sabato 13 settembre 2008

sentenze elettrodotti ed elettrosmog

http://www.ambientediritto.it/Giurisprudenza/Elettrosmog_salute.htm
Giurisprudenza
Elettrosmog - Salute

Si veda anche: inquinamento - salute

Elettrodotti
Inquinamento elettromagnetico, interesse primario della salute prevalente sugli altri interessi - limiti di esposizione...
Impianti di radiotrasmissione - V.I.A. - concessione - autorizzazione - regolamenti - controlli - rimozione - esproriazioni...
Immissioni - cabine elettriche - fasce di rispetto - distanze - getto pericoloso di cose...
Malattie professionali
Telefonia cellulare
Varchi elettromagnetici
Legittimazione processuale - comitati - giurisdizione...
Questioni di legittimità Costituzionale - dichiarazione di incostituzionalità
legittimità comitati
Legittimazione processuale - comitati ^
Controversia concernente l'inibizione delle immissioni di onde elettromagnetiche - giurisdizione del G.O.. Una controversia concernente l'inibizione delle immissioni di onde elettromagnetiche derivanti da un elettrodotto ritenute nocive per la salute ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lett. e) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, così come modificato dall'articolo 7, comma 1, lett. a) della legge 21 luglio 2000, n. 205 rientra nella giurisdizione del G.O. non rientrando nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Tribunale di Como 22 gennaio 2002
Comitato - legittimazione processuale - criterio del collegamento al territorio - individuale legittimazione al gravame da parte dei singoli aderenti al comitato. La giurisprudenza (cfr. Consiglio Stato Sez. V 18 novembre 1997 n. 1325, T.A.R. Lazio Sez. I 4 dicembre 1997 n. 2041) afferma che un comitato cittadino non è legittimato ad impugnare una concessione edilizia ove questi non dimostri un legittimante collegamento stabile con il territorio, dato che, di per sé, la sua posizione non si presenta differenziata e qualificata rispetto a quella propria della generalità dei cittadini. La legittimazione giurisdizionale, invero, presuppone la specificazione, con riferimento alla situazione concreta e fattuale, del come, perché ed in quale misura il provvedimento impugnato si rifletta negativamente sulla posizione sostanziale dell’istante, determinandone una lesione concreta, immediata e di carattere attuale. Pertanto, sono legittimati ad impugnare i provvedimenti urbanistico-edilizi quei soggetti che vantino un interesse personale, diretto ed attuale all'annullamento dell'atto - perché proprietari dei fondi confinanti o, più in generale, secondo l'indirizzo che ormai prevale, - per essere titolari di diritti reali su immobili situati nella zona interessata dalla costruzione assentita, o anche per il solo fatto di trovarsi con la zona stessa in una situazione di stabile collegamento o di essere insediati abitativamente in essa - che lamentano una lesione dei valori urbanistici, intesi in senso ampio, garantiti dalle previsioni urbanistiche relative alla zona. Il confinante è, quindi, legittimato a far valere il proprio interesse qualificato al mantenimento del rispetto della disciplina urbanistica propria della zona (cfr. TAR Brescia n. 29 del 22.1.1998). Risulta evidente, l'interesse del privato proprietario a che le aree prossime a quella di sua proprietà ricevano una determinata sistemazione urbanistica, è configurabile come interesse legittimo tutelabile mediante il ricorso contro il piano regolatore (generale o particolareggiato), nonché eventualmente, contro le concessioni edilizie (cfr. Consiglio Stato sez. IV, 7 febbraio 1990 n. 66). Alla stregua di tali principi, il Collegio reputa che, nella presente fattispecie, risulti comprovata la sussistenza della posizione legittimante al gravame in capo al ricorrente Comitato, atteso che questo è costituito da soggetti abitanti nei fabbricati circostanti il terreno ove è stato allocata, in forza dell’impugnata concessione edilizia, la stazione radio. I soggetti che costituiscono il Comitato risultano, dunque, forniti di una propria individuale legittimazione al gravame, di guisa che la proposizione del ricorso da parte del Comitato non è, di per sé sola, capace di far venir meno la legittimazione. TAR Lombardia, Sez. Brescia, 21 agosto 2001, n. 712

legittimità costituzionale
Decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 - incostituzionale. E' costituzionalmente illegittimo, per eccesso di delega, il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 (Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443). Corte Costituzionale 1 ottobre 2003 Sentenza n. 303 (vedi: sentenza per esteso)

Vedi anche: Il ricorso alla Corte Costituzionale contro il Decreto Legislativo n. 198/2002. La mozione della Regione Lombardia e lo stato delle impugnazioni innanzi alla Suprema Corte.
Questione di legittimità costituzionale del Decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198 - artt. 3, 117 terzo comma e 118 primo comma della Carta Costituzionale - la ragionevolezza delle scelte legislative - provvedimenti dirigenziali che negano la proroga dell’autorizzazione provvisoria per lo stazionamento temporaneo di un carrello porta antenna su terreno a agricolo. E' sollevata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo e secondo comma, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, in relazione agli artt. 3, 117, terzo comma e 118, primo comma della Costituzione, sulla legittimità o meno, previa delibazione della domanda incidentale di sospensiva, dei provvedimenti dirigenziali indicati in epigrafe con i quali il Comune di Ostuni ha sia negato la proroga dell’efficacia dell’autorizzazione provvisoria rilasciata (il 25 novembre 1999) per lo stazionamento temporaneo (per mesi sei) di un carrello porta antenna su terreno a agricolo, alla via dei Colli, sottoposto a vincolo paesaggistico e ubicato entro la fascia di territorio posta a valle della linea dei cigli collinari (nell’ambito della quale sussiste il divieto di localizzazione di stazioni radio base per telefonia cellulare previsto dall’art. 3 del regolamento comunale di organizzazione del sistema di teleradiocomunicazioni approvato con delibera del C.C. di Ostuni n. 3/2001, e in forza delle norme di salvaguardia derivanti dalla variante al P.R.G. di Ostuni adottata con delibera del C.C. di Ostuni n. 2/2001), sia rigettata l’istanza di autorizzazione in sanatoria presentata dalla società ricorrente relativamente alla stessa stazione radio base per telefonia cellulare di via dei Colli. I provvedimenti impugnati si fondano, oltre che all’allegato contrasto con la disciplina fissata dagli strumenti urbanistici e dal regolamento organizzativo del sistema di teleradiocomunicazioni adottati dal Comune di Ostuni, anche sul disposto dell’art. 10 secondo comma della Legge Regionale 8 marzo 2002 n. 5, che vieta - espressamente - la localizzazione degli impianti di telecomunicazioni in aree vincolate ai sensi del Decreto Legislativo n. 490/1999. Tali disposizioni di legge suscitano al Collegio seri dubbi circa la loro conformità agli artt. 3, 117 terzo comma e 118 primo comma della Carta Costituzionale. L’installazione sul territorio delle stazioni radio base per telefonia cellulare investe, necessariamente, profili ascrivibili ad una pluralità di materie (tutela dell’ambiente, ordinamento della comunicazione, tutela della salute e governo del territorio), di cui le ultime tre rientrano, indubbiamente, tra quelle in relazione alle quali - per espressa volontà del costituente - deve potersi esplicare la potestà legislativa concorrente delle Regioni. E, in particolare, il menzionato art. 3 del Decreto Legislativo 4 settembre 2002 n. 198 disciplina - esaustivamente - l’aspetto attinente all’inserimento urbanistico delle stazioni radio base per telefonia cellulare sul territorio comunale. In tal modo, la norma appare porsi anche in contrasto con il generale precetto sancito dall’art. 3 della Costituzione, che impone la ragionevolezza delle scelte legislative. La sollevata questione di legittimità costituzionale, appare rilevante - già nella fase cautelare del presente giudizio - in quanto, da in lato, in base alla delibazione sommaria tipica della trattazione dell’incidente di sospensione, solo i motivi di gravame incentrati sulla violazione dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 198/2002 si appalesano come condivisibili e, dall’altro, l’accoglimento dell’istanza cautelare (in applicazione di tali disposizioni normative che sembrano eliminare, con riferimento all’installazione degli impianti di telefonia mobile, ogni tutela dell’assetto del territorio) sarebbe suscettibile di provocare l’immediato sacrificio di interessi pubblici e privati di primario rilievo costituzionale, la cui preservazioni si ritiene prevalente rispetto al periculum in mora allegato dalla Società ricorrente. TAR Puglia-Lecce, Sez. I - Ordinanza 10 gennaio 2003 n. 38 (vedi: Ordinanza per esteso)

spostamento o interramento linea elettrica
Elettrodotto - immissioni che pur rispettosa dei limiti, si riveli in concreto lesiva, anche solo potenzialmente del diritto alla salute - diritto costituzionale - la peculiarità del giudizio cautelare e la natura del pericolo - nesso eziologico - pericolo di lesione all’integrità psico-fisica - danno morale soggettivo - periculum in mora - disattivazione parziale degli impianti - messa in sicurezza delle linee elettriche - spostamento e/o interramento. Aderendo all’indirizzo espresso dalla prevalente giurisprudenza sull’analoga questione dei parametri stabiliti in tema di immissioni acustiche, che il rispetto di tali limiti normativi, anche per il loro carattere pubblicistico, non implica una presunzione assoluta di liceità delle immissioni, ben potendo sussistere una situazione che, pur rispettosa dei limiti, si riveli in concreto lesiva, anche solo potenzialmente del diritto alla salute (il principio è stato affermato anche dalla sentenza Cass. 27/7/2000 n. 9893 riguardante un caso di inquinamento elettromagnetico). Tale impostazione appare la più coerente con la necessità di dare piena tutela al diritto costituzionale anche in ambiti, qual è quello in esame, nei quali le conoscenze scientifiche non sono ancora giunte a risultati certi e definitivi. La peculiarità del giudizio cautelare e la natura del pericolo invocato consentono di superare le esitazioni che potrebbero sorgere in tema di accertamento del nesso di causalità che nel caso concreto non si manifesta certamente con fatti violenti o repentini, dai quali si possa evincere in maniera evidente il nesso eziologico; viceversa, si tratta di un processo lento e occulto, che allo stato può essere ricondotto alla sua causa solo attraverso gli studi statistici. Va inoltre chiarito che ai fini della tutela invocata il diritto costituzionale alla salute va inteso nel senso più ampio (come interpretato fin dalla sentenza Cass. sez. un. 6/10/1979 n. 5172), comprensivo del diritto a vivere in un contesto ambientale salubre, che va tutelato anche in via preventiva, ossia in presenza di un mero pericolo di lesione: la tutela, per essere effettiva, non può infatti essere subordinata all’insorgenza di uno stato di malattia. Oltre al pericolo di lesione all’integrità psico-fisica, e indipendentemente dallo stesso, sussistono concreti elementi - allo stato desumibili dall’omogeneità dei sintomi riferiti in occasione delle visite medico-legali effettuate su alcuni dei ricorrenti e risultanti anche da alcuni certificati medici prodotti in causa, che giustificavano il riconoscimento di un verosimile danno morale soggettivo consistente nel turbamento psichico determinato dalla preoccupazione per il rischio, con le conseguenti limitazioni del normale svolgimento della vita, danno riconosciuto da un recente indirizzo giurisprudenziale anche in ipotesi compromissione dell’ambiente (vedasi Cass. sez. un. Civ. 21/12/2002 n. 2515; Cass. 11/1/2001 n. 329; Cass. 26/2/1998 n. 2127; Appello di Milano 10/1/1997 in Foro It. Rep. 1997, voce Responsabilità Civile). Va ravvisato anche il periculum in mora, in ragione della natura dei beni dei quali si chiede la tutela, in suscettibili di integrale riparazione in caso di lesioni e della evidente gravità, attualità ed imminenza del pericolo. Il ricorso merita pertanto accoglimento, non ritenendosi di accedere all’ulteriore richiesta istruttoria di c.t.u. finalizzata ad individuare le modalità ed i termini per la messa in sicurezza delle linee elettriche, atteso che tale individuazione può essere effettuata autonomamente dalle resistenti, disponendo queste di mezzi tecnici e delle professionalità necessarie a tal fine. (In specie il giudice ha in accoglimento del ricorso, ordinato alle società resistenti, per quanto di rispettiva competenza, di mettere a sicurezza le linee elettriche indicate in ricorso entro il termine perentorio di dodici mesi, tramite lo spostamento e/o interramento delle stesse in modo che all’interno delle abitazioni dei ricorrenti non sia superato il limite 0,4 microtesla ai valori di carico nominale; e ordinato alle resistenti, per quanto di rispettiva competenza, per il tempo necessario allo svolgimento dei lavori, di disattivare parzialmente gli impianti in modo che all’interno delle abitazioni dei ricorrenti non sia superato il limite di 0,4 microtesla ai valori di carico nominale). Tribunale di Venezia - Ordinanza 14 aprile 2003 n. 214 (vedi: ordinanza per esteso)

gli elettrodotti e il danno temuto
Il meccanismo eziologico tra l'esposizione a campi elettrici ed effetti cronici (a lungo termine) per la salute umana - "attentato" al mantenimento e conservazione dell'attuale stato di salute dei ricorrenti ex art. 700 c.p.c., - lesione del diritto sancito dall'art. 32 Cost. - il risarcimento in termini monetari - la salute quale bene primario ed assoluto dell'individuo. Seppur non ancora certo sul piano scientifico, il meccanismo eziologico tra l'esposizione a campi elettrici ed effetti cronici (a lungo termine) per la salute umana, appare comunque evidente che i valori riscontrati in concreto espongono i proprietari delle abitazioni ad una determinata e specifica situazione di rischio (come indirettamente confermato dall'indagine epidemiologica della Dr.ssa Taioli), che comporta un qualificato e (ragionevolmente) rilevante grado di probabilità di contrarre una patologia grave, comunque significativamente superiore a quella di chi si trovi invece, a vivere in luoghi dove i livelli di campo elettrico siano inferiori a 0,3 microtesla. Tale maggior rischio costituisce quindi, già di per sé, una sorta di "attentato" al mantenimento e conservazione dell'attuale stato di salute dei ricorrenti ex art. 700 c.p.c., come tale lesivo del diritto sancito dall'art. 32 Cost. La particolarità di tale bene il cui risarcimento in termini monetari, una volta che sia stato compromesso in modo significativo, appare comunque inadeguato ed insufficiente a ripristinarlo nel suo stato originario implica la necessità, ove possibile, di anticipare la soglia della tutela, minimizzando alla fonte, l'impatto che ogni iniziativa industriale ha sulla salute umana dei soggetti che vivono nelle immediate vicinanze (vd. Cass. 9893/2000). Dal momento che le immissioni risultano in concreto pericolose per la salute, essendo in grado di alterarla, devono qualificarsi come intollerabili. Dall'essere la salute un bene primario ed assoluto dell'individuo consegue la sua non compromettibilità in vista della tutela di beni ed interessi di livello inferiore, quali la produzione. Tribunale di Como 22 gennaio 2002
Elettrodotti - tutela della salute - legittimità dell’ordine di interramento o innalzamento di un elettrodotto - calcolo del rischio elettrosmog provocato da un elettrodotto - articolo 844 C.C. - esistenza e concretezza del “rischio” - definizione del “rischio” - differenza tra “rischio” e “certezza” - il danno, sotto forma di “rischio” - principio di "precauzione"- la protezione apprestata dall’ordinamento - diritto alla salute - tutela del risarcimento del danno e tutela preventiva. Per "rischio" deve intendersi, sempre secondo l’accezione universalmente accettata, la possibilità del verificarsi di un evento a vario titolo pregiudiziale (possibilità che può essere più o meno intesa, purché esistente: ad esempio si può assicurare un immobile, purché non venuto meno, contro rischi che per essere assolutamente remoti non cessano per ciò di essere tali), va affermato in linea generale (e salvo, ovviamente, le verifiche che qui in motivazione seguiranno in ordine alla sussistenza di tutti gli altri necessari presupposti) che può trovare tutela nell’ambito dell’art. 844 C.C., anche la fattispecie, come quella in esame (rischio elettrosmog provocato da un elettrodotto), in cui si verte non tanto di lesione già in atto all’attualità, quanto di rischio - purché esistente e, si vedrà poi qui di seguito, e oltre una certa soglia - che determinati fattori (i campi E.L.F.) siano produttivi, già oggi, di concreto pericolo che, domani, si verifichi, o meglio si estrinsechi perfezionandosi, una lesione. Traducendo tutto quanto sopra in termini soggettivi, può dirsi allora che il soggetto protetto dall’articolo 844 C.C. ha diritto di essere esente non solo da propagazioni immediatamente - avvertibilmente dannose, ma anche da propagazioni "rischiose", e ciò sia sotto il profilo del diritto soggettivo della persone e sia del diritto soggettivo dominicale (il fondo gravato da un tale rischio è oggettivamente e indebitamente menomato per causa imputabile non al suo proprietario, ma al vicino). Occorre tuttavia verificare se "il rischio" sia esistente e concreto. Premettendo che anche nei casi di conclamata pregnanza di determinati fattori rispetto a gravi patologie umane (in particolare, neo-plastiche, con inquadramento secondo i criteri, più volte menzionati in atti, dello I.A.R.C., in classe 1), sempre e comunque di "rischio", e mai di certezza, si tratta (per esempio, è noto ed esperienza comune di ognuno che vi sono accaniti fumatori che pervengono ad anche tardissima età e decedono poi per tutt’altre cause che tumori polmonari, cos’ come essi vengono contratti anche da individui assolutamente esenti da sempre dal vizio del fumo), in linea generale, così come con riferimento alla specifica fattispecie qui in esame, può formularsi il seguente paradigma graduale: a) il rischio non esiste in assoluto, è puramente immaginario e psicologico: pur essendosi comunque una "lesione" (seppur non al "soma", ma alla "psiche") non può esservi tutela; b) il rischio esiste, ma resta nettamente al di sotto di una ragionevole soglia, con valori che eventualmente accomunano una determinata fattispecie con una serie in definitive di altre (ad esempio, non vi è porzione della superficie terrestre che sia esente dal rischio della caduta di aeromobili): anche in tal caso non troverebbe giustificazione la tutela ex art. 744 c.c.; c) il rischio esiste, e supera una soglia la cui "ragionevolezza", trattandosi tra l’altro, come nel caso in esame, appunto di immissioni non organoletticamente avvertibili, deve essere determinata scientificamente (C.T.U. Dr. Berzino). In tale ultima ipotesi, deve concludersi che il danno, sotto forma di rischio, è già in atto, ed allora esso va pervenuto - risarcito (risarcimento in forma specifica), anche se si tratta, come del resto sempre nel caso di "rischio", di un’ipotesi, per così dire, "ambulatoria", nel senso che non si sa quando e chi l’evento materialmente lesivo colpirà (ma invece si sa che quanto esso colpirà sarà giuridicamente "troppo tardi", nel senso che un evento lesivo che si poteva prevenire si è invece già verificato, il che costituisce di per sé una rottura dell’ordine giuridico, il quale è improntato al privilegio - come si evince dalla normativa nei più svariati settori - verso la prevenzione, e in subordine la riduzione del danno rispetto al suo risarcimento per equivalente monetario, "ultima thule" tra i vari rimedi giuridici). Conoscere la causa significa prevedere l’effetto, prepararsi al suo evento, sottrarsi all’accadimento imprevisto, ridurre il timore, placare l’angoscia in un sapere che sa di sé del corso immutabile delle cose" - U. Galimberti, "Psiche e teche"; "è indispensabile acquisire la scienza delle cause prime: infatti diciamo di conoscere una cosa quanto riteniamo di conoscere la causa prima" - Aristotele, "metafisica", libro I. Esclusa a priori la sussumibilità della fattispecie in esame nell’ipotesi di cui qui sopra sub a) (neppure le due parti resistenti, in nessun atto, hanno financo soltanto ipotizzato trattasi di ossessioni psicopatologiche dei ricorrenti, occorre invece, qui e ora, optare tra le altre due possibilità, quella sub b) (rischio esistente ma sotto la soglia) ovvero quella sub c) (rischio oltre la soglia), anche, (ma non solo e soprattutto non meccanicamente, trattandosi di categoria concettuale che vige nell’ambito di normative pubblicistiche, i cui destinatari, più che i "cives", appaiono essere le Pubbliche Autorità), alla luce del noto principio (del resto non coincidente ma contiguo con il concetto di "cautela" sotto ogni profilo considerato) di "precauzione". In termini generali, può dirsi che la protezione apprestata dall’ordinamento al titolare di un diritto si estrinseca prima nel vietare agli altri consociati di tenere comportamenti che contraddicano il diritto e poi nel sanzionare gi effetti lesivi della condotta illecita, obbligando il responsabile al risarcimento del danno. Con specifico riferimento al diritto alla salute, sarebbe contraddittorio affermare che esso non tollera interferenze esterne che mettano in discussione l’integrità a ammettere che alla persona sia data la sola tutela del risarcimento del danno e non anche quella preventiva". Soltanto un accertamento e un’indicazione tecnico-scientifica, infatti, poteva dar conto delle possibili variabili in ordine al rimedio - risarcimento rispetto all’illecito civile come sopra accertato, rispetto a cui, per esempio, una risposta totalmente negativa ovvero contemplante come unica opzione concretamente praticabile lo smantellamento delle intere linee di elettrodotti con conseguente definitiva interruzione dell’importante asse di approvvigionamento e distribuzione elettrica avrebbe potuto risultare pregnante ai fini di cui al predetto 2° comma dell’art. 844 c.c.. Rilevato che, anche in tal caso nessuna parte in causa ha posto in discussione le risultanze dell’elaborato peritale, anzi, esplicitamente valutato come attendibile, va dato atto che pure al secondo quesito il CTU ha dato, sempre previa e sulla base di vigorose e argomentate considerazioni scientifiche, precisa risposta: quanto al carico indotto dall’elettrodotto Cislago-Sondrio da 220 KV. L’unica soluzione al secondo quesito della CTU, sia considerato il carico massimo dell’elettrodotto, sia prendendo in considerazione il valore medio, consiste nell’interramento in cavo del tratto compreso tra i tralicci 293 e 296, con un costo complessivo dell’intervento quantificabile in 4368 milioni di lire e, quanto al carico indotto invece dall’altro elettrodotto Cucciago-Noverate, da 132 KV. "Se invece si ritiene necessario che l’intera abitazione sia soggetta a valori di induzione inferiore a 0,4 microtesla, è necessario innalzare di 10 m. l’intero tratto di linea compreso tra il traliccio 14 e il traliccio 18 e adottare per i conduttori la configurazione ST, con costo dell’intervento stimabile in circa 625 milioni di lire". Tribunale di Como Ordinanza 30 novembre 2001. (vedi: sentenza per esteso)
Inquinamento elettromagnetico - servitù di elettrodotto - pericolo di danno per la salute - il giudice ordinario può inibire alla pubblica amministrazione l'esecuzione di provvedimenti dalla cui attuazione derivi danno per la salute - Il giudice ordinario può inibire alla pubblica amministrazione l'esecuzione di provvedimenti dalla cui attuazione derivi danno per la salute e che, peraltro, secondo la comune esperienza, il valore di un immobile subisce un decremento in una situazione in cui al suo godimento viene ad accompagnarsi l'esposizione ad una situazione di pericolo. Il diritto alla salute, posto a base della domanda, è infatti un diritto fondamentale dell'individuo, che l'art. 32 Cost. protegge direttamente (Corte cost. 26 luglio 1979 n. 88; 14 luglio 1986 n. 184; 18 dicembre 1987 n. 559; 27 ottobre 1988 n. 992; 2 giugno 1990 n. 307; 18 aprile 1996 n. 118). La Corte costituzionale, nella sentenza 22 giugno 1990 n. 307, ha in particolare considerato che un trattamento sanitario può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e scarsa entità, appaiono normali in ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili. Da ciò è conseguita l'affermazione che la legge deve prevedere un equo ristoro del danno alla salute subito dal singolo in conseguenza dell'essersi dovuto sottoporre ad un trattamento obbligatorio. Se ne trae, logicamente, la conclusione, che siano da considerare prive di efficacia giuridica le determinazioni contenute nei provvedimenti della pubblica amministrazione, per la parte in cui possano risultare lesive della conservazione dello stato di salute, anche quando i provvedimenti adottati costituiscano in sé manifestazione di un potere ad altri fini previsto dalla legge (Sez. Un. 6 ottobre 1979 n. 5172). (Nella specie, è stata autorizzata la costruzione e messa in esercizio di una linea di trasmissione di energia elettrica avente tensione compresa tra i 220 e 350 Kw. e sono state dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili, le opere occorrenti. Su tale base, essendo prevista l'imposizione di una servitù di elettrodotto, è stata autorizzata l'occupazione in via di urgenza dei terreni su cui dovranno essere realizzate le opere che costituiscono l'elettrodotto. L'attore, temendo che l'esercizio dell'elettrodotto, per la distanza tra la linea elettrica e la sua abitazione, dia luogo ad un'esposizione al campo elettromagnetico generato dal passaggio dell'energia, capace di creare pregiudizio per la sua salute, oltre che per la salute del suo nucleo familiare, ha proposto una domanda per far accertare che, alla distanza indicata, l'esposizione al campo elettromagnetico è fonte di pericolo per la salute. Ha chiesto che a tale accertamento facciano seguito provvedimenti del giudice, di inibitoria alla messa in esercizio dell'elettrodotto e di condanna al risarcimento del danno, per il pregiudizio che alla sua proprietà ha già arrecato la preventivata messa in esercizio dell'elettrodotto, in conseguenza del diminuito valore di godimento del bene conseguente al pericolo di danno per la salute cui potrebbero essere esposte le persone che in concreto vi abitassero). Ciò significa, riferendosi al caso in esame, che il provvedimento di autorizzazione all'impianto e messa in esercizio della nuova linea elettrica ed il conseguente provvedimento di imposizione della servitù di elettrodotto, producono effetti ablativi in rapporto al diritto reale di proprietà, perché il proprietario, oltre a dover tollerare la presenza od il passaggio sul suo fondo degli impianti di cui consta l'elettrodotto, è impedito dall'eseguire sul fondo costruzioni od in genere dallo svolgere attività che possano determinare l'insorgere di situazioni di pericolo. Ciò non significa, per contro, che il provvedimento di autorizzazione all'impianto e messa in esercizio della linea elettrica ed il conseguente provvedimento di imposizione della servitù possano produrre l'effetto giuridico che, come risultato dalla prefigurata utilizzazione della linea per la trasmissione dell'energia alla potenza prevista, debba essere subito dalle persone che hanno diritto di godere dell'immobile un pregiudizio del loro stato di salute. Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2000, n. 9893. (vedi sentenza per esteso)
Servitù di elettrodotto - inquinamento elettromagnetico - la situazione di esposizione alla potenzialità del fattore inquinante - la tutela può essere preventiva e sostanziarsi in una inibitoria. Che la situazione di esposizione al fattore inquinante contenga in sé tale potenzialità costituisce anch'esso un tratto essenziale del fatto da accertare e la potenzialità, come in ogni caso in cui si tratta di stabilire se in futuro potrà determinarsi un evento come conseguenza di un fatto presente, deve essere accertata considerando se sia da considerare dimostrato un numero di casi in cui l'evento si è prodotto, sufficiente ad autorizzare, in un giudizio che fosse compiuto ad evento avvenuto, la conclusione che il fatto costituisce la causa dell'evento. La domanda proposta dall'attore non avrebbe potuto essere rigettata in base all'argomento che sino a quando l'elettrodotto non fosse entrato in funzione non poteva stabilirsi se avrebbe arrecato danno. Questo equivale a dire che il diritto alla salute deve prima essere esposto a compromissione e poi può trovare tutela, ma solo in forma repressiva, mediante condanna al risarcimento del danno, anche in forma specifica. Si è visto invece che la tutela può essere preventiva e sostanziarsi in una inibitoria. Perciò, il giudice di merito non avrebbe potuto rifiutarsi di accertare se il diritto alla salute di quanti si fossero trovati ad abitare sul fondo dell'attore sarebbe risultato esposto al pericolo di rimanere compromesso dall'esposizione ai campi elettromagnetici generati dall'elettrodotto, una volta che fosse entrato in funzione e per come ne era preventivato l'esercizio. Questo accertamento, naturalmente, avrebbe dovuto essere condotto valutando gli elementi di prova prodotti in giudizio dalla parte (artt. 115 e 116 cod. proc. civ.), salvo a far ricorso ad indagini tecniche, se il giudice l'avesse ritenuto necessario (art. 61 cod. proc. civ.). Il giudice di rinvio, si uniformerà al seguente principio di diritto: - 'La tutela giudiziaria del diritto alla salute in confronto della pubblica amministrazione può essere preventiva e dare luogo a pronunce inibitorie, se, prima ancora che l'opera pubblica sia messa in esercizio nei modi previsti, sia possibile accertare, considerando la situazione che si avrà una volta iniziato l'esercizio, che nella medesima situazione è insito un pericolo di compromissione per la salute di chi agisce in giudizio. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese di questo grado del giudizio. Cass. civ., sez. III, 27 luglio 2000, n. 9893. (vedi sentenza per esteso)
Elettrodotto aereo - si configura come dolo del costruttore l’emissioni di onde elettromagnetiche idonee a ledere o ad infastidire persone. La Cassazione, ha escluso la configurabilità del reato di cui all'art. 675 c.p. in quanto il costruttore di un elettrodotto aereo è a conoscenza del fatto che il passaggio della corrente elettrica ad altissima tensione nei conduttori provoca la formazione di onde elettromagnetiche nel campo di forza preesistente o autogenerato, con la conseguenza che l'elemento psichico, ancorché possa in concreto atteggiarsi come colpa dovuta all'erronea valutazione di circostanze di contorno, si configura normalmente come dolo. (Nella specie il p.m. aveva chiesto il sequestro preventivo di quattro conduttori di corrente elettrica ad alta tensione "in quanto cose pertinenti ai reati di cui agli art. 674 e 675 c.p.", sul presupposto che da quegli oggetti derivasse l'emissione di onde elettromagnetiche). Cassazione penale, sez. I, 14 ottobre 1999, n. 5626.

illogicità e scelte irrazionali
Elettrodotti - Ai fini della tutela del diritto alla salute dai campi elettromagnetici derivanti dagli elettrodotti ad alta tensione, il rispetto del D.P.C.M. 23 aprile 1992, che ha fissato normativamente i limiti massimi di esposizione ai campi elettrici e le condizioni che devono essere rispettate per la costruzione di nuovi elettrodotti, è sufficiente ai fini della legittimità dell`atto autorizzativo che approva il tracciato dell`elettrodotto. Le scelte progettuali in ordine al tracciato di un elettrodotto costituiscono esplicazione di potestà tecnico-amministrativa discrezionale, non censurabile in sede di giudizio di legittimità se non per illogicità e manifesta irrazionalità delle scelte. In sede di autorizzazione di un elettrodotto, ai fini dell`approvazione del relativo progetto, l`Amministrazione ha l`obbligo di effettuare una specifica e dettagliata comparazione fra soluzioni alternative soltanto quando le stesse sono state suggerite dagli interessati, privati o enti pubblici, nelle forme e nei termini previsti dalla normativa statale e regionale (nella specie, dall`art. 4 legge Regione Lombardia 16 agosto 1982, n. 52, che riconosce al Comune interessato una specifica garanzia di partecipazione al procedimento nei casi di interferenza delle linee ed impianti elettrici con altre opere pubbliche). Tar Lombardia, sez. III, 3 novembre 1994, n. 618, in Rass. giur. energia elettr. 1995, 954

turbogas a Pontinia aggiornamento del 13 settembre

In molti mi chiedono (verbalmente, per telefono, per e-mail) notizie sulla situazione in continua evoluzione del progetto della turbogas di Pontinia nel nucleo industriale di Mazzocchio e delle “opere connesse” (elettrodotto e metanodotto) con relative servitù ed espropri.
Le scadenza rimane il 26 settembre per le osservazioni alla procedura di esproprio, servitù e vincoli urbanistici. Non c’è costo per fare le osservazioni che devono essere motivate e presentate al comune di Pontinia (oppure al Ministero dello sviluppo economico). Per presentarle si può prendere spunto o copiare quanto riportato sul blog http://www.pontiniaecologia.blogspot.com/.
Intanto alcuni privati (cittadini ed aziende) hanno dato incarico ai legali e tecnici per produrre autonomamente osservazioni e/o ricorsi.
Un legale consigliere comunale di Pontinia ha dato la sua disponibilità a lavorare gratuitamente.
Al più presto saranno rese note anche le osservazioni del comune di Pontinia.
Prima della scadenza del 26 si terrà una pubblica assemblea alla quale sono stati invitati il presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo, ma anche l’assessore regionale all’ambiente, Filiberto Zaratti, il capogruppo dei verdi Enrico Fontana e i consiglieri regionali eletti in provincia di Latina.
Questa assemblea avrà il duplice scopo di chiedere alla Regione Lazio l’espressione ufficiale sul progetto della turbogas che, se conseguente a tutti gli atti ufficiali fin’ora emanati; sarà necessariamente contraria, ma anche di informare i cittadini sulla presa di posizione del comune di Pontinia.
Ai cittadini interessati dagli espropri, dalle servitù, dai vincoli urbanistici conseguenti al progetto delle reti di elettrodotto e metanodotti, saranno date ulteriori informazioni da utilizzare per le relative osservazioni.
Ad oggi tutte le forze politiche che si sono espresse ai vari livelli hanno espresso, anche se con motivazioni e argomentazioni diverse, parere contrario al progetto.
Lo stesso per le associazioni di categoria (del mondo agricolo, ma anche le imprese già operanti nel nucleo industriale di Mazzocchio), i comitati dei cittadini, gli ambientalisti, gli enti locali (comune di Pontinia, Sezze, Sermoneta, Bassiano, Roccagorga, Roccasecca, Sonnino, Priverno, Terracina, amministrazione provinciale, consorzio di Bonifica).
Rimane il solo parere favorevole del consorzio industriale e non si conosce il pensiero del Parco Nazionale del Circeo, gli unici a non essersi dichiarati in difesa del territorio.
Tornando alla procedura di esproprio le 2 assemblee pubbliche con ampia informazione e diffusione, sia della convocazione che degli esiti, il tavolo tecnico-legale (anch’esso aperto a chiunque volesse dare un contributo) hanno consentito a tutti gli interessati (a qualunque titolo) di partecipare.
La valutazione di impatto ambientale (VIA) emanata dai ministri Matteoli (AN) e bottiglione (UDC) è stata contestata anche da esponenti ai vari livelli degli stessi partiti, oggi contrari al progetto e l’amministrazione comunale ne sta valutando eventuali ricorsi.
Anche la procedura AIA-IPPC presso il ministero dell’ambiente è stata più volte contestata per motivi vari.
Ha subito 2 stop (settembre 2007 e settembre 2008), l’ultimo probabilmente per un “normale” avvicendamento dei componenti che, se non altro, ne prolunga i tempi e riapre i tempi per presentare osservazioni sugli errori del procedimento oltre che tecnici-procedurali.
Chi vuole dare il suo contributo a contrastare il progetto può fare, come ha detto il sindaco Tombolillo, le sue osservazioni e consegnarle presso la sua segreteria, partecipare alle riunioni aperte oppure fare segnalazioni verbali, telefoniche o per e-mail.
Chi vuole può utilizzare anche il blog http://www.pontiniaecologia.blogspot.com/ oppure l’indirizzo e-mail ivi riportato.
Praticamente quasi ogni giorno, allo scopo di informare, viene pubblicato un comunicato di aggiornamento sul progetto.
Il consigliere regionale Enrico Fontana segue quotidianamente l’evoluzione e le sue impressioni sono favorevoli sia sulla presenza a Pontinia di Marrazzo che sulle ragioni dell’opposizione al progetto.
Arrivano da Termoli notizie sulle difficoltà del funzionamento della centrale a turbogas, sembra che sia più il tempo di spegnimento che di produzione di energia elettrica.
Un altro motivo, se ce n’era bisogno, per dire un no sempre più uniforme e condiviso.
Pontinia 13 settembre 2008 Ecologia e territorio Giorgio Libralato

venerdì 12 settembre 2008

a Termoli flop turbogas?

secondo una fonte con notizie odierne
A TERMOLI LA TURBOGAS LAVORA MOLTO POCO, SAREBBE PIù IL TEMPO CHE NON GIRA CHE QUELLO DI EFFETTIVA PRODUZIONE a causa di vari problemi, tanto che pare abbiano tolto dal web questi dati che prima pubblicavano

La fonte conosce molto da vicino la turbogas di Termoli

bozza ricorso con motivazioni personali

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI PONTINIA
Al Ministero dello Sviluppo Economico
-Dipartimento per la competitività –
Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie –
Ufficio XII
via Molise, 2 – 00187 Roma

Oggetto: osservazioni al progetto e al procedimento recante "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale", per il rilascio di una Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato nel Comune di Pontinia, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio dello stesso;

_l_ sottoscritt_ nat_ a ____________________ (__) il __/__/19__ residente a ____________________ (LT) in via __________________ n. _____ , c.f. ___ ___ _____ _____, recapito telefonico 0773/_______ cellulare ___/_______, indirizzo e-mail ________________ in qualità di (indicare il diritto reale oppure la carica) _________________________ del terreno sito nel comune di Pontinia, località ______________ distinto in catasto terreni del comune di Pontinia dal foglio n. ___ particella n. ______

Con riferimento all’AVVISO DI PUBBLICAZIONE
(DPR 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni) con il quale la AceaElectrabel Produzione S.p.A. Su indicazione del Ministero dello Sviluppo Economico HA RESO NOTO che:
presso il Ministero dello Sviluppo Economico è in corso, su istanza di parte, il
procedimento, ai sensi della legge 9 aprile 2002, n. 55, recante "Misure urgenti per garantire
la sicurezza del sistema elettrico nazionale", per il rilascio di una Autorizzazione unica per la
costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato nel
Comune di Pontinia, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili
all'esercizio dello stesso;
l'autorizzazione, come previsto all'articolo 1 della citata legge, comprende la
dichiarazione, per gli interventi sopra descritti, di opere di pubblica utilità, e sostituisce
autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme
vigenti;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 52-ter del DPR 8 giugno 2001, n. 327 e successive
modificazioni ed integrazioni nonché della Legge 27 ottobre 2003, n. 290, l'istanza è altresì
finalizzata ad ottenere la preventiva imposizione del vincolo preordinato all'esproprio nonché
la dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione e l'esercizio delle opere connesse e delle
infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto di energia elettrica a ciclo combinato.
Tali opere - consistenti in:
- un metanodotto del diametro di 16", pressione massima di esercizio di 75 bar e
lunghezza complessiva di circa 9 km;
- un elettrodotto di tensione pari a 380 kV e lunghezza complessiva di circa 9 km per
il collegamento tra la futura stazione elettrica di smistamento e la centrale
termoelettrica;
- una stazione elettrica si smista mento a 380 kV nel Comune di Sezze, inserita in
entra-esce sulla linea a 380 kV della Rete di Trasmissione Nazionale " Latina-
Garigliano";
- n. 2 raccordi in semplice terna a 380 kV di collegamento in entra-esce dalla futura
stazione di smistamento all'esistente elettrodotto a 380 kV "Latina-Garigliano", di
lunghezza pari a circa 0,5 km cadauno.
ed interessanti il territorio dei Comuni di Pontinia e di Sezze, entrambi in provincia di Latina -
sono dettagliata mente descritte negli elaborati tecnici depositati presso la Segreteria dei
Comuni di Pontinia e di Sezze, unitamente alle informazioni sulla natura e lo scopo dell'opera
nel suo complesso, nonché al piano particolareggiato di esecuzione contenente la
descrizione di ciascuno dei terreni di cui l'espropriazione o la costituzione del diritto di servitù
si stimano necessarie.

Vista la documentazione
allegata all’Avviso di pubblicazione di cui sopra presso il comune di Pontinia dal 7 al 27 agosto 2008, consistente nei documenti:
- elenco particellare degli espropri;
da integrare
rilevato che nella documentazione
allegata all’Avviso di pubblicazione di cui sopra presso il comune di Pontinia dal 7 al 27 agosto 2008, consistente nei documenti:
- elenco particellare degli espropri; da integrare
come anche ammesso dal Soggetto Proponente AceaElectrabel Produzione S.p.A. nell’inserzione a pagamento nei quotidiani locali “La Provincia” “Latina Oggi” del 5/09/2008 recante la data del 03/09/2008 si rileva la mancanza degli importi da corrispondere a titolo di esproprio e di occupazione dell’area, dell’inosservanza di cui alla legge sugli espropri del sopralluogo, che lo stesso risulta chiaramente non effettuato e non comunicato al sottoscritto;

considerato che sul terreno in oggetto sono in atto le seguenti colture:
_____;
che le opere previste produrranno i seguenti danni alle colture:
_____;
che sul fondo sono presenti le seguenti attrezzature, strutture, impianti o manufatti che subiranno danni per un importo di euro _____;
che la servitù prevista dalle opere di progetto produrranno il seguente minor valore del terreno __________;
che in base alla sentenza ___________ la rete dell’elettrodotto può produrre i seguenti danni agli organismi viventi;
per una somma complessiva dei danni pari a euro _____;
che tanto la VIA di cui al decreto del 5 dicembre 2005, quanto la documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione integrata ambientale (AIA-IPPC) quanto alla procedura di esproprio e pubblica utilità in oggetto sono carenti della seguente documentazione:
- esposizione all’elettrosmog derivante dall’elettrodotto;
- studio dei danni e scenario degli incidenti rilevanti che possono essere causati da errori progettuali (inconsistenza geologica del terreno di fondazione, fondazione, elementi strutturali, condotte, cavi) nonché piano di evacuazione e di intervento per l’incolumità e la salute pubblica;

invia le seguenti osservazioni al progetto e al procedimento recante "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale", per il rilascio di una Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato nel Comune di Pontinia, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio dello stesso:
- la documentazione di progetto è carente dei seguenti documenti, quindi da ritenersi nulla :
- B - la procedura adottata per gli espropri è in contrasto al decreto legislativo n. 330 /2004 nei punti:
1- dell’articolo 52 quater;
3 – dell’articolo 52 quater;
8 – dell’articolo 52 bis;
- 1 – dell’articolo 52 septies; da integrare con le motivazioni;

- H - il progetto è in contrasto all’articolo 6 della legge 8/7/86 n. 349. da integrare con le motivazioni;


Pertanto chiede in via principale:
3 – l’annullamento della procedura di esproprio e dichiarazione di pubblica utilità per gli errori e le carenze di cui ai punti B-H;
in subordine chiede altresì:
4 – la modifica del tracciato della rete ________ (elettrodotto – metanodotto o entrambe) spostandole come da indirizzo della Regione Lazio di cui al parere ____ in materia antisismica;
5 – che l’eventuale nuovo tracciato sia proceduto, in base alla legge sugli espropri, da sopralluogo e che lo stesso sia notificato al sottoscritto;
in ultima analisi chiede:
6 – che venga riconosciuto il danno per il tracciato pari a euro _____;

_l_ sottoscritt_ si riserva di produrre ulteriore documentazione in merito, chiedendo che sia notificato per iscritto quanto recepito in base alle presenti osservazioni.

bozza ricorso con motivazioni generali e particolari

AL SIGNOR SINDACO DEL COMUNE DI PONTINIA
Al Ministero dello Sviluppo Economico
-Dipartimento per la competitività –
Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie –
Ufficio XII
via Molise, 2 – 00187 Roma

p.c. al Ministero all’ambiente
al Ministero per i beni culturali da integrare o correggere
alla Soprintendenza dei Beni Architettonici da integrare o correggere
Alla Regione Lazio da integrare o correggere
all’Amministrazione Provinciale di Latina
al Comitato Tecnico Regionale da integrare o correggere
al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Latina
alla Prefettura di Latina
al Consorzio per lo sviluppo industriale

Oggetto: osservazioni al progetto e al procedimento recante "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale", per il rilascio di una Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato nel Comune di Pontinia, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio dello stesso;

_l_ sottoscritt_ nat_ a ____________________ (__) il __/__/19__ residente a ____________________ (LT) in via __________________ n. _____ , c.f. ___ ___ _____ _____, recapito telefonico 0773/_______ cellulare ___/_______, indirizzo e-mail ________________ in qualità di (indicare il diritto reale oppure la carica) _________________________ del terreno sito nel comune di Pontinia, località ______________ distinto in catasto terreni del comune di Pontinia dal foglio n. ___ particella n. ______

Con riferimento all’AVVISO DI PUBBLICAZIONE
(DPR 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni) con il quale la AceaElectrabel Produzione S.p.A. Su indicazione del Ministero dello Sviluppo Economico HA RESO NOTO che:
presso il Ministero dello Sviluppo Economico è in corso, su istanza di parte, il
procedimento, ai sensi della legge 9 aprile 2002, n. 55, recante "Misure urgenti per garantire
la sicurezza del sistema elettrico nazionale", per il rilascio di una Autorizzazione unica per la
costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato nel
Comune di Pontinia, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili
all'esercizio dello stesso;
l'autorizzazione, come previsto all'articolo 1 della citata legge, comprende la
dichiarazione, per gli interventi sopra descritti, di opere di pubblica utilità, e sostituisce
autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme
vigenti;
ai sensi e per gli effetti dell'art. 52-ter del DPR 8 giugno 2001, n. 327 e successive
modificazioni ed integrazioni nonché della Legge 27 ottobre 2003, n. 290, l'istanza è altresì
finalizzata ad ottenere la preventiva imposizione del vincolo preordinato all'esproprio nonché
la dichiarazione di pubblica utilità per la costruzione e l'esercizio delle opere connesse e delle
infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto di energia elettrica a ciclo combinato.
Tali opere - consistenti in:
- un metanodotto del diametro di 16", pressione massima di esercizio di 75 bar e
lunghezza complessiva di circa 9 km;
- un elettrodotto di tensione pari a 380 kV e lunghezza complessiva di circa 9 km per
il collegamento tra la futura stazione elettrica di smistamento e la centrale
termoelettrica;
- una stazione elettrica si smista mento a 380 kV nel Comune di Sezze, inserita in
entra-esce sulla linea a 380 kV della Rete di Trasmissione Nazionale " Latina-
Garigliano";
- n. 2 raccordi in semplice terna a 380 kV di collegamento in entra-esce dalla futura
stazione di smistamento all'esistente elettrodotto a 380 kV "Latina-Garigliano", di
lunghezza pari a circa 0,5 km cadauno.
ed interessanti il territorio dei Comuni di Pontinia e di Sezze, entrambi in provincia di Latina -
sono dettagliata mente descritte negli elaborati tecnici depositati presso la Segreteria dei
Comuni di Pontinia e di Sezze, unitamente alle informazioni sulla natura e lo scopo dell'opera
nel suo complesso, nonché al piano particolareggiato di esecuzione contenente la
descrizione di ciascuno dei terreni di cui l'espropriazione o la costituzione del diritto di servitù
si stimano necessarie.

Vista la documentazione
allegata all’Avviso di pubblicazione di cui sopra presso il comune di Pontinia dal 7 al 27 agosto 2008, consistente nei documenti:
- elenco particellare degli espropri;
da integrare
preso atto di:
- lettera dell’amministrazione comunale di Pontinia del da integrare in merito alla destinazione urbanistica e ai vincoli gravanti sui terreni siti nel comune di Pontinia;
- rilevata la presenza di 2 industrie a rischio di incidente rilevante ubicate nell’area del consorzio industriale di Mazzocchio da integrare ;
- parere della Regione Lazio in merito all’approvazione del Piano regolatore comunale del comune di Pontinia da integrare ;
- parere di cui all’ex articolo 6 della legge 8/7/86 n. 349 riportato nel decreto di VIA del 5/12/2008 che si ritiene insufficiente nei punti da integrare

rilevato che nella documentazione
allegata all’Avviso di pubblicazione di cui sopra presso il comune di Pontinia dal 7 al 27 agosto 2008, consistente nei documenti:
- elenco particellare degli espropri; da integrare
come anche ammesso dal Soggetto Proponente AceaElectrabel Produzione S.p.A. nell’inserzione a pagamento nei quotidiani locali “La Provincia” “Latina Oggi” del 5/09/2008 recante la data del 03/09/2008 si rileva la mancanza degli importi da corrispondere a titolo di esproprio e di occupazione dell’area, dell’inosservanza di cui alla legge sugli espropri del sopralluogo, che lo stesso risulta chiaramente non effettuato e non comunicato al sottoscritto;

considerato che sul terreno in oggetto sono in atto le seguenti colture:
_____;
che le opere previste produrranno i seguenti danni alle colture:
_____;
che sul fondo sono presenti le seguenti attrezzature, strutture, impianti o manufatti che subiranno danni per un importo di euro _____;
che la servitù prevista dalle opere di progetto produrranno il seguente minor valore del terreno __________;
che in base alla sentenza ___________ la rete dell’elettrodotto può produrre i seguenti danni agli organismi viventi;
per una somma complessiva dei danni pari a euro _____;
che tanto la VIA di cui al decreto del 5 dicembre 2005, quanto la documentazione allegata alla richiesta di autorizzazione integrata ambientale (AIA-IPPC) quanto alla procedura di esproprio e pubblica utilità in oggetto sono carenti della seguente documentazione:
- indagine geologica;
- particolari di fondazione, strutturali e di realizzazione;
- particolari delle opere d’arte;
- particolari costruttivi degli attraversamenti di corsi d’acqua, strade, terreni;
- studio della piena, degli argini, della regimentazione delle acque così come modificate dalle opere d’arte di progetto;
- mitigazione degli interventi dal punto di vista ambientale, geologico, paesaggistico, idraulico;
- esposizione all’elettrosmog derivante dall’elettrodotto;
- studio dei danni e scenario degli incidenti rilevanti che possono essere causati da errori progettuali (inconsistenza geologica del terreno di fondazione, fondazione, elementi strutturali, condotte, cavi) nonché piano di evacuazione e di intervento per l’incolumità e la salute pubblica;

invia le seguenti osservazioni al progetto e al procedimento recante "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale", per il rilascio di una Autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica a ciclo combinato nel Comune di Pontinia, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio dello stesso:
- la documentazione di progetto è carente dei seguenti documenti, quindi da ritenersi nulla :
- A - la procedura adottata è da intendersi in contrasto con il comma 3 dell’articolo 117 della Costituzione Italiana, in quanto nel procedimento non risulta il concorso, la partecipazione e la condivisione della Regione Lazio, né dal procedimento viene si esplicita il rispetto di tale comma da integrare con le motivazioni;
- B - la procedura adottata per gli espropri è in contrasto al decreto legislativo n. 330 /2004 nei punti:
1- dell’articolo 52 quater;
3 – dell’articolo 52 quater;
8 – dell’articolo 52 bis;
- 1 – dell’articolo 52 septies; da integrare con le motivazioni;

- C - il progetto è carente ed errato con merito alla normativa antincendio e in particolare con i riferimenti di cui all’art. 8 del D.Legislativo n. 334/1999 e alla lettera circolare del 4 giugno 2002; da integrare con le motivazioni;

- D - il progetto è carente ed errato in base alla legge n. 64 del 22 febbraio 1974 con particolare riferimento agli articoli 11, 17, 18; da integrare con le motivazioni;

- E- il progetto è difforme e non risponde agli articoli 7 – 9 – 23 – 24 – 25 -26 delle norme tecniche di attuazione del PAI; da integrare con le motivazioni;

- F- il progetto è in contrasto con il Piano Energetico Regionale approvato dalla Giunta Regionale del Lazio in data 4 luglio 2008; da integrare con le motivazioni;

- G - il progetto è in contrasto alla normativa SIC e ZPS; da integrare con le motivazioni;

- H - il progetto è in contrasto all’articolo 6 della legge 8/7/86 n. 349. da integrare con le motivazioni;


Pertanto chiede in via principale:
1 – la revisione e modifica della Valutazione di impatto ambientale per gli errori e le carenze di cui ai punti ____;
2 – l’aggiornamento della procedura AIA-IPPC per le carenze di cui ai punti ____;
3 – l’annullamento della procedura di esproprio e dichiarazione di pubblica utilità per gli errori e le carenze di cui ai punti ______;
in subordine chiede altresì:
4 – la modifica del tracciato della rete ________ (elettrodotto – metanodotto o entrambe) spostandole come da indirizzo della Regione Lazio di cui al parere ____ in materia antisismica;
5 – che l’eventuale nuovo tracciato sia proceduto, in base alla legge sugli espropri, da sopralluogo e che lo stesso sia notificato al sottoscritto;
in ultima analisi chiede:
6 – che venga riconosciuto il danno per il tracciato pari a euro _____;

_l_ sottoscritt_ si riserva di produrre ulteriore documentazione in merito, chiedendo che sia notificato per iscritto quanto recepito in base alle presenti osservazioni.

giovedì 11 settembre 2008

aumenta il metano, ciao turbogas

Sono tanti, troppi i motivi per dire no alle centrali a turbogas.
Emissioni in atmosfera (tutti ci dicono che occorre abbassarle, che l'Italia anzichè diminuirle le aumenta, le sanzioni che il paese del sole deve pagare per il mancato rispetto mentre inizio a scrivere è di 1.047.588.083 €, quando avrò finito sarà aumentato di almeno 30 mila euro), le malattie all'apparato respiratorio (Aprilia e Pontinia hanno le percentuali al di sopra della media regionale, fonte ufficio sanitario Regione Lazio), i danni (tumori) derivanti dall'assorbimento delle nanoparticelle, alle persone, animali, piante, all'agricoltura di qualità, geologico - idraulico (abbassamento delle falde, aumento della temperatura restituita), ambientale e turistica (la nube non favorirà certo il turismo), l'occupazione di terreni per inutili opere connesse (elettrodotto e metanodotto), energetico (la Regione Lazio oggi produce il doppio dell'energia che consuma), non risolve il problema occupazionale (10 addetti), non dà benefici agli enti locali (l'energia viene inviata altrove), l'importo ICI sarà inferiore a qualsiasi insediamento che occupa la superficie minima copribile. Potremmo continuare. Oggi arriva l'ennesima stangata secondo la stima di Nomisma Energia l'aumento del metano nel periodo ottobre-dicembre sarà del 6%, superiore all'aumento del costo, per esempio, della stessa energia elettrica. Il costo del sole non aumenta anzi continua a diminuire viste le scoperte di nuovi e più economici materiali per pannelli solari e fotovoltaici.
Ah se al posto di ditte che usano il metano ci fossero aziende che invece investono nell'energia rinnovabile e naturale....
Pontinia 11 settembre 2008 Ecologia e territorio Giorgio Libralato

Ansa 2008-09-11 16:34
TARIFFE: IN ARRIVO STANGATA D'AUTUNNO
ROMA - Tariffe della luce e del gas a rischio nuova stangata d'autunno: nel prossimo trimestre ottobre-dicembre le bollette del metano sono attese infatti mettere a segno un aumento del 6% mentre per l'elettricità il rincaro dovrebbe attestarsi al 3,7%. Se la stima messa a punto da Nomisma Energia trovasse conferma dall'Autorità per l'Energia, per le famiglie sarebbe in arrivo un nuovo aggravio da oltre 81 euro su base annua: le bollette della luce salirebbero infatti di oltre 18 euro l'anno mentre quelle del gas subirebbero un aumento superiore ai 63 euro.

mercoledì 10 settembre 2008

amministrazione provinciale un altro buco nell'acqua

A tutti coloro che si battono per la tutela dei diritti civili e sociali, contro la speculazione sui beni primari, quali il diritto all'acqua potabili, siano essi cittadini, societò, aziende, associazioni, enti locali va la solidarietà piena ed incondizionata.
Queste scomposte azioni di forza denotano un'evidente difficoltà al confronto e il ricorso ad azioni legali che costano soldi, tempo e risorse pubbliche e private che dovrebbero invece essere impiegate negli adempimenti per una migliore qualità del servizio pubblico primario, nonchè per la qualità della vita.
Non è un caso che sono arrivate le sentenze del consiglio di stato
N. 4282/08 REG.DEC.
N. 4064 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ANNO 2007
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n.4064/2007, proposto dalla ACQUALATINA S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Pietrosanti, con domicilio eletto in Roma, Via Alessandro Fleming, 55 presso il suo studio;
contro
Comune di Cori, non costituitosi;
8. Per quanto sopra esposto, il ricorso originario della provincia di Latina deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva.
Le spese di entrambi i giudizi possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, pronunciando sull’appello principale e sull’appello incidentale in epigrafe, in riforma della sentenza del TAR, dichiara inammissibile il ricorso originario.
REPUBBLICA ITALIANA N. 4281/08 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 4062 REG.RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (Quinta Sezione) ANNO 2007
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul ricorso in appello n.4062/2007, proposto dalla Acqualatina S.p.A., rappresentata e difesa dall’avv. Fabrizio Pietrosanti, con domicilio eletto in Roma, Via Alessandro Fleming, 55 presso il suo studio;
Ma alla provincia di Latina non compete, in base alla normativa indicata, un autonomo potere di intraprendere iniziative davanti al giudice amministrativo per la verifica della legittimità dei deliberati degli enti locali consorziati, come invece è stato fatto con il ricorso originario che richiama un’ordinanza del Presidente della provincia di Latina che addebita alla Provincia stessa le relative spese giudiziali e non fa alcun riferimento ad iniziative assunte dalla conferenza dei sindaci e dei presidenti dell’ATO 4.
Invero, secondo quanto ritenuto da questo Consiglio, sez. VI 4 giugno 2007 n.2948, l’ATO 4 costituisce una struttura organizzativa dotata di soggettività giuridica, anche se priva di personalità giuridica (la disposizione di cui all’art. 148 del D. L.vo 3 aprile 2006 n. 152 che gliela attribuisce è successiva agli atti impugnati in questa sede).
Per cui, eventualmente, la Provincia di Latina avrebbe potuto attivare i previsti poteri di intervento d’ufficio della Regione per il caso di mancata osservanza delle decisioni assunte dalla conferenza dei sindaci e dei presidenti da parte degli enti locali,
ai sensi dell’art. 6, comma 3-bis, di cui alla L.R. n.6/1996, ma non impugnare direttamente davanti al giudice amministrativo i deliberati degli enti locali consorziati.
10. Per quanto sopra esposto, il ricorso originario della provincia di Latina deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva.
Le spese di entrambi i giudizi possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, pronunciando sull’appello principale e sugli appelli incidentali in epigrafe, in riforma della sentenza del TAR, dichiara inammissibile il ricorso originario.
per leggere tutto http://www.giustizi a-amministrativa .it/webcds/ ElencoSentenze. asp
http://www.giustizi a-amministrativa .it/Sentenze/ CDS_200804281_ SE_5.doc
Pontinia 9 settembre 2008 Ecologia e territorio Giorgio Libralato
8/9/2009
ACQUALATINA. FONTANA (VERDI): “STOP AI DISTACCHI DI ACQUA” “L’ultimo distacco in ordine di tempo è destinato a fare sicuramente notizia: staccando l’acqua alla redazione giornalistica de “Il Caffè”, Acqualatina toglie un servizio anche chi fa un lavoro, magari scomodo, di informazione. E’ la classica goccia che fa traboccare il vaso. E’ ora di sorprende questi blitz e sedersi finalmente a un tavolo per cercare soluzioni condivise e restituire serenità ai cittadini”. Lo afferma in una nota Enrico Fontana, Capogruppo dei Verdi.
Enrico Fontana Capogruppo Verdi Regione Lazio

lunedì 8 settembre 2008

premio letterario città di Pontinia

PREMIO LETTERARIO CITTÀ DI PONTINIA
L’associazione culturale Edizioni E-etCì, con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Pontinia,
promuove la tredicesima edizione del premio letterario Città di Pontinia.
REGOLAMENTO
1. Il concorso si articola in due sezioni:
Sez. A – Poesia. Una o due poesie in lingua italiana, inedite o già pubblicate, a tema libero, senza limite di lunghezza,
anche se premiate in altri concorsi; presentate in fogli A4.
Sez. B – Racconto breve. Un racconto in lingua italiana, a tema libero, non superiore alle sette pagine (formato A4, max
12.600 battute). Non interessa se già pubblicato su riviste, antologie ecc. o se già premiato in altri concorsi.
2. Le opere, in sette copie tutte con indirizzo del concorrente e possibilmente recapito telefonico e indirizzo di posta
elettronica, dovranno pervenire a Cavaricci Enzo (segretario del Premio) Casella Postale 62 – Via Striscia, n. 2 – 04014
PONTINIA (LT) Italia. La data ultima di partecipazione è il 29 novembre 2008 (fa fede il timbro postale).
3. È ammessa la partecipazione dello stesso autore ad entrambe le sezioni. Possono partecipare anche autori minorenni,
specificando la propria età anagrafica, con le opere controfirmate da un genitore o da chi ne esercita la patria potestà. I
concorrenti e i controfirmatari (per i minorenni) si assumono la responsabilità di quanto inviato. Nel caso in cui i giurati
durante le valutazioni ravvedessero plagio parziale o totale di opere giunte a concorso, le stesse saranno eliminate dalla
gara e coloro che le hanno inviate potranno essere perseguiti a norma di legge.
4. A parziale recupero delle spese di organizzazione e segreteria è richiesto un contributo di Euro 15,00 per ogni sezione,
da accludere nel plico a mezzo Assegno Circolare non trasferibile intestato a Cavaricci Enzo – Pontinia o in contanti con
lettera assicurata oppure per vaglia postale. Ogni concorrente, per tutta la durata dell’edizione del concorso, sarà socio
ordinario dell’associazione culturale Edizioni E-etCì, promotrice del Premio.
5. Premi. Al primo classificato assoluto per la sezione A e al primo classificato assoluto per la sezione B saranno assegnati
la somma di Euro 500,00 e bassorilievo artistico. Al secondo e terzo classificato di ogni sezione opera artistica e la
somma di Euro 200,00. A un congruo numero di segnalati-premiati sarà consegnato un dipinto d’autore. Un Premio
Speciale sarà assegnato al miglior autore minorenne.
Eventuali deleghe per il ritiro dei premi (non più di una per ogni delegato) non sono ammesse per i primi, per i secondi e
per i terzi classificati. Gli eventuali premi non ritirati durante la cerimonia di premiazione resteranno a disposizione della
segreteria per le successive edizioni.
È intenzione degli organizzatori pubblicare la tradizionale antologia con le opere ritenute migliori (proprietà riservata
agli autori). I premiati presenti alla cerimonia ne riceveranno dieci copie, una copia a tutti gli intervenuti.
6. La Giuria, il cui giudizio è insindacabile e inappellabile, è formata da: Giorgio Bàrberi Squarotti (presidente), Enzo
Cavaricci, Manfredo di Biasio, Ninnj Di Stefano Busà, Rossano Onano, Lorenzo Piccirillo, Gianni Rescigno e
Umberto Vicaretti.
7. La Cerimonia di premiazione è prevista per il giorno 18 aprile 2009 a Pontinia. Tutti (e soltanto) i premiati saranno
informati tramite lettera. Notizie del premio saranno inviate a riviste, quotidiani, radio, tv ecc. Il bando e i risultati possono
essere letti nei siti internet www.literary.it/premi e www.club.it/concorsi.
8. La partecipazione implica l’accettazione di tutte le clausole del presente regolamento. Il concorso può subire variazioni
senza comunque alterarne la sostanza.
Info segreteria: e-mail cavariccienzo@alice.it cell. 338 88 510 88.
Antologie delle passate edizioni saranno spedite gratuitamente (sino ad esaurimento scorte) ai concorrenti che ne faranno
esplicita richiesta.
PREMIO LETTERARIO GAETANO VIGGIANI
Per onorare la memoria del poeta e critico prof. Gaetano Viggiani l’associazione culturale Edizioni E-etCì, con il
patrocinio dell’Amministrazione comunale di Pontinia, indice la sesta edizione del premio letterario a lui intitolato.
REGOLAMENTO
1. Si partecipa con un libro di poesie, in lingua italiana e di autore vivente, pubblicato negli ultimi cinque anni. Sei il
numero delle copie richieste. Le Case Editrici possono partecipare con non più di cinque libri di altrettanti autori
diversi. Sarà escluso dal concorso ogni volume scritto da più autori o firmato con pseudonimi. Non sono ammesse
opere stampate in proprio.
2. Su un foglio allegato alle sei copie debbono essere riportati l’indirizzo del concorrente e possibilmente recapito
telefonico e indirizzo di posta elettronica.
3. A parziale recupero delle spese di organizzazione è richiesto un contributo di Euro 15,00 per ogni autore, da
includere nel plico a mezzo Assegno Circolare non trasferibile intestato a Cavaricci Enzo – Pontinia, o in contanti
in lettera assicurata, oppure per vaglia postale. Ogni concorrente, per tutta la durata del concorso, sarà socio
ordinario dell’associazione culturale Edizioni E-etCì, promotrice del Premio. Le Case Editrici sono esentate dal
contributo.
4. La data ultima di partecipazione è il 29 novembre 2008 (fa fede il timbro postale). Opere e contributi devono
pervenire al segretario del Premio: Enzo Cavaricci Casella Postale 62 – Via Striscia n. 2, 04014 Pontinia (LT)
Italia.
5. La giuria il cui operato è insindacabile e inappellabile è composta da Giorgio Bàrberi Squarotti (presidente),
Enzo Cavaricci, , Ninnj Di Stefano Busà, Rossano Onano, Lorenzo Piccirillo, Gianni Rescigno e Umberto
Vicaretti.
6. La cerimonia di premiazione è prevista per il 18 aprile 2009 a Pontinia. I premi debbono essere ritirati dagli
interessati oppure (ad esclusione del primo classificato) da persona delegata con delega unica; eventuali premi non
ritirati resteranno a disposizione della segreteria per successive edizioni.
7. Premi. Al primo classificato assoluto, presente alla cerimonia, sarà consegnata la somma di Euro 1.000,00. A
tutti i finalisti (compreso il primo classificato) bassorilievo artistico appositamente realizzato. È intenzione
dell’organizzazione estrapolare dai libri finalisti una poesia da pubblicare in antologia che sarà distribuita
gratuitamente ai presenti alla cerimonia. I concorrenti, se vorranno ricevere gratuitamente, sino ad esaurimento
scorte, una copia dell’antologia realizzata nella quinta edizione, dovranno allegare la richiesta nel plico.
8. I risultati saranno comunicati ai soli concorrenti finalisti (autori e case editrici), alle riviste specializzate, a siti
internet, a quotidiani e periodici, a emittenti radiotelevisive.
9. Una copia delle sei inviate a concorso sarà donata alla biblioteca comunale di Pontinia.
10. La partecipazione implica l’osservanza e l’accettazione di tutte le clausole contenute nel presente regolamento.
11. Il presente bando può subire variazioni senza tuttavia alterarne la sostanza.
Info segreteria cell. 338 88 510 88 e-mail cavariccienzo@alice.it
Gaetano Viggiani. Poeta e critico letterario, lucano d’origine (Pisticci 11.01.1929) e campano d’adozione. Laureato
in materie letterarie, direttore didattico per molti anni nella scuola elementare “G. Ungaretti” di Gragnano (NA),
medaglia d’oro alla pubblica istruzione. Nel 1999 è venuto a mancare ma il suo messaggio “quale atto di fede nei
valori esistenziali che regolano l’uomo” rimane sempre un punto di riferimento considerevole.

domenica 7 settembre 2008

letter aperta AceaElectrabel turbogas Pontinia

Spettabile
AceaElectrabel Produzione spa

Oggetto: progetto centrale a turbogas di Mazzocchio – Pontinia

I cittadini e le amministrazioni di Pontinia e Sezze hanno letto il Vostro avviso apparso su alcuni quotidiani il 5 settembre 2008, datato da Voi il 02.09.2008 avente per oggetto “procedimento di opposizione del vincolo preordinato all’esproprio”, per “opere connesse” alla centrale a ciclo combinato alimentato a gas naturale di Pontinia, nota come “turbogas”.
A noi, cittadini ed amministrazioni interessati, anche confinanti, tra i quali gli altri comuni di Priverno, Sonnino, Roccasecca, Roccagorga, Bassiano, Sermoneta, Amministrazione Provinciale di Latina, Regione Lazio, il Vostro progetto e soprattutto le emissioni e le modifiche che avverranno nel territorio, negli scarichi, nelle falde, nell’atmosfera, per l’agricoltura, la salute e l’ambiente preoccupano.
A fronte di studi scientifici ben precisi derivanti da impianti come quello da Voi proposto con danni accertati da autorevoli studiosi ed enti non corrispondono, a parere nostro, ma anche degli Enti competenti (Ministero dell’ambiente, Apat, Amministrazioni locali) riscontri nel progetto proposto (leggendo i verbali, le note, le relazioni di commento e verifica del progetto stesso).
Senza entrare nei dettagli tecnici che sicuramente conoscete benissimo, come sicuramente siete a conoscenza che il Vostro progetto non è gradito a cittadini ed amministrazioni, leggendo il Vostro avviso, ma anche il Vostro codice etico riportato nel Vostro apprezzabile sito internet, ritengo che potete e possiamo dare attuazione allo stesso Vostro codice etico che condivido e condividiamo.
Arrivando al Vostro avviso, secondo me, correggetemi se sbaglio, si ritiene poco corretta la conclusione del 3. capoverso “si dovrà concludere con l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio dell’impianto”, le prime domande sorgono spontanee:
- non è prevista una risposta negativa e perché non lo prevede la legge o perché è una Vostra sicurezza dettata da cosa? A Pontinia, come sapete, già ad un’altra centrale per la procedura AIA-IPPC è stato detto di no, non potrebbe succedere anche al Vostro rispettabile progetto?
- Sono state prodotte una serie di osservazioni, alcune proprio relative alle “opere connesse” alle quali non risulta data risposta.
Passiamo al 5. capoverso, quando parlate di vincoli territoriali, sapete meglio di me, correggetemi se sbaglio che gli stessi diventano tali solo dopo il decreto di esproprio (comma 1 e 3 dell’art. 1 della legge 9 aprile 2002 n. 55).
Il sesto capoverso, del Vostro avviso conferma, appunto l’osservazione al 5., quando affermate che “il procedimento di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio” viene attivato dal Ministero… se viene attivato, come giustamente dichiarate, non è concluso e se non è concluso non si attuano i “vincoli territoriali” di cui sopra. O sbaglio?
Arrivando al settimo capoverso non mi pare che nessuno (anche qui correggetemi se sbaglio) drammatizza, quanto da Voi riportato mi pare lo abbiamo imparato a nostre spese, nonostante riteniamo che la graficizzazione delle reti e l’elenco degli espropriati non sia certo esauriente come progetto.
Anzi se le aveste presentato, per fare un esempio, alla Regione Lazio ex Ufficio del Genio Civile per l’approvazione delle strutture Ve lo avrebbero bocciato come carente in molti punti.
Idem per i progetti che interessano viabilità, vincoli idrogeologici, opere idrauliche alla competente Amministrazione Provinciale di Latina.
Cioè come fanno ogni giorno i comuni mortali della nostra provincia, ma anche le aziende locali che hanno costruito un tessuto sociale, un’economia con decenni di impegno e di sacrifici oltre che di rispetto delle normative, delle amministrazioni e dei cittadini interessati.
Concludete il Vostro avviso dando la possibilità a confrontarsi con le proprietà, amministrazioni locali e associazioni di categoria per “esplicitare e concordare le condizioni di vincolo territoriale”.
Anche qui una domanda:
- non era meglio confrontarsi prima della redazione del progetto? Non avremmo evitato perdite di tempo e di energie, Voi e i soggetti interessati?
Però la Vostra apertura a confrontarsi (che non mi pare significhi disponibilità a rivedere eventuali errori) è un precedente importante.
Da anni chiediamo un confronto verbale e pubblico con gli imprenditori che propongono progetti da noi ritenuti inutili o dannosi o semplicemente inadatti ed inopportuni per il nostro territorio.
Vi invitiamo quindi ad un confronto pubblico, secondo Vostra disponibilità.
Ci potremmo confrontare oltre che sul progetto, sugli impatti ambientali, anche sul Vostro Codice Etico, in particolare:
(pag 15) 15.6 Sicurezza e salute L’Azienda si impegna a diffondere e consolidare una cultura della sicurezza sviluppando la consapevolezza dei rischi e promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori; essa opera, inoltre, per tutelare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché l’interesse degli altri stakeholder.
(pag. 16) A tal fine, una capillare struttura interna, attenta all’evoluzione degli scenari di riferimento e al conseguente mutamento delle minacce, realizza interventi di natura tecnica e organizzativa, attraverso: • l’introduzionediunsistemaintegratodigestionedeirischiedellasicurezza;l’introduzione di un sistema integrato di gestione dei rischi e della sicurezza; • unacontinuaanalisidelrischio,dellacriticitàdeiprocessiedellerisorsedauna continua analisi del rischio, della criticità dei processi e delle risorse da
proteggere; • l’adozionedellemiglioritecnologie;l’adozione delle migliori tecnologie; • ilcontrolloel’aggiornamentodellemetodologiedilavoro;il controllo e l’aggiornamento delle metodologie di lavoro; • l’apportodiinterventiformativiedicomunicazione.l’apporto di interventi formativi e di comunicazione.

(pag. 22) • progettare e implementare i processi produttivi e le attività aziendali con criteri atti a prevenire l’inquinamento, ridurre gli impatti ambientali, prevenire possibili eventi accidentali, salvaguardare la salute e la sicurezza dei dipendenti e della popolazione, adottando a tal fine le migliori tecniche disponibili sul mercato e verificandone l’affidabilità nella conduzione e manutenzione degli impianti.

Se avessimo potuto confrontarci prima del progetto, Vi sarebbe stato detto, per esempio, che gli studi geologici della Regione Lazio, allegati all’approvazione del Piano Regolatore Generale di Pontinia, non consentono le realizzazioni delle “opere connesse” nel modo e nell’ubicazione riportata negli elaborati.
Anzi l’inconsistenza geologica (sempre secondo gli studi di cui sopra) può provocare danni e pericoli anche mortali non solo ai cittadini della zona, ai passanti occasionali, ma soprattutto al Vostro personale che si recherà sul posto, qualora questo progetto non gradito dovesse avere tutte le autorizzazioni necessarie.
Chiedendo scusa per la lunghezza, ringraziandoVi per l’attenzione, informandoVi che la presente sarà inviata come lettera aperta agli organi di informazione locale (quelli nazionali hanno, per fortuna, altre notizie di interesse) per la pubblicazione in risposta al Vostro avviso,
rinnovandoVi l’invito ad un confronto sereno e pubblico,
impegnandomi a correggere eventuali errori da me sopra commessi, con le stesse modalità di cui sopra,
Vi invio distinti saluti.
Pontinia 7 settembre 2008 Giorgio Libralato

giovedì 4 settembre 2008

Solare: dalla nanotecnologia i pannelli solari a basso costo

Solare: dalla nanotecnologia i pannelli solari a basso costo
Il dipartimento dell'nergia dell'Idaho National Laboratory (U.s.a.) ha presentato gli ultimi passi avanti compiuti nel settore delle nanotecnologie e la messa a punto di una nuova tecnica in grado di rendere l'energia solare accessibile a basso costo. Le attuali tecniche basate sul silicio hanno reso i pannelli solari fotovoltaici molto più efficienti di un tempo ma il loro prezzo resta ancora molto alto. I ricercatori americani hanno focalizzato il loro studio su alcune nanoantenne a forma di spirale collocate all'interno di polietilene. All'occhio inesperto le nanoantenne a energia solare si presentano come una normale busta di plastica, sono flessibili e leggere.
Come funzionano le nanoantenne a energia solare
Mentre le celle solari tradizionali utilizzano la luce solare visibile per trarre energia, le nanoantenne traggono la loro forza dalle radiazioni nel medio infrarosso. In pratica, utilizzano la radiazione riflessa o accumulata dalla Terra durante il giorno sotto forma di calore. Questa caratteristica rende operative le nanoantenne sia di giorni e sia anche nelle prime ore della notte, quando il calore permea ancora la superficie terrestre.
Minori costi di produzione rispetto al silicio
La tecnica utilizza materiali a minore costo di produzione, qualsiasi metallo elettroconduttore può andar bene, e non utilizza silicio. Le dimensioni delle nanoantenne solari sono molto contenute, circa 25 volte più piccole di un capello umano.
FonteINLhttp://www.inl.gov/featurestories/2007-12-17.shtml
20080903

Detrazione 55%: invio documentazione fino al 30 settembre

Detrazione 55%: invio documentazione fino al 30 settembrePer coperture e pavimenti il termine coincide con quello per la presentazione della dichiarazione dei redditi del 2007
di Rossella Calabrese

www.edilportale.com 03/09/2008 - C’è tempo fino al 30 settembre prossimo per usufruire della detrazione fiscale del 55% delle spese per la riqualificazione energetica degli edifici, limitatamente a coperture e pavimenti.

È questo l’effetto della proroga di due mesi per la presentazione online delle dichiarazioni dei redditi del 2007, disposta dal DL n. 97 del 3 giugno 2008, convertito nella Legge n. 129 del 2 agosto 2008. L’articolo 3 della legge 129/2008 proroga infatti al 30 settembre 2008 la data entro cui i CAF e i professionisti abilitati alle attività di assistenza fiscale possono presentare in via telematica le dichiarazioni dei redditi del 2007.

L’articolo 9-ter del DM 19 febbraio 2007 (attuativo dell’art. 1, comma 349, della Finanziaria 2007), come modificato dal DM 7 aprile 2008, stabilisce che i soggetti che, nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, hanno sostenuto spese per interventi su strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) possono usufruire della detrazione del 55%, a condizione che inviino la documentazione di cui all’art. 4, comma 1, lettera b) numeri 1 e 2 (attestato di certificazione energetica e scheda informativa di cui all'allegato E al DM 19 febbraio 2007), entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è stata sostenuta.

Tale termine, ordinariamente fissato al 31 luglio di ogni anno, è ora slittato di due mesi.


Ricordiamo che la detrazione Irpef del 55% è stata introdotta dalla Finanziaria 2007 fino al 31 dicembre 2007, per interventi su coperture, pavimenti e finestre, per l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.

Le norme attuative di tali misure sono state emanate con il DM 19 febbraio 2007 contenente le istruzioni e la modulistica per richiedere le detrazioni (leggi tutto). Nel marzo scorso sono stati fissati i nuovi valori limite di fabbisogno energetico e di trasmittanza termica da rispettare per accedere alla detrazione del 55%, in attuazione dell’art. 1, comma 24, lettera a), della Finanziaria 2008 (leggi tutto).Il DM 7 aprile 2008 è intervenuto sul precedente DM 19 febbraio 2007 "aggiornando" al 2010 le disposizioni e apportando alcune modifiche ai requisiti da rispettare per fruire delle detrazioni (leggi tutto).
(riproduzione riservata)

martedì 2 settembre 2008

emergenza Gricilli

A leggere i giornali di oggi (si allega l’articolo su Il Messaggero) vien da pensare che l’amministrazione comunale di Priverno (e quindi i suoi cittadini) non hanno problemi seri ed urgenti da affrontare.
Di questi tempi sapere che c’è un comune che non ha problemi di rifiuti e raccolta differenziata, di viabilità e sicurezza stradale, di mobilità pubblica e parcheggi, di servizi sanitari e sociali, scuole, turismo, cave, attività per il tempo libero e sportivo, di gestione dell’acqua pubblica, illuminazione, di prevenzione dei soliti incendi estivi, abitazioni ad uso economico e sociale, di assistenza alle ditte e alle imprese, di posti di lavoro è un vero piacere.
Priverno è un’isola felice in provincia di Latina ed in Italia.
Alla ripresa delle attività non esistono emergenze.
La priorità è riprendersi i “gioielli” di famiglia.
Auguri.
Pontinia 2 settembre 2008 Ecologia e territorio Giorgio Libralato
Il Messaggero – 2 settembre 2008 Priverno rivuole indietro i terreni “regalati” a Pontinia
Non è la prima volta e sicuramente non sarà l’ultima. Ma adesso il comune di Priverno fa sul serio e intende riottenere dalla vicina Pontina i terreni - ivi compresi i laghi del Vescovo (Gricilli) - ceduti con una forzatura dall’allora governo fascista (con legge 1082 del 13 giugno 1935) per dare “un po’” di territorio alla nascente cittadina pontina. Si tratta di oltre 4.300 ettari di terreno quasi totalmente a conduzione agricola e zootecnica, dalla località di Campo Ioso (ai confini dei territori di Sonnino-Terracina) fino ai Gricilli (Pontinia- Sezze), che vengono rivendicati in virtù di quanto sta succedendo in varie parti d’Italia, con la richiesta e riorganizzazione territoriale di alcuni comuni “penalizzati” e mani “risarciti” a suo tempo.Al comune di Priverno - portavoce il primo cittadino Umberto Macci e il consigliere delegato Marco D’Annibale – non interessa, almeno per ora, «verificare se il compenso della perdita del territorio sia stato effettivamente corrisposto o meno, né di quanto pregiudizio sia derivato dall’economia di una città che - in conseguenza anche della concessione dell’autonomia ai comuni di Maenza e Roccasecca dei Volsci allora frazioni di Priverno – ebbe a subire la riduzione di più di metà del proprio territorio». «Il fatto – dice Macci senza polemica, condividendo peraltro le gravi problematiche della campagna e le difficoltà a dare ad essa tutta l’attenzione che meriterebbe – come ho avuto modo di registrare, è che tanti cittadini che vivono nelle zone di Campo Ioso (soprattutto quelli a ridosso della linea ferroviaria Roma-Napoli) e dei Gricilli, sentono “lontano”, non solo geograficamente, il comune di Pontinia» e aggiunge che «per il solo fatto di comodità, quei cittadini gravitano più facilmente su Priverno».Macci, molto realista, precisa anche nella nota inviata al collega Eligio Tombolillo, che non sta muovendo rivendicazioni che non sarebbero certamente possibili, «ma potremmo concordare - dice - l’effettuazione di un referendum consultivo sull’esempio già avvenuto in altre parti d’Italia al fine di conoscere la volontà dei cittadini» dopodiché si vedrà il resto. Infine, Macci, si dice comunque disposto a «verificare, in seguito, le giuste possibilità compensative in favore del comune di Pontinia».Sa.Pa.

venerdì 29 agosto 2008

Catasto ai Comuni: stop del Consiglio di Stato

Alcuni comuni, nel recente passato, tra questi anche Pontinia, hanno attribuito rendite catastali ai fabbricati che non l’avevano o che non erano accatastati, chiedendo, ovviamente, il pagamento dell’Ici relativa.
Diversi contribuenti avevano protestato evidenziando l’anomalia confermata dal Consiglio di Stato.
29 agosto 2008 Giorgio Libralato

Da http://www.edilportale.com/
Catasto ai Comuni: stop del Consiglio di StatoConfermata la sentenza con cui il Tar bocciava l’attribuzione ai Comuni della facoltà di riclassare gli immobili
di Rossella Calabrese

29/08/2008 - Con l’Ordinanza n. 4474 del 26 agosto 2008, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso con cui l’Anci (Associazione Nazionale dei Comuni Italiani) chiedeva l’annullamento della sentenza 4259/2008 del Tar Lazio relativa al decentramento delle funzioni catastali ai Comuni. Secondo i giudici di Palazzo Spada, “trattandosi di problemi di natura organizzatoria, il danno paventato non appare né grave né irreparabile”.

Ricordiamo che con la sentenza n. 4259 del 15 maggio 2008 il Tar del Lazio aveva accolto il ricorso con il quale la Confedilizia contestava la legittimità della possibilità per i Comuni, data dal Dpcm 14 giugno 2007 sul decentramento del Catasto, di determinare l’estimo di singoli immobili, sottraendo tale competenza all’Agenzia del territorio. Secondo la Confedilizia, l’attribuzione diretta in materia di estimi ai Comuni contrasta con l’art. 1, comma 197, della Finanziaria per il 2007, che prevedeva che i Comuni “partecipassero” solamente alla determinazione degli estimi (e quindi delle imposte), essendo la decisione finale riservata allo Stato e per esso all’Agenzia del territorio.

Il Tar Lazio ha accolto il ricorso di Confedilizia affermando che “l’attribuzione ai Comuni dell'esercizio della potestà autoritativa di procedere al classamento e quindi alla definizione della relativa rendita catastale costituisce un’opzione non prevista dalla legge nell’ambito del trasferimento di funzione catastali”. All’indomani della sentenza, l’ANCI aveva subito espresso l’intenzione di impugnare la sentenza. (leggi tutto).

Il Consiglio di Stato nega dunque la sospensiva degli effetti della sentenza 4259/2008 del Tar richiesta dall’Anci, insieme con 300 Comuni; in altre parole, impedisce per il momento ai Comuni di andare avanti sulla via del decentramento del catasto.

Il Presidente della Confedilizia, Corrado Sforza Fogliani, in un comunicato ha dichiarato: “La nostra fiducia nella giustizia amministrativa è stata confortata dalle decisioni sia del Tar che del Consiglio di Stato. Il Governo ha ora campo libero per provvedere ad una riforma del Catasto che corrisponda alle esigenze di un fisco giusto ed equo, basato sulla redditività – reale o imputata – degli immobili così come del resto prevede il programma elettorale delle forze politiche premiate dall’elettorato”.

Con Confedilizia si è schierato il Codacons, che ha invitato “tutti coloro che hanno ricevuto una nuova classificazione dell’immobile ai fini ici dal comune a fare ricorso al Tar e a pagare l’Ici secondo la vecchia classificazione”.

L’Anci invece ha accolto “con stupore le notizie diffuse da Codacons e Confedilizia in merito alla decisione, contenuta nell’ordinanza 4474/2008”. “La lettura dell’ordinanza – secondo l’Anci - consente di affermare che l’appello presentato da Anci non è stato respinto; è stata semplicemente negata la sospensione cautelare dell'esecuzione della sentenza”. “Nel merito – ha aggiunto l’associazione – l’appello presentato da Anci deve quindi ancora essere discusso e lo sarà quando verrà fissata la data della relativa udienza. Per questo, appare perlomeno avventato e fuori luogo ogni appello ai cittadini affinchè impugnino atti adottati dai Comuni”. L’Anci – conclude il comunicato – “continua dunque la sua battaglia, impregiudicata dall’ordinanza del Consiglio di Stato, e torna comunque a sollecitare un intervento del legislatore e del Governo su una questione che appare fondamentale proprio nel momento in cui nel Paese si parla di federalismo fiscale e di attribuzione ai Comuni di tutta l’imposizione immobiliare.”

La Confedilizia ha immediatamente risposto: “Il comunicato dell’Anci, per quanto riguarda la Confedilizia, è totalmente, e volutamente, fuorviante. La nostra Organizzazione ha solo detto quanto l’Anci conferma, e cioè che il Consiglio di Stato ha respinto la richiesta dei Comuni di sospendere gli effetti della sentenza del Tar. La conclusione inequivoca, e sulla quale è proprio inutile imbastire giochi di parole, è una sola: che resta bloccato il decentramento delle funzioni catastali ai Comuni, ai quali è inibita ogni attività già agli stessi attribuita dal decreto del Presidente Prodi annullato dal Tar”.
(riproduzione riservata)

martedì 26 agosto 2008

normativa elettrodotti

Centrali elettriche ed elettrodotti
Indice dell'articolo
Normativa Nazionale
Lettere Circolari
Allegati
Elenco dei progetti di centrali elettriche
Normativa Nazionale
Legge 23 agosto 2004, n. 239 "Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia" (G.U. n. 215 del 13 settembre 2004)
Legge 27 ottobre 2003, n. 290 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità" (G.U. n. 251 del 28 ottobre 2003)
Legge 55 del 9 aprile 2002 "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale" (G.U. n. 84 del 10 Aprile 2002)
Lettere Circolari
Lettera circolare DCPST/A4/RA/1200 del 4 maggio 2005 Rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica.
Lettera circolare DCPST/A4/RA/ 2800 dell'1 dicembre 2004 Centrali elettriche installate all'interno di attività a rischio di incidente rilevante. Procedure di prevenzione incendi.
Lettera circolare DCPST/A4/00222/RA/84 del 4 giugno 2002 "Legge 9 aprile 2002, n.55 concernente "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale". Procedimento autorizzativo unico coordinato dal Ministero delle Attività Produttive.
Legge 9 aprile 2002, n. 55
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2002
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione

Art. 1.
1. Il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2002
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi

Art. 1.Misure urgenti per garantire la sicurezzadel sistema elettrico nazionale
1. Al fine di evitare il pericolo di interruzione di fornitura di energia elettrica su tutto il territorio nazionale e di garantire la necessaria copertura del fabbisogno nazionale, sino alla determinazione dei principi fondamentali della materia in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dal Ministero delle attività produttive, la quale sostituisce autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatto salvo quanto previsto al comma 4, costituendo titolo a costruire e ad esercire l'impianto in conformità al progetto approvato. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le Amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, d'intesa con la regione interessata. Ai soli fini del rilascio della valutazione di impatto ambientale (VIA), alle opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 8 luglio 1986, n. 349, e al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni. Fino al recepimento della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, tale autorizzazione comprende l'autorizzazione ambientale integrata esostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni ambientali di competenza delle Amministrazioni interessate e degli enti pubblici territoriali. L'esito positivo della VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA in ogni caso entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, comprensiva del progetto preliminare e dello studio di impatto ambientale.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela ambientale, nonché il termine entro il quale l'iniziativa è realizzata. Per il rilascio dell'autorizzazione è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della provincia nel cui territorio ricadono le opere di cui al comma 1. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine di cui al comma 2. Qualora le opere di cui al comma 1 comportino variazioni degli strumenti urbanistici e del piano regolatore portuale, il rilascio dell'autorizzazione ha effetto di variante urbanistica. La regione competente può promuovere accordi tra il proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al comma 1 per l'individuazione di misure di compensazione e riequilibrio ambientale.
3-bis. Il Ministero delle attività produttive, le regioni, l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) costituiscono un comitato paritetico per il monitoraggio congiunto dell'efficacia delle disposizioni del presente decreto e la valutazione dell'adeguatezza della nuova potenza installata.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura di VIA, ovvero risulti in via di conclusione il relativo procedimento, su dichiarazione del proponente.
4-bis. Nel caso di impianti ubicati nei territori di comuni adiacenti ad altre regioni, queste ultime sono comunque sentite nell'ambito della procedura di VIA.
5. Fino al 31 dicembre 2003 è sospesa l'efficacia dell'allegato IV al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998, n. 53, relativamente alle centrali termoelettriche e turbogas, alimentate da fonti convenzionali, di potenza termica complessiva superiore a 300 MW. Restano fermi gli obblighi di corresponsione dei contributi dovuti sulla base delle convenzioni in essere.
5-bis. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle provincie autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.
Art. 2.Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità(G.U. 16 agosto 2001, n. 189, s.o. n. 211, ripubblicata il 14 settembre 2001, sul n. 214, s.o. n. 231)
Art. 52-ter. Procedure di comunicazione, notificazione e pubblicità degli atti del procedimento
1. Per le infrastrutture lineari energetiche, qualora il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, ogni comunicazione, notificazione o avviso previsto dal presente testo unico e riguardante l'iter per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera e' effettuato mediante pubblico avviso da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dalla infrastruttura lineare energetica, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dall'opera. L'avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.
2. Le comunicazioni o notificazioni non eseguite per irreperibilità o assenza del proprietario sono sostituite da un avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei Comuni interessati dalla infrastruttura lineare energetica e pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.
Legge 27 ottobre 2003, n. 290
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità
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