzione degli impianti di riscaldamento, interventi sulle biomasse, riduzione delle emissioni industriali, misure agricole.
Ma il numero delle misure dice poco sulla loro efficacia. La nuova impostazione cerca invece di collegare: misura → riduzione delle emissioni → riduzione delle concentrazioni → raggiungimento del limite.
L’Allegato VIII richiede infatti di valutare gli effetti delle misure sulla riduzione delle emissioni e delle concentrazioni e, negli aggiornamenti, di verificare quanto è stato effettivamente ottenuto. Questo può trasformare profondamente il modo in cui vengono letti i piani.
Un esempio ipotetico
Immaginiamo una città che nel 2026 registri una concentrazione media annuale di NO₂ pari a 30 µg/m³. Il valore vigente di 40 µg/m³ è rispettato. Ma rispetto ai 20 µg/m³ previsti dal 2030 occorre una riduzione di circa un terzo in pochi anni.
La tabella di marcia dovrebbe quindi individuare le principali sorgenti e stimare l’effetto delle misure. Potrebbe, per esempio, prevedere che: il rinnovo del trasporto pubblico produca una determinata riduzione; la diminuzione del traffico automobilistico ne produca un’altra; l’elettrificazione del parco circolante contribuisca ulteriormente; interventi sulle emissioni industriali o sul riscaldamento forniscano un contributo aggiuntivo. Il punto non sono naturalmente questi numeri ipotetici. Il punto è che la somma degli effetti attesi dovrebbe costruire una traiettoria credibile da 30 a 20 µg/m³ entro il 2030.
La modellistica diventa fondamentale
Qui le tabelle di marcia si collegano direttamente al tema della modellistica che approfondiremo nell’articolo successivo della serie. Per stabilire se una determinata combinazione di interventi consentirà di rispettare il limite non basta infatti conoscere le emissioni.
Emissioni e concentrazioni non sono la stessa cosa. Una riduzione del 20% delle emissioni di un determinato inquinante o dei suoi precursori non implica necessariamente una riduzione del 20% della concentrazione misurata dalle centraline.
Meteorologia, orografia, chimica atmosferica, trasporto degli inquinanti e contributo delle diverse sorgenti modificano la relazione. Per questo saranno necessari scenari modellistici capaci di rispondere a una domanda concreta: con le misure previste quale qualità dell’aria possiamo ragionevolmente aspettarci nel 2030?
Quando la tabella di marcia può non essere necessaria
Il superamento, tra il 2026 e il 2029, di un valore destinato a diventare obbligatorio nel 2030 non comporta però automaticamente in ogni situazione l’adozione di una nuova tabella.
Lo schema consente di non predisporla quando lo scenario di riferimento dimostri che il valore sarà comunque raggiunto entro la scadenza attraverso le misure già in vigore. È prevista inoltre la possibilità di tenere conto di situazioni temporanee che incidano soltanto su un anno.
Ma la Regione non può semplicemente dichiarare che non serve intervenire. Deve fornire al pubblico e alla Commissione europea una giustificazione dettagliata della scelta. È un elemento importante di trasparenza.
La differenza fra tabella di marcia e piano per la qualità dell’aria
I due strumenti possono sembrare simili, ma rispondono a momenti diversi. La tabella di marcia guarda in avanti. Serve prima del 2030 quando il territorio deve ancora adeguarsi ai valori futuri.
Il piano per la qualità dell’aria interviene invece quando viene superato un valore limite o obiettivo già applicabile.
Potremmo sintetizzare così:
tabella di marcia = prevenire il futuro superamento
piano = rimediare a un superamento già avvenuto
La distinzione è tutt’altro che formale. L’obiettivo della nuova direttiva è proprio evitare che il sistema continui a funzionare prevalentemente attraverso interventi successivi alla violazione.
Dopo il 2030 il tempo per rientrare non è indefinito
Anche la disciplina dei piani diventa più stringente. Quando, dopo l’entrata in vigore dei nuovi valori, viene accertato un superamento, il periodo necessario per tornare alla conformità deve essere mantenuto il più breve possibile.
Lo schema stabilisce inoltre che, di norma, il superamento non possa protrarsi oltre quattro anni dalla fine dell’anno nel quale è stato registrato per la prima volta. Il piano deve essere adottato entro due anni.
Questo introduce un orizzonte temporale molto più leggibile. Non dovrebbe quindi essere sufficiente approvare periodicamente nuovi piani senza arrivare alla conformità.
Che cosa succede se la traiettoria non funziona
Una tabella di marcia non dovrebbe essere considerata conclusa nel momento della sua approvazione. Se i dati successivi mostrano che le misure non stanno producendo gli effetti previsti e il superamento rispetto al valore futuro persiste, il decreto prevede che gli interventi vengano rafforzati e la tabella aggiornata.
Questo introduce un meccanismo potenzialmente molto interessante: previsione → monitoraggio → verifica → correzione.
È il principio tipico delle politiche basate sui risultati.
Il rapporto con le proroghe
Le tabelle di marcia assumono poi un’importanza ancora maggiore quando un territorio ritiene di non riuscire a raggiungere i valori limite entro il 2030.
Come abbiamo visto nell’approfondimento sulle proroghe, la possibilità di spostare la scadenza al 2035 o, in specifiche circostanze, al 2040 non è automatica.
Occorre dimostrare attraverso una tabella di marcia e specifiche proiezioni che il limite non può essere raggiunto entro il 2030 nonostante le misure previste e che sarà comunque conseguito entro il nuovo termine.
La tabella diventa quindi anche uno degli strumenti attraverso i quali sarà possibile distinguere una difficoltà oggettiva di raggiungere il limite da un semplice ritardo nell’adozione delle politiche.
Dal rispetto formale alla velocità del miglioramento
Questa è forse la conseguenza più interessante per il dibattito pubblico. Oggi un’amministrazione può legittimamente sottolineare che una città rispetta il valore limite vigente. Dal 2026 questa informazione continuerà naturalmente a essere importante, ma non sarà più sufficiente per descrivere la situazione.
Supponiamo che una città presenti questi valori annuali di NO₂:
2026: 30 µg/m³
2027: 29 µg/m³
2028: 28 µg/m³
Tecnicamente rimarrebbe sempre molto al di sotto dell’attuale limite di 40 µg/m³. Ma la traiettoria mostrerebbe anche che, continuando a diminuire di appena 1 µg/m³ all’anno, nel 2030 sarebbe ancora lontana dal nuovo limite di 20. Il problema non sarebbe quindi il rispetto della norma presente. Sarebbe la velocità insufficiente del miglioramento.
Un nuovo strumento anche per cittadini e associazioni
Le tabelle di marcia possono per questo diventare uno strumento molto interessante di controllo pubblico. Consentiranno di confrontare ciò che una Regione aveva previsto con ciò che accade realmente.
Se la tabella stima che una determinata misura dovrebbe ridurre il NO₂ di tre microgrammi e, dopo la sua attuazione, la concentrazione rimane sostanzialmente invariata, sarà necessario comprenderne le ragioni.
Lo stesso vale per PM2,5 e PM10.
La discussione sulla qualità dell’aria potrebbe così spostarsi progressivamente da: “quali misure avete approvato?” a: “quali risultati hanno prodotto?”
Una questione di trasparenza
Perché questo meccanismo funzioni, però, sarà essenziale che le tabelle siano facilmente accessibili e comprensibili. Non dovrebbe essere sufficiente pubblicare documenti di centinaia di pagine.
Sarebbe utile che ogni Regione rendesse disponibili almeno alcuni indicatori sintetici: valore iniziale → valore obiettivo → riduzione necessaria → misure previste → riduzione stimata → concentrazione attesa anno per anno → concentrazione effettivamente osservata.
Una sorta di cruscotto pubblico della traiettoria verso il 2030. Permetterebbe di capire immediatamente se il percorso procede come previsto.
Per Cambiamo Aria un nuovo modo di leggere le città
Questo nuovo approccio è particolarmente interessante anche per un progetto come Cambiamo Aria. Finora il confronto fra le città può essere costruito soprattutto sulla distanza fra le concentrazioni osservate e i valori normativi o sanitari di riferimento.
Con l’entrata in funzione delle tabelle di marcia sarà possibile aggiungere un’altra dimensione: la velocità con cui ogni territorio si sta avvicinando ai valori del 2030.
Due città con la stessa concentrazione possono infatti trovarsi in situazioni molto diverse. Una potrebbe avere ridotto rapidamente l’inquinamento negli ultimi anni; l’altra essere sostanzialmente ferma. La fotografia annuale non basta più. Diventa importante la traiettoria.
Il 2030 comincia adesso
Le tabelle di marcia sono quindi molto più di un nuovo adempimento amministrativo. Rappresentano il tentativo di trasformare una scadenza futura in un percorso verificabile. Il 31 dicembre 2029 non dovrebbe essere il momento nel quale una Regione scopre di essere troppo lontana dal nuovo limite.
Già dal 2026 i dati dovrebbero consentire di capire quanto manca, con quale velocità stanno diminuendo le concentrazioni e se le politiche previste sono sufficienti. Per questo, nei prossimi anni, accanto alle tradizionali mappe dei superamenti sarà utile costruirne idealmente un’altra: la mappa dei territori che sono o non sono sulla traiettoria giusta per il 2030.
È forse questa la novità più importante introdotta dalle tabelle di marcia: trasformare il rispetto della qualità dell’aria da una verifica effettuata alla fine del percorso in un processo che può essere controllato mentre sta avvenendo.
Per avere un quadro complessivo
Questo articolo fa parte della serie di approfondimenti sul nuovo decreto italiano sulla qualità dell’aria di recepimento della Direttiva UE 2881/2024. https://ambientenonsolo.com/tag/direttiva-2881-2024/
Per comprendere in modo organico inquinanti, effetti sulla salute, dati, limiti attuali e nuovi standard europei, leggi il nostro approfondimento “Qualità dell’aria in Italia: inquinanti, salute, limiti e dati”. https://ambientenonsolo.com/qualita-dellaria-in-italia.../
Tag: Direttiva 2881/2024 Qualità dell'aria"
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