tratto da https://regionelazio.app.box.com/v/VIA-153-2021/file/2215103653984
PAN-ECO IBÉRICA - ENERGIAS RENOVÀVEIS LDA – Autorizzazione Integrata
Ambientale - Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale Rep n. 153/2021.
Relazione tecnica e Parere ex art. 29-quater c. 6 D.Lgs. n. 152/2006.
Si fa riferimento alla nota a margine richiamata, con la quale codesta Autorità Competente ha
convocato la terza seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, svoltasi il giorno 07/04/2026,
nell’ambito del procedimento in oggetto. Tale procedimento è relativo al progetto presentato dalla
Società PAN-ECO IBÉRICA - ENERGIAS RENOVÀVEIS LDA, che implica il rilascio
dell’Autorizzazione Integrata Ambientale per attività di recupero della frazione organica dei rifiuti
(FORSU) e dei liquami bufalini tramite digestione anaerobica, con produzione di biometano e di
fertilizzanti, sito nel Comune di Pontinia (LT). L’attività è riconducibile alla categoria IPPC 5.3 b) 1)
dell’Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs. n. 152/2006. All’esito della suddetta attività, nella Relazione tecnica di seguito riportata sono fornite le finali indicazioni della scrivente Agenzia circa le modalità di monitoraggio e controllo da prevedere per l’impianto da autorizzare, tenuto conto delle competenze poste in capo a Arpa Lazio dall’art 29-quater c. 6 del D.Lgs.n.152/2006. Al contempo, ai fini del previsto supporto istruttorio, sono formulate a beneficio dell’Autorità competente, per le valutazioni e decisioni di competenza, conclusive osservazioni in merito all’assetto tecnologico dell’impianto descritto nella documentazione in atti.
Quanto sopra, per la definizione da parte dell’AC delle opportune condizioni di autorizzazione, affinché le attività di gestione proposte siano realizzate garantendo un adeguato livello di tutela dell’ambiente e controlli efficaci.
Con riferimento alla documentazione integrativa da ultimo trasmessa, si fa presente a codesta AC che
il Proponente non ha fornito una versione aggiornata/integrata del PMeC secondo le indicazioni della scrivente Agenzia riportate nella precedente valutazione (prot. n. 37683 del 29/05/2025).
Pertanto, Arpa Lazio non può altro che ribadire quanto già espresso nella precedente valutazione circa le modalità di monitoraggio e controllo che dovranno essere adottate dalla Società ai fini dell’aggiornamento dell’atto autorizzativo, e che vengono riportate integralmente nella presente Relazione tecnica.
Quanto sopra ai fini delle determinazioni di codesta AC.
(pag. 4) Al riguardo, nelle precedenti valutazioni, sulla scorta di quanto previsto dalla normativa vigente1 e nei pertinenti riferimenti tecnici2, la scrivente Agenzia aveva evidenziato a codesta AC che un digestato può essere qualificato come “ammendante compostato”, ai sensi del D.Lgs. n. 75/2010, solamente se originato da un processo di trasformazione biologica aerobica. Nel caso di specie, veniva evidenziato che non essendo presente tale fase, lo stesso costituisce un rifiuto e non un prodotto qualificabile come ammendante compostato misto ai sensi del D.Lgs. n. 75/2010. (pag.5) Al riguardo, si ritiene opportuno che nell’atto autorizzativo sia chiaramente indicata la tipologia di prodotto, ovvero le tipologie di prodotto, rispetto alle quali il Proponente dovrà garantire le specifiche verifiche imposte dal Regolamento Ue 1009/2019. Inoltre, si evidenzia che tali controlli dovranno essere riportati nel PMeC, come dettagliato nel seguito della presente valutazione tecnica.
Quanto sopra ai fini delle determinazioni di codesta AC.
(pag. 6) Si ribadisce inoltre a codesta A.C. che, qualora nell’ambito delle procedure di bonifica sia da prevedersi il monitoraggio ambientale del sito, risulta necessario che le modalità di monitoraggio e controllo dell’installazione in oggetto siano armonizzate con le prescrizioni inerenti al medesimo monitoraggio ambientale.
(pag. 8) il progetto in esame fa riferimento ad una capacità di trattamento massima pari a 150.000 t/a. e che la stessa è da intendersi come valore complessivo tra FORSU e liquami e letami bufalini avviati a trattamento. Si rinvia a codesta AC affinché tali aspetti siano chiariti. Fermo restando quanto sopra, si evidenzia che il PMeC da approvare non deve contenere i valori di riferimento per i quantitativi massimi di rifiuti che possono essere trattati, in quanto tali quantitativi devono essere fissati tra le condizioni dell’atto autorizzativo da rilasciarsi.
Con riferimento altresì ai liquami e letami bufalini che possono essere accettati in impianto sia come rifiuti (CER 02 01 06) che come sottoprodotti di cui all’art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/06, ai fini delle valutazioni di codesta AC, si ribadisce che nel momento in cui i medesimi costituiscono materiali disciplinati dal Regolamento CE 1069/2009 sui sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati non destinati al consumo umano, dovrà essere verificata l’applicazione delle norme sanitarie ivi previste. Infine, si osserva che il Proponente richiede altresì l’autorizzazione all’utilizzo dei rifiuti identificati da CER 19 06 04 - Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani e CER 19 06 06 - Digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale come inoculo batterico della massa in fermentazione, nelle fasi di avviamento dei digestori anaerobici.
Rispetto a quanto sopra, si ribadisce a codesta AC la necessità di disciplinare tale forma di gestione all’interno dell’atto autorizzativo, specificando che tali rifiuti non rientrano nella normale ricetta di alimentazione. Ad esempio, l’utilizzo del digestato prodotto da impianti terzi potrebbe essere autorizzato per un quantitativo tale da garantire il raggiungimento del minimo tecnico di produzione del biogas. In particolare, nel caso di nuovo inoculo dell’impianto, successivo al primo avvio, dovrà essere preventivamente inviata da parte del Proponente specifica richiesta scritta all’Autorità competente, motivando le condizioni tecniche/gestionali di tale straordinaria condizione.
(pag. 9) Tenuto conto delle recenti integrazioni fornite dalla Società e della qualificazione del prodotto finale derivante dal trattamento proposto come fertilizzante rispondente ai criteri previsti dal Regolamento Ue 1009/2019, si evidenzia a codesta AC che l’utilizzo di digestato prodotto da terzi deve essere subordinato al rispetto delle condizioni imposte dal citato Regolamento per la categoria di materiali costituenti CMC 5 – Digestato diverso da quello di colture fresche. Richiamato in particolare che il Regolamento Ue 1009/2019 indica che per la produzione di materiale costituente CMC 5 possono essere ammessi i rifiuti organici ai sensi della direttiva 2008/98/Ce derivanti dalla raccolta differenziata alla fonte, si evidenzia la necessità che sia escluso l’impiego di digestato derivante dal trattamento di rifiuti indifferenziati.
La digestione anaerobica (pag. 12) Rispetto a quanto sopra, fermo restando che non nel PMeC da approvare devono essere riportati i valori di riferimento per i monitoraggi da svolgere, si rinvia a codesta AC per la definizione delle opportune condizioni di autorizzazione.
Pastorizzazione e centrifugazione del digestato (pag. 14) Al riguardo, fermo restando che non nel PMeC da approvare devono essere riportati i valori di riferimento per i monitoraggi da svolgere, si evidenzia a codesta AC che il PMeC dovrà essere integrato con la verifica dei requisiti chimico-fisici individuati.
(pag. 15) Essiccazione. Nel medesimo documento sono indicati per ciascuno dei precedenti PFC i parametri ed i relativi limiti, in termini di macronutrienti e contaminanti, così come stabiliti all’Allegato I del citato Regolamento.
Si rinvia a codesta AC per la definizione delle condizioni di autorizzazione da prevedersi.
(pag. 16) Inoltre, fermo restando che non nel PMeC da approvare devono essere riportati i valori di riferimento per i monitoraggi da svolgere, si evidenzia a codesta AC che il PMeC dovrà essere integrato con il controllo dei parametri previsti nel citato Regolamento su ciascun lotto di produzione.
Ad ogni buon conto, ai fini delle determinazioni di codesta AC, si evidenzia che l’art.16 del Regolamento prevede che al fine di dimostrare la conformità alle prescrizioni in esso stabilite, il Proponente dovrà predisporre una Dichiarazione UE di conformità, secondo il modello presente nell’Allegato V, ma che tale dichiarazione non risulta presente tra la documentazione in atti.
Al riguardo, sebbene il Proponente abbia modificato l’istanza, resta inteso che il prodotto non conforme ai criteri stabiliti dal Regolamento Ue 1009/2019 dovrà parimenti essere gestito come rifiuto e classificato mediante appropriato codice CER. Si ritiene che, come rappresentato nella precedente valutazione, il Proponente potrà fare riferimento al sotto-capitolo 19 06 rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti della Decisione 2014/955/UE.
Quanto sopra ai fini delle valutazioni di codesta AC.
Si evidenzia, infine, che anche nella recente documentazione è specificato che presso l’unità di essiccazione è conferito anche lo zolfo elementare prodotto dal sistema di desolforazione del biogas, che sarà miscelato al digestato e, quindi, sottoporlo ad essiccazione per la produzione di fertilizzante.
Al riguardo, si evidenzia a codesta AC che il Regolamento Ue 1009/2019 non prevede tale residuo tra i componenti per la preparazione di fertilizzante. Inoltre si richiama che tale forma di gestione non risulta prevista nel Bref di riferimento.
Trattamento del digestato liquido. (pag. 18) Per quanto riguarda le caratteristiche qualitative delle acque reflue depurate, non avendo avuto ulteriori indicazioni, si evidenzia a codesta AC la necessità che il riutilizzo a fini industriali non determini effetti negativi sui prodotti.
(pag. 19) Ai fini delle determinazioni di codesta AC si specifica che, seppure non vincolante nel caso di specie, in quanto all’art. 1, comma 3, il D.M. n. 185/2003 espressamente esclude dal proprio ambito applicativo il riutilizzo di acque reflue presso il medesimo stabilimento o consorzio industriale che le ha prodotte, il citato D.M. può costituire un utile riferimento tecnico al fine di definire le caratteristiche qualitative delle acque reflue destinate al riutilizzo a fini irrigui.
(pag. 20) Acque reflue industriali. Con riferimento ai valori limite di emissione allo scarico, si ribadisce a codesta AC l’opportunità di valutare l’applicazione dei livelli di emissione associati alle BAT (BAT-AEL) riportati nella Tabella 6.1 della BAT 20 della Decisione UE n. 2018/1147, in quanto più cautelativi dei valori limite riportati nella Tabella 3 allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006.
(pag. 21) Acque meteoriche. Al riguardo si ribadisce a codesta AC che al fine di valutare l’efficacia dei trattamenti previsti dall’art. 30 del PTAR e di verificare l’esaurirsi della contaminazione con i volumi di prima pioggia, nel PMeC da autorizzare deve essere previsto il monitoraggio delle acque di seconda pioggia, da effettuarsi prima dell’eventuale commistione con ulteriori flussi, nonché il monitoraggio della prima pioggia, qualora tali acque siano destinate allo scarico.
(pag. 22) MONITORAGGIO DELLE ACQUE SOTTERRANEE. Si ribadisce a codesta AC che occorre individuare opportuni valori di soglia cui riferire il monitoraggio delle acque sotterranee, anche in considerazione degli esiti del procedimento di bonifica citato in premessa.
EMISSIONI IN ATMOSFERA Al riguardo occorre evidenziare che la documentazione integrativa da ultimo trasmessa non contempla una revisione della proposta di monitoraggio e controllo, pertanto, in assenza di un nuovo PMeC da valutare, Arpa Lazio non può che ribadire quanto evidenziato nel precedente parere e riportare, per completezza, la valutazione conclusiva di Arpa Lazio.
(pag. 26) Rispetto a quanto attualmente previsto in termini di monitoraggio delle emissioni, si ribadisce che il PMeC da autorizzare, per tali punti di emissione, deve includere anche la misura del parametro HF.
Si rinvia a codesta AC per la definizione dei valori limite di emissione
(pag. 27) Torcia d’emergenza. Ai fini delle determinazioni di codesta AC si ribadisce che le condizioni di gestione della torcia debbano essere puntualmente condizionate nell’atto autorizzativo, affinché il funzionamento della torcia sia previsto esclusivamente per ragioni di sicurezza e in situazioni di emergenza predefinendo un limite al numero e alla durata degli eventi ammissibili.
Sistemi di abbattimento
Rispetto alla tabella C5 del PMeC, che prevede il monitoraggio del biofiltro, si ribadisce a codesta AC che il PMeC da approvare contenga anche il monitoraggio dei parametri portata e umidità.
Emissioni odorigene (pag. 30) Si ribadisce a codesta AC la necessità di aggiornare la Tabella C.8 del PMeC rev.3, con quanto già previsto nella rev.2 tra le emissioni fuggitive, in merito al monitoraggio su tali recettori e al campionamento sul perimetro dell’impianto a monte e valle della direzione del vento.
(pag. 31) VALUTAZIONE SULLO STUDIO DI DISPERSIONE DEGLI INQUINANTI. Dallo studio si evincono concentrazioni derivanti dalle ricadute delle emissioni dell'impianto che concorrono ad incrementare i livelli di concentrazione degli inquinanti nel territorio, ma che non conducono ad uno stato di qualità dell’aria prossimo o eccedente i limiti di legge.

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