tratto da https://www.nextville.it/news/63670/tar-piemonte-misure-compensative-per-le-fer-da-definire-in-sede-di-conferenza-di-servizi
È la Conferenza di servizi la sede istituzionale per la definizione delle misure compensative relative all'installazione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.
Lo ha stabilito il Tar Piemonte con la sentenza 952/2026 respingendo il ricorso contro l'autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia per la realizzazione e l'esercizio di un impianto agrivoltaico.
Nel caso in esame, il Comune ricorrente, a conferenza di servizi chiusa, aveva comunicato alla Provincia l'avvio dei confronti con la società promotrice per la definizione di una convenzione sulle opere compensative.
Durante l'articolata fase istruttoria che ha preceduto la conclusione della conferenza di servizi e il rilascio dell'autorizzazione unica, l'amministrazione comunale ha invece reiterato il proprio parere negativo e ha respinto la proposta di indennizzo compensativo offerto dalla società.
Come precisano i giudici, la chiusura della conferenza di servizi rappresenta il termine entro cui le misure compensative avrebbero dovuto essere definite. Pertanto, la nota provinciale che invita i Comuni a fornire, prima del rilascio dell’autorizzazione unica, l'eventuale convenzione, deve essere interpretata nel senso che la stessa debba risultare perfezionata prima della data della chiusura dei lavori della conferenza. https://www.nextville.it/.../tar-piemonte-misure...
Una diversa interpretazione legittimerebbe un indefinito prolungamento dei tempi per il rilascio dell’autorizzazione unica, condizionato dalla tempistica incerta delle interlocuzioni tra i singoli enti locali e l’impresa, in elusione dei termini di conclusione del procedimento stabiliti dal legislatore a tutela dell’interesse pubblico all'approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili.
Mostra meno
Nessun commento:
Posta un commento